Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 887 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO PINA RITA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. EUTICCHIO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/03/2024, i coniugi nata a [...] il Parte_1
23/10/1995, e nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA TIRRENA in data
08/09/2017;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno, dandone comunicazione all'altro; 2) la casa coniugale, sita in Rometta, via Nazionale n. 199 rimane assegnata al NO con facoltà CP_1
della NOa di prelevare i propri beni personali;
3) i figli minori e Pt_2 Per_1 Per_2
rimangono affidati ai coniugi in maniera condivisa con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre, sita in Terme Vigliatore, viale delle Terme n. 24; 4) l'altro genitore potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, precisamente, tutti i fine settimana dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 20:30 della domenica, con obbligo del padre di prelevare e riaccompagnare i minori presso l'abitazione della madre. Nel periodo estivo i figli rimarranno 15 giorni anche non consecutivamente con il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, e specificatamente una settimana a luglio ed una settimana ad agosto che verrà concordata dalle parti entro il 30 giugno di ogni anno. I figli trascorreranno le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto), previo accordo, alternativamente. In difetto di accordo durante le feste natalizie ad anni alterni per un periodo di sette giorni consecutivi, comprensivo del giorno di Natale e del giorno di Capodanno, rispettivamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; i minori, ad anni alterni, trascorreranno il 25/04 con un genitore e l'01/05 con l'altro genitore;
5) in occasione del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena con ciascun genitore;
in occasione del compleanno del padre e della madre dalle 18,30 alle ore 22,00 con il genitore interessato;
6) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono esercitare la potestà separatamente. 7) i coniugi dichiarano di essere entrambi abili a lavoro ed economicamente autosufficienti, conseguentemente confermano la rinuncia definitiva alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
8) il NO , si CP_1 assume l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per i figli, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 9) il NO rinuncia in favore della CP_1
NOa al 50% dell'eventuale assegno unico, o di altro beneficio riconosciuto che verrà, Pt_2
quindi, versato al 100% in favore della NOa;
10) entrambi i genitori si impegnano a Pt_2
contribuire, in ragione della metà, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche ect.. ect..) che verranno sostenute nell'interesse dei figli, secondo le disposizioni indicate dal CNF;
11) ciascuno dei genitori potrà esercitare indipendentemente e in autonomia la potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione sopportandone il mantenimento”.
All'udienza del 12/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/03/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite CP_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di VILLAFRANCA TIRRENA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato in data
08/09/2017.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)