TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12838 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentato e difeso dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Controparte_1
opponente
E
Compass Banca S.p.a., rappresentata e difesa dall‟avv. Alessandro Barbaro
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, Compass Banca S.p.a. ha agito in sede monitoria per ottenere da il pagamento degli importi di € 13.634,37 ( oltre interessi e spese ) e di € 776,82
1 ( oltre interessi e spese ) a titolo di saldo debitorio maturato rispettivamente da e in forza di contratto di finanziamento Parte_1 Parte_2
n. 20858441 stipulato con Compass Banca S.p.a. in data 24.05.19 dal primo, in qualità di debitore principale e dalla seconda, quale coobbligata e dal solo
[...]
in forza di contratto di finanziamento n. 21383230 stipulato da questi Pt_1
con la società suindicata in data 12.09.19 ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l‟unica doglianza mossa dagli opponenti per paralizzare la pretesa creditoria avversaria si sostanzia nella invocata impossibilità della prestazione di pagamento gravante sugli stessi per causa non imputabile ai debitori sia in ragione delle intervenute misure di contenimento varate dal
Governo nel 2020 per il Covid-19, che avevano determinato la perdita del lavoro da parte della sig.ra sia attesa la morte improvvisa del Parte_2
padre di costei, che con i proventi della propria pensione aiutava i coniugi
[...]
nell‟adempimento delle obbligazioni assunte. CP_2
Ora, va osservato sul punto come secondo indirizzo consolidato della
Suprema Corte “in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica” ( cfr. Cass. civ. n. 25777/13 ).
Occorre, difatti, sottolineare che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo ed in quanto concorrano l‟elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione in sé considerata, e quello soggettivo dell‟assenza di colpa da parte del debitore, avuto riguardo alla determinazione dell‟evento che ha reso impossibile la prestazione.
Ne consegue, pertanto, che, in ragione del principio „genus nunquam perit‟,
l‟impossibilità sopravvenuta non può essere invocata quando la prestazione abbia
2 ad oggetto – come nella specie – somme di denaro, che costituisce, per l‟appunto, un genere che non subisce alcun perimento, rimanendo sempre attuale ed esistente la possibilità di reperirne in natura, considerata la sua convertibilità in beni presenti e futuri posta dall‟art. 2740 c.c..
La natura pecuniaria dell‟obbligazione incide, pertanto, per le ragioni suesposte, sulla possibilità di invocare i rimedi di cui agli artt. 1256 e ss. c.c. e
1463 ss. c.c..
D‟altro canto, mette conto evidenziare come se da un lato risulti documentato che al momento della stipula dei contratti di Parte_1
finanziamento apparteneva al Corpo dei Carabinieri – come dichiarato dallo stesso – percependo uno stipendio all‟epoca di € 1.428,00 per 13 mensilità, dall‟altro non sia stata offerta alcuna prova dell‟effettivo supporto economico che il defunto padre della avrebbe offerto alla figlia e al di lei coniuge, Pt_2 [...]
in relazione alle obbligazione assunte con i finanziamenti ottenuti, Parte_1
né parimenti vi è dimostrazione in atti che la perdita del lavoro da parte della fosse direttamente ascrivibile alle misure di contenimento varate dal Pt_2
Governo per il Covid-19.
Alla luce di tali principi, non potranno ritenersi integrati nel caso in esame gli estremi dell‟impedimento obiettivo e assoluto, comportando la mera indisponibilità da parte del debitore della somma necessaria semplicemente inadempimento ad esso ascrivibile, di guisa che, respinta la superiore doglianza e ritenuto provato, alla luce della produzione documentale in atti ( contratti di finanziamento, piani di ammortamento, certificazioni ex art. 50 T.U.B. ) e della mancata contestazione da parte degli opponenti, il credito vantato da Compass
Banca S.p.a., andrà rigettata l‟interposta opposizione e per l‟effetto dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell‟opposto.
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovrà rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
3
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 7.10.22 avverso decreto ingiuntivo n. 1612/21 emesso, su ricorso di Compass Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data 2.04.21, che per l‟effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell‟opposto delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 5.05.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12838 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentato e difeso dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Controparte_1
opponente
E
Compass Banca S.p.a., rappresentata e difesa dall‟avv. Alessandro Barbaro
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, Compass Banca S.p.a. ha agito in sede monitoria per ottenere da il pagamento degli importi di € 13.634,37 ( oltre interessi e spese ) e di € 776,82
1 ( oltre interessi e spese ) a titolo di saldo debitorio maturato rispettivamente da e in forza di contratto di finanziamento Parte_1 Parte_2
n. 20858441 stipulato con Compass Banca S.p.a. in data 24.05.19 dal primo, in qualità di debitore principale e dalla seconda, quale coobbligata e dal solo
[...]
in forza di contratto di finanziamento n. 21383230 stipulato da questi Pt_1
con la società suindicata in data 12.09.19 ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l‟unica doglianza mossa dagli opponenti per paralizzare la pretesa creditoria avversaria si sostanzia nella invocata impossibilità della prestazione di pagamento gravante sugli stessi per causa non imputabile ai debitori sia in ragione delle intervenute misure di contenimento varate dal
Governo nel 2020 per il Covid-19, che avevano determinato la perdita del lavoro da parte della sig.ra sia attesa la morte improvvisa del Parte_2
padre di costei, che con i proventi della propria pensione aiutava i coniugi
[...]
nell‟adempimento delle obbligazioni assunte. CP_2
Ora, va osservato sul punto come secondo indirizzo consolidato della
Suprema Corte “in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica” ( cfr. Cass. civ. n. 25777/13 ).
Occorre, difatti, sottolineare che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo ed in quanto concorrano l‟elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione in sé considerata, e quello soggettivo dell‟assenza di colpa da parte del debitore, avuto riguardo alla determinazione dell‟evento che ha reso impossibile la prestazione.
Ne consegue, pertanto, che, in ragione del principio „genus nunquam perit‟,
l‟impossibilità sopravvenuta non può essere invocata quando la prestazione abbia
2 ad oggetto – come nella specie – somme di denaro, che costituisce, per l‟appunto, un genere che non subisce alcun perimento, rimanendo sempre attuale ed esistente la possibilità di reperirne in natura, considerata la sua convertibilità in beni presenti e futuri posta dall‟art. 2740 c.c..
La natura pecuniaria dell‟obbligazione incide, pertanto, per le ragioni suesposte, sulla possibilità di invocare i rimedi di cui agli artt. 1256 e ss. c.c. e
1463 ss. c.c..
D‟altro canto, mette conto evidenziare come se da un lato risulti documentato che al momento della stipula dei contratti di Parte_1
finanziamento apparteneva al Corpo dei Carabinieri – come dichiarato dallo stesso – percependo uno stipendio all‟epoca di € 1.428,00 per 13 mensilità, dall‟altro non sia stata offerta alcuna prova dell‟effettivo supporto economico che il defunto padre della avrebbe offerto alla figlia e al di lei coniuge, Pt_2 [...]
in relazione alle obbligazione assunte con i finanziamenti ottenuti, Parte_1
né parimenti vi è dimostrazione in atti che la perdita del lavoro da parte della fosse direttamente ascrivibile alle misure di contenimento varate dal Pt_2
Governo per il Covid-19.
Alla luce di tali principi, non potranno ritenersi integrati nel caso in esame gli estremi dell‟impedimento obiettivo e assoluto, comportando la mera indisponibilità da parte del debitore della somma necessaria semplicemente inadempimento ad esso ascrivibile, di guisa che, respinta la superiore doglianza e ritenuto provato, alla luce della produzione documentale in atti ( contratti di finanziamento, piani di ammortamento, certificazioni ex art. 50 T.U.B. ) e della mancata contestazione da parte degli opponenti, il credito vantato da Compass
Banca S.p.a., andrà rigettata l‟interposta opposizione e per l‟effetto dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell‟opposto.
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovrà rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
3
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 7.10.22 avverso decreto ingiuntivo n. 1612/21 emesso, su ricorso di Compass Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data 2.04.21, che per l‟effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell‟opposto delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 5.05.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4