Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 24/02/2026, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4701 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del Consolato Generale d'Italia In San Francisco, prot. n. 1202 del 13.02.2025 concernente “provvedimento inammissibilità e rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis “
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa OR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe si impugna la nota del Consolato Generale d’Italia a Chicago concernente l’istanza di cittadinanza italiana iure sanguinis presentata dal ricorrente in quanto discendente da avo italiano.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito
Il ricorrente ha replicato con memoria conclusionale.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, con cui è stato costantemente ribadito che, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992, le ipotesi di acquisto (o riacquisto) della nazionalità italiana in virtù della nascita da cittadini emigrati all’estero non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo.
Pertanto le controversie sull’acquisto della cittadinanza iure sanguinis non sono proponibili davanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata all’impugnativa dei veri e propri provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione - adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno - ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto atti che costituiscono l’espressione di un potere discrezionale della p.a., che presuppone un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale a fronte dell'interesse privato dell'istante ad ottenere il conseguimento di uno status comportante la piena attribuzione dei diritti politici - e, come contropartita, il suo assoggettamento al dovere di difendere la Patria e contribuire al progresso socio economico della Nazione ai sensi degli artt. 52 e 53 Cost. – come ribadito anche da ultimo da questa Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 7892/2022; 16879/2022; 194/2023; 12096/2023; 18037/2025; da ultimo, TAR Lazio, Sez. V bis, n. 23081 e 18037/2025; Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; cfr. 3.11.2016, n. 22271)
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto, peraltro, dell’espressa indicazione in calce all’atto impugnato, dell’autorità giudiziaria ordinaria quale autorità davanti alla quale ricorrere
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite liquidate nella misura di €. 1000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR RI, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR RI |
IL SEGRETARIO