TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 647/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 647 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (4.11.1973 – c.f.: domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Paola Mesiano del
Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. A.Manuela
Nucera dell'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria). CP_1
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la patologia dell'ernia discale lombare di cui soffre rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi CP_1
malattia professionale;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che ha diritto all'indennizzo per
1 danno biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio (…); condannare per l'ulteriore effetto l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo corrispondente oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (…).
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della presentazione del ricorso alle dipendenze della
[...]
con le mansioni di operaio portuale: il tutto, con decorrenza Controparte_2
dal 25.10.1998, data della sua assunzione;
- di aver presentato in data 10.3.2021 all' - Sede provinciale di Reggio CP_1
Calabria,denuncia per il riconoscimento della malattia professionale in quanto affetto da “ernia discale lombare” strumentalmente diagnosticata, chiedendo altresì il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto;
- che con comunicazione del 7.7.2021 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “che la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- di aver proposto formale opposizione medico-legale al summenzionato provvedimento di diniego;
- che tale opposizione è stata rigettata con provvedimento del 24.2.2022, a mezzo del quale l' ha comunicato che “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati i gli atti CP_1
in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso (…)”;
- di essere stato sottoposto a visita in data 17.11.2023 dal dott. il quale ha invece Per_1
riconosciuto una percentuale invalidante del 10% (cfr. documentazione medica in atti).
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione resa dal in termini di esposizione a rischio Parte_1
professionale: il tutto, poi, con riferimento a una patologia non rientrante tra quelle tabellate.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e della perizia medica svolta dal consulente tecnico nominato dott.ssa . Persona_2
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente ha indicato come patologia correlata alla propria prestazione di lavoro, per come connotata dalle attività e dai movimenti descritti in ricorso, una grave forma di “ernia discale lombare”.
Al riguardo, il giudicante – contrariamente a quanto sostenuto dall' – ne ritiene in CP_1
prima battuta la natura tabellata in termini di patologie del rachide (ernia discale lombare - codice M51.2), riferibili alle malattie professionali nell'industria che siano connotate a
“lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti) (…)”.
Ad ogni modo, la prova testimoniale esperita così come la documentazione medica prodotta dall'interessato (cfr. referto RM lombare del 19.1.2021, supportato da successivo certificato medico del dott. ) hanno comprovato l'esistenza dell'astratto rischio morbigeno indicato Per_3
dal ricorrente come riferibile alla propria prestazione lavorativa.
Tes_ Sotto il primo profilo, entrambi i testi escussi e hanno concordemente confermato Tes_2
sia la natura continuativa dell'impegno fisico nel sollevamento e nello spostamento di pesi di rilevante entità, sia l'utilizzo di macchinari - come le gru portuali - in grado di trasmettere vibrazioni al corpo del . Parte_1
Quanto al secondo profilo, e con riferimento al sunnominato referto medico. è infatti evidente che nel valutare in quella sede l'idoneità (peraltro parziale) del lavoratore alla prestazione si è dato per assodato – e quindi sussistente – il rischio di cui si discute (cfr. riquadro denominato
“Fattori di rischio valutati come da protocollo sanitario”).
Ulteriore conferma oggettiva è poi da ultimo costituita anche dalla piena corrispondenza tra tali dati fattuali e i profili professionali de quibus per come previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
A fronte di tali dati, sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di tale CP_1
inquadramento e della documentazione amministrativa di cui si è detto, il fosse in Parte_1
realtà esonerato e/o non impegnato in tali attività.
Così non è stato.
2.2. Occorre pertanto procedere alla verifica quanto alla sussistenza di un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate a carico del lavoratore e la prestazione resa da quest'ultimo in favore della CP_2
3 Questo è stato espressamente contestato dall' a giudizio del quale il ricorrente CP_1
presenterebbe un quadro patologico di carattere degenerativo e non funzionalmente correlato al lavoro.
L'assunto non è condivisibile.
Tale nesso di causalità deve infatti considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_2
tecnicamente contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale (e Parte_1
più specificamente da “protrusione posteriore, ad ampio raggio di curvatura, nello spazio compreso fra L5-S1 con impronta sul sacco durale”), con diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari all'8%.
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa fino a
€ 26.000).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Paola Mesiano, dichiaratasi antistataria.
A carico dell' quale parte resistente soccombente andranno altresì poste le spese di CP_1
c.t.u., come pure liquidate a mezzo di separato decreto ex art.21 D.M. 30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno
[...]
4 biologico) da malattia professionale nella misura dell'8%; b) condanna l' CP_1 all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.Paola Mesiano, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dello stesso le spese di c.t.u., che liquida con separato CP_1
decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 647 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (4.11.1973 – c.f.: domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Paola Mesiano del
Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. A.Manuela
Nucera dell'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria). CP_1
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la patologia dell'ernia discale lombare di cui soffre rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi CP_1
malattia professionale;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che ha diritto all'indennizzo per
1 danno biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio (…); condannare per l'ulteriore effetto l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo corrispondente oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (…).
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della presentazione del ricorso alle dipendenze della
[...]
con le mansioni di operaio portuale: il tutto, con decorrenza Controparte_2
dal 25.10.1998, data della sua assunzione;
- di aver presentato in data 10.3.2021 all' - Sede provinciale di Reggio CP_1
Calabria,denuncia per il riconoscimento della malattia professionale in quanto affetto da “ernia discale lombare” strumentalmente diagnosticata, chiedendo altresì il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto;
- che con comunicazione del 7.7.2021 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “che la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- di aver proposto formale opposizione medico-legale al summenzionato provvedimento di diniego;
- che tale opposizione è stata rigettata con provvedimento del 24.2.2022, a mezzo del quale l' ha comunicato che “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati i gli atti CP_1
in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso (…)”;
- di essere stato sottoposto a visita in data 17.11.2023 dal dott. il quale ha invece Per_1
riconosciuto una percentuale invalidante del 10% (cfr. documentazione medica in atti).
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione resa dal in termini di esposizione a rischio Parte_1
professionale: il tutto, poi, con riferimento a una patologia non rientrante tra quelle tabellate.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e della perizia medica svolta dal consulente tecnico nominato dott.ssa . Persona_2
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente ha indicato come patologia correlata alla propria prestazione di lavoro, per come connotata dalle attività e dai movimenti descritti in ricorso, una grave forma di “ernia discale lombare”.
Al riguardo, il giudicante – contrariamente a quanto sostenuto dall' – ne ritiene in CP_1
prima battuta la natura tabellata in termini di patologie del rachide (ernia discale lombare - codice M51.2), riferibili alle malattie professionali nell'industria che siano connotate a
“lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti) (…)”.
Ad ogni modo, la prova testimoniale esperita così come la documentazione medica prodotta dall'interessato (cfr. referto RM lombare del 19.1.2021, supportato da successivo certificato medico del dott. ) hanno comprovato l'esistenza dell'astratto rischio morbigeno indicato Per_3
dal ricorrente come riferibile alla propria prestazione lavorativa.
Tes_ Sotto il primo profilo, entrambi i testi escussi e hanno concordemente confermato Tes_2
sia la natura continuativa dell'impegno fisico nel sollevamento e nello spostamento di pesi di rilevante entità, sia l'utilizzo di macchinari - come le gru portuali - in grado di trasmettere vibrazioni al corpo del . Parte_1
Quanto al secondo profilo, e con riferimento al sunnominato referto medico. è infatti evidente che nel valutare in quella sede l'idoneità (peraltro parziale) del lavoratore alla prestazione si è dato per assodato – e quindi sussistente – il rischio di cui si discute (cfr. riquadro denominato
“Fattori di rischio valutati come da protocollo sanitario”).
Ulteriore conferma oggettiva è poi da ultimo costituita anche dalla piena corrispondenza tra tali dati fattuali e i profili professionali de quibus per come previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
A fronte di tali dati, sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di tale CP_1
inquadramento e della documentazione amministrativa di cui si è detto, il fosse in Parte_1
realtà esonerato e/o non impegnato in tali attività.
Così non è stato.
2.2. Occorre pertanto procedere alla verifica quanto alla sussistenza di un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate a carico del lavoratore e la prestazione resa da quest'ultimo in favore della CP_2
3 Questo è stato espressamente contestato dall' a giudizio del quale il ricorrente CP_1
presenterebbe un quadro patologico di carattere degenerativo e non funzionalmente correlato al lavoro.
L'assunto non è condivisibile.
Tale nesso di causalità deve infatti considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_2
tecnicamente contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale (e Parte_1
più specificamente da “protrusione posteriore, ad ampio raggio di curvatura, nello spazio compreso fra L5-S1 con impronta sul sacco durale”), con diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari all'8%.
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa fino a
€ 26.000).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Paola Mesiano, dichiaratasi antistataria.
A carico dell' quale parte resistente soccombente andranno altresì poste le spese di CP_1
c.t.u., come pure liquidate a mezzo di separato decreto ex art.21 D.M. 30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno
[...]
4 biologico) da malattia professionale nella misura dell'8%; b) condanna l' CP_1 all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.Paola Mesiano, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dello stesso le spese di c.t.u., che liquida con separato CP_1
decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5