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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
10/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. COSI Parte_1 C.F._1
SAVERIO (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(DECEDUTA) Controparte_1
APPELLATA
E
Controparte_2
(c.f. ), con l'Avv. DI MEO MARIO (c.f.
[...] C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
E
NQ DI EREDE DI Controparte_3 Controparte_2
(c.f. ), con l'Avv. DI MEO MARIO (c.f.
[...] C.F._5
); C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 24195/2018 emessa dal Tribunale di r.g. n. 1 Roma in data 18.12.2018.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
L'appello contro la sentenza indicata in epigrafe, originariamente introdotto contro dopo la sua morte e quindi dopo l'interruzione, è stato Controparte_1 dall'appellante riassunto nei confronti degli eredi con notifica impersonale nell'ultimo domicilio del defunto.
Si sono quindi costituiti e Controparte_2 CP_3
la cui qualità di eredi è stata contestata dall'appellante.
[...]
Il merito della vicenda riguarda una querela di falso che il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile in quanto volta non già a contestare la veridicità di un documento ed in particolare della sua sottoscrizione bensì ad accertarne l'autenticità.
L'appello è stato trattenuto in decisione in seguito alla trattazione scritta del
10/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte che, nel merito e con assorbimento di ogni ulteriore motivo,
l'appello è infondato perché è corretta la decisione del tribunale circa l'inappropriatezza della querela di falso per far accertare l'autenticità del documento. E', infatti, la parte contro la quale il documento viene fatto valere come prova che ha l'onere di vincerne la presunzione di autenticità proponendo la querela di falso.
Va tuttavia esaminata la contestazione della legittimazione dei soggetti che si sono costituiti quali successori di , vale a dire i suoi figli. Controparte_1
L'appellante rileva che l'atto di notorietà da costoro allegato è inidoneo a provare la qualità di eredi.
I contraddittori hanno sottolineato che di per sé, il subentro in questo processo, incompatibile con la rinuncia, denota accettazione dell'eredità loro devoluta in qualità di figli (documentata con gli estratti degli atti di nascita).
La giurisprudenza di legittimità si è espressa recentemente nel senso che “La prova di qualità di erede nella successione legittima deve essere dimostrata attraverso gli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius , come previsto dall' art. 565 cod. civ.” (Cass. civ., sez. II , 12/07/2024 , n. 19254).
Ritiene la Corte che risulti, pertanto, provata (con gli estratti degli atti di nascita e r.g. n. 2 la costituzione in questo giudizio) la qualità di eredi legittimati a subentrare in questo processo e quindi ad ottenere il rimborso delle spese di lite, liquidate come nel dispositivo in base al valore indeterminabile della causa.
Vanno disattese le reciproche domande di condanna ex art. 96 cpc stante la mancata allegazione di specifiche voci di danno.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_2
e , con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di Controparte_3
giudizio che si liquidano complessivamente in euro 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 07/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3