Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7647/2022
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PETRUZZELLA CORRADO, come da procura in atti Parte_1
e da
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ) assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI (c.f. C.F. 1 e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2022, Parte_1 adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
Con convenendo il Controparte_2 (di seguito ) e domandando, in via preliminare, di dichiarare la nullità della contestazione disciplinare comminatagli dall'U.P.D. di Bari con provvedimento del 25.05.2022,
per la mancata affissione del Codice disciplinare e, per l'effetto, annullare la stessa sanzione.
Con disciplinare perché ritenuta altresì generica e priva di prova. Il tutto, con condanna del al pagamento di compensi e spese di causa.
Con si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto infondato,
||
con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di quattro testi di parte convenuta.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Veniva dedotto in ricorso che, in data 26.01.2022, I presso l' [...] Controparte_4
tramite l'Istituto Controparte_5 Controparte_6
Comprensivo Statale Battisti Pascoli di Molfetta, aveva notificato al Pt_1 la contestazione di vari addebiti disciplinari, disponendone la convocazione per il giorno 23.02.2022, alle ore 15:00.
In particolare, era stato contestato al ricorrente che: "In data 29.11.2021, il docente Pt_1 avrebbe
"aggredito verbalmente" la prof.ssa Per_1 "mentre era in classe, con conseguente malessere per il quale la docente avrebbe fatto ricorso al Pronto Soccorso"; "In data 14.12.2021, il docente "avrebbe Pt_1
aggredito verbalmente nel corridoio, la prof.ssa procurandole uno stato di malessere Persona_2
,
che non le ha permesso di completare il proprio orario di servizio"; "In data 15.12.2021, il docente Pt_1
[...] mentre era in procinto di svolgere una avrebbe aggredito verbalmente la prof.ssa Persona_3
verifica di classe in 1 C"; "In data 16.12.2021, durante il Consiglio di classe della 3A [...], il docente Pt_1
[...] ha reiterato comportamenti non adeguati al contesto impedendo di svolgere gli impegni pianificati nei tempi previsti e nel contesto di serenità imprescindibili [...] essendosi reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, [...] per il clima di paura e sofferenza creatasi"; "Il docente P. OD
riporta sul Registro Elettronico "impossibilitato a fare lezione" "in 2 date"; "I colloqui scuola famiglia,
tenutisi da remoto in data 01.12.2021, non hanno riguardato, per la disciplina di Arte, l'andamento didattico-educativo degli studenti perché il docente CP_7 si è intrattenuto a parlare esclusivamente di un libro che sta scrivendo su Persona_4 "; "agli studenti della classe 3A, alle 00,17 di sabato
18.12.2021, [...] il docente CP_7 attraverso un utilizzo improprio della Google Workspace, chiedeva
"Cari ragazzi, ho bisogno di sapere cosa sognate di fare da grandi. Vediamo chi risponde per prima. Un
abbraccio".
Dunque, premesso che, in data 25.05.2022, l'U.P.D. di Bari aveva notificato all'odierno ricorrente provvedimento di irrogazione della sanzione della "censura", il Pt_1 instaurava il presente giudizio al fine di contestare i fatti addebitategli poiché, a detta sua, mai avvenuti nonché impugnare il provvedimento disciplinare ritenuto affetto da nullità, inefficacia, inammissibilità e, comunque, contrario alle norme di legge in materia.
Precisamente, il ricorrente riferiva di avere "la sola colpa di essersi "permesso" di contestare l'attività della
D.S. durante i vari Collegi e Consigli e messo in luce il "normale" disprezzo dell Pt 2 per le norme che regolamentano la vita scolastica".
In altri termini, il ricorrente riferiva che la Pt 2 , Dirigente Scolastica, avesse posto in essere comportamenti "autoritari, dispotici e apertamente in contrasto con la normativa scolastica", disponendo
"le convocazioni dei Collegi e Consigli di classe in cosciente violazione delle norme che li disciplinano. Il tutto nel più assordante silenzio e terrore dei docenti che si sono trovati improvvisamente e continuamente convocati ad horas con sconvolgimenti dei loro impegni extra scolastici".
Infine, il ricorrente riferiva che le riunioni si svolgessero "nel quasi totale silenzio dei docenti impauriti e timorosi di rappresaglie, mentre di fronte si trovano una D.S. che monopolizza tutto il tempo delle riunioni parlando a valanga. Così impedendo gli interventi dei pochissimi e rarissimi docenti (tra cui il Pt_1 che
vorrebbero esporre posizioni contrarie a quella della Presidente [...] la redazione dei verbali delle riunioni che vengono stilati con esclusivo placet della Pt 2 (anche quando questa non presiede) e a notevole distanza di tempo dalle riunioni alle quali si riferiscono e che non vengono mai inviati preventivamente ai docenti per il loro esame prima che si tenga il Collegio o il Consiglio nel quale deve essere letto e approvato".
Tutto quanto premesso e venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Preliminarmente, si condividono le argomentazioni di parte resistente in merito all'asserita nullità del provvedimento disciplinare per mancata affissione e\o pubblicazione del codice disciplinare.
Si ritiene cioè che, con riguardo alla necessità dell'affissione del codice disciplinare, non è necessario provvedervi in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico (vedasi sul punto Cass. Civ., 8 giugno 2020 n.
10855), atteso che, quando ciò si verifica, il lavoratore ben può rendersi conto dell'illiceità della propria condotta, al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati. E tanto, a maggior ragione quando sia i comportamenti vietati che le sanzioni applicabili sono contenuti in fonti normative aventi forza di legge, come tali ufficialmente pubblicate e conosciute dalla generalità.
Parimenti, si condividono le argomentazioni di parte resistente in merito alla mancata indicazione, nel provvedimento disciplinare, delle norme giuridiche violate dal ricorrente.
Difatti, si ritiene che "il carattere della specificità della contestazione è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità il fatto nel quale è stata ravvisata l'infrazione disciplinare" (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 gennaio 2019, n. 448) tant'è che, al fine di ritenere integrata la violazione di tale principio, sarebbe necessario verificare una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore che però, nel caso di specie, non si ravvisa. Quanto, invece, alla sussistenza delle condotte illecite contestate al ricorrente, si rammenta che, in materia di sanzione disciplinare, l'onere della prova grava generalmente sul datore di lavoro il quale deve dimostrare i fatti che giustificano la contestazione e l'adozione della sanzione.
Ebbene, in sede di istruttoria, tanto documentale quanto testimoniale, emergeva la sussistenza dei comportamenti descritti nella memoria di costituzione nel presente giudizio nonché disciplinarmente rilevanti e posti in essere dal docente Pt_1
La teste Testimone_1 dichiarava che "Dal 12 febbraio 2020 sono la Dirigente scolastica dell'Istituto Battisti
Pascoli di Molfetta"; "Confermo le circostanze sub A) e C) in quanto la docente si è dovuta allontanare per malore, si è recata al Pronto Soccorso e poi ha prodotto documentazione in relazione con quanto refertato";
"Anche sull'episodio descritto sub C) non ero presente personalmente, ma quanto so mi consta dalla relazione poi prodotta dalla Professoressa Persona_2 , sempre agli atti della scuola"; "Anche sull'episodio descritto sub E-F) non ero presente ma sono a conoscenza di quanto riportato nella relazione sempre fatta dalla docente Per_3, sempre agli atti della scuola"; "Confermo tutte le circostanze dalla L) alla P).
Confermo la circostanza di aver chiamato le forze dell'ordine e di aver rilasciato alla Polizia Locale una dichiarazione a mia firma, dove ho descritto quanto era accaduto"; "Il Professor Pt_1 con tono di voce
molto alto ed intimidatorio ripeteva che voleva rifare il consiglio di classe, pur essendosi allontanato da circa una ventina di minuti ed avendolo invece io ritrovato in un corridoio dell'istituto dove non c'era luce e mi impediva di accedere alla scala. Lui si avvicinava sempre di più e perciò io mi sono spaventata. Una volta rientrata nell'aula dove c'erano gli altri docenti, poiché il professore non si calmava, abbiamo dovuto chiamare il 112". La teste Testimone_2 dichiarava che "Sono docente presso l'istituto Battisti Pascoli di Molfetta ed all'epoca dei fatti di causa ero collaboratrice della Dirigente Scolastica"; "Il 29.11.2021 stavo facendo lezione, eravamo con le porte aperte perché eravamo in periodo pandemico. Si è affacciato sulla porta il professor Pt_1 che mi ha chiesto di uscire e mi ha chiesto conto della ragione dello spostamento di orario dell'attività di orientamento prevista per quel giorno, poiché lo spostamento coinvolgeva il suo orario di docenza. In realtà neanche io ero stata informata della ragione di quello spostamento. In ogni caso la discussione poi iniziò a prendere una piega differente perché il Collega mi chiedeva conto del fatto che non rispondessi alle sue e-mail, riferiva che per la scuola lui era una mera entità amministrativa, mi chiedeva perché non fossi gentile nei suoi confronti. Facevo presente che non ero tenuta a rispondere a tutte le sue e-
mail, quando non erano di mia competenza o arrivavano in orario in cui non ero tenuta a controllare la posta. Lui nella discussione chiedeva di darmi del lei e non il tu come tra Colleghi come avviene. Poiché i toni diventavano sempre più alterati si avvicinò anche una Collega, la Professoressa Per_3, che lo invitava ad
abbassare i toni che normalmente ha già alti. Lui insisteva sul discorso delle e-mail, sul discorso dei verbali delle sedute dei consigli di classe, mi chiedeva in genere conto di varie situazioni riguardanti l'organizzazione scolastica. A quel punto mi sono dovuta recare in segreteria perché non mi sono sentita bene, chiedendo di potermi allontanare, avevo le palpitazioni, sudavo freddo, ho chiamato mio marito per farmi venire a prendere e lui ha ritenuto di portarmi al Pronto Soccorso, dove mi hanno dato tre giorni di prognosi"; "L'episodio che riguarda la dott.ssa Persona_2 mi è stato riferito da lei stessa. Quanto a quello con la Professoressa Per_3 l'ho vista in lacrime e poi mi ha spiegato cosa è successo"; "Non ero presente al consiglio della classe del 16 dicembre ove era presente il prof. Pt_1 Avrei dovuto fare quello fissato ad un orario successivo che è cominciato con molto ritardo"; "voglio precisare che dopo l'episodio del 29 novembre io mi sono dimessa dall'incarico di collaboratrice per tutelare la mia salute". La teste Persona 3 dichiarava che "Sono docente in servizio presso la scuola Battisti Pascoli dall'anno scolastico 2017/2018"; "Ero presente quando nel corridoio il prof. Pt_1 parlava in modo animato con la collega Per 1 [...] ho solo visto che la collega era abbastanza provata"; "Il 15 dicembre, mentre io ero ancora nella classe 3C e stavo per andare nella 1C, dove dovevo fare una verifica, mi si è avvicinato il ricorrente, il quale con toni accesi mi rimproverava perché in un consiglio di classe precedente, su determinati casi di alunni che riguardavano anche l'alunno Per_5 avevo assunto una posizione di flessibilità, mentre lui invocava delle posizioni più conformi al regolamento di istituto vigente. In quel consiglio di classe noi docenti, che eravamo da maggior tempo presenti nella scuola, cercavamo di condividere con il Pt_1 delle strategie rispetto agli alunni, il ché non avrebbe impedito di adottare un provvedimento diverso"; "posso precisare che, in relazione all'episodio della Dott.ssa Per_1 ed a quello verificatosi con me, il prof. Pt_1 ha urlato nel senso che ha usato toni non consoni all'ambiente lavorativo, tant'è che io non riuscivo a dire la mia".
dichiarava che "Sono la psicologa dell'Istituto Battisti Pascoli dal 2021"; Testimone_3La teste disse di dover andare via perché il consiglio era "Ricordo che in quel consiglio di classe il prof. Pt_1
iniziato tardi e si era protratto oltre il termine"; "Il prof. Pt_1 voleva partecipare al consiglio di classe successivo e fu detto che non poteva farlo perché aveva abbandonato il consiglio precedente. Lui diceva di voler rimanere ed a quel punto il Dirigente chiamò le forze dell'ordine anche perché durante il consiglio i toni si erano accesi"; "posso riferire che i toni si accesero perché il prof. Pt_1 voleva depositare una e-
mail stampata, relativa a verbali di consigli precedenti, e ciò fu negato dalla prof.ssa Per_6 che era la segretaria, poiché avrebbe dovuto farlo verbalmente al momento per ottenere la trascrizione di quanto voleva riportare;
io in realtà non sapevo precisamente a cosa si stesse riferendo perché per me era il primo consiglio"; "posso riferire che i toni si alterarono perché nell'attesa che iniziasse il consiglio della 3A, che come già riferito iniziò più tardi, il prof. Pt_1 introdusse informalmente argomenti relativi al consiglio della 3A, rispetto ai quali non c'erano ancora tutti i docenti;
lui iniziò ad alterarsi perché voleva che fossero trascritte delle cose ed a quel punto anche chi verbalizzava si alterò e la situazione poi si è evoluta come ho già riferito". In definitiva, sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testi nonché delle prove documentali offerte in
Con comunicazione in giudizio dal si possono ritenere acclarati i presupposti soggettivi e oggettivi necessari all'irrogazione della sanzione disciplinare della "censura".
Nulla provava invece il ricorrente in merito alle proprie doglianze avendo formulato le sue richieste istruttorie solo in sede di prima udienza, con conseguente valutazione di inammissibilità delle stesse,con ordinanza del 1.6.23 di questo Giudice con la quale si argomentava espressamente "sul presupposto che le parti hanno l'onere di indicare i mezzi di prova sin dagli atti introduttivi, salvo quanto previsto ex art. 420,
co. 5, c.p.c. il quale consente alle parti di proporre mezzi di prova anche durante l'udienza di discussione,
purché si tratti di mezzi di prova che non abbiano potuto promuovere prima per causa di forza maggiore o per caso fortuito ovvero perché l'esigenza di tale richiesta sia scaturita dalle difese della controparte o dall'esito dell'interrogatorio libero;
ritenuto, invece, che i capitoli di prova formulati in udienza da parte ricorrente mirano ad accertare circostanze note al Pt_1 già prima della costituzione del CP_1
ovverosia i fatti accaduti in occasione degli episodi contestati al lavoratore già nel provvedimento disciplinare e, per il vero, riportati dallo stesso nell'atto introduttivo al presente giudizio".
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 07.12.2022, nei confronti di [...]
Controparte 2 , così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2000,00 oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Trani, il 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore