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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9304/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10:18 sono presenti l'avv. SCIARA FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. TECLA FRANCESCA per l'ADER e l'avv. DI
GLORIA MARCO per l' CP_1
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. SCIARA FRANCESCO insiste sulla vittoria di spese;
gli avv.ti TECLA FRANCESCA DI GLORIA MARCO insistono sulla compensazione.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9304/2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. SCIARA FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. TECLA FRANCESCA
- resistente -
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla cartella di pagamento n.
29620190054119901, per la quale è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_1 alla rifusione del 75% delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, compensando la restante parte e compensando le spese di lite tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 e l'A.D.E.R. proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9022704133/00 relativa alla cartella e agli avvisi d'addebito n. di pagamento n. 29620190054119901000
5962016000512435000, n.59620150002285000000, n.
59620180001763838000, n. 59620180006771480000, n.
59620190006416144000 59620190002145222000, n. e n.
59620210001748318000, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione dei crediti e per mancanza dei presupposti della omissione contributiva con riferimento agli anni contributivi 2016, 2017, 2018 e 2019, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si costituiva il convenuto CP_2 contestando la fondatezza del ricorso, di
,
cui chiedeva il rigetto;
l'agente della CP_1 costituendosi rappresentava l'annullamento automatico di tutte le poste creditorie contenute nell'intimazione di pagamento per effetto della L. n. 197/2022, con l'eccezione dell'avviso di addebito n. 59620160006512435 e della cartella di pagamento n. 29620190054119901.
Sollevando altresì l'eccezione di difetto di giurisdizione per la
sopradescritta cartella, per la quale era munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i titoli esecutivi annullati d'ufficio.
Difetto di giurisdizione che sussiste e che va dichiarato.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente faceva istanza di rateizzazione del credito residuo presso l'agente della riscossione e, in adempimento della rateizzazione, versava l'intero residuo. All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in ragione della forzata opposizione avverso un atto fondato su crediti annullati d'ufficio.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, deve osservarsi che con legge
197/2022 ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di ruolo fino a mille euro con operatività alla data del 31.3.2023, poi prorogata dal DL
14/2023 al 30 aprile.
La legge in questione è però entrata in vigore in data 29.12.2022 ~ 1.1.2023
mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 16.2.2022.
Controparte_1Appare quindi evidente che l' , organo dello Stato, non potendo non conoscere sia il contenuto della norme (legge di bilancio 2022) che la data di entrata in vigore dei commi relativi all'annullamento, ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata nella consapevolezza della sua genetica invalidità in parte qua.
Essendo l'intimazione di pagamento un concreto inizio di esecuzione ed essendo inoltre il quantum intimato determinante per la stessa, appare equo porre una parte delle spese di lite (in ragione della sopravvivenza dell'atto per l'avviso d'addebito poi pagato) a carico dell'agente della riscossione,
compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9304/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10:18 sono presenti l'avv. SCIARA FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. TECLA FRANCESCA per l'ADER e l'avv. DI
GLORIA MARCO per l' CP_1
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. SCIARA FRANCESCO insiste sulla vittoria di spese;
gli avv.ti TECLA FRANCESCA DI GLORIA MARCO insistono sulla compensazione.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9304/2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. SCIARA FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. TECLA FRANCESCA
- resistente -
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla cartella di pagamento n.
29620190054119901, per la quale è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_1 alla rifusione del 75% delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, compensando la restante parte e compensando le spese di lite tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 e l'A.D.E.R. proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9022704133/00 relativa alla cartella e agli avvisi d'addebito n. di pagamento n. 29620190054119901000
5962016000512435000, n.59620150002285000000, n.
59620180001763838000, n. 59620180006771480000, n.
59620190006416144000 59620190002145222000, n. e n.
59620210001748318000, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione dei crediti e per mancanza dei presupposti della omissione contributiva con riferimento agli anni contributivi 2016, 2017, 2018 e 2019, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si costituiva il convenuto CP_2 contestando la fondatezza del ricorso, di
,
cui chiedeva il rigetto;
l'agente della CP_1 costituendosi rappresentava l'annullamento automatico di tutte le poste creditorie contenute nell'intimazione di pagamento per effetto della L. n. 197/2022, con l'eccezione dell'avviso di addebito n. 59620160006512435 e della cartella di pagamento n. 29620190054119901.
Sollevando altresì l'eccezione di difetto di giurisdizione per la
sopradescritta cartella, per la quale era munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i titoli esecutivi annullati d'ufficio.
Difetto di giurisdizione che sussiste e che va dichiarato.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente faceva istanza di rateizzazione del credito residuo presso l'agente della riscossione e, in adempimento della rateizzazione, versava l'intero residuo. All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in ragione della forzata opposizione avverso un atto fondato su crediti annullati d'ufficio.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, deve osservarsi che con legge
197/2022 ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di ruolo fino a mille euro con operatività alla data del 31.3.2023, poi prorogata dal DL
14/2023 al 30 aprile.
La legge in questione è però entrata in vigore in data 29.12.2022 ~ 1.1.2023
mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 16.2.2022.
Controparte_1Appare quindi evidente che l' , organo dello Stato, non potendo non conoscere sia il contenuto della norme (legge di bilancio 2022) che la data di entrata in vigore dei commi relativi all'annullamento, ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata nella consapevolezza della sua genetica invalidità in parte qua.
Essendo l'intimazione di pagamento un concreto inizio di esecuzione ed essendo inoltre il quantum intimato determinante per la stessa, appare equo porre una parte delle spese di lite (in ragione della sopravvivenza dell'atto per l'avviso d'addebito poi pagato) a carico dell'agente della riscossione,
compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini