Art. 1.
In deroga al disposto dell' art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 , ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164 , i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 , ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessita', i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno; alla liquidazione e al pagamento delle spese.
In deroga al disposto dell' art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 , ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164 , i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 , ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessita', i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno; alla liquidazione e al pagamento delle spese.