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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 951/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 951/2016 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILIZIA Parte_1 C.F._1
DEBORA
ATTORE contro
(C.F C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SUCCI CP_1 CodiceFiscale_2
ANTONELLA
E contro (C.F. ) con l'avv. FRANCESCO SINIGOIA Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere erede legittima di in virtù della Parte_1 Persona_1 successione per rappresentazione al proprio padre premorto ( , nonché Persona_2 fratello del de cuius, ha convenuto in giudizio con atto di citazione notificato in data 23/02/2016,
avanti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare CP_1 che il testamento olografo del 16.11.2012 non è a mano del Sig. quanto alla Persona_1 data, alla firma e al testo, e conseguentemente dichiararne la nullità, inesistenza;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza nel Sig. della qualità di erede universale del Sig. CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima;
3) accertare e Persona_1 dichiarare che il Sig. non è proprietario dell'intero patrimonio ereditario e per CP_1
l'effetto condannare il Sig. al rilascio di tutti i beni ereditari contenuti nell'asse CP_1 ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24,particella 975, categoria C/2 via
Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella 98, particella 198 e particella 199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974, o al risarcimento per equivalente, da quantificarsi nella somma di euro 198.458,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da accertarsi anche a mezzo di CTU tecnica;
accertare e dichiarare aperta la successione legittima, assegnando agli eredi Sig.ra e la Controparte_2 Parte_1 proprietà degli immobili meglio specificati al punto 9 della premessa in fatto, in forza di successione legittima del defunto Sig. , ordinando al Conservatore dei Registri Persona_1
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
, costituitosi, ha in via pregiudiziale eccepito il mancato esperimento del tentativo di CP_1 mediazione obbligatoria con riguardo alle domande di declaratoria negativa della qualità di erede universale del Sig. e pertanto di quella di proprietario dell'intero patrimonio CP_1 ereditario, nonché della condanna al rilascio dei beni ereditari e della declaratoria di apertura della successione legittima in capo agli eredi. Nel merito, ha contestato l'attendibilità della perizia di parte allegata all'atto di citazione ed esperito su documenti fotografici in copia, anziché in originale;
ha rappresentato che il nipote convenuto ha assistito sino all'ultimo il de cuius e che costui, ha più volte manifestato l'intenzione di disporre in favore del medesimo. Ha pertanto concluso chiedendo: “
1. in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sull'intero oggetto del giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa 2. nel merito, rigettare l'avversa domanda perchè infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa 3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato
l'apporto alla cura e custodia da parte del Sig. al Sig. CP_1 Persona_1 quantificare le spettanze ad egli dovute per l'assistenza, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti, giusti i motivi meglio esposti in premessa”. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, il collegio, facendo applicazione del principio espresso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima” (cfr. Cass. sent. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010; Cass. n. 8728/2005; Cass. n. 2671/2001), ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di nata a [...] il [...], la quale, in assenza di legittimari, è Controparte_2 successibile ex lege ai sensi dell'art. 570 c.c. .
costituitasi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare/giudiziale Controparte_2 dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010; 2. dichiarare la nullità di tutta l'attività istruttoria svolta in assenza della istante, litisconsorte necessario, per motivi di cui in narrativa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pregiudiziali eccezioni, nel merito, dichiarare decaduta l'attrice dalle domande non riproposte in questa sede e/o rinunziate nel corso dell'istruttoria, comunque rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato l'apporto alla cura e custodia da parte dell'istante e della propria famiglia, ivi compreso il Sig. , al sig. quantificare le spettanze ad ella dovute per CP_1 Persona_1 l'assistenza e per il pagamento delle spese relative alla custodia e cura del de cuius, nonché a quelle occorse per il funerale e la tumulazione, oltre a quelle per il mantenimento degli immobili e tasse, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento, ovvero imputarlo alla massa, con ogni conseguente liquidazione all'esito in caso di divisione. Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ex art. 96 c.p.c.” Disposto il rinnovo della CTU, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione. L'eccezione di improcedibilità è manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 4 d. lgs.vo n. 28/2010, la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. L'applicazione del principio di simmetria, relativo alla sostanziale corrispondenza tra le ragioni della pretesa esposte in sede di mediazione e la determinazione della cosa oggetto della domanda di instaurazione del giudizio, deve aver riguardo ai fatti principali in modo da poter consentire l'effettiva finalità deflattiva del procedimento di mediazione, non estendendosi alle questioni conseguenziali e
/o accessorie. Per “ragioni della pretesa” deve poi intendersi la sostanziale unicità dei rapporti giuridici posti a fondamento della domanda, in simmetria all'interpretazione della relativa locuzione avuto riguardo all'art. 163 co. 1 n. 3 c.p.c., ovvero all'art. 125 co 1 c.p.c., secondo cui la determinazione della domanda è tale ogni qual volta può individuarsi il contenuto sostanziale della pretesa con chiara individuazione degli elementi fondanti la causa petendi.
Ritiene il collegio che, in sede di mediazione, non sia necessaria una specifica enucleazione di ogni elemento di fatto con relativa e puntuale individuazione della corrispondente domanda giudiziale, ovvero della relativa pluralità di domande, così come di eventuali eccezioni, purché sia esplicitamente desumibile il rapporto sostanziale all'oggetto del contendere sul quale si intende mediare. Se così non fosse l'intento deflattivo sarebbe completamente vanificato, esigendosi in sede di mediazione un onere di qualificazione giuridica dei fatti specifico, nonché di formalizzazione e graduazione delle pretese non previsto e contrario alla ratio dell'istituto. Venendo al caso in esame l'oggetto della mediazione aveva riguardo all'accertamento dell'invalidità del testamento, con cui è stato istituito erede universale del sig. il sig. Per_1 Persona_1
(cfr. domanda di mediazione “impugnazione testamento olografo del sig. CP_1 [...] in favore del nipote sig. perché falso e falsa la sottoscrizione”). Ne Persona_1 CP_1 consegue che, se l'oggetto del contendere in mediazione è teso alla proposizione della domanda di caducazione del testamento per apocrifia, con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima, non può certamente ritenersi nuova e ulteriore la domanda giudiziale di accertamento negativo della qualità di erede universale del soggetto designato dal testamento, così come la richiesta di rilascio dei beni ereditari trattenuti senza titolo. In altri termini, il fine proposto già in sede di mediazione è quello di eliminare la successione testamentaria mediante dichiarazione di nullità del testamento, con conseguente pronuncia su un rapporto sostanziale unitario relativo allo status di erede legittimo di chi agisce in giudizio. Proprio in applicazione della pronuncia sull'unitario rapporto sostanziale e in applicazione dei consolidati principi espressi dalla corte di Cassazione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sent. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010; Cass. n. 8728/2005; Cass. n.
2671/2001). Sul punto, quindi, l'astratta distinzione tra gli elementi strutturali dell'azione di petizione di eredità rispetto a quella di accertamento negativo della validità del testamento è irrilevante ai fini dell'esposta eccezione di improcedibilità. Nel merito la domanda dell'attrice va accolta, risultando inconfutabilmente emerso dall'istruttoria svolta, che il testamento impugnato non sia riconducibile al de cuius. L'espletata CTU, dall'esame obiettivo della scrittura in verificazione, ha subito riscontrato elementi idonei coglierne l'intento manierato dell'autore, quali la lentezza grafica e l'approccio quasi disegnato delle forme letterali, individuando un'innaturalezza del ritmo esecutivo nello sviluppo e nelle ampiezze, che rendono innaturale e non spontaneo il gesto grafico : “l'esame della grafia e della firma all'interno della scheda appare con visibile lentezza. L'impressione icto oculi ed un esame poi piu' particolareggiato a forte ingrandimento, rendono visibile l'intento manierato e di un approccio quasi disegnato delle forme letterali. Il particolare che salta subito è l'allineamento quasi ordinato, scrittura lenta, nel margine sinistro mentre a destra avanza e indietreggia rispetto al margine predefinito in modo meno preciso;
a parte il 2° e 3° rigo e la parola al 7° rigo “ ” con CP_1 correzioni e sovrapposizioni evidenti, il 7° e 8° rigo sono leggermente discendenti e con discreta velocità esecutiva in un contesto angoloso e grande in dimensione sia per la grandezza delle lettere sia per gli spazi adoperati, poco coerenti anche sulla stessa riga, a distanza di poche lettere. La scheda testamentaria, acquisita con strumentazione ottica ad una risoluzione di 600 e 800 punti per pollice, viene presentata alla pagina seguente. La lentezza, la staticità, le lettere di tipo scolastico, il contesto grafico inespressivo è il filo conduttore di tutto il testo” (cfr. CTU p. 8) e, ancora, “Si evidenziano errori grammaticali e con cerchi colorati si evidenziano il nome e cognome anche all'interno del testamento. L'incoerenza grafodinamica si accentua anche nella parola “sottoscritto” 2° rigo, che sembra ad organetto in più punti e corretto in “sottos”- critto, con stacco e trilettero
“tto”. Il nome successivo al 2°rigo è visibilmente rimpicciolito con finale “to” piu' Persona_1 ridotto, ed il nome che esce dal margine destro, stessa peculiarità nella parola “nipote” al Per_1 6°rigoDifferente è la firma in calce, visibilmente più grande ed il nome “ presenta Per_1 angolazioni e seghettature nelle linee che si congiungono nella parola “U”n-ber-to”. Lo scritto presenta errori grammaticali e di sintassi che, ad una prima impressione generale, fanno supporre che si tratti di persona che non abbia un altro grado di istruzione;
il testo appare sufficientemente chiaro e leggibile e molti passaggi invece determinano una scrittura manierata, nelle “n” e nelle
“m” quasi a sembrare disegnata e calligrafica. (N, mie, nomino, nipote) la scrittura di per sé è visibilmente grande ed alcune parole sono improvvisamente piccole, ridotte, serrate. Salta infatti all'occhio la firma nome e cognome “ ” 2° rigo , la parola “assistito”, 9° Persona_1 rigo, e “quotidiana” 11° rigo. L'aspetto grammaticale esula dal valore grafologico ma in questo preciso caso è particolarmente evidente la contraddizione tra lettere veloci e lettere lente, disegnate e grandi (“mie, piene, nomino, universale”). Possiamo confermare, anche senza scritture comparative per il testo, che il testamento presenta innaturalezza del ritmo esecutivo, nello sviluppo delle ampiezze, il tutto appare privo di spinte naturali che lo rendono innaturale e non spontaneo nel gesto” (cfr. CTU p. 9). Tali considerazioni hanno poi trovato riscontro nell'analisi delle differenze colte tra la scrittura in verificazione e le scritture con provenienza certa (n.2 firme apposte in calce alla scrittura privata, presso l'Archivio Notarile di Roma repertorio nr.31658/31729 racc. n.17018 del 26.03.2003; n.3 firme apposte sul contratto di compravendita presso l'Archivio Notarile di Roma Repertorio nr. 40895 del 18.03.2008; n.7 firme sul Contratto Preliminare di Compravendita immobiliare datato “Nettuno, 22.04.2008”; documento spacimen di firma della Carta d'identità con tre firme Nettuno 22.09.2011;
n.2 firme apposte in calce a due consensi informati presso Villa Silvana ad Aprilia datati 4.12.2012) analizzate dalla CTU. La consulente ha osservato le seguenti differenze: “differente allineamento;
differente velocità; differenti spazi interletterali;
differente grandezza nel cognome simile nel nome Persona_1
differenti stacchi;
differente pressione rispetto allo scritto del testamento simili allunghi Per_1 nel gruppo “rto” finale in (ma nella verifica è molto più tratteggiato); particolari Per_1 individualizzanti sono la “D” c h e nella verifica è segmentata, la gestione della lettera “F” arrotondata e più angolosa nelle firme autografe, differenti a quelle all'interno e principalmente in calce al testamento V1”. ( CTU p. 21), oltre ai seguenti particolari segnografici : “simili “F” e trattino;
simile la modalità della “r” che sussegue alla “a” (sebbene più angolosa nelle comparative); differente nella curvatura invece di “Fran” e “sch” in “Franceschi” rispetto alle firme comparative”. La differenza è stata poi ulteriormente riscontrata nell'analisi delle scritture comparative di provenienza certa e coeve rispetto alla data di redazione del testamento in verifica: “Analizzando le firme comparative coeve autografe: - C4 (a,b,c) documento spacimen di firma della Carta d'identità con tre firme datate Nettuno 22.09.2011; - C5 (a,b) n.2 firme apposte in calce a due consensi informati presso Villa Silvana ad Aprilia datati 4.12.2012. Analizzate e confrontate con la firma in calce alla scheda testamentaria V1 e mettendola a confronto con le firme autografe sopra descritte, si è rilevato prima di tutto una differente pressione: la carica pulsionale, i differenti risvolti basali, gli alleggerimenti pressori che si alternano nei tratti ascendenti nelle comparative, ne delineano obiettivamente le differenze”) e ancora “Le firme autografe di relative al Persona_1 cartellino di firma della Carta d'identità e sui consensi informati alla clinica di hanno Per_3 riscontrato notevoli evidenti differenze grafomotorie rispetto alla firma in calce al testamento che risulta essere riferita al novembre 2012. Il de cuius ha il tracciato costituito da salienti elementi di natura variabile tra le stesse, tuttavia naturali, ma da ritenersi però discostanti dalla firma in verifica in calce al testamento, sebbene si intercettino alcuni stiramenti del tratto simili, in un contesto particolare poiché apparentemente redatto solo un mese prima del decesso” (cfr. CTU p. 25).
Le dissimilarità a livello qualitativo hanno condotto il CTU a ritenere con ragionevole fondatezza che il testamento sia apocrifo.
Il CTU ha poi esaustivamente e in maniera convincente superato le osservazioni critiche proposte dal consulente tecnico di parte e sostanzialmente improntate alla mancata e compiuta analisi degli indici grafologici legati all'invecchiamento e alle condizioni dello stato patologico del de cuius. Tali osservazioni non sono dirimenti e, peraltro, non si riconnettono neppure a specifiche allegazioni mosse dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi (cfr. memoria di costituzione e memoria istruttoria;
mentre la richiesta di CTU proposta, senza alcuna produzione medica in CP_1 sede di costituzione e di memoria istruttoria da è, dal tenore stesso della relativa Controparte_2 articolazione, completamente esplorativa: “Si chiede anche, qualora ammessa CTU grafologica, ammettersi CTU medico – legale per valutare se il de cuius, all'epoca della redazione del testamento, per le patologie in essere, fosse in grado di effettuare col medesimo tratto di cui alle sottoscrizioni comparative di 6 anni prima, il testamento olografo.”). Così come non è accoglibile la prospettata inadeguatezza delle scritture comparative in atti ad accertarne l'effettiva riconducibilità del testamento al de cuius (sulla scorta delle quali, tuttavia, la
CTP ritiene che i tratti di variabilità grafica, quali elementi di originalità, conducano a ritenere genuino il testamento) e la presunta contraddittorietà del ragionamento del consulente in relazione all'analisi delle differenze e degli elementi di similitudine tra le scritture comparative e la scrittura in verifica.
La consulente ha effettuato un'accurata analisi della scrittura in verifica, cogliendone gli elementi obiettivi emblematici di intento imitativo, specificamente analizzando e individuando poi le differenze grafiche e i particolari segno-grafici spiegando, altresì, dopo aver individuato gli elementi necessari a stabilire perché i tracciati non possano ricondursi alla spontanea gestualità del vergante, le ragioni in forza delle quali eventuali similarità o originalità valorizzate dalla CTP (cfr. “tremolii”) non possano condurre a un giudizio di unicità del segno grafico (cfr. CTU p. “All'interno della scheda testamentaria le parole riscontrano linee e curve “disegnate”, poiché gli apparenti tremolii, correzioni e sovrapposizioni, hanno permesso di accertare la mancanza di spontaneità e l'irregolarità con lettere le quali presentano evidenti maggiori dimensioni;
si delinea quindi un quadro chiaro di tentativo di imitazione di una grafia in cui l'idea di movimento non si costruisce in modo coerente anche là dove sembrerebbe avere meno interruzioni. Prendiamo ad es. le figure relative alla lettera iniziale “D” ed “F”). Il ragionamento deduttivo della CTU è logico, coerente e frutto di un'esaustiva analisi delle scritture in atti e merita piena adesione da parte del collegio.
Infine, l'argomento secondo cui corrispondesse all'effettiva volontà il de cuius, nominare erede universale il nipote in ragione in ragione dell'assistenza prestata, è suggestivo ma inconferente proprio in considerazione dell'approfondita analisi peritale espletata. Va pertanto accertata e dichiarata la nullità del testamento a firma datato Persona_1
16.11.2012 (pubblicato in data 21.03.2013, dal Notaio num. Rep. 10632, racco. 6010) Per_4 in quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. Di conseguenza, va dichiara aperta la successione legittima deceduto in Persona_5
Aprilia il 21.03.1946 e accertata, in capo a e a le qualità Parte_1 Controparte_2 di eredi legittimi ai sensi dell'art. 570 c.c. .
Di conseguenza, va accolta la domanda di rilascio del patrimonio ereditario posseduto senza titolo dal sig. e, per l'effetto, va ordinato al Sig. il rilascio in favore CP_1 CP_1 dell'attrice di tutti i beni ereditari contenuti nell'asse ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24,particella 975, categoria C/2 via Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella
98, particella 198 e particella 199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974.
Quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
Sia che hanno formulato la seguente domanda riconvenzionale: CP_1 Controparte_2
“nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato l'apporto alla cura e custodia da parte dell'istante e della propria famiglia, ivi compreso il Sig. , al sig. CP_1 Persona_1
quantificare le spettanze ad ella dovute per l'assistenza e per il pagamento delle spese
[...] relative alla custodia e cura del de cuius, nonché a quelle occorse per il funerale e la tumulazione, oltre a quelle per il mantenimento degli immobili e tasse, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento, ovvero imputarlo alla massa, con ogni conseguente liquidazione all'esito in caso di divisione”. Più nel dettaglio, risulta incontestato tra le parti convenute che gli esborsi relativi ai debiti ereditari, quali il pagamento degli oneri gravanti sulla proprietà del de cuius alla data della morte, così come le spese funerarie, siano state effettuate da con conseguente difetto di Controparte_2 legittimazione attiva del sig. all'esperimento dell'azione di ripetizione. CP_1 I debiti ereditari sono soggetti alla disciplina cui all'art. 752 c.c., suddividendosi pro quota. Analogamente gli esborsi successivi sostenuti da attesa la sua qualità di erede Controparte_2 legittimo devono ritenersi estinti per confusione in ragione della metà.
Pertanto gli importi documentati per la somma di Euro 34.163,14 (spese funerarie, esborsi IMU e TARI, più consorzio bonifica in atti), non potranno che essere imputabili all'attrice solo per la metà. Quanto alle spese sanitarie, esse ben possono ritenersi sostenute in ragione in adempimento dei doveri morali (cfr. art. 2034 c.c.), declinazione del principio di solidarietà, ancor più acuto nell'ambito dei rapporti di parentela, avendo i convenuti stessi dichiarato di essersi sempre amorevolmente presi cura del de cuius; pertanto, ne va esclusa la ripetibilità. Correlativamente l'attrice sarà tenuta alla restituzione in favore di del minore Controparte_2 importo di Euro 17.081,57.
Le spese di lite, in ragione del vittorioso esperimento delle domande attoree e dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale del convenuto, devono compensarsi per 1/3 e per i restanti due terzi vanno posti a carico dei convenuti in solido tra loro.
Esse sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a complessità media, considerata la durata del procedimento, il rinnovo dell'istruttoria e la mole degli atti da esaminare. Le spese delle espletate CTU vanno poste definitivamente a carico integralmente dei convenuti, stante la soccombenza piena sulla domanda di accertamento negativo del testamento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del testamento a firma datato 16.11.2012 Persona_1
(pubblicato in data 21.03.2013, dal Notaio num. Rep. 10632, racco. 6010) in Per_4 quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. .
- dichiara aperta la successione legittima deceduto in Aprilia il Persona_5
21.03.1946 e accerta, in capo a e a la qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi legittimi ai sensi dell'art. 570 c.c. .
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Ordina al Sig. il rilascio in favore dell'attrice di tutti i beni ereditari contenuti CP_1 nell'asse ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24, particella 975, categoria C/2 via Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella 98, particella 198 e particella
199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974.
- Condanna l'attrice alla ripetizione degli importi sostenuti da nella misura Controparte_2 di Euro 17.081,57, oltre interessi sino al soddisfo.
- Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore della parte attrice che si determinano in Euro 600,00 per esborsi ed Euro 7.240,00 per compensi, oltre accessori di legge, da versarsi al procuratore antistatario Avv. Debora Milizia.
- Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 951/2016 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILIZIA Parte_1 C.F._1
DEBORA
ATTORE contro
(C.F C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SUCCI CP_1 CodiceFiscale_2
ANTONELLA
E contro (C.F. ) con l'avv. FRANCESCO SINIGOIA Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere erede legittima di in virtù della Parte_1 Persona_1 successione per rappresentazione al proprio padre premorto ( , nonché Persona_2 fratello del de cuius, ha convenuto in giudizio con atto di citazione notificato in data 23/02/2016,
avanti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare CP_1 che il testamento olografo del 16.11.2012 non è a mano del Sig. quanto alla Persona_1 data, alla firma e al testo, e conseguentemente dichiararne la nullità, inesistenza;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza nel Sig. della qualità di erede universale del Sig. CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima;
3) accertare e Persona_1 dichiarare che il Sig. non è proprietario dell'intero patrimonio ereditario e per CP_1
l'effetto condannare il Sig. al rilascio di tutti i beni ereditari contenuti nell'asse CP_1 ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24,particella 975, categoria C/2 via
Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella 98, particella 198 e particella 199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974, o al risarcimento per equivalente, da quantificarsi nella somma di euro 198.458,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da accertarsi anche a mezzo di CTU tecnica;
accertare e dichiarare aperta la successione legittima, assegnando agli eredi Sig.ra e la Controparte_2 Parte_1 proprietà degli immobili meglio specificati al punto 9 della premessa in fatto, in forza di successione legittima del defunto Sig. , ordinando al Conservatore dei Registri Persona_1
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
, costituitosi, ha in via pregiudiziale eccepito il mancato esperimento del tentativo di CP_1 mediazione obbligatoria con riguardo alle domande di declaratoria negativa della qualità di erede universale del Sig. e pertanto di quella di proprietario dell'intero patrimonio CP_1 ereditario, nonché della condanna al rilascio dei beni ereditari e della declaratoria di apertura della successione legittima in capo agli eredi. Nel merito, ha contestato l'attendibilità della perizia di parte allegata all'atto di citazione ed esperito su documenti fotografici in copia, anziché in originale;
ha rappresentato che il nipote convenuto ha assistito sino all'ultimo il de cuius e che costui, ha più volte manifestato l'intenzione di disporre in favore del medesimo. Ha pertanto concluso chiedendo: “
1. in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sull'intero oggetto del giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa 2. nel merito, rigettare l'avversa domanda perchè infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa 3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato
l'apporto alla cura e custodia da parte del Sig. al Sig. CP_1 Persona_1 quantificare le spettanze ad egli dovute per l'assistenza, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti, giusti i motivi meglio esposti in premessa”. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, il collegio, facendo applicazione del principio espresso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima” (cfr. Cass. sent. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010; Cass. n. 8728/2005; Cass. n. 2671/2001), ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di nata a [...] il [...], la quale, in assenza di legittimari, è Controparte_2 successibile ex lege ai sensi dell'art. 570 c.c. .
costituitasi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare/giudiziale Controparte_2 dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010; 2. dichiarare la nullità di tutta l'attività istruttoria svolta in assenza della istante, litisconsorte necessario, per motivi di cui in narrativa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pregiudiziali eccezioni, nel merito, dichiarare decaduta l'attrice dalle domande non riproposte in questa sede e/o rinunziate nel corso dell'istruttoria, comunque rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato l'apporto alla cura e custodia da parte dell'istante e della propria famiglia, ivi compreso il Sig. , al sig. quantificare le spettanze ad ella dovute per CP_1 Persona_1 l'assistenza e per il pagamento delle spese relative alla custodia e cura del de cuius, nonché a quelle occorse per il funerale e la tumulazione, oltre a quelle per il mantenimento degli immobili e tasse, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento, ovvero imputarlo alla massa, con ogni conseguente liquidazione all'esito in caso di divisione. Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ex art. 96 c.p.c.” Disposto il rinnovo della CTU, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione. L'eccezione di improcedibilità è manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 4 d. lgs.vo n. 28/2010, la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. L'applicazione del principio di simmetria, relativo alla sostanziale corrispondenza tra le ragioni della pretesa esposte in sede di mediazione e la determinazione della cosa oggetto della domanda di instaurazione del giudizio, deve aver riguardo ai fatti principali in modo da poter consentire l'effettiva finalità deflattiva del procedimento di mediazione, non estendendosi alle questioni conseguenziali e
/o accessorie. Per “ragioni della pretesa” deve poi intendersi la sostanziale unicità dei rapporti giuridici posti a fondamento della domanda, in simmetria all'interpretazione della relativa locuzione avuto riguardo all'art. 163 co. 1 n. 3 c.p.c., ovvero all'art. 125 co 1 c.p.c., secondo cui la determinazione della domanda è tale ogni qual volta può individuarsi il contenuto sostanziale della pretesa con chiara individuazione degli elementi fondanti la causa petendi.
Ritiene il collegio che, in sede di mediazione, non sia necessaria una specifica enucleazione di ogni elemento di fatto con relativa e puntuale individuazione della corrispondente domanda giudiziale, ovvero della relativa pluralità di domande, così come di eventuali eccezioni, purché sia esplicitamente desumibile il rapporto sostanziale all'oggetto del contendere sul quale si intende mediare. Se così non fosse l'intento deflattivo sarebbe completamente vanificato, esigendosi in sede di mediazione un onere di qualificazione giuridica dei fatti specifico, nonché di formalizzazione e graduazione delle pretese non previsto e contrario alla ratio dell'istituto. Venendo al caso in esame l'oggetto della mediazione aveva riguardo all'accertamento dell'invalidità del testamento, con cui è stato istituito erede universale del sig. il sig. Per_1 Persona_1
(cfr. domanda di mediazione “impugnazione testamento olografo del sig. CP_1 [...] in favore del nipote sig. perché falso e falsa la sottoscrizione”). Ne Persona_1 CP_1 consegue che, se l'oggetto del contendere in mediazione è teso alla proposizione della domanda di caducazione del testamento per apocrifia, con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima, non può certamente ritenersi nuova e ulteriore la domanda giudiziale di accertamento negativo della qualità di erede universale del soggetto designato dal testamento, così come la richiesta di rilascio dei beni ereditari trattenuti senza titolo. In altri termini, il fine proposto già in sede di mediazione è quello di eliminare la successione testamentaria mediante dichiarazione di nullità del testamento, con conseguente pronuncia su un rapporto sostanziale unitario relativo allo status di erede legittimo di chi agisce in giudizio. Proprio in applicazione della pronuncia sull'unitario rapporto sostanziale e in applicazione dei consolidati principi espressi dalla corte di Cassazione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sent. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010; Cass. n. 8728/2005; Cass. n.
2671/2001). Sul punto, quindi, l'astratta distinzione tra gli elementi strutturali dell'azione di petizione di eredità rispetto a quella di accertamento negativo della validità del testamento è irrilevante ai fini dell'esposta eccezione di improcedibilità. Nel merito la domanda dell'attrice va accolta, risultando inconfutabilmente emerso dall'istruttoria svolta, che il testamento impugnato non sia riconducibile al de cuius. L'espletata CTU, dall'esame obiettivo della scrittura in verificazione, ha subito riscontrato elementi idonei coglierne l'intento manierato dell'autore, quali la lentezza grafica e l'approccio quasi disegnato delle forme letterali, individuando un'innaturalezza del ritmo esecutivo nello sviluppo e nelle ampiezze, che rendono innaturale e non spontaneo il gesto grafico : “l'esame della grafia e della firma all'interno della scheda appare con visibile lentezza. L'impressione icto oculi ed un esame poi piu' particolareggiato a forte ingrandimento, rendono visibile l'intento manierato e di un approccio quasi disegnato delle forme letterali. Il particolare che salta subito è l'allineamento quasi ordinato, scrittura lenta, nel margine sinistro mentre a destra avanza e indietreggia rispetto al margine predefinito in modo meno preciso;
a parte il 2° e 3° rigo e la parola al 7° rigo “ ” con CP_1 correzioni e sovrapposizioni evidenti, il 7° e 8° rigo sono leggermente discendenti e con discreta velocità esecutiva in un contesto angoloso e grande in dimensione sia per la grandezza delle lettere sia per gli spazi adoperati, poco coerenti anche sulla stessa riga, a distanza di poche lettere. La scheda testamentaria, acquisita con strumentazione ottica ad una risoluzione di 600 e 800 punti per pollice, viene presentata alla pagina seguente. La lentezza, la staticità, le lettere di tipo scolastico, il contesto grafico inespressivo è il filo conduttore di tutto il testo” (cfr. CTU p. 8) e, ancora, “Si evidenziano errori grammaticali e con cerchi colorati si evidenziano il nome e cognome anche all'interno del testamento. L'incoerenza grafodinamica si accentua anche nella parola “sottoscritto” 2° rigo, che sembra ad organetto in più punti e corretto in “sottos”- critto, con stacco e trilettero
“tto”. Il nome successivo al 2°rigo è visibilmente rimpicciolito con finale “to” piu' Persona_1 ridotto, ed il nome che esce dal margine destro, stessa peculiarità nella parola “nipote” al Per_1 6°rigoDifferente è la firma in calce, visibilmente più grande ed il nome “ presenta Per_1 angolazioni e seghettature nelle linee che si congiungono nella parola “U”n-ber-to”. Lo scritto presenta errori grammaticali e di sintassi che, ad una prima impressione generale, fanno supporre che si tratti di persona che non abbia un altro grado di istruzione;
il testo appare sufficientemente chiaro e leggibile e molti passaggi invece determinano una scrittura manierata, nelle “n” e nelle
“m” quasi a sembrare disegnata e calligrafica. (N, mie, nomino, nipote) la scrittura di per sé è visibilmente grande ed alcune parole sono improvvisamente piccole, ridotte, serrate. Salta infatti all'occhio la firma nome e cognome “ ” 2° rigo , la parola “assistito”, 9° Persona_1 rigo, e “quotidiana” 11° rigo. L'aspetto grammaticale esula dal valore grafologico ma in questo preciso caso è particolarmente evidente la contraddizione tra lettere veloci e lettere lente, disegnate e grandi (“mie, piene, nomino, universale”). Possiamo confermare, anche senza scritture comparative per il testo, che il testamento presenta innaturalezza del ritmo esecutivo, nello sviluppo delle ampiezze, il tutto appare privo di spinte naturali che lo rendono innaturale e non spontaneo nel gesto” (cfr. CTU p. 9). Tali considerazioni hanno poi trovato riscontro nell'analisi delle differenze colte tra la scrittura in verificazione e le scritture con provenienza certa (n.2 firme apposte in calce alla scrittura privata, presso l'Archivio Notarile di Roma repertorio nr.31658/31729 racc. n.17018 del 26.03.2003; n.3 firme apposte sul contratto di compravendita presso l'Archivio Notarile di Roma Repertorio nr. 40895 del 18.03.2008; n.7 firme sul Contratto Preliminare di Compravendita immobiliare datato “Nettuno, 22.04.2008”; documento spacimen di firma della Carta d'identità con tre firme Nettuno 22.09.2011;
n.2 firme apposte in calce a due consensi informati presso Villa Silvana ad Aprilia datati 4.12.2012) analizzate dalla CTU. La consulente ha osservato le seguenti differenze: “differente allineamento;
differente velocità; differenti spazi interletterali;
differente grandezza nel cognome simile nel nome Persona_1
differenti stacchi;
differente pressione rispetto allo scritto del testamento simili allunghi Per_1 nel gruppo “rto” finale in (ma nella verifica è molto più tratteggiato); particolari Per_1 individualizzanti sono la “D” c h e nella verifica è segmentata, la gestione della lettera “F” arrotondata e più angolosa nelle firme autografe, differenti a quelle all'interno e principalmente in calce al testamento V1”. ( CTU p. 21), oltre ai seguenti particolari segnografici : “simili “F” e trattino;
simile la modalità della “r” che sussegue alla “a” (sebbene più angolosa nelle comparative); differente nella curvatura invece di “Fran” e “sch” in “Franceschi” rispetto alle firme comparative”. La differenza è stata poi ulteriormente riscontrata nell'analisi delle scritture comparative di provenienza certa e coeve rispetto alla data di redazione del testamento in verifica: “Analizzando le firme comparative coeve autografe: - C4 (a,b,c) documento spacimen di firma della Carta d'identità con tre firme datate Nettuno 22.09.2011; - C5 (a,b) n.2 firme apposte in calce a due consensi informati presso Villa Silvana ad Aprilia datati 4.12.2012. Analizzate e confrontate con la firma in calce alla scheda testamentaria V1 e mettendola a confronto con le firme autografe sopra descritte, si è rilevato prima di tutto una differente pressione: la carica pulsionale, i differenti risvolti basali, gli alleggerimenti pressori che si alternano nei tratti ascendenti nelle comparative, ne delineano obiettivamente le differenze”) e ancora “Le firme autografe di relative al Persona_1 cartellino di firma della Carta d'identità e sui consensi informati alla clinica di hanno Per_3 riscontrato notevoli evidenti differenze grafomotorie rispetto alla firma in calce al testamento che risulta essere riferita al novembre 2012. Il de cuius ha il tracciato costituito da salienti elementi di natura variabile tra le stesse, tuttavia naturali, ma da ritenersi però discostanti dalla firma in verifica in calce al testamento, sebbene si intercettino alcuni stiramenti del tratto simili, in un contesto particolare poiché apparentemente redatto solo un mese prima del decesso” (cfr. CTU p. 25).
Le dissimilarità a livello qualitativo hanno condotto il CTU a ritenere con ragionevole fondatezza che il testamento sia apocrifo.
Il CTU ha poi esaustivamente e in maniera convincente superato le osservazioni critiche proposte dal consulente tecnico di parte e sostanzialmente improntate alla mancata e compiuta analisi degli indici grafologici legati all'invecchiamento e alle condizioni dello stato patologico del de cuius. Tali osservazioni non sono dirimenti e, peraltro, non si riconnettono neppure a specifiche allegazioni mosse dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi (cfr. memoria di costituzione e memoria istruttoria;
mentre la richiesta di CTU proposta, senza alcuna produzione medica in CP_1 sede di costituzione e di memoria istruttoria da è, dal tenore stesso della relativa Controparte_2 articolazione, completamente esplorativa: “Si chiede anche, qualora ammessa CTU grafologica, ammettersi CTU medico – legale per valutare se il de cuius, all'epoca della redazione del testamento, per le patologie in essere, fosse in grado di effettuare col medesimo tratto di cui alle sottoscrizioni comparative di 6 anni prima, il testamento olografo.”). Così come non è accoglibile la prospettata inadeguatezza delle scritture comparative in atti ad accertarne l'effettiva riconducibilità del testamento al de cuius (sulla scorta delle quali, tuttavia, la
CTP ritiene che i tratti di variabilità grafica, quali elementi di originalità, conducano a ritenere genuino il testamento) e la presunta contraddittorietà del ragionamento del consulente in relazione all'analisi delle differenze e degli elementi di similitudine tra le scritture comparative e la scrittura in verifica.
La consulente ha effettuato un'accurata analisi della scrittura in verifica, cogliendone gli elementi obiettivi emblematici di intento imitativo, specificamente analizzando e individuando poi le differenze grafiche e i particolari segno-grafici spiegando, altresì, dopo aver individuato gli elementi necessari a stabilire perché i tracciati non possano ricondursi alla spontanea gestualità del vergante, le ragioni in forza delle quali eventuali similarità o originalità valorizzate dalla CTP (cfr. “tremolii”) non possano condurre a un giudizio di unicità del segno grafico (cfr. CTU p. “All'interno della scheda testamentaria le parole riscontrano linee e curve “disegnate”, poiché gli apparenti tremolii, correzioni e sovrapposizioni, hanno permesso di accertare la mancanza di spontaneità e l'irregolarità con lettere le quali presentano evidenti maggiori dimensioni;
si delinea quindi un quadro chiaro di tentativo di imitazione di una grafia in cui l'idea di movimento non si costruisce in modo coerente anche là dove sembrerebbe avere meno interruzioni. Prendiamo ad es. le figure relative alla lettera iniziale “D” ed “F”). Il ragionamento deduttivo della CTU è logico, coerente e frutto di un'esaustiva analisi delle scritture in atti e merita piena adesione da parte del collegio.
Infine, l'argomento secondo cui corrispondesse all'effettiva volontà il de cuius, nominare erede universale il nipote in ragione in ragione dell'assistenza prestata, è suggestivo ma inconferente proprio in considerazione dell'approfondita analisi peritale espletata. Va pertanto accertata e dichiarata la nullità del testamento a firma datato Persona_1
16.11.2012 (pubblicato in data 21.03.2013, dal Notaio num. Rep. 10632, racco. 6010) Per_4 in quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. Di conseguenza, va dichiara aperta la successione legittima deceduto in Persona_5
Aprilia il 21.03.1946 e accertata, in capo a e a le qualità Parte_1 Controparte_2 di eredi legittimi ai sensi dell'art. 570 c.c. .
Di conseguenza, va accolta la domanda di rilascio del patrimonio ereditario posseduto senza titolo dal sig. e, per l'effetto, va ordinato al Sig. il rilascio in favore CP_1 CP_1 dell'attrice di tutti i beni ereditari contenuti nell'asse ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24,particella 975, categoria C/2 via Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella
98, particella 198 e particella 199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974.
Quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
Sia che hanno formulato la seguente domanda riconvenzionale: CP_1 Controparte_2
“nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertato l'apporto alla cura e custodia da parte dell'istante e della propria famiglia, ivi compreso il Sig. , al sig. CP_1 Persona_1
quantificare le spettanze ad ella dovute per l'assistenza e per il pagamento delle spese
[...] relative alla custodia e cura del de cuius, nonché a quelle occorse per il funerale e la tumulazione, oltre a quelle per il mantenimento degli immobili e tasse, nella misura che sarà ritenuta provata o di giustizia, anche a mezzo CTU, condannando per l'effetto la controparte al relativo pagamento, ovvero imputarlo alla massa, con ogni conseguente liquidazione all'esito in caso di divisione”. Più nel dettaglio, risulta incontestato tra le parti convenute che gli esborsi relativi ai debiti ereditari, quali il pagamento degli oneri gravanti sulla proprietà del de cuius alla data della morte, così come le spese funerarie, siano state effettuate da con conseguente difetto di Controparte_2 legittimazione attiva del sig. all'esperimento dell'azione di ripetizione. CP_1 I debiti ereditari sono soggetti alla disciplina cui all'art. 752 c.c., suddividendosi pro quota. Analogamente gli esborsi successivi sostenuti da attesa la sua qualità di erede Controparte_2 legittimo devono ritenersi estinti per confusione in ragione della metà.
Pertanto gli importi documentati per la somma di Euro 34.163,14 (spese funerarie, esborsi IMU e TARI, più consorzio bonifica in atti), non potranno che essere imputabili all'attrice solo per la metà. Quanto alle spese sanitarie, esse ben possono ritenersi sostenute in ragione in adempimento dei doveri morali (cfr. art. 2034 c.c.), declinazione del principio di solidarietà, ancor più acuto nell'ambito dei rapporti di parentela, avendo i convenuti stessi dichiarato di essersi sempre amorevolmente presi cura del de cuius; pertanto, ne va esclusa la ripetibilità. Correlativamente l'attrice sarà tenuta alla restituzione in favore di del minore Controparte_2 importo di Euro 17.081,57.
Le spese di lite, in ragione del vittorioso esperimento delle domande attoree e dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale del convenuto, devono compensarsi per 1/3 e per i restanti due terzi vanno posti a carico dei convenuti in solido tra loro.
Esse sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a complessità media, considerata la durata del procedimento, il rinnovo dell'istruttoria e la mole degli atti da esaminare. Le spese delle espletate CTU vanno poste definitivamente a carico integralmente dei convenuti, stante la soccombenza piena sulla domanda di accertamento negativo del testamento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del testamento a firma datato 16.11.2012 Persona_1
(pubblicato in data 21.03.2013, dal Notaio num. Rep. 10632, racco. 6010) in Per_4 quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. .
- dichiara aperta la successione legittima deceduto in Aprilia il Persona_5
21.03.1946 e accerta, in capo a e a la qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi legittimi ai sensi dell'art. 570 c.c. .
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Ordina al Sig. il rilascio in favore dell'attrice di tutti i beni ereditari contenuti CP_1 nell'asse ereditario e segnatamente immobile sito nel Comune di Nettuno località Granieri, località Seccia, località Spino Bianco distinto al catasto fabbricati al foglio 24, particella 975, categoria C/2 via Granieri, Catasto terreni al foglio 13, particella 98, particella 198 e particella
199, foglio 14, particella 438 e particella 439, foglio 24 particella 974.
- Condanna l'attrice alla ripetizione degli importi sostenuti da nella misura Controparte_2 di Euro 17.081,57, oltre interessi sino al soddisfo.
- Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore della parte attrice che si determinano in Euro 600,00 per esborsi ed Euro 7.240,00 per compensi, oltre accessori di legge, da versarsi al procuratore antistatario Avv. Debora Milizia.
- Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi