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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del
Giudice dr. Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 25.3.2027; sentite le conclusioni della ricorrente, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 40796 R.G. dell'anno 2024 del
Tribunale di Roma, promossa
DA
, rappresentata e difesa, per procura in allegato al Parte_1
ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dall'Avv. Emanuela
Stella, presso il cui studio in Roma, Via Eleonora Duse n. 53, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: ratei assegno assistenza ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI: per la sola ricorrente, come da ricorso introduttivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che con verbale di visita datato 3.5.2005 – 17.5.2005 la Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso la ASL Roma B aveva accertato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario idoneo ai fini dell'ottenimento della erogazione del beneficio di cui all'art. 13 L.
118/71 riconoscendola “INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE
DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AL 74% (
80%)” ( All. 1). La ricorrente precisava di non avere mai percepito la prestazione assistenziale legata alla sussistenza del requisito sanitario riconosciuto per superamento del limite di reddito annuale imposto dalla legge e di non svolgere alcuna attività lavorativa nella attualità, tanto che sin dall'anno 2020 non consegue alcun tipo di reddito (all. 2, 3 e 4). Dichiarava inoltre di essere iscritta alle Liste del Collocamento obbligatorio ex L. 68/99
(all. 5). Con comunicazione PEC del 20.06.2023, tramite il Patronato CP_2
aveva inviato alla sede zonale competente ( in Roma) tutta CP_3
la documentazione necessaria per la erogazione della prestazione, essendo mutate le sue condizioni di reddito (all. 6). Con la predetta comunicazione era inviato in particolare il Mod. AP70 compilato dalla ricorrente, il Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, ed il documento di identità della
Il successivo 9.5.2024 aveva provveduto a inviare nuovamente la Parte_1
predetta documentazione e tuttavia vani erano stati i tentativi bonari di ottenere la concessione della prestazione assistenziale richiesta. Ritenuto quindi di avere diritto alla erogazione della predetta prestazione ed essendo decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, proponeva ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 118-
1971 e per l'effetto condannare l' all'erogazione in suo favore dei ratei CP_1
maturati e maturandi della predetta prestazione assistenziale con decorrenza dal 20.06.2023, data di invio del Mod. Ap 70 o con quella eventualmente ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio l' , di cui veniva pertanto dichiarata la CP_1
contumacia. All'odierna udienza la ricorrente ribadiva che l' nonostante CP_1
la ricezione del ricorso non aveva ancora provveduto a corrispondere la prestazione richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La ricorrente agisce nei confronti dell' non avendo ottenuto, nonostante CP_1
due richieste precedentemente inoltrate, la erogazione dell'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 l. 118/71.
Con riferimento al requisito reddituale la ha allegato al ricorso Parte_1
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa il 20.9.2024, dalla quale emerge che la stessa non ha percepito redditi nel corso degli anni dal 2020 al 2024
(all. 2). Ha inoltre allegato ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa il 5.7.2024 (all. 3) dalla quale emerge che la ricorrente ha presentato dimissioni volontarie dal lavoro e ha allegato allo scopo anche modulo di comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che la legava alla S.A.P. Italia spa con decorrenza dall'1.10.2019 (all. 4).
La ricorrente ha inoltre dedotto di essere disoccupata né l' rimasto CP_1
contumace, ha specificamente contestato alcuna delle circostanze di fatto addotte dalla Parte_1
Con riferimento al requisito della cd. incollocabilità al lavoro, a decorrere dal gennaio del 2008 non è più necessaria l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio (di cui all'art. 8 della L. 12.3.1999 n. 68) per provare la sussistenza del requisito in esame, potendo la prova di tale circostanza essere fornita anche attraverso presunzioni. In tale contesto, avendo la ricorrente dichiarato di non lavorare e di non aver percepito, negli anni 2020 – 2024 alcun reddito ben potrebbe ritenersi integrato il requisito reddituale a decorrere dal 20.6.2023, data di presentazione della prima domanda amministrativa (all. 6 al ricorso).
In conformità a quanto affermato dalla Corte di cassazione
(inizialmente con sentenza delle S.U. n. 483 del 12 luglio 2000), oltre alla dichiarazione della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ben potrebbe pertanto, sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla ricorrente, disporsi in questa sede la condanna dell al pagamento di CP_1
quanto di spettanza a tale titolo, con gli accessori di legge (in relazione ai quali non è necessaria alcuna previa domanda amministrativa) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Tuttavia, con riferimento al requisito sanitario che deve sussistere per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 188/1971, si osserva che effettivamente la Commissione medica competente in data 3.5.2005 –
17.5.2005 ha riconosciuto in capo alla ricorrente i presupposti per riconoscerla invalida in misura dell'80% già al momento della domanda amministrativa (presentata il 31.3.2004). Tuttavia, la domanda qui in esame
è stata proposta a quasi venti anni di distanza da detto riconoscimento da parte della Commissione medica, che oltre tutto, come chiaramente emerge dallo stesso verbale, aveva disposto rivalutazione delle condizioni dopo tre anni. Non risulta che la si sia sottoposta in seguito a revisione né Parte_1
ha addotto di essere stata convocata a visita e di non esservisi presentata, sicché allo stato non può riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge, posto che all'evidenza la
Commissione medica nel 2005 aveva ritenuto le condizioni della Parte_1
suscettibili di mutamento, tanto da necessitare di visita di revisione dopo un triennio. Allo stato non è dunque dato conoscere se il requisito sanitario necessario per poter beneficiare dell'assegno richiesto sia tuttora persistente, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda proposta.
Nonostante la soccombenza della ricorrente, in ragione della dichiarazione di mancata percezione di reddito negli ultimi anni, trova applicazione quanto disposto dall'art. 152 disp. att. Cpc, sicché nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese
Roma, lì 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato