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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3719/24 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]a Parte_1 C.F._1
Monte (PI)Via A. Saffi n.32;
e
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Via Martin Luther King n. 50, entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), C.so G. Matteotti n.141 presso lo studio dell'Avv. Silvia Morelli, che li rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 08.03.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in San Miniato (PI) in data 03/07/2005, il cui atto è iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 n. 8, Parte 1; - che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 19/11/2008; - che i coniugi si sono separati Per_1
consensualmente con verbale di separazione ritualmente omologato con provvedimento del Tribunale di Pisa del 14/09/2015, RG n. 2736/2015; - che Controparte_1
presta attività di lavoro subordinato presso la società Biancoforno spa con sede in
Calcinaia-Fornacette (PI) Via Fermi 46 con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo di € 30.000,00; risiede in Pontedera (PI) Via Martin
Luther King n.50, è proprietaria dell'appartamento in cui vive insieme al figlio, è proprietaria di un'autovettura ed è titolare di un conto corrente acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena;
- ha prestato attività di lavoro subordinato Parte_1
negli anni passati con contratto a tempo determinato scaduto nel mese di luglio 2024 percependo un reddito di ca € 30.0000,00, attualmente è disoccupato, risiede in Santa
Maria a Monte Via A. Saffi n.32, è proprietario dell'appartamento in cui vive e del garage pertinente, è proprietario di un'autovettura ed è titolare di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 2 di 5 Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e del superiore interesse del figlio minore alla quale sono garantiti Per_1
adeguati tempi di frequentazione con il padre e congruo mantenimento mensile da parte del genitore.
In assenza di profili critici, alla luce del contenuto dell'accordo inter partes è superflua l'audizione del minore.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1
e in San Miniato (PI) in data 3/07/2005, il cui
[...] Controparte_1 atto è iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 n. 8, Parte 1;
Pag. 3 di 5 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
(n. 8, Parte 1, anno 2005);
c) dispone che il figlio che frequenta il terzo anno della scuola ITCG Fermi di Per_1
Pontedera rimanga affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza presso la madre con la quale già risiede in
Pontedera (PI) Via Martin Luther King n.50;
d) dispone che la casa coniugale di proprietà di sita in S. Parte_1
Maria a Monte Via A. Saffi 32 rimane a lui assegnata come già stabilito in sede di separazione, in quanto già da molti anni ha trasferito la Controparte_1 sua residenza nell'attuale casa di proprietà sita in Pontedera Via Martin Luther King
n.50;
e) dispone che il padre avrà facoltà di vedere ed incontrare il figlio quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici del medesimo e previo avviso alla coniuge di almeno 2 giorni, nonché di tenerlo con sé, in ogni caso comunque nel rispetto della volontà e degli impegni del figlio: i) ogni fine settimana;
ii) due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, previo congruo preavviso ed accordo con la moglie sul periodo di permanenza con il padre;
iii) metà della durata delle vacanze scolastiche invernali, alternando il giorno di Natale e S. Stefano e il giorno di
Capodanno sino all'Epifania; iv) metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo il giorno di Pasqua ad anni alterni;
f) dispone che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
g) dispone che entro il giorno 27 di ogni mese verserà a Parte_1
la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1
gli indici ISTAT a titolo di mantenimento del figlio;
h) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano divise a metà fra i genitori con obbligo di rimborso entro 30 giorni dalla rimessa del relativo documento di spesa. A titolo esemplificativo si considerano straordinarie le spese mediche, relative a visite
Pag. 4 di 5 specialistiche e convenzionate con l'azienda usl, quelle scolastiche quali tasse, libri e gite, quelle sportive e ricreative;
i) dispone che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno a CP_1
[...]
l) dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
[...]
m) prende atto che le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio del figlio;
n) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
o) prende atto che le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra;
p) prende atto che i coniugi prestano la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà pronunciata dal Tribunale di Pisa in esito al ricorso e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
q) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 28 marzo 2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3719/24 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]a Parte_1 C.F._1
Monte (PI)Via A. Saffi n.32;
e
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Via Martin Luther King n. 50, entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), C.so G. Matteotti n.141 presso lo studio dell'Avv. Silvia Morelli, che li rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 08.03.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in San Miniato (PI) in data 03/07/2005, il cui atto è iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 n. 8, Parte 1; - che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 19/11/2008; - che i coniugi si sono separati Per_1
consensualmente con verbale di separazione ritualmente omologato con provvedimento del Tribunale di Pisa del 14/09/2015, RG n. 2736/2015; - che Controparte_1
presta attività di lavoro subordinato presso la società Biancoforno spa con sede in
Calcinaia-Fornacette (PI) Via Fermi 46 con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo di € 30.000,00; risiede in Pontedera (PI) Via Martin
Luther King n.50, è proprietaria dell'appartamento in cui vive insieme al figlio, è proprietaria di un'autovettura ed è titolare di un conto corrente acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena;
- ha prestato attività di lavoro subordinato Parte_1
negli anni passati con contratto a tempo determinato scaduto nel mese di luglio 2024 percependo un reddito di ca € 30.0000,00, attualmente è disoccupato, risiede in Santa
Maria a Monte Via A. Saffi n.32, è proprietario dell'appartamento in cui vive e del garage pertinente, è proprietario di un'autovettura ed è titolare di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 2 di 5 Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e del superiore interesse del figlio minore alla quale sono garantiti Per_1
adeguati tempi di frequentazione con il padre e congruo mantenimento mensile da parte del genitore.
In assenza di profili critici, alla luce del contenuto dell'accordo inter partes è superflua l'audizione del minore.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1
e in San Miniato (PI) in data 3/07/2005, il cui
[...] Controparte_1 atto è iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 n. 8, Parte 1;
Pag. 3 di 5 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
(n. 8, Parte 1, anno 2005);
c) dispone che il figlio che frequenta il terzo anno della scuola ITCG Fermi di Per_1
Pontedera rimanga affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza presso la madre con la quale già risiede in
Pontedera (PI) Via Martin Luther King n.50;
d) dispone che la casa coniugale di proprietà di sita in S. Parte_1
Maria a Monte Via A. Saffi 32 rimane a lui assegnata come già stabilito in sede di separazione, in quanto già da molti anni ha trasferito la Controparte_1 sua residenza nell'attuale casa di proprietà sita in Pontedera Via Martin Luther King
n.50;
e) dispone che il padre avrà facoltà di vedere ed incontrare il figlio quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici del medesimo e previo avviso alla coniuge di almeno 2 giorni, nonché di tenerlo con sé, in ogni caso comunque nel rispetto della volontà e degli impegni del figlio: i) ogni fine settimana;
ii) due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, previo congruo preavviso ed accordo con la moglie sul periodo di permanenza con il padre;
iii) metà della durata delle vacanze scolastiche invernali, alternando il giorno di Natale e S. Stefano e il giorno di
Capodanno sino all'Epifania; iv) metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo il giorno di Pasqua ad anni alterni;
f) dispone che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
g) dispone che entro il giorno 27 di ogni mese verserà a Parte_1
la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1
gli indici ISTAT a titolo di mantenimento del figlio;
h) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano divise a metà fra i genitori con obbligo di rimborso entro 30 giorni dalla rimessa del relativo documento di spesa. A titolo esemplificativo si considerano straordinarie le spese mediche, relative a visite
Pag. 4 di 5 specialistiche e convenzionate con l'azienda usl, quelle scolastiche quali tasse, libri e gite, quelle sportive e ricreative;
i) dispone che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno a CP_1
[...]
l) dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
[...]
m) prende atto che le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio del figlio;
n) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
o) prende atto che le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra;
p) prende atto che i coniugi prestano la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà pronunciata dal Tribunale di Pisa in esito al ricorso e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
q) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 28 marzo 2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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