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18 agosto 2002
18 agosto 2002
Art. 21. (Giochi olimpici invernali Torino 2006) 1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1.
Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. La regione Piemonte e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1.
Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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- 1. Risoluzione del 06/03/2008 n. 78 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 6 marzo 2008 · 9.034348
[…] procedura di programmazione e stanziamento pubblico cosiddetta "Opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006"", che si basa sull\'art. 21 della legge n. 166 del 2002, al quale e\' stata data attuazione, tra l\'altro, con le deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte nn.... Pertanto, la societa\' interpellante chiede di sapere se alle opere che
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