TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 994 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Scardina, presso il cui studio a Bagheria, via P.
Borsellino, n. 24, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/01/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 28/12/1995 a Palermo e di aver generato due Controparte_1 figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ha Per_1 Per_2 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 400,00 al mese per il mantenimento della stessa e del figlio , maggiorenne ma non indipendente. Per_2
Il resistente, ritualmente avvisato, è rimasto contumace.
1 Con ordinanza presidenziale del 09/06/2023 è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e previsto l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento per la stessa di euro 150,00 al mese ed un contributo per il mantenimento del figlio di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
Proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, la ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sullo status.
Con sentenza emessa il 30/11/2023-07/12/2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione delle restanti domande
Il giudizio ha subito una serie di rinvii finché all'udienza del 05/06/2025 sono comparsi entrambi i coniugi personalmente, i quali hanno dichiarato di essersi riconciliati nel mese di novembre 2024 e di aver ripreso la loro comunione materiale e spirituale di vita.
Il difensore della ricorrente ha, pertanto, chiesto la pronuncia della riconciliazione ed il
Giudice ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Orbene, l'art. 154 c.c. prevede che “La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta” e l'art. 157, comma
1, c.c. che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Nella spese, la riconciliazione dei coniugi è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Collegio, pertanto, prende atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, come dichiarato personalmente dai medesimi all'udienza del 05/06/2025, e dichiara, di conseguenza, la cessazione degli effetti della sentenza di separazione sopra indicata.
La presente sentenza va comunicata all'Ufficiale dello stato civile per le dovute annotazioni nell'atto di matrimonio.
Stante l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, le spese processuali vanno lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) Preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 20/04/1976 ) e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...] ( ), dichiara cessati gli effetti della C.F._2 sentenza di separazione n. 5594/2023 emessa il il 30/11/2023 - 07/12/2023.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 994 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Scardina, presso il cui studio a Bagheria, via P.
Borsellino, n. 24, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/01/2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 28/12/1995 a Palermo e di aver generato due Controparte_1 figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ha Per_1 Per_2 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 400,00 al mese per il mantenimento della stessa e del figlio , maggiorenne ma non indipendente. Per_2
Il resistente, ritualmente avvisato, è rimasto contumace.
1 Con ordinanza presidenziale del 09/06/2023 è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e previsto l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento per la stessa di euro 150,00 al mese ed un contributo per il mantenimento del figlio di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
Proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, la ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sullo status.
Con sentenza emessa il 30/11/2023-07/12/2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione delle restanti domande
Il giudizio ha subito una serie di rinvii finché all'udienza del 05/06/2025 sono comparsi entrambi i coniugi personalmente, i quali hanno dichiarato di essersi riconciliati nel mese di novembre 2024 e di aver ripreso la loro comunione materiale e spirituale di vita.
Il difensore della ricorrente ha, pertanto, chiesto la pronuncia della riconciliazione ed il
Giudice ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Orbene, l'art. 154 c.c. prevede che “La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta” e l'art. 157, comma
1, c.c. che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Nella spese, la riconciliazione dei coniugi è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Collegio, pertanto, prende atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, come dichiarato personalmente dai medesimi all'udienza del 05/06/2025, e dichiara, di conseguenza, la cessazione degli effetti della sentenza di separazione sopra indicata.
La presente sentenza va comunicata all'Ufficiale dello stato civile per le dovute annotazioni nell'atto di matrimonio.
Stante l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, le spese processuali vanno lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) Preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 20/04/1976 ) e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...] ( ), dichiara cessati gli effetti della C.F._2 sentenza di separazione n. 5594/2023 emessa il il 30/11/2023 - 07/12/2023.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3