Articolo 57 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 56Articolo 58
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29 luglio 1945
Art. 57. (Disposizioni regolamentari e disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario militare) .


Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonche' le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare.

Fino a quando non sara', provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945