TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 777/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 777/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale”, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NO GL,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
AN NO
-ricorrenti-
e con l'intervento del P.M. in sede, il quale, ricevuti gli atti, nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2025;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 e - Controparte_1 Controparte_2 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione
è nata la figlia (Modica, 12/07/2022) – chiedevano congiuntamente la Per_1
1 regolamentazione dei rapporti con la figlia, avendo interrotto la convivenza nel mese di gennaio 2025 a causa di incompatibilità caratteriali.
Le parti hanno, quindi chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate:
1) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare, salvo diversi accordi tra le parti che si renderanno necessari per le esigenze lavorative dei ricorrenti o per le esigenze della minore, con le seguenti modalità:
durante la settimana: lunedì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17.30;
nel fine settimana, fino al compimento del 4° anno di età della minore, la prima e la terza domenica del mese, dalle ore 9:30 alle ore 14:30, e dopo il compimento del
4° anno di età della minore, il primo e terzo weekend del mese, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 14:30 della domenica, con pernottamento;
per quanto riguarda le festività, ad anni alterni, il 24 dicembre dalle 17:00 alle
23:00 ovvero il 25 dicembre dalle 10:00 alle 19:00, il 31 dicembre dalle 17:00 alle
23:00 ovvero il giorno di Capodanno dalle 10:00 alle 19:00, la Domenica di
Pasqua dalle 10:00 alle 19:00 ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 19:00.
2) Assegnazione della casa familiare, sita in Ispica, Via N. Sauro n. 69, alla sig.ra
CP_1
;
[...]
3) Obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento mensile della somma di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Assegnazione dell'intero assegno unico universale alla sig.ra CP_1
”.
[...]
2 Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, regolarmente depositate, nelle quali hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede nulla ha opposto.
Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Stante la domanda congiunta, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
1) omologa le condizioni inerenti alla figlia , in punto di Per_1 affidamento, collocamento, contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza presso ciascun genitore e diritto di visita, siccome concordate dai genitori stessi;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del
Tribunale del 12.11. 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 777/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale”, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NO GL,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
AN NO
-ricorrenti-
e con l'intervento del P.M. in sede, il quale, ricevuti gli atti, nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2025;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 e - Controparte_1 Controparte_2 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione
è nata la figlia (Modica, 12/07/2022) – chiedevano congiuntamente la Per_1
1 regolamentazione dei rapporti con la figlia, avendo interrotto la convivenza nel mese di gennaio 2025 a causa di incompatibilità caratteriali.
Le parti hanno, quindi chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate:
1) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare, salvo diversi accordi tra le parti che si renderanno necessari per le esigenze lavorative dei ricorrenti o per le esigenze della minore, con le seguenti modalità:
durante la settimana: lunedì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17.30;
nel fine settimana, fino al compimento del 4° anno di età della minore, la prima e la terza domenica del mese, dalle ore 9:30 alle ore 14:30, e dopo il compimento del
4° anno di età della minore, il primo e terzo weekend del mese, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 14:30 della domenica, con pernottamento;
per quanto riguarda le festività, ad anni alterni, il 24 dicembre dalle 17:00 alle
23:00 ovvero il 25 dicembre dalle 10:00 alle 19:00, il 31 dicembre dalle 17:00 alle
23:00 ovvero il giorno di Capodanno dalle 10:00 alle 19:00, la Domenica di
Pasqua dalle 10:00 alle 19:00 ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 19:00.
2) Assegnazione della casa familiare, sita in Ispica, Via N. Sauro n. 69, alla sig.ra
CP_1
;
[...]
3) Obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento mensile della somma di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Assegnazione dell'intero assegno unico universale alla sig.ra CP_1
”.
[...]
2 Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, regolarmente depositate, nelle quali hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede nulla ha opposto.
Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Stante la domanda congiunta, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
1) omologa le condizioni inerenti alla figlia , in punto di Per_1 affidamento, collocamento, contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza presso ciascun genitore e diritto di visita, siccome concordate dai genitori stessi;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del
Tribunale del 12.11. 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
3