Articolo 14 della Legge 14 febbraio 1958, n. 138
Articolo 13
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30 marzo 1958
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13 luglio 1999
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15 gennaio 2000
Art. 14.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce. ((2)) ((In caso di reiterazione specifica delle violazioni)) il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorita' concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7,comma 1,lettera d) la trasformazione in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, per i reati previsti dal presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs.30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 80,comma 1 lettera a) che:"nel primo comma le parole da "e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce"";inoltre ha disposto (con l'art. 93,comma 1 lettera b)che le autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo e' il Ministero del lavoro.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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