CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1925/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/10/2022 al n. 1925/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ALICE NOCCHI e dell'avv. EMILIO SOPPELSA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. COoparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LORENZO MARCHI P.IVA_1 che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MASSIMO CIPRIANI come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
08/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'sito dell'udienza cartolare del 6.05.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, - In via preliminare, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art.
283 c.p.c; in via principale, in accoglimento dell'appello e per i motivi esposti, previa ammissione, ove ritenuto opportuno, delle prove richieste nel corso del primo grado di giudizio e reiterate nel presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata n.
1050/22, statuendo: in rito, la nullità e/o inesistenza e/o comunque inefficacia della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, in tesi, che le domande promosse in primo grado dall'odierna appellata sono infondate in fatto e in diritto, e che pertanto, nulla è dovuto dall'arch. Parte_1 all'appellata medesima;
in ipotesi, voglia comunque riformare la sentenza impugnata, riducendo la condanna impartita in primo grado nei confronti dell'arch. alla Parte_1 somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. Dichiarare inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Arch 2. In via preliminare: rigettare la richiesta ex art. 283 Parte_1
c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n.
1050/22 Tribunale di Firenze, perché infondata in fatto ed in diritto 3. Rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. Arch. perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
4. In accoglimento dell'Appello Incidentale: in tesi, riformare la sentenza di primo grado n. 1050/22 del Tribunale di Firenze nella parte in cui statuisce e limita il risarcimento dovuto dall'arch. alla la società Parte_1 COoparte_1
a soli € 23.183,70 e per l'effetto condannare l'appellante
[...]
Sig. Arch. a pagare alla Parte_1 COoparte_2
la somma di € 113.248,01 (quale differenza delle somme
[...] quantificate dal CTU Ing. nella sua relazione finale e la somma statuita dal Per_1
Giudice di primo grado). In ipotesi, riformare la Sentenza n. 1050/2022 solo nella parte in cui riduce in via equitativa le somme richieste per le transazioni appartamento H e
A1 ad € 5.000 cadauna e riformare in € 12.500 per la transazione dell'appartamento H
e riformare la somma in € 42.277,56 per la transazione relativa all'appartamento A1, perciò voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, condannare parte appellante a pagare alla società la somma COoparte_1 di € 44.777,56. In ulteriore denegata ipotesi, riformare la Sentenza n. 1050/2022 solo nella parte in cui riduce in via equitativa le somme richieste per le transazioni appartamento H e A1 ad € 5.000 cadauna e condannare parte Appellante a pagare alla appellata, le somme che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge, come da nota spese che si allega”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'arch conveniva davanti Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze la società COoparte_1
CO
(per l'innanzi anche , proponendo appello avverso la sentenza n.
[...]
2050/22 con la quale il Tribunale di Firenze l'aveva condannato a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 23.183,70, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla sua responsabilità professionale quale progettista e direttore dei lavori riguardanti la ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà della società attrice, sito in Serravezza, loc. Querceta.
Preliminarmente il primo giudice aveva respinto l'eccezione con la quale il - Parte_1 costituitosi solo all'esito della notifica dell'ordinanza con la quale, nella sua dichiarata contumacia, ne era stato ammesso l'interrogatorio formale - aveva rilevato la nullità
e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata prima presso abitazione in cui il convenuto non aveva più la residenza, quindi, presso il suo vecchio studio professionale, mediante consegna a soggetto qualificato come 'delegato al ritiro'.
In proposito il Tribunale deduceva che la notifica si era perfezionata ex art. 139 c.p.c., atteso che la qualità di 'delegato al ritiro', dichiarata dal ricevente all'ufficiale postale, non richiedeva la sussistenza di peculiari rapporti sostanziali tra consegnatario e destinatario dell'atto, essendo sufficiente una relazione di fatto tale da far presumere che il primo portasse il secondo a conoscenza dell'atto ricevuto;
rilevava quindi come nella fattispecie il convenuto non avesse fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione secondo la quale colui a cui l'atto era stato consegnato quale delegato del destinatario, aveva ricevuto da quest'ultimo l'incarico di consegnargli il plico postale ritirato. Nel merito il giudice di prime cure, prendendo in considerazione unicamente le difformità oggetto della domanda proposta (ovvero la mancata realizzazione dell'antibagno e la mancata verifica dei rapporti aeroilluminanti), sulla scorta della espletata CTU, aveva affermato la sussistenza di errori commessi dall'arch sia Parte_1 nella sua veste di progettista, sia in quella di direttore dei lavori, condannandolo a rifondere i relativi danni (per un importo complessivo di euro 23.183,70, oltre rivalutazione e interessi, come sopra specificato). Il convenuto era stato altresì condannato a rifondere a parte attrice le spese di lite nonché quelle di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, effettuata prima presso indirizzo non corrispondente alla residenza del quindi presso lo Parte_1 studio professionale ove questo non si recava più da anni, mediante consegna a soggetto presente sul luogo in via del tutto casuale ed estemporanea, con il quale l'appellante non aveva mai intrattenuto nessun rapporto;
reiterata richiesta di ammissione dei capitoli di prova testimoniale funzionali a provare che l'arch. Parte_1 dal 2014 non frequentava più il suo vecchio studio e che l'arch che aveva Per_2 ricevuto il plico postale, vi si recava solo saltuariamente;
2) erronea affermazione della responsabilità professionale dell'arch in Parte_1 particolare erronea ritenuta violazione del regolamento edilizio non vigente all'epoca dell'intervento edilizio in esame;
erronea affermazione di un rapporto aero - illuminante non adeguato nelle camere di alcuni appartamenti;
erronea quantificazione equitativa dei danni e comunque mancata prova degli stessi;
3) errata erronea condanna alle spese, conseguente alla non condivisibile decisione sul merito della causa.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva immobiliare COoparte_1
che eccepiva l'inammissibilità del gravame e nel merito contestava le
[...] censure mosse dalla parte appellante avverso la sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea quantificazione dei danni in via equitativa e erronea esclusione delle spese sostenute dalla società per tutti i vizi rinvenuti nelle costruzioni e dei costi della pratica edilizia in sanatoria e della espletata oblazione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale – In sede di conclusioni CO della comparsa di costituzione in secondo grado ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale proposto da , pur senza far Parte_1 riferimento in proposito alla violazione di alcuna norma.
Ciò posto, anche a voler ritenere che l'eccezione sia stata proposta con riferimento all'art. 342 c.p.c., se ne deve affermare l'infondatezza.
E' vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
2. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che l'arch su incarico della società ha Parte_1 Parte_2 redatto il progetto inerente un complesso immobiliare sito nel comune di Seravezza loc.
Querceta di cui alla DIA n° 26099/2002 del 25.11.2002, avente ad oggetto la ristrutturazione di un preesistente fabbricato, mediante demolizione e ricostruzione parziale dei volumi preesistenti, per la realizzazione di 25 nuove unità immobiliari.
Del pari non controverso è che nello stesso anno la società COoparte_1 rilevava dalla società il suddetto progetto e incaricava
[...] Parte_2 lo stesso arch. della direzione dei lavori per la realizzazione del complesso Parte_1 residenziale.
Dalla documentazione in atti risulta come, durante la realizzazione del compendio immobiliare in oggetto, l'arch. presentava otto varianti alla DIA originale, di Parte_1 cui l'ultima, n° 17835 del 26.07.2005, con la quale era contestualmente attestata la abitabilità/agibilità del fabbricato. CO E' inoltre pacifico che tra il 2003 ed il 2006 la società vendeva a terzi tutte le unità immobiliari ricavate dal progetto in oggetto.
Successivamente, in data 27.10.2011 il Comune di Seravezza inviava a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del complesso in esame la comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la contestazione relativa alla avvenuta realizzazione del compendio immobiliare in assenza del necessario permesso di costruire. La suddetta iniziativa della Pubblica
Amministrazione traeva origine dalla trasmissione al Comune, in data 12.06.2010, di una informativa con cui il CTU ing incaricato dal Tribunale di Lucca - sez Persona_3 CO distaccata di Viareggio, nell'ambito della controversia instaurata nei confronti della da , uno degli acquirenti degli appartamenti realizzati (precisamente Parte_3 dell'unità immobiliare contraddistinta dal numero A1 facente parte del blocco B, primo piano), aveva evidenziato una serie di irregolarità edilizie.
In particolare, il Comune dava atto di aver riscontrato, anche mediante proprio sopralluogo eseguito in data 20.07.2010, che, l'intero intervento non poteva essere fatto rientrare nella ristrutturazione edilizia – come invece risultava essere stato fatto dal progettista - trattandosi piuttosto di una 'sostituzione edilizia', dato che i volumi preesistenti erano stati demoliti e ricostruiti con diversa articolazione e collocazione nel lotto di proprietà, con conseguente necessità del rilascio di un permesso a costruire (in luogo della DIA presentata dall'arch e violazione delle distanze tra le varie Parte_1 parti finestrate delle costruzioni così realizzate. All'esito delle deduzioni delle parti, il suddetto procedimento veniva archiviato con provvedimento in data 25.11.2013, avendo il ritenuto condivisibile il rilievo dei difensori delle parti secondo il quale CP_3
l'intervento, sulla base della normativa dell'epoca, poteva essere inquadrato anche quale ristrutturazione edilizia, come tale espletabile sulla base della sola DIA, al momento della cui presentazione, peraltro, l'ente pubblico non aveva sollevato alcuna contestazione. Con riferimento alle ulteriori difformità parziali rilevate –altezze di alcuni edifici divergenti rispetto a quelle dichiarate, canna fumaria realizzata in difformità al regolamento di igiene e sanità del Comune, mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi - il Comune si riservava l'apertura di ulteriore nuovo procedimento.
Non essendo noto, sulla base degli atti di causa, se tale ulteriore procedimento sia mai stato aperto dal il CTU da ultimo nominato (arch ha dato quindi atto CP_3 Per_1
CO che in data 14.12.2016 la immobiliare ha presentato l'attestazione di conformità in sanatoria del complesso immobiliare – con esclusione di sole due unità contraddistinte con le lettere G e A1 – con riferimento alle contestate difformità parziali, non meglio specificate (documento non prodotto e di cui non è stata chiesta l'acquisizione).
Tanto premesso, non è in questa sede controvertibile la statuizione, non oggetto di impugnazione, con cui il primo giudice ha escluso che tutte le suddette contestazioni fossero oggetto delle domande di accertamento della responsabilità professionale e conseguente richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'arch aventi Parte_1 invece ad oggetto unicamente le seguenti ulteriori difformità (emerse dagli accertamenti CO effettuati dal tecnico di parte della società arch , nelle more della Per_4 sopradescritta procedura amministrativa): 1) realizzazione dei bagni in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina nelle unità immobiliari: H edificio A, piano terra, H1 edificio A, piano terra, A1 edificio B, piano primo, F edificio C piano primo;
2) mancata verifica dei rapporti aereo illuminanti nell'unità A edificio B piano terra e nell'unità D edificio B piano terra.
Con riferimento ai suddetti rilievi, non è controverso che i locali adibiti a servizi igienici fossero stati progettati e realizzati in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina, ma è contestata la relativa responsabilità dell'arch in relazione alla normativa Parte_1 amministrativa applicabile ratione temporis. In relazione alla mancata verifica del rapporto aereo illuminante disciplinata dal DM 5.07.1975 è invece in discussione la fondatezza del rilievo stesso.
E' infine oggetto della presente controversia la stessa individuazione e quantificazione dei danni alla cui refusione è stato condannato il professionista convenuto.
3.Il primo motivo di appello principale: la nullità della notifica della citazione di primo grado – Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha Parte_1 censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto validamente perfezionatasi nei suoi confronti la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Il giudice di prime cure ha sul punto così motivato: 'La qualità di “delegato al ritiro” impressa dall'ufficiale postale è preceduta da quella, allo stesso modo rilevante, di persona “al servizio del destinatario e con tale espressione (art. 139 secondo comma
c.p.c.) non si ritiene necessario che esistano peculiari rapporti sostanziali fra consegnatario e destinatario dell'atto, perché ritenuti bastevoli i rapporti di natura provvisoria o precaria che comunque facciano presumere che il secondo verrà successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione. Inoltre si afferma che, in caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139 secondo comma c.p.c. con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo quanto riferito all'ufficiale postale) quale “delegato al ritiro”, l'intrinseca veridicità di tale dichiarazione e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro (subordinato o di collaborazione) tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto;
la presunzione non può essere superata dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava per altro soggetto sia pure nella stessa sede, se non è accompagnata dalla PROVA che il medesimo consegnatario non era addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario (Cass. civ. sez. lav. 10.1.2007 nr.
239). Nel caso di specie parte convenuta non ha provato tale ultima circostanza'.
L'appellante ha in particolare lamentato come la prima notifica eseguita presso un indirizzo in cui il non aveva più la residenza e perfezionatasi per compiuta Parte_1 giacenza, era da ritenere inesistente;
rilevava quindi come la ulteriore notifica dell'atto di citazione, ripetuta presso il vecchio studio del professionista, era da ritenersi nulla e/o inefficace, sia in quanto eseguita in luogo in cui il destinatario non si recava più da anni, se non sporadicamente, sia in quanto posta in essere mediante consegna a soggetto presente solo casualmente nel luogo e ivi non domiciliato professionalmente.
A sostegno di detta doglianza veniva evidenziata la riduzione reddituale risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo immediatamente antecedente a quello in cui era stata eseguita la notifica, nonché l'intervenuto recesso del dall'associazione Parte_1 professionale di cui faceva parte e, successivamente, anche la sua sospensione da parte dell'ordine professionale di appartenenza.
Il motivo deve essere ritenuto complessivamente infondato, per come di seguito specificato.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che la citazione davanti al
Tribunale veniva notificata una prima volta al presso l'indirizzo di Bagno a Parte_1
Ripoli, via Roma n° 98: dalla relata di notifica emerge che, pur non essendo stata barrata alcuna delle caselle contenenti l'indicazione della temporanea assenza del destinatario o della sua irreperibilità nel luogo, in data 10.02.2016 l'agente postale dava atto dell'intervenuto deposito del plico presso la casa comunale con contestuale avviso al destinatario, attestando il mancato ritiro nel termine prescritto di dieci giorni. Dal certificato storico di residenza prodotto in atti emerge che il non era più Parte_1 residente a tale indirizzo dal 17.08.2012, quando aveva trasferito la residenza in
Firenze, via dei Tintori n° 25, mentre all'epoca della detta notifica era residente sempre in Firenze, ma in via Dante da Castiglione n° 3, dove si era trasferito il 5.07.2013.
La suddetta notifica all'evidenza inesistente, in quanto eseguita in luogo in cui il Parte_1 non aveva più la residenza da anni e con il quale il destinatario non risultava aver conservato alcun legame, non è stata presa in considerazione dal primo giudice, che ha fondato la validità della notifica dell'atto di citazione unicamente sulla seconda, eseguita in data 11.02.2016 presso 'studio arch via Angelico 76, Firenze'. Dalla Parte_1 relata di notifica risulta che l'agente postale ha eseguito tale ultima notifica consegnando il plico a soggetto indicato quale addetto 'al servizio del destinatario', identificato in e qualificatosi come 'delegato ritiro'. Tes_1
In proposito non è contestato che il suddetto indirizzo coincidesse con quello dello studio professionale in cui l'arch aveva esercitato la propria attività professionale in Parte_1 associazione con l'arch. e con l'arch Persona_5 Persona_6 (come da atto costitutivo dell'associazione professionale, ivi domiciliata, del
24.01.1997).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che con atto notarile autenticato da notaio in data 5.10.2015 l'arch era receduto dalla detta associazione professionale Parte_1 che era rimasta in vita tra gli altri due professionisti.
Risulta altresì dai documenti prodotti e non è oggetto di controversia che, a far data dal
24.11.2016, l'arch era stato sospeso dal proprio ordine professionale per non Parte_1 meglio precisati 'provvedimenti disciplinari'.
Dunque, al momento della notifica, l'arch non faceva più parte Parte_1 dell'associazione professionale avente sede in via Angelico 76, Firenze, ma non era stato ancora sospeso dal proprio ordine e non risultava neppure aver modificato la sede del proprio ufficio, in cui formalmente esercitava l'attività di architetto.
Dal modello unico 2015 prodotto in atti risulta che, nel periodo contributivo relativo all'anno 2014, l'arch aveva dichiarato un reddito complessivo di euro 909,00; Parte_1 dal modello unico 2016, relativo all'anno 2015, risulta invece aver dichiarato un reddito complessivo da attività professionale pari a 0 con indicazione di credito di imposta e importo dovuto come contributo previdenziale di euro 2070,00.
Se è vero che la dichiarazione dei redditi non è indice decisivo per provare l'espletamento o meno dell'attività professionale, i suddetti elementi sono tuttavia indicativi del fatto che, al momento della notifica, nei primi mesi del 2016, il Parte_1 ancora iscritto all'ordine degli architetti, aveva comunque da qualche anno fortemente ridotto la sua attività professionale come architetto.
Quanto al soggetto cui è stato consegnato il plico postale, arch non è Tes_1 controverso che lo stesso non avesse il proprio studio professionale all'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica, pur non essendo contestata la sua collaborazione con gli architetti che facevano parte dell'associazione professionale che aveva sede a tale indirizzo e di cui anche l'appellante aveva fatto parte (è stato lo stesso odierno appellante a produrre una dichiarazione in tal senso a firma dell'arch . Per_2
Tali essendo gli elementi in fatto emergenti dagli atti, deve preliminarmente respingersi la reiterata richiesta di prove testimoniali con le quali l'appellante ha chiesto accertarsi la sussistenza delle medesime circostanze, univocamente risultanti dalla documentazione sopra descritta.
Va quindi verificato in diritto se, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 139
c.p.c., sia da ritenere idoneo l'indirizzo dello studio professionale, pur a fronte di una sostanziale riduzione dell'attività lavorativa dell'arch. e se sia valida la Parte_1 consegna a soggetto, compiutamente identificato, non facente parte dello studio professionale del destinatario, ma che abbia dichiarato all'agente postale di essere stato da questo delegato al ritiro del plico postale.
Con riferimento al primo aspetto la notifica è stata validamente effettuata nel luogo ove il destinatario aveva almeno formalmente l'ufficio, non risultandone la dismissione e non rilevando in senso contrario né il fatto che il si fosse sciolto Parte_1 dall'associazione professionale di cui faceva parte – non essendo tale circostanza in contrasto con la prosecuzione dell'attività come singolo professionista nel medesimo studio – né che i dati reddituali facessero presumere una riduzione della sua attività.
Neppure è rilevante il fatto che il avesse in detto periodo ricevuto in comodato Parte_1 dalla moglie alcuni beni immobili della cui gestione si occupava, non trattandosi anche in questo caso di circostanza in contrasto con la prosecuzione, ancorchè in minor misura, dell'attività di architetto.
Ciò detto, se è vero che dopo il primo tentativo di notifica presso la residenza ed il mancato reperimento del convenuto presso la stessa, la parte attrice non ha provveduto alle verifiche anagrafiche per accertare l'attualità dell'indirizzo di residenza, procedendo invece direttamente alla ulteriore notifica presso la sede dello studio professionale, si osserva come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha effettivamente la sua residenza (cfr.
Cass. Sez. 2, 13/08/2004, n. 15755; Cass. Sez. 3, 01/02/2010, n. 2266; Cass. Sez. 6
- 2, 26/10/2017, n. 25489). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. Sez. 2, 16/02/2016, n. 2968). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione indifferentemente nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva, infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (cfr. Cass. n° 7041/2020, conf. Cass. Sez. 3,
26/07/2002, n. 11077; Cass. Sez. 3, 08/01/2010, n. 77).
A tale proposito, nel caso di specie la sede dell'ufficio presso la quale è stata effettuata la detta notifica si trovava nel medesimo comune (Firenze) in cui a tale epoca il Parte_1 era residente.
Quanto al secondo profilo della questione, ovvero alla consegna del plico postale all'arch indicato come delegato al ritiro, si osserva come, pur non rientrando nell'area Per_2 della pubblica fede ai fini della querela di falso (che copre la sola circostanza che la dichiarazione è stata resa nei termini attestati dal pubblico ufficiale), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum sulla base delle dichiarazioni recepite dal pubblico ufficiale notificante nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (cfr. tra le altre, Cass. n° 53/2024; Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del 30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del 10/09/2012), incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà, contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario (cfr. Cass. n. 23028 del 26/10/2006).
Nella fattispecie deve ritenersi esente da vizi la consegna dell'atto a persona disponibile all'indirizzo, qualificatasi come delegato al ritiro, trattandosi di soggetto che, pur non facendo parte dello studio professionale del destinatario, era ad esso legato da un rapporto professionale che, ancorchè non costante e caratterizzato da temporaneità, non era definibile come assolutamente occasionale, né tantomeno accidentale.
Infatti, ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata autorizzata e/o delegata al ritiro della posta – come nella fattispecie - deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato senza riserve nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non avesse ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n° 9240/2019; Cass. n. 9111/2014; Cass.
n.7113/2001), non rilevando invece che non fosse legato al notificando da un rapporto di dipendenza o non fosse anche un collega di studio.
Invero, quel che rileva ai fini della validità della notifica ex art. 139 c.p.c. è che la consegna venga effettuata a mani di persona comunque legata all'ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non casuale (anche se temporaneo - cfr. Cass. n. 4580/2014).
Né in senso contrario si ritiene che la notifica in questione sia inficiata dall'imprecisione circa l'indicazione del consegnatario quale addetto al servizio del destinatario, atteso che la Cassazione ha chiarito che l'art 139 co II c.p.c. nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione
(cfr. Cass. n. 14792, 14/07/2005).
Nel caso di specie, pur risultando pacificamente che il non aveva lo studio al Per_2 medesimo indirizzo ove si trovava l'ufficio dell'appellante, sussisteva tra lo stesso e lo studio professionale in cui si trovava l'ufficio del una relazione di Parte_1 collaborazione, seppure temporanea e non continuativa, comunque non tale da potersi definire accidentale e/o casuale.
E' pertanto da ritenere condivisibile quanto affermato sul punto dal primo giudice, a proposito del mancato superamento della presunzione di sussistenza di un rapporto fiduciario tra il destinatario dell'atto e il collaboratore dello studio che ha ricevuto l'atto senza riserve, dichiarando di essere addetto al ritiro per conto del destinatario.
Per completezza si osserva come la costituzione in giudizio del convenuto, pur avvenuta a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c., ha comunque sanato ogni eventuale vizio della notifica della citazione per intervenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 co 3 c.p.c.
L'appellante non ha infatti comunque esplicitato quali compromissioni del proprio diritto di difesa siano specificamente derivate dalla tardiva costituzione nella causa.
Lo stesso non soltanto si è compiutamente difeso nel merito, ma ha anche avuto modo di partecipare mediante proprio ctp alla CTU espletata successivamente alla sua costituzione (dopo che il primo CTU aveva declinato l'incarico di fornire i necessari chiarimenti e le integrazioni richieste dal giudice) sulla quale si è fondata la decisione del primo giudice.
4.Il secondo motivo di appello principale, parte prima: la responsabilità del professionista – Con la prima parte del secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sussistenza della sua responsabilità professionale, con Parte_1 riferimento alle due tipologie di difformità delle costruzioni prese in esame dal primo giudice, ovvero: la realizzazione di alcuni appartamenti con i servizi igienici direttamente comunicanti con i locali adibiti a cucina e la mancata considerazione dei rapporti di aero
- illuminazione di alcune stanze degli appartamenti ricavati.
In relazione al primo vizio costruttivo, risultando pacificamente che in quattro delle unità abitative realizzate (H dell'edificio A, H1 dell'edificio A, A1 edificio B e F edificio C) i rispettivi servizi igienici erano collegati direttamente ai locali cucina, in conformità a quanto rappresentato nelle tavole grafiche di cui alla variante finale del 26.07.2005, il
Tribunale ha così argomentato l'affermazione di responsabilità dell'arch 'E' Parte_1 noto che il regolamento edilizio è stato introdotto per la prima volta con la legge comunale e provinciale dello Stato italiano unitario del 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato
A) e successivo regolamento attuativo, approvato con regio decreto n. 2321 dell'8 giugno 1865. Seguì la legge urbanistica nazionale nr. 1150 del 1942 che istituì il piano regolatore generale riferito all'intero territorio comunale e disciplinò i contenuti del regolamento edilizio, che divenne strumento obbligatorio del Comune;
il legislatore nazionale, con la legge sul condono edilizio n. 47 del 1985, introdusse poi il regolamento edilizio tipo regionale al fine di uniformare i contenuti dei regolamenti edilizi comunali.
Sulla scorta della legge nazionale, le Regioni, in forza della competenza legislativa in materia di “urbanistica” (affidata, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nel testo antecedente alla riforma del titolo V del 2001), hanno dato l'avvio ad una stagione normativa in materia attraverso la fissazione di criteri generali per la formazione degli strumenti regolamentari comunali o predisponendo direttamente regolamenti edilizi tipo.. Il T.U.E. di cui al d.p.r. 380/2001, ha abrogato il sopra citato articolo 33 della legge 1150 del 1942, codificando il regolamento edilizio quale atto con cui si esprime
l'autonomia statutaria e normativa dei comuni in materia di edilizia e con cui si disciplinano le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. L'art. 4 comma 1 ter dpr 380/2001 (soltanto oggi abrogato dall'art. 16 comma 8 del D.lgvo 48 del 2020) aveva dato termine ai Comuni per provvedere all'adeguamento dei previgenti regolamenti edilizi fino 31.12.2017, motivo per cui il Regolamento edilizio del 1976 vigeva certamente al momento della realizzazione delle unità immobiliari in oggetto'.
L'appellante ritiene insussistente la violazione dell'art. 48 del regolamento edilizio allegato al piano di fabbricazione del 1976, affermando che questo non era più vigente al momento della realizzazione della variante (nel 2005), posta in essere quando era stato già approvato il PRGC del 2000, che aveva sostituito il preesistente piano di fabbricazione, ma non era stato dotato di alcun nuovo regolamento edilizio.
Il punto di doglianza del motivo di appello è da ritenere infondato.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, sulla scorta della espletata CTU, in mancanza dell'approvazione di un nuovo regolamento edilizio, nonostante la sostituzione con il PRGC del 2000 del precedente piano di fabbricazione del 1976, cui era allegato il regolamento edilizio, quest'ultimo ha conservato validità fino all'approvazione del nuovo. In forza dell'art. 4 co 1ter del DPR 380/2001, vigente all'epoca dei fatti, i comuni avevano infatti tempo per provvedere all'adeguamento dei previgenti regolamenti edilizi fini al 31.12.2017, motivo ulteriore per cui nel 2005, non essendo ancora stato varato un nuovo regolamento edilizio, era da ritenere ancora vigente il precedente.
Dunque, all'epoca della redazione della variante del 26.07.2005 era in vigore l'art. 48 del regolamento edilizio allegato al piano di fabbricazione del 1976 che prevedeva che
“alle latrine non si potrà accedere direttamente dalle cucine”.
Oltre a ciò, si osserva come il divieto di realizzare servizi igienici in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina, derivava comunque anche dal DM 5.07.1975, pacificamente vigente all'epoca della variante in questione e relativo anche ai requisiti igienico sanitari per i locali di abitazione, per derogare al quale l'arch avrebbe Parte_1 dovuto allegare un parere igienico sanitario positivamente rilasciato dall , Parte_4 non sussistente nella fattispecie.
Con riferimento infine al rilievo relativo alla mancata contestazione della medesima difformità nelle altre unità immobiliari di analoga conformazione, il CTU ha osservato 'che negli appartamenti contraddistinti dalle lettere I ed O i bagni si affacciano su un disimpegno e non direttamente nella cucina, quindi sono conformi alle norme vigenti all'epoca dell'abuso e a quelle attuali'.
Quanto agli ulteriori errori attribuiti al professionista in relazione al rapporto di aereo illuminazione degli edifici, il Tribunale ha così motivato: 'Il CTU ha fatto emergere che per quanto riguarda l'unità immobiliare A, il rapporto illuminante nella camera non è verificato in quanto la finestra realizzata risulta di dimensioni inferiori a quelle previste nel progetto (cm 120x146 anziché cm 140x150), mentre per quanto riguarda l'unità immobiliare D il rapporto illuminante non è verificato nella camera matrimoniale poiché la finestra non è di forma rettangolare ma di forma semicircolare, quindi con una superficie apribile illuminante di area inferiore: tali mancanze ed errori hanno comportato la realizzazione di due vani privi dei requisiti aero illuminanti previsti dal DM del 5 luglio 1975'.
Anche il punto del motivo di appello con il quale si censura detta statuizione deve essere ritenuto infondato.
Il CTU ha rilevato come con riferimento alla unità abitativa D (edificio B) 'il rapporto illuminante nella camera matrimoniale non è verificato poiché la finestra non è rettangolare ma di forma semicircolare' mentre nell'appartamento A (edificio B) il richiesto rapporto illuminante non risultava rispettato 'in quanto la finestra risulta essere pari a cm 120x146 anziché cm 140x150'.
In entrambi i casi risulta violato l'art. 5 del DM 5.07.1975 che prevede che “per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
Il CTU ha quindi rilevato come con riguardo alla finestra semicircolare della camera dell'appartamento contraddistinto con la lettera D, la stessa era preesistente alla ristrutturazione come chiaramente risultante dalle fotografie in atti del fabbricato prima dell'intervento; ne faceva conseguire l'errore di calcolo commesso dall'arch Parte_1 come progettista nel concepire il dimensionamento della stanza da letto matrimoniale in rapporto alla finestra esistente.
Con riferimento alla finestra della camera dell'unità abitativa A, invece, il CTU ha rilevato un errore di realizzazione della finestra correttamente progettata, ma eseguita in difformità. A tale ultimo proposito deve comunque ritenersi la responsabilità dell'arch nella sua qualità di direttore dei lavori, per non aver verificato la non corretta Parte_1 realizzazione della finestra. Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024); ed ancora: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto…” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
39448 del 13/12/2021).
Per quanto detto, la prima parte del secondo motivo di appello principale deve essere ritenuta infondata, con conseguente conferma della responsabilità professionale dell'arch in riferimento alla difformità di cui è causa, escluse invece tutte le Parte_1 ulteriori difformità delle opere, pur emerse dagli atti, pur rientranti nell'onere di vigilanza del direttore dei lavori, ma non fatte oggetto della domanda di inadempimento del professionista e della conseguente pretesa risarcitoria.
5.Il secondo motivo di appello principale, parte seconda e il motivo di appello incidentale: la prova dei danni e il quantum del risarcimento – Entrambe le parti in causa, sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale, hanno censurato la statuizione del primo giudice relativa ai danni conseguenti agli errori professionali dell'arch Parte_1
Data la connessione delle questioni i suddetti motivi di gravame meritano dunque trattazione congiunta.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: 'quanto richiesto da parte attrice con riguardo alle spese sostenute per la presentazione dell'Accertamento di conformità in sanatoria, calcolate dal CTU in euro 22.470,45, non è dovuto, in quanto, il CTU Per_1 non acquisendo copia del documento presentato presso il Comune di Seravezza in data
14-12-2016 dalla protocollo n. COoparte_2
34012/16, non ha consentito di comprendere se le difformità per le quali è stato depositato tale accertamento siano proprio quelle per cui è processo, dunque difetta il nesso di causalità ex 1223 c.c. con riguardo ad esse;
pare a questo Giudice insufficiente quanto ritenuto dal CTU in merito alla necessità di presentare un progetto di Attestazione di Conformità in Sanatoria ovvero che esso si è palesato come necessario sol perchè il Comune di Seravezza in data 25-11-2013 ha provveduto ad archiviare il procedimento per violazione urbanistiche ed edilizie;
è pur vero che a pagina 15 del provvedimento di archiviazione viene riportato testualmente che “ le verifiche dell'Ufficio sugli elaborati grafici ha portato a valutare che le opere eseguite non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 133 della L.R 1/2005 (variazioni essenziali) e che quindi le difformità dalle DIA dovranno essere valutate-singolarmente o nell'insieme- come parziali difformità”, per cui le sanatorie dei singoli appartamenti andavano presentate, ma non è provato se le sanatorie per le uniche difformità per cui è processo sono state presentate solo dalla società attrice, o, come è accaduto, vi abbiano provveduto I singoli proprietari delle unità immobiliari e non può escludersi (e parte attrice non lo contesta) che si è fatta carico di presentare l'Attestazione di Conformità in Sanatoria per altre difformità di cui non si ha contezza.
---il risarcimento di euro 46.000 riconosciuto da parte attrice ai sigg.ri relativamente all'unità G posta ai piani terra, primo e secondo Parte_5 della Palazzina “D” non è dovuto, non riguardando un'unità immobiliare citate tra quelle rispetto alle quali è stata proposta domanda in atto di citazione;
--il risarcimento di euro 12.500 di cui alla transazione conclusa il 07.04.2015 dalla società attrice con il sig. (unità H palazzina A, piano terra) Parte_6 comprende sia i danni interni dovuti alle infiltrazioni di acqua dal tetto all'interno dell'appartamento sia quelli dovuti alla mancata conformità edilizia del bagno, realizzato in comunicazione diretta con il soggiorno cucina, problema quest'ultimo che viene risolto mediante l'installazione di una porta scorrevole nel bagno in modo da creare una zona antibagno;
è evidente, pertanto, che non può essere interamente imputata la somma a carico di parte convenuta, ed in assenza di esatte quantificazioni puntuate nella transazione, si riconosce a parte attrice in via equitativa la somma di euro 5.000;
---relativamente all'importo di euro 42.277,56 - di cui al precetto del 26.03.2015 che segue la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1114/2013 emessa a favore di
[...]
proprietario dell'appartamento A1 al piano primo del fabbricato B, nel quale _4
è stata registrata la difformità dell'assenza dell'antibagno – mette conto osservare come ancora una volta si tratti di un importo eccessivo, nel quale sono stati compresi anche ulteriori lavori e difetti edilizi che non sono stati esplicitati nè al convenuto nè a questo
Giudice (parte attrice non ha depositato nemmeno la sentenza nr. 1114/2013), e che pertanto non può essere totalmente posto a carico di parte convenuta, eccettuata la somma di euro 5.000 che è stata riconosciuta sopra e ritenuta congrua rispetto a tale difformità (correttamente il CTP arch. ha osservato che in detta somma di Per_7 denaro possono essere confluite anche somme riconosciute a titolo di spese legali!).
---gli importi delle opere di ripristino non riferibili alle unità immobiliari menzionate nell'atto di citazione non sono dovuti;
---l'importo di euro 13.183,70 per le opere di ripristino riferibili alle unità dell'atto di citazione è dovuto.
Definitivamente parte convenuta viene condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 23.183,701, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 27.10.2011 (data di comunicazione dell'avvio del procedimento per violazioni urbanistico-edilizie da parte del Settore Edilizia del Comune di Serravezza) alla data di deposito della presente sentenza e interessi legali calcolati dalla data della liquidazione al saldo, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione…'
La parte appellante principale ha in proposito lamentato: a) l'erroneo Parte_1 riconoscimento di un risarcimento quantificato equitativamente in euro 5000 con riferimento alla transazione conclusa dalla società attrice con , Parte_6
l'acquirente di una delle unità immobiliari, rilevando la mancanza di alcun elemento a supporto della somma liquidata, ritenuta eccessiva con riferimento alle difformità di cui
è causa;
b) l'erroneo riconoscimento di un risarcimento quantificato equitativamente in euro 5000 con riferimento a parte del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di CO Lucca con la sentenza che ha definito la controversia tra la società e _4
, altro acquirente di altra unità immobiliare, rilevando la mancata produzione
[...] della sentenza e l'impossibilità di ricavare la parte di danno riferibile alle difformità di cui al presente giudizio;
c) l'erroneo riconoscimento del risarcimento corrispondente alle CO spese sostenute direttamente da per porre rimedio ai difetti delle costruzioni, pari ad euro 13.187,70, lamentando che 'l'unica fattura chiaramente riconducibile ai danni lamentati da parte attrice nelle sei unità immobiliari in questione sarebbe la n. 8 del
2014 della ditta Maurizio Donato'. CO In proposito, con l'appello incidentale ha in primo luogo lamentato l'erronea quantificazione equitativa del danno pari alla minor somma rispetto all'importo versato CO da in esecuzione della transazione con la parte acquirente nonché alla Pt_6 minor somma rispetto a quanto indicato nel precetto emesso a seguito della sentenza con cui si è conclusa la causa della società attrice con l'acquirente _4 Ciò posto, partendo dal primo punto della seconda parte del secondo motivo di gravame CO principale, risulta prodotta in atti la transazione conclusa in data 7.04.2015 tra e
, indicato quale 'proprietario di unità immobiliare abitativa in comune Parte_6 di Serravezza, fraz Querceta (LU) via Ranocchiaio n° 78. pian terra, facente parte della palazzina A'.
Nella premessa dell'accordo si esponeva che 'fra i contraenti sono insorte questioni inerenti l'unità compravenduta, quali vizi nella costruzione costituiti da infiltrazioni dal tetto e conseguente umidità dei locali, nonché sulla conformità edilizia inerente la distribuzione interna degli spazi e, quindi, sull'entità delle riparazioni necessarie e sui lamentati vizi e/o danni conseguenti alle problematiche sopra indicate' e dopo essersi dato atto che 'la ha eliminato completamente le infiltrazioni COoparte_1 provenienti dal lastrico solare di sua proprietà, costituente il tetto dell'unità abitativa CO del signor si attesta che corrisponde al signor Parte_6 Parte_6
che accetta, l'importo di euro 12500 omnicomprensivo, a fronte dei titoli e
[...] causali in premessa, mediante pagamento dilazionato in due rate…' Al successivo punto
4) della transazione era quindi stabilito che 'il signor installerà, a Parte_6 propria cura e spese, una porta scorrevole nel bagno, in modo da creare una zona antibagno. Tale opera, per parere concorde delle parti e sentito il Comune di Seravezza,
è idonea a rendere conforme a legge l'immobile del sig. mentre al Parte_6
CO punto 5 era previsto che 'la provvederà, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti necessari, presso il comune di Seravezza, per regolarizzare l'immobile'.
Dall'esame della CTU è possibile evincere che la transazione in oggetto ha riguardato l'unità abitativa H facente parte della palazzina A con riferimento alla quale nella presente causa è stato contestato all'arch la realizzazione del locale bagno in Parte_1 comunicazione diretta con la cucina.
Essendo la difformità emersa anni dopo la intervenuta vendita dell'appartamento da CO parte di i danni da quest'ultima subiti come conseguenza degli errori commessi dall'arch non possono che essere commisurati alle spese poste in essere dalla Parte_1 società attrice in relazione alle doglianze avanzate dai terzi acquirenti con espresso specifico riferimento ai vizi per cui si procede nella presente causa.
Dall'esame della transazione emerge che tra i vizi di cui si controverteva vi era anche la realizzazione del bagno in comunicazione con la cucina, in questa sede oggetto di contestazione nei confronti dell'arch all'evidenza il danno subito dalla società Parte_1 come conseguenza del suddetto inesatto adempimento del professionista va commisurato solo a quest'ultimo aspetto, non invece agli altri vizi oggetto di transazione, per i quali nell'ambito della presente causa non è stata rivolta alcuna specifica domanda nei confronti del convenuto.
In relazione alla detta difformità, nella transazione era stato disposto che gli acquirenti dell'immobile provvedessero a loro cura e spese alla realizzazione e installazione di una porta tale da creare un antibagno, mentre la società venditrice aveva provveduto direttamente ai lavori necessari per eliminare le infiltrazioni dell'appartamento provenienti dal tetto (aspetto come detto non oggetto della presente causa), oltre agli adempimenti amministrativi, presso il comune, necessari a regolarizzare l'appartamento nel suo complesso.
Dunque, nel caso di specie, quello che rileva ai fini della quantificazione del danno arrecato dal professionista alla società, con riferimento alla comunicazione bagno - cucina, non è il costo specifico della porta necessaria a creare un antibagno sostenuta dal (dato non noto), ma il 'peso' che tale difformità ha avuto nell'ambito della Pt_6 CO transazione, a fronte della quale ha corrisposto al terzo acquirente dell'appartamento la complessiva somma di euro 12.500,00.
In tale prospettiva deve ritenersi corretto il ricorso del primo giudice al criterio equitativo, risultando provato l'an del danno conseguente all'errore del professionista
(come comprovato dalla controversia instaurata dalla società venditrice con l'acquirente di uno degli appartamenti avente ad oggetto tra le altre cose anche la detta difformità), risultando di contro la difficoltà di provare lo specifico ammontare del danno, inserendosi quest'ultimo in appartamento ormai di proprietà di un terzo che aveva dunque provveduto direttamente alle modifiche strutturali necessarie alla creazione di un antibagno onde rendere conforme la sua abitazione.
L'art. 1226 c.c. interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata accertata. La valutazione equitativa, per consolidato principio giurisprudenziale, può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima ogni qual volta il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno.
Ciò detto, nel caso di specie appare adeguata la liquidazione del detto danno fatta dal primo giudice e pari ad euro 5000,00, tale potendosi considerare il congruo costo, nel contesto transattivo in oggetto, della porta scorrevole necessaria alla creazione dell'antibagno per separare servizi igienici e cucina, oltre ai corrispondenti oneri per la pratica amministrativa con cui la società venditrice ha provveduto a sanare l'appartamento (non solo con riferimento alla difformità in esame, ma in relazione anche alle altre problematiche di cui si è detto).
In proposito è dunque infondato sia il punto del motivo di appello principale, sia il rilievo fatto dall'appellante incidentale in proposito.
Con riferimento al secondo, ulteriore punto di doglianza, risulta prodotto in atti il CO precetto con cui in data 20.03.2014 ha intimato a il pagamento COoparte_4 dell'importo di euro 41.604,20 oltre interessi e spese, in forza della sentenza n° 1114/13 emessa dal Tribunale di Lucca e munita di formula esecutiva. La suddetta sentenza non risulta essere mai stata prodotta dall'attrice che pure era parte della relativa causa.
Sulla base degli atti allegati e delle risultanze della CTU è possibile solo inferire che la causa in questione aveva riguardato le difformità dell'appartamento acquistato dal CO da e contraddistinto dalla lettera A1 dell'edificio B ed era stato proprio _4 dalla suddetta causa che era scaturita l'informativa inviata dal CTU al comune di
Seravezza che aveva conseguentemente avviato il procedimento amministrativo per le difformità del fabbricato nel suo complesso.
Si tratta dunque di uno dei quattro appartamenti in cui era presente la difformità del collegamento diretto servizio igienico – cucina, unitamente a tutta una ulteriore serie di contestazioni relative a una minore altezza interna rispetto a quella prevista nel progetto, l'irregolarità della canna fumaria il cui scarico non era stato portato sopra la copertura.
Tanto premesso, nel caso di specie la mancata produzione della sentenza di primo grado con cui è stato definito il giudizio all'esito del quale il Tribunale di Lucca ha condannato CO a corrispondere al l'importo complessivo di circa euro 41mila, non _4 permette di ricorrere al criterio equitativo per enucleare l'importo versato dalla società venditrice con riferimento alla difformità oggetto in questa sede di contestazione nei confronti dell'arch Non è infatti possibile ricavare né se l'importo che la società Parte_1
è stata condannata a pagare fosse stato riferito anche all'irregolare collegamento del bagno alla cucina, né se quest'ultimo importo fosse di difficile quantificazione (essendo anzi presumibile proprio il contrario, visto che nel procedimento in oggetto risulta essere stata espletata CTU inerente tutti i vizi dell'immobile compravenduto, anche questa non prodotta in atti). Per come sopra specificato, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa, presuppone, infatti, che sia provato l'an del danno e che sia tecnicamente difficoltosa la sua quantificazione.
Nel caso di specie se è risultata presente anche nell'appartamento acquistato dal la difformità relativa al collegamento bagno – cucina, imputabile all'arch _4
CO
non risulta se sia stata condannata dal Tribunale a rifondere il danno Parte_1 all'acquirente anche con riferimento alla detta difformità, essendo gli ulteriori vizi irrilevanti nella presente causa non essendo stati oggetto di domanda nei confronti del professionista (affermazione quest'ultima fatta dal Tribunale e non oggetto di impugnazione). Manca inoltre anche l'ulteriore presupposto del ricorso alla determinazione equitativa consistente nella difficoltà di quantificazione che in mancanza di produzione della sentenza (e di qualunque atto relativo alla causa, essendo stato allegato unicamente il precetto) non è possibile neppure ipotizzare.
Deve conseguentemente essere ritenuto erroneo in detto caso il ricorso del primo giudice al criterio equitativo e, in parziale accoglimento del motivo di appello, deve essere respinta, per mancanza di prova del danno, la pretesa risarcitoria relativa agli esborsi fatti dalla società con riferimento al difetto di collegamento bagno – cucina nell'appartamento venduto al _4
Sul punto è quindi da ritenere fondata la contestazione fatta dall'appellante principale e infondata quella espressa in sede di gravame incidentale.
Quanto infine alla terza ed ultima doglianza del motivo di appello principale in esame, CO inerente le spese direttamente sostenute da per interventi effettuati nei sei appartamenti oggetto della presente causa, le fatture prodotte a supporto (prodotte da parte attrice come all 9, 10) sono le seguenti:
1.Fattura n 03/11 emessa dalla ditta Edile Manuel Mancini, per € 4.320,00, inerente l'esecuzione di lavori in muratura consistenti in realizzazione pozzetto raccolta delle acque, comignoli anti pioggia, impermeabilizzazione scala, demolizione e rifacimento intonaco;
2. Fattura n 16/12 emessa dalla ditta Edile Corrotti Gildo, per € 1.210,00, inerente opere edili consistenti in demolizione cavedio, rimozione tubo, impermeabilizzazione, ripristino pavimento;
3. Fattura n 258/I/12 emessa dalla ditta Bettini srl, per € 1.153,61, inerente alle opere di impermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso edilizio di cui è causa;
4. Fattura n 75/I/13 emessa dalla ditta Bettini srl, per € 1.112,47, inerente le opere di impermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso edilizio di cui è causa;
5. Fattura n 07/14 emessa dalla ditta edile Maurizio Donato, per € 4.000,00, inerente opere edili di rifacimento terrazza ed impermeabilizzazione;
Con
6. Fattura n 28/14 emessa dalla ditta DBG di , per € 2.989,00, COoparte_5 inerente la fornitura di un infisso ad anta ribalta e di una persiana in alluminio necessaria per l'adeguamento dell'appartamento D al piano terra;
7. Fattura 8/2014 emessa dalla ditta Maurizio Donato per l'importo di complessive euro
10.194,70 ed avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di parete con inserimento di porta a scrigno di divisione della zona antibagno nell'appartamento acquistato da
; demolizione con cerchiatura e rifinitura mazzette nell'appartamento Parte_7 acquistato da demolizione vetrocemento, riquadratura mazzette e assistenza CP_6 per posa finestre in appartamento di;
fornitura e posa in opera di COoparte_7 parete in cartongesso per la creazione di antibagno nell'appartamento acquistato da
. CP_8
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, di tali fatture solo la 28/14 per €
2.989,00 e la 8/2014 per l'importo di euro 10.194,70 si riferiscono ad interventi CO commissionati da per porre rimedio alle difformità contestate in questa sede all'arch (ovvero la creazione di un antibagno per ovviare al collegamento Parte_1 diretto tra servizi igienici e cucina e la modifica delle finestre per il corretto rapporto di aereoilluminazione). Ancorchè nelle fatture non siano indicate le lettere distintive degli appartamenti, il CTU ha accertato trattarsi di interventi effettuati nelle unità abitative per cui è causa con riferimenti ai vizi in relazione ai quali è stata proposta la domanda risarcitoria nei confronti dell'arch Parte_1
Tutte le altre fatture elencate sono invece state riferite dal CTU a opere di ipermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso immobiliare fra l'anno 2011 ed il 2014, dunque non riconducibili agli errori in questa sede contestati all'arch
Parte_1
CO Nell'ambito del motivo di appello incidentale ha in proposito lamentato il mancato CO risarcimento dei danni corrispondenti a tutte le spese sostenute da per porre rimedio ai difetti degli immobili (come da fatture di cui agli allegati 9, 10 alla citazione di primo grado) ritenendo che il quale direttore dei lavori, avesse l'onere di Parte_1 verificare la corretta esecuzione delle opere nel suo complesso.
A tale proposito si osserva come il Tribunale abbia correttamente escluso il risarcimento CO dei danni relativi a spese sostenute da per sanare vizi degli appartamenti non corrispondenti alle contestazioni formulate nella presente causa dalla società attrice nei confronti dell'arch e dunque non oggetto delle relative domande risarcitorie Parte_1 per le quali in questa sede si procede. Peraltro, come già detto per i punti che precedono, la statuizione con la quale il primo giudice ha delimitato l'oggetto della dedotta responsabilità professionale agli irregolari collegamenti dei servizi igienici alla cucina in quattro appartamenti e alla violazione delle rapporti di aero illuminazione nelle camere di altri due appartamenti, non è stata oggetto di alcuna impugnazione e deve, come sopra detto, essere ritenuta coperta da giudicato.
Appare pertanto corretto il riconoscimento di un danno di complessive 13.183,70 per CO le spese degli interventi effettuati direttamente da come conseguenza degli errori professionali commessi dal e oggetto della presente causa. Parte_1
Dunque, in parziale accoglimento della seconda parte del secondo motivo di appello CO principale, il risarcimento del danno dovuto dall'arch in favore di deve Parte_1 essere riquantificato in complessive euro 18.183,70, oltre interessi compensativi sul capitale devalutato secondo gli indici Istat FOI generale, al momento dell'espletamento dell'incarico da cui sono derivati i danni, da allora annualmente rivalutata fino alla presente sentenza, nonchè interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. CO Con ulteriore punto del motivo di appello incidentale ha lamentato il mancato risarcimento della voce di danno consistente nelle spese sostenute dalla società attrice a titolo di compenso del professionista incaricato di presentare l'attestazione di conformità in sanatoria relativa all'intero compendio immobiliare – ad esclusione delle unità G e A1 – per un importo complessivo di euro 22.470,45.
Anche la suddetta doglianza è da ritenere infondata atteso che parte attrice non ha né prodotto né chiesto di acquisire il suddetto atto di attestazione di conformità per cui non
è possibile conoscere se lo stesso riguardi anche le difformità oggetto di contestazione nel presente processo (irregolare collegamento bagni cucina e erroneo rapporto di aereo illuminazione nei sei appartamenti indicati in atto di citazione). In proposito, dagli atti di causa è possibile evincere unicamente che per quanto concerne l'unità abitativa acquistata da , in sede di transazione conclusa in data 7.04.2015, Parte_6
CO si era accollata tutte le spese di regolarizzazione dell'appartamento, tra cui anche la creazione dell'antibagno; spesa già quantificata equitativamente nei termini sopra specificati. Quanto alle altre unità abitative per cui è causa, in mancanza di produzione del provvedimento, non è dato sapere se le sanatorie effettuate dalla società abbiano ricompreso anche le difformità oggetto della presente causa, ovvero se le relative pratiche siano state portate avanti per detti aspetti dai singoli acquirenti degli appartamenti, nell'ambito della regolamentazione delle relative controversie, di cui non
è dato conoscere i termini. CO Con ulteriore punto del motivo di appello incidentale ha inoltre lamentato il mancato rimborso dell'oblazione di cui all'art. 209 LR 65/2014 pari a complessive euro
26.898,72, deducendo che il CTU non aveva considerato la detta somma, assumendo che riguardava un documento comunicato ad operazioni peritali ormai concluse.
Anche detto punto dell'appello incidentale è da ritenere infondato per i seguenti motivi.
Risulta dalla documentazione allegata dal CTU che in sede di osservazioni all'elaborato il CTP di parte attrice arch rilevava: '…L'elemento nuovo è emerso in data Per_4
11/09/2020. Con prot. n. 20079 il ha inviato Comunicazione COoparte_9
OBLAZIONE ai sensi dell'art. 209 della L.R. 65/2014, in riferimento alla Richiesta di accertamento di conformità in sanatoria prot. 34012 del 14/12/2016. All'interno della comunicazione viene indicato l'importo dell'oblazione al fine del rilascio del Permesso di
Costruire in Sanatoria, pari a € 13.449,36, nonché l'importo del contributo per il costo di costruzione, pari a ulteriori € 13.449,36. Per un totale complessivo di € 26.898,72'.
In primo luogo si osserva come il suddetto documento non è stato prodotto e neppure
è stata chiesta alcuna remissione in termini per la relativa acquisizione, di talchè è impossibile inferire se lo stesso si riferisse anche - e nel caso in che misura – alle difformità attribuite all'arch nell'ambito della presente causa e di cui si è detto. Parte_1
A ciò deve aggiungersi che non trattasi di voce di danno per la quale parte attrice ha formulato in questa sede tempestiva domanda di risarcimento.
6.Il terzo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di gravame principale rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito.
7.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che sono state accolte solo parte CO delle voci di danno richieste da parte si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi in ragione della metà.
Nel caso di specie non ricorre infatti il caso della mera liquidazione dei danno inferiore alla richiesta (che si per sé come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 32061 del 31 ottobre 2022 non sarebbe tale da legittimare una compensazione neppure parziale), ricorrendo invece l'ipotesi di un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi che, sempre secondo le citate Sezioni Unite integra fattispecie che giustifica e sostiene la compensazione delle spese.
Quanto alla restante metà delle spese di lite le stesse sono poste a carico di parte appellata e appellante incidentale in forza della prevalente soccombenza. Parte_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per entrambi i gradi nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già espletate difese.
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste CO per 1/3 a carico di parte e per 2/3 a carico di parte Parte_1
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale previa riquantificazione dei danni che CO
deve essere condannato a risarcire a lo condanna a risarcire a Parte_1 quest'ultima l'importo di complessive euro 18.183,70, oltre rivalutazione e interessi, come specificato in parte motiva;
2) respinge l'appello incidentale;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate in ragione della metà; CO condanna parte a rifondere a la restante metà delle spese di lite che si Parte_1 liquidano (con riferimento alla detta metà): quanto al primo grado in € 2538,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1983,00 per compenso, euro 392,40 per spese, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
CO 5) pone le spese di CTU, liquidate come in atti per 1/3 a carico di parte e per 2/3
a carico di parte Parte_1
6)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/10/2022 al n. 1925/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ALICE NOCCHI e dell'avv. EMILIO SOPPELSA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. COoparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LORENZO MARCHI P.IVA_1 che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MASSIMO CIPRIANI come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
08/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'sito dell'udienza cartolare del 6.05.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, - In via preliminare, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art.
283 c.p.c; in via principale, in accoglimento dell'appello e per i motivi esposti, previa ammissione, ove ritenuto opportuno, delle prove richieste nel corso del primo grado di giudizio e reiterate nel presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata n.
1050/22, statuendo: in rito, la nullità e/o inesistenza e/o comunque inefficacia della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, in tesi, che le domande promosse in primo grado dall'odierna appellata sono infondate in fatto e in diritto, e che pertanto, nulla è dovuto dall'arch. Parte_1 all'appellata medesima;
in ipotesi, voglia comunque riformare la sentenza impugnata, riducendo la condanna impartita in primo grado nei confronti dell'arch. alla Parte_1 somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. Dichiarare inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Arch 2. In via preliminare: rigettare la richiesta ex art. 283 Parte_1
c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n.
1050/22 Tribunale di Firenze, perché infondata in fatto ed in diritto 3. Rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. Arch. perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
4. In accoglimento dell'Appello Incidentale: in tesi, riformare la sentenza di primo grado n. 1050/22 del Tribunale di Firenze nella parte in cui statuisce e limita il risarcimento dovuto dall'arch. alla la società Parte_1 COoparte_1
a soli € 23.183,70 e per l'effetto condannare l'appellante
[...]
Sig. Arch. a pagare alla Parte_1 COoparte_2
la somma di € 113.248,01 (quale differenza delle somme
[...] quantificate dal CTU Ing. nella sua relazione finale e la somma statuita dal Per_1
Giudice di primo grado). In ipotesi, riformare la Sentenza n. 1050/2022 solo nella parte in cui riduce in via equitativa le somme richieste per le transazioni appartamento H e
A1 ad € 5.000 cadauna e riformare in € 12.500 per la transazione dell'appartamento H
e riformare la somma in € 42.277,56 per la transazione relativa all'appartamento A1, perciò voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, condannare parte appellante a pagare alla società la somma COoparte_1 di € 44.777,56. In ulteriore denegata ipotesi, riformare la Sentenza n. 1050/2022 solo nella parte in cui riduce in via equitativa le somme richieste per le transazioni appartamento H e A1 ad € 5.000 cadauna e condannare parte Appellante a pagare alla appellata, le somme che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge, come da nota spese che si allega”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'arch conveniva davanti Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze la società COoparte_1
CO
(per l'innanzi anche , proponendo appello avverso la sentenza n.
[...]
2050/22 con la quale il Tribunale di Firenze l'aveva condannato a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 23.183,70, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla sua responsabilità professionale quale progettista e direttore dei lavori riguardanti la ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà della società attrice, sito in Serravezza, loc. Querceta.
Preliminarmente il primo giudice aveva respinto l'eccezione con la quale il - Parte_1 costituitosi solo all'esito della notifica dell'ordinanza con la quale, nella sua dichiarata contumacia, ne era stato ammesso l'interrogatorio formale - aveva rilevato la nullità
e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata prima presso abitazione in cui il convenuto non aveva più la residenza, quindi, presso il suo vecchio studio professionale, mediante consegna a soggetto qualificato come 'delegato al ritiro'.
In proposito il Tribunale deduceva che la notifica si era perfezionata ex art. 139 c.p.c., atteso che la qualità di 'delegato al ritiro', dichiarata dal ricevente all'ufficiale postale, non richiedeva la sussistenza di peculiari rapporti sostanziali tra consegnatario e destinatario dell'atto, essendo sufficiente una relazione di fatto tale da far presumere che il primo portasse il secondo a conoscenza dell'atto ricevuto;
rilevava quindi come nella fattispecie il convenuto non avesse fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione secondo la quale colui a cui l'atto era stato consegnato quale delegato del destinatario, aveva ricevuto da quest'ultimo l'incarico di consegnargli il plico postale ritirato. Nel merito il giudice di prime cure, prendendo in considerazione unicamente le difformità oggetto della domanda proposta (ovvero la mancata realizzazione dell'antibagno e la mancata verifica dei rapporti aeroilluminanti), sulla scorta della espletata CTU, aveva affermato la sussistenza di errori commessi dall'arch sia Parte_1 nella sua veste di progettista, sia in quella di direttore dei lavori, condannandolo a rifondere i relativi danni (per un importo complessivo di euro 23.183,70, oltre rivalutazione e interessi, come sopra specificato). Il convenuto era stato altresì condannato a rifondere a parte attrice le spese di lite nonché quelle di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, effettuata prima presso indirizzo non corrispondente alla residenza del quindi presso lo Parte_1 studio professionale ove questo non si recava più da anni, mediante consegna a soggetto presente sul luogo in via del tutto casuale ed estemporanea, con il quale l'appellante non aveva mai intrattenuto nessun rapporto;
reiterata richiesta di ammissione dei capitoli di prova testimoniale funzionali a provare che l'arch. Parte_1 dal 2014 non frequentava più il suo vecchio studio e che l'arch che aveva Per_2 ricevuto il plico postale, vi si recava solo saltuariamente;
2) erronea affermazione della responsabilità professionale dell'arch in Parte_1 particolare erronea ritenuta violazione del regolamento edilizio non vigente all'epoca dell'intervento edilizio in esame;
erronea affermazione di un rapporto aero - illuminante non adeguato nelle camere di alcuni appartamenti;
erronea quantificazione equitativa dei danni e comunque mancata prova degli stessi;
3) errata erronea condanna alle spese, conseguente alla non condivisibile decisione sul merito della causa.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva immobiliare COoparte_1
che eccepiva l'inammissibilità del gravame e nel merito contestava le
[...] censure mosse dalla parte appellante avverso la sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea quantificazione dei danni in via equitativa e erronea esclusione delle spese sostenute dalla società per tutti i vizi rinvenuti nelle costruzioni e dei costi della pratica edilizia in sanatoria e della espletata oblazione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale – In sede di conclusioni CO della comparsa di costituzione in secondo grado ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale proposto da , pur senza far Parte_1 riferimento in proposito alla violazione di alcuna norma.
Ciò posto, anche a voler ritenere che l'eccezione sia stata proposta con riferimento all'art. 342 c.p.c., se ne deve affermare l'infondatezza.
E' vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
2. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che l'arch su incarico della società ha Parte_1 Parte_2 redatto il progetto inerente un complesso immobiliare sito nel comune di Seravezza loc.
Querceta di cui alla DIA n° 26099/2002 del 25.11.2002, avente ad oggetto la ristrutturazione di un preesistente fabbricato, mediante demolizione e ricostruzione parziale dei volumi preesistenti, per la realizzazione di 25 nuove unità immobiliari.
Del pari non controverso è che nello stesso anno la società COoparte_1 rilevava dalla società il suddetto progetto e incaricava
[...] Parte_2 lo stesso arch. della direzione dei lavori per la realizzazione del complesso Parte_1 residenziale.
Dalla documentazione in atti risulta come, durante la realizzazione del compendio immobiliare in oggetto, l'arch. presentava otto varianti alla DIA originale, di Parte_1 cui l'ultima, n° 17835 del 26.07.2005, con la quale era contestualmente attestata la abitabilità/agibilità del fabbricato. CO E' inoltre pacifico che tra il 2003 ed il 2006 la società vendeva a terzi tutte le unità immobiliari ricavate dal progetto in oggetto.
Successivamente, in data 27.10.2011 il Comune di Seravezza inviava a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del complesso in esame la comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la contestazione relativa alla avvenuta realizzazione del compendio immobiliare in assenza del necessario permesso di costruire. La suddetta iniziativa della Pubblica
Amministrazione traeva origine dalla trasmissione al Comune, in data 12.06.2010, di una informativa con cui il CTU ing incaricato dal Tribunale di Lucca - sez Persona_3 CO distaccata di Viareggio, nell'ambito della controversia instaurata nei confronti della da , uno degli acquirenti degli appartamenti realizzati (precisamente Parte_3 dell'unità immobiliare contraddistinta dal numero A1 facente parte del blocco B, primo piano), aveva evidenziato una serie di irregolarità edilizie.
In particolare, il Comune dava atto di aver riscontrato, anche mediante proprio sopralluogo eseguito in data 20.07.2010, che, l'intero intervento non poteva essere fatto rientrare nella ristrutturazione edilizia – come invece risultava essere stato fatto dal progettista - trattandosi piuttosto di una 'sostituzione edilizia', dato che i volumi preesistenti erano stati demoliti e ricostruiti con diversa articolazione e collocazione nel lotto di proprietà, con conseguente necessità del rilascio di un permesso a costruire (in luogo della DIA presentata dall'arch e violazione delle distanze tra le varie Parte_1 parti finestrate delle costruzioni così realizzate. All'esito delle deduzioni delle parti, il suddetto procedimento veniva archiviato con provvedimento in data 25.11.2013, avendo il ritenuto condivisibile il rilievo dei difensori delle parti secondo il quale CP_3
l'intervento, sulla base della normativa dell'epoca, poteva essere inquadrato anche quale ristrutturazione edilizia, come tale espletabile sulla base della sola DIA, al momento della cui presentazione, peraltro, l'ente pubblico non aveva sollevato alcuna contestazione. Con riferimento alle ulteriori difformità parziali rilevate –altezze di alcuni edifici divergenti rispetto a quelle dichiarate, canna fumaria realizzata in difformità al regolamento di igiene e sanità del Comune, mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi - il Comune si riservava l'apertura di ulteriore nuovo procedimento.
Non essendo noto, sulla base degli atti di causa, se tale ulteriore procedimento sia mai stato aperto dal il CTU da ultimo nominato (arch ha dato quindi atto CP_3 Per_1
CO che in data 14.12.2016 la immobiliare ha presentato l'attestazione di conformità in sanatoria del complesso immobiliare – con esclusione di sole due unità contraddistinte con le lettere G e A1 – con riferimento alle contestate difformità parziali, non meglio specificate (documento non prodotto e di cui non è stata chiesta l'acquisizione).
Tanto premesso, non è in questa sede controvertibile la statuizione, non oggetto di impugnazione, con cui il primo giudice ha escluso che tutte le suddette contestazioni fossero oggetto delle domande di accertamento della responsabilità professionale e conseguente richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'arch aventi Parte_1 invece ad oggetto unicamente le seguenti ulteriori difformità (emerse dagli accertamenti CO effettuati dal tecnico di parte della società arch , nelle more della Per_4 sopradescritta procedura amministrativa): 1) realizzazione dei bagni in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina nelle unità immobiliari: H edificio A, piano terra, H1 edificio A, piano terra, A1 edificio B, piano primo, F edificio C piano primo;
2) mancata verifica dei rapporti aereo illuminanti nell'unità A edificio B piano terra e nell'unità D edificio B piano terra.
Con riferimento ai suddetti rilievi, non è controverso che i locali adibiti a servizi igienici fossero stati progettati e realizzati in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina, ma è contestata la relativa responsabilità dell'arch in relazione alla normativa Parte_1 amministrativa applicabile ratione temporis. In relazione alla mancata verifica del rapporto aereo illuminante disciplinata dal DM 5.07.1975 è invece in discussione la fondatezza del rilievo stesso.
E' infine oggetto della presente controversia la stessa individuazione e quantificazione dei danni alla cui refusione è stato condannato il professionista convenuto.
3.Il primo motivo di appello principale: la nullità della notifica della citazione di primo grado – Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha Parte_1 censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto validamente perfezionatasi nei suoi confronti la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Il giudice di prime cure ha sul punto così motivato: 'La qualità di “delegato al ritiro” impressa dall'ufficiale postale è preceduta da quella, allo stesso modo rilevante, di persona “al servizio del destinatario e con tale espressione (art. 139 secondo comma
c.p.c.) non si ritiene necessario che esistano peculiari rapporti sostanziali fra consegnatario e destinatario dell'atto, perché ritenuti bastevoli i rapporti di natura provvisoria o precaria che comunque facciano presumere che il secondo verrà successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione. Inoltre si afferma che, in caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139 secondo comma c.p.c. con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo quanto riferito all'ufficiale postale) quale “delegato al ritiro”, l'intrinseca veridicità di tale dichiarazione e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro (subordinato o di collaborazione) tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto;
la presunzione non può essere superata dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava per altro soggetto sia pure nella stessa sede, se non è accompagnata dalla PROVA che il medesimo consegnatario non era addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario (Cass. civ. sez. lav. 10.1.2007 nr.
239). Nel caso di specie parte convenuta non ha provato tale ultima circostanza'.
L'appellante ha in particolare lamentato come la prima notifica eseguita presso un indirizzo in cui il non aveva più la residenza e perfezionatasi per compiuta Parte_1 giacenza, era da ritenere inesistente;
rilevava quindi come la ulteriore notifica dell'atto di citazione, ripetuta presso il vecchio studio del professionista, era da ritenersi nulla e/o inefficace, sia in quanto eseguita in luogo in cui il destinatario non si recava più da anni, se non sporadicamente, sia in quanto posta in essere mediante consegna a soggetto presente solo casualmente nel luogo e ivi non domiciliato professionalmente.
A sostegno di detta doglianza veniva evidenziata la riduzione reddituale risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo immediatamente antecedente a quello in cui era stata eseguita la notifica, nonché l'intervenuto recesso del dall'associazione Parte_1 professionale di cui faceva parte e, successivamente, anche la sua sospensione da parte dell'ordine professionale di appartenenza.
Il motivo deve essere ritenuto complessivamente infondato, per come di seguito specificato.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che la citazione davanti al
Tribunale veniva notificata una prima volta al presso l'indirizzo di Bagno a Parte_1
Ripoli, via Roma n° 98: dalla relata di notifica emerge che, pur non essendo stata barrata alcuna delle caselle contenenti l'indicazione della temporanea assenza del destinatario o della sua irreperibilità nel luogo, in data 10.02.2016 l'agente postale dava atto dell'intervenuto deposito del plico presso la casa comunale con contestuale avviso al destinatario, attestando il mancato ritiro nel termine prescritto di dieci giorni. Dal certificato storico di residenza prodotto in atti emerge che il non era più Parte_1 residente a tale indirizzo dal 17.08.2012, quando aveva trasferito la residenza in
Firenze, via dei Tintori n° 25, mentre all'epoca della detta notifica era residente sempre in Firenze, ma in via Dante da Castiglione n° 3, dove si era trasferito il 5.07.2013.
La suddetta notifica all'evidenza inesistente, in quanto eseguita in luogo in cui il Parte_1 non aveva più la residenza da anni e con il quale il destinatario non risultava aver conservato alcun legame, non è stata presa in considerazione dal primo giudice, che ha fondato la validità della notifica dell'atto di citazione unicamente sulla seconda, eseguita in data 11.02.2016 presso 'studio arch via Angelico 76, Firenze'. Dalla Parte_1 relata di notifica risulta che l'agente postale ha eseguito tale ultima notifica consegnando il plico a soggetto indicato quale addetto 'al servizio del destinatario', identificato in e qualificatosi come 'delegato ritiro'. Tes_1
In proposito non è contestato che il suddetto indirizzo coincidesse con quello dello studio professionale in cui l'arch aveva esercitato la propria attività professionale in Parte_1 associazione con l'arch. e con l'arch Persona_5 Persona_6 (come da atto costitutivo dell'associazione professionale, ivi domiciliata, del
24.01.1997).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che con atto notarile autenticato da notaio in data 5.10.2015 l'arch era receduto dalla detta associazione professionale Parte_1 che era rimasta in vita tra gli altri due professionisti.
Risulta altresì dai documenti prodotti e non è oggetto di controversia che, a far data dal
24.11.2016, l'arch era stato sospeso dal proprio ordine professionale per non Parte_1 meglio precisati 'provvedimenti disciplinari'.
Dunque, al momento della notifica, l'arch non faceva più parte Parte_1 dell'associazione professionale avente sede in via Angelico 76, Firenze, ma non era stato ancora sospeso dal proprio ordine e non risultava neppure aver modificato la sede del proprio ufficio, in cui formalmente esercitava l'attività di architetto.
Dal modello unico 2015 prodotto in atti risulta che, nel periodo contributivo relativo all'anno 2014, l'arch aveva dichiarato un reddito complessivo di euro 909,00; Parte_1 dal modello unico 2016, relativo all'anno 2015, risulta invece aver dichiarato un reddito complessivo da attività professionale pari a 0 con indicazione di credito di imposta e importo dovuto come contributo previdenziale di euro 2070,00.
Se è vero che la dichiarazione dei redditi non è indice decisivo per provare l'espletamento o meno dell'attività professionale, i suddetti elementi sono tuttavia indicativi del fatto che, al momento della notifica, nei primi mesi del 2016, il Parte_1 ancora iscritto all'ordine degli architetti, aveva comunque da qualche anno fortemente ridotto la sua attività professionale come architetto.
Quanto al soggetto cui è stato consegnato il plico postale, arch non è Tes_1 controverso che lo stesso non avesse il proprio studio professionale all'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica, pur non essendo contestata la sua collaborazione con gli architetti che facevano parte dell'associazione professionale che aveva sede a tale indirizzo e di cui anche l'appellante aveva fatto parte (è stato lo stesso odierno appellante a produrre una dichiarazione in tal senso a firma dell'arch . Per_2
Tali essendo gli elementi in fatto emergenti dagli atti, deve preliminarmente respingersi la reiterata richiesta di prove testimoniali con le quali l'appellante ha chiesto accertarsi la sussistenza delle medesime circostanze, univocamente risultanti dalla documentazione sopra descritta.
Va quindi verificato in diritto se, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 139
c.p.c., sia da ritenere idoneo l'indirizzo dello studio professionale, pur a fronte di una sostanziale riduzione dell'attività lavorativa dell'arch. e se sia valida la Parte_1 consegna a soggetto, compiutamente identificato, non facente parte dello studio professionale del destinatario, ma che abbia dichiarato all'agente postale di essere stato da questo delegato al ritiro del plico postale.
Con riferimento al primo aspetto la notifica è stata validamente effettuata nel luogo ove il destinatario aveva almeno formalmente l'ufficio, non risultandone la dismissione e non rilevando in senso contrario né il fatto che il si fosse sciolto Parte_1 dall'associazione professionale di cui faceva parte – non essendo tale circostanza in contrasto con la prosecuzione dell'attività come singolo professionista nel medesimo studio – né che i dati reddituali facessero presumere una riduzione della sua attività.
Neppure è rilevante il fatto che il avesse in detto periodo ricevuto in comodato Parte_1 dalla moglie alcuni beni immobili della cui gestione si occupava, non trattandosi anche in questo caso di circostanza in contrasto con la prosecuzione, ancorchè in minor misura, dell'attività di architetto.
Ciò detto, se è vero che dopo il primo tentativo di notifica presso la residenza ed il mancato reperimento del convenuto presso la stessa, la parte attrice non ha provveduto alle verifiche anagrafiche per accertare l'attualità dell'indirizzo di residenza, procedendo invece direttamente alla ulteriore notifica presso la sede dello studio professionale, si osserva come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha effettivamente la sua residenza (cfr.
Cass. Sez. 2, 13/08/2004, n. 15755; Cass. Sez. 3, 01/02/2010, n. 2266; Cass. Sez. 6
- 2, 26/10/2017, n. 25489). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. Sez. 2, 16/02/2016, n. 2968). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione indifferentemente nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva, infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (cfr. Cass. n° 7041/2020, conf. Cass. Sez. 3,
26/07/2002, n. 11077; Cass. Sez. 3, 08/01/2010, n. 77).
A tale proposito, nel caso di specie la sede dell'ufficio presso la quale è stata effettuata la detta notifica si trovava nel medesimo comune (Firenze) in cui a tale epoca il Parte_1 era residente.
Quanto al secondo profilo della questione, ovvero alla consegna del plico postale all'arch indicato come delegato al ritiro, si osserva come, pur non rientrando nell'area Per_2 della pubblica fede ai fini della querela di falso (che copre la sola circostanza che la dichiarazione è stata resa nei termini attestati dal pubblico ufficiale), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum sulla base delle dichiarazioni recepite dal pubblico ufficiale notificante nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (cfr. tra le altre, Cass. n° 53/2024; Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del 30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del 10/09/2012), incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà, contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario (cfr. Cass. n. 23028 del 26/10/2006).
Nella fattispecie deve ritenersi esente da vizi la consegna dell'atto a persona disponibile all'indirizzo, qualificatasi come delegato al ritiro, trattandosi di soggetto che, pur non facendo parte dello studio professionale del destinatario, era ad esso legato da un rapporto professionale che, ancorchè non costante e caratterizzato da temporaneità, non era definibile come assolutamente occasionale, né tantomeno accidentale.
Infatti, ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata autorizzata e/o delegata al ritiro della posta – come nella fattispecie - deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato senza riserve nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non avesse ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n° 9240/2019; Cass. n. 9111/2014; Cass.
n.7113/2001), non rilevando invece che non fosse legato al notificando da un rapporto di dipendenza o non fosse anche un collega di studio.
Invero, quel che rileva ai fini della validità della notifica ex art. 139 c.p.c. è che la consegna venga effettuata a mani di persona comunque legata all'ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non casuale (anche se temporaneo - cfr. Cass. n. 4580/2014).
Né in senso contrario si ritiene che la notifica in questione sia inficiata dall'imprecisione circa l'indicazione del consegnatario quale addetto al servizio del destinatario, atteso che la Cassazione ha chiarito che l'art 139 co II c.p.c. nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione
(cfr. Cass. n. 14792, 14/07/2005).
Nel caso di specie, pur risultando pacificamente che il non aveva lo studio al Per_2 medesimo indirizzo ove si trovava l'ufficio dell'appellante, sussisteva tra lo stesso e lo studio professionale in cui si trovava l'ufficio del una relazione di Parte_1 collaborazione, seppure temporanea e non continuativa, comunque non tale da potersi definire accidentale e/o casuale.
E' pertanto da ritenere condivisibile quanto affermato sul punto dal primo giudice, a proposito del mancato superamento della presunzione di sussistenza di un rapporto fiduciario tra il destinatario dell'atto e il collaboratore dello studio che ha ricevuto l'atto senza riserve, dichiarando di essere addetto al ritiro per conto del destinatario.
Per completezza si osserva come la costituzione in giudizio del convenuto, pur avvenuta a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c., ha comunque sanato ogni eventuale vizio della notifica della citazione per intervenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 co 3 c.p.c.
L'appellante non ha infatti comunque esplicitato quali compromissioni del proprio diritto di difesa siano specificamente derivate dalla tardiva costituzione nella causa.
Lo stesso non soltanto si è compiutamente difeso nel merito, ma ha anche avuto modo di partecipare mediante proprio ctp alla CTU espletata successivamente alla sua costituzione (dopo che il primo CTU aveva declinato l'incarico di fornire i necessari chiarimenti e le integrazioni richieste dal giudice) sulla quale si è fondata la decisione del primo giudice.
4.Il secondo motivo di appello principale, parte prima: la responsabilità del professionista – Con la prima parte del secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sussistenza della sua responsabilità professionale, con Parte_1 riferimento alle due tipologie di difformità delle costruzioni prese in esame dal primo giudice, ovvero: la realizzazione di alcuni appartamenti con i servizi igienici direttamente comunicanti con i locali adibiti a cucina e la mancata considerazione dei rapporti di aero
- illuminazione di alcune stanze degli appartamenti ricavati.
In relazione al primo vizio costruttivo, risultando pacificamente che in quattro delle unità abitative realizzate (H dell'edificio A, H1 dell'edificio A, A1 edificio B e F edificio C) i rispettivi servizi igienici erano collegati direttamente ai locali cucina, in conformità a quanto rappresentato nelle tavole grafiche di cui alla variante finale del 26.07.2005, il
Tribunale ha così argomentato l'affermazione di responsabilità dell'arch 'E' Parte_1 noto che il regolamento edilizio è stato introdotto per la prima volta con la legge comunale e provinciale dello Stato italiano unitario del 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato
A) e successivo regolamento attuativo, approvato con regio decreto n. 2321 dell'8 giugno 1865. Seguì la legge urbanistica nazionale nr. 1150 del 1942 che istituì il piano regolatore generale riferito all'intero territorio comunale e disciplinò i contenuti del regolamento edilizio, che divenne strumento obbligatorio del Comune;
il legislatore nazionale, con la legge sul condono edilizio n. 47 del 1985, introdusse poi il regolamento edilizio tipo regionale al fine di uniformare i contenuti dei regolamenti edilizi comunali.
Sulla scorta della legge nazionale, le Regioni, in forza della competenza legislativa in materia di “urbanistica” (affidata, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nel testo antecedente alla riforma del titolo V del 2001), hanno dato l'avvio ad una stagione normativa in materia attraverso la fissazione di criteri generali per la formazione degli strumenti regolamentari comunali o predisponendo direttamente regolamenti edilizi tipo.. Il T.U.E. di cui al d.p.r. 380/2001, ha abrogato il sopra citato articolo 33 della legge 1150 del 1942, codificando il regolamento edilizio quale atto con cui si esprime
l'autonomia statutaria e normativa dei comuni in materia di edilizia e con cui si disciplinano le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. L'art. 4 comma 1 ter dpr 380/2001 (soltanto oggi abrogato dall'art. 16 comma 8 del D.lgvo 48 del 2020) aveva dato termine ai Comuni per provvedere all'adeguamento dei previgenti regolamenti edilizi fino 31.12.2017, motivo per cui il Regolamento edilizio del 1976 vigeva certamente al momento della realizzazione delle unità immobiliari in oggetto'.
L'appellante ritiene insussistente la violazione dell'art. 48 del regolamento edilizio allegato al piano di fabbricazione del 1976, affermando che questo non era più vigente al momento della realizzazione della variante (nel 2005), posta in essere quando era stato già approvato il PRGC del 2000, che aveva sostituito il preesistente piano di fabbricazione, ma non era stato dotato di alcun nuovo regolamento edilizio.
Il punto di doglianza del motivo di appello è da ritenere infondato.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, sulla scorta della espletata CTU, in mancanza dell'approvazione di un nuovo regolamento edilizio, nonostante la sostituzione con il PRGC del 2000 del precedente piano di fabbricazione del 1976, cui era allegato il regolamento edilizio, quest'ultimo ha conservato validità fino all'approvazione del nuovo. In forza dell'art. 4 co 1ter del DPR 380/2001, vigente all'epoca dei fatti, i comuni avevano infatti tempo per provvedere all'adeguamento dei previgenti regolamenti edilizi fini al 31.12.2017, motivo ulteriore per cui nel 2005, non essendo ancora stato varato un nuovo regolamento edilizio, era da ritenere ancora vigente il precedente.
Dunque, all'epoca della redazione della variante del 26.07.2005 era in vigore l'art. 48 del regolamento edilizio allegato al piano di fabbricazione del 1976 che prevedeva che
“alle latrine non si potrà accedere direttamente dalle cucine”.
Oltre a ciò, si osserva come il divieto di realizzare servizi igienici in diretta comunicazione con i locali adibiti a cucina, derivava comunque anche dal DM 5.07.1975, pacificamente vigente all'epoca della variante in questione e relativo anche ai requisiti igienico sanitari per i locali di abitazione, per derogare al quale l'arch avrebbe Parte_1 dovuto allegare un parere igienico sanitario positivamente rilasciato dall , Parte_4 non sussistente nella fattispecie.
Con riferimento infine al rilievo relativo alla mancata contestazione della medesima difformità nelle altre unità immobiliari di analoga conformazione, il CTU ha osservato 'che negli appartamenti contraddistinti dalle lettere I ed O i bagni si affacciano su un disimpegno e non direttamente nella cucina, quindi sono conformi alle norme vigenti all'epoca dell'abuso e a quelle attuali'.
Quanto agli ulteriori errori attribuiti al professionista in relazione al rapporto di aereo illuminazione degli edifici, il Tribunale ha così motivato: 'Il CTU ha fatto emergere che per quanto riguarda l'unità immobiliare A, il rapporto illuminante nella camera non è verificato in quanto la finestra realizzata risulta di dimensioni inferiori a quelle previste nel progetto (cm 120x146 anziché cm 140x150), mentre per quanto riguarda l'unità immobiliare D il rapporto illuminante non è verificato nella camera matrimoniale poiché la finestra non è di forma rettangolare ma di forma semicircolare, quindi con una superficie apribile illuminante di area inferiore: tali mancanze ed errori hanno comportato la realizzazione di due vani privi dei requisiti aero illuminanti previsti dal DM del 5 luglio 1975'.
Anche il punto del motivo di appello con il quale si censura detta statuizione deve essere ritenuto infondato.
Il CTU ha rilevato come con riferimento alla unità abitativa D (edificio B) 'il rapporto illuminante nella camera matrimoniale non è verificato poiché la finestra non è rettangolare ma di forma semicircolare' mentre nell'appartamento A (edificio B) il richiesto rapporto illuminante non risultava rispettato 'in quanto la finestra risulta essere pari a cm 120x146 anziché cm 140x150'.
In entrambi i casi risulta violato l'art. 5 del DM 5.07.1975 che prevede che “per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
Il CTU ha quindi rilevato come con riguardo alla finestra semicircolare della camera dell'appartamento contraddistinto con la lettera D, la stessa era preesistente alla ristrutturazione come chiaramente risultante dalle fotografie in atti del fabbricato prima dell'intervento; ne faceva conseguire l'errore di calcolo commesso dall'arch Parte_1 come progettista nel concepire il dimensionamento della stanza da letto matrimoniale in rapporto alla finestra esistente.
Con riferimento alla finestra della camera dell'unità abitativa A, invece, il CTU ha rilevato un errore di realizzazione della finestra correttamente progettata, ma eseguita in difformità. A tale ultimo proposito deve comunque ritenersi la responsabilità dell'arch nella sua qualità di direttore dei lavori, per non aver verificato la non corretta Parte_1 realizzazione della finestra. Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024); ed ancora: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto…” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
39448 del 13/12/2021).
Per quanto detto, la prima parte del secondo motivo di appello principale deve essere ritenuta infondata, con conseguente conferma della responsabilità professionale dell'arch in riferimento alla difformità di cui è causa, escluse invece tutte le Parte_1 ulteriori difformità delle opere, pur emerse dagli atti, pur rientranti nell'onere di vigilanza del direttore dei lavori, ma non fatte oggetto della domanda di inadempimento del professionista e della conseguente pretesa risarcitoria.
5.Il secondo motivo di appello principale, parte seconda e il motivo di appello incidentale: la prova dei danni e il quantum del risarcimento – Entrambe le parti in causa, sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale, hanno censurato la statuizione del primo giudice relativa ai danni conseguenti agli errori professionali dell'arch Parte_1
Data la connessione delle questioni i suddetti motivi di gravame meritano dunque trattazione congiunta.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: 'quanto richiesto da parte attrice con riguardo alle spese sostenute per la presentazione dell'Accertamento di conformità in sanatoria, calcolate dal CTU in euro 22.470,45, non è dovuto, in quanto, il CTU Per_1 non acquisendo copia del documento presentato presso il Comune di Seravezza in data
14-12-2016 dalla protocollo n. COoparte_2
34012/16, non ha consentito di comprendere se le difformità per le quali è stato depositato tale accertamento siano proprio quelle per cui è processo, dunque difetta il nesso di causalità ex 1223 c.c. con riguardo ad esse;
pare a questo Giudice insufficiente quanto ritenuto dal CTU in merito alla necessità di presentare un progetto di Attestazione di Conformità in Sanatoria ovvero che esso si è palesato come necessario sol perchè il Comune di Seravezza in data 25-11-2013 ha provveduto ad archiviare il procedimento per violazione urbanistiche ed edilizie;
è pur vero che a pagina 15 del provvedimento di archiviazione viene riportato testualmente che “ le verifiche dell'Ufficio sugli elaborati grafici ha portato a valutare che le opere eseguite non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 133 della L.R 1/2005 (variazioni essenziali) e che quindi le difformità dalle DIA dovranno essere valutate-singolarmente o nell'insieme- come parziali difformità”, per cui le sanatorie dei singoli appartamenti andavano presentate, ma non è provato se le sanatorie per le uniche difformità per cui è processo sono state presentate solo dalla società attrice, o, come è accaduto, vi abbiano provveduto I singoli proprietari delle unità immobiliari e non può escludersi (e parte attrice non lo contesta) che si è fatta carico di presentare l'Attestazione di Conformità in Sanatoria per altre difformità di cui non si ha contezza.
---il risarcimento di euro 46.000 riconosciuto da parte attrice ai sigg.ri relativamente all'unità G posta ai piani terra, primo e secondo Parte_5 della Palazzina “D” non è dovuto, non riguardando un'unità immobiliare citate tra quelle rispetto alle quali è stata proposta domanda in atto di citazione;
--il risarcimento di euro 12.500 di cui alla transazione conclusa il 07.04.2015 dalla società attrice con il sig. (unità H palazzina A, piano terra) Parte_6 comprende sia i danni interni dovuti alle infiltrazioni di acqua dal tetto all'interno dell'appartamento sia quelli dovuti alla mancata conformità edilizia del bagno, realizzato in comunicazione diretta con il soggiorno cucina, problema quest'ultimo che viene risolto mediante l'installazione di una porta scorrevole nel bagno in modo da creare una zona antibagno;
è evidente, pertanto, che non può essere interamente imputata la somma a carico di parte convenuta, ed in assenza di esatte quantificazioni puntuate nella transazione, si riconosce a parte attrice in via equitativa la somma di euro 5.000;
---relativamente all'importo di euro 42.277,56 - di cui al precetto del 26.03.2015 che segue la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1114/2013 emessa a favore di
[...]
proprietario dell'appartamento A1 al piano primo del fabbricato B, nel quale _4
è stata registrata la difformità dell'assenza dell'antibagno – mette conto osservare come ancora una volta si tratti di un importo eccessivo, nel quale sono stati compresi anche ulteriori lavori e difetti edilizi che non sono stati esplicitati nè al convenuto nè a questo
Giudice (parte attrice non ha depositato nemmeno la sentenza nr. 1114/2013), e che pertanto non può essere totalmente posto a carico di parte convenuta, eccettuata la somma di euro 5.000 che è stata riconosciuta sopra e ritenuta congrua rispetto a tale difformità (correttamente il CTP arch. ha osservato che in detta somma di Per_7 denaro possono essere confluite anche somme riconosciute a titolo di spese legali!).
---gli importi delle opere di ripristino non riferibili alle unità immobiliari menzionate nell'atto di citazione non sono dovuti;
---l'importo di euro 13.183,70 per le opere di ripristino riferibili alle unità dell'atto di citazione è dovuto.
Definitivamente parte convenuta viene condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 23.183,701, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 27.10.2011 (data di comunicazione dell'avvio del procedimento per violazioni urbanistico-edilizie da parte del Settore Edilizia del Comune di Serravezza) alla data di deposito della presente sentenza e interessi legali calcolati dalla data della liquidazione al saldo, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione…'
La parte appellante principale ha in proposito lamentato: a) l'erroneo Parte_1 riconoscimento di un risarcimento quantificato equitativamente in euro 5000 con riferimento alla transazione conclusa dalla società attrice con , Parte_6
l'acquirente di una delle unità immobiliari, rilevando la mancanza di alcun elemento a supporto della somma liquidata, ritenuta eccessiva con riferimento alle difformità di cui
è causa;
b) l'erroneo riconoscimento di un risarcimento quantificato equitativamente in euro 5000 con riferimento a parte del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di CO Lucca con la sentenza che ha definito la controversia tra la società e _4
, altro acquirente di altra unità immobiliare, rilevando la mancata produzione
[...] della sentenza e l'impossibilità di ricavare la parte di danno riferibile alle difformità di cui al presente giudizio;
c) l'erroneo riconoscimento del risarcimento corrispondente alle CO spese sostenute direttamente da per porre rimedio ai difetti delle costruzioni, pari ad euro 13.187,70, lamentando che 'l'unica fattura chiaramente riconducibile ai danni lamentati da parte attrice nelle sei unità immobiliari in questione sarebbe la n. 8 del
2014 della ditta Maurizio Donato'. CO In proposito, con l'appello incidentale ha in primo luogo lamentato l'erronea quantificazione equitativa del danno pari alla minor somma rispetto all'importo versato CO da in esecuzione della transazione con la parte acquirente nonché alla Pt_6 minor somma rispetto a quanto indicato nel precetto emesso a seguito della sentenza con cui si è conclusa la causa della società attrice con l'acquirente _4 Ciò posto, partendo dal primo punto della seconda parte del secondo motivo di gravame CO principale, risulta prodotta in atti la transazione conclusa in data 7.04.2015 tra e
, indicato quale 'proprietario di unità immobiliare abitativa in comune Parte_6 di Serravezza, fraz Querceta (LU) via Ranocchiaio n° 78. pian terra, facente parte della palazzina A'.
Nella premessa dell'accordo si esponeva che 'fra i contraenti sono insorte questioni inerenti l'unità compravenduta, quali vizi nella costruzione costituiti da infiltrazioni dal tetto e conseguente umidità dei locali, nonché sulla conformità edilizia inerente la distribuzione interna degli spazi e, quindi, sull'entità delle riparazioni necessarie e sui lamentati vizi e/o danni conseguenti alle problematiche sopra indicate' e dopo essersi dato atto che 'la ha eliminato completamente le infiltrazioni COoparte_1 provenienti dal lastrico solare di sua proprietà, costituente il tetto dell'unità abitativa CO del signor si attesta che corrisponde al signor Parte_6 Parte_6
che accetta, l'importo di euro 12500 omnicomprensivo, a fronte dei titoli e
[...] causali in premessa, mediante pagamento dilazionato in due rate…' Al successivo punto
4) della transazione era quindi stabilito che 'il signor installerà, a Parte_6 propria cura e spese, una porta scorrevole nel bagno, in modo da creare una zona antibagno. Tale opera, per parere concorde delle parti e sentito il Comune di Seravezza,
è idonea a rendere conforme a legge l'immobile del sig. mentre al Parte_6
CO punto 5 era previsto che 'la provvederà, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti necessari, presso il comune di Seravezza, per regolarizzare l'immobile'.
Dall'esame della CTU è possibile evincere che la transazione in oggetto ha riguardato l'unità abitativa H facente parte della palazzina A con riferimento alla quale nella presente causa è stato contestato all'arch la realizzazione del locale bagno in Parte_1 comunicazione diretta con la cucina.
Essendo la difformità emersa anni dopo la intervenuta vendita dell'appartamento da CO parte di i danni da quest'ultima subiti come conseguenza degli errori commessi dall'arch non possono che essere commisurati alle spese poste in essere dalla Parte_1 società attrice in relazione alle doglianze avanzate dai terzi acquirenti con espresso specifico riferimento ai vizi per cui si procede nella presente causa.
Dall'esame della transazione emerge che tra i vizi di cui si controverteva vi era anche la realizzazione del bagno in comunicazione con la cucina, in questa sede oggetto di contestazione nei confronti dell'arch all'evidenza il danno subito dalla società Parte_1 come conseguenza del suddetto inesatto adempimento del professionista va commisurato solo a quest'ultimo aspetto, non invece agli altri vizi oggetto di transazione, per i quali nell'ambito della presente causa non è stata rivolta alcuna specifica domanda nei confronti del convenuto.
In relazione alla detta difformità, nella transazione era stato disposto che gli acquirenti dell'immobile provvedessero a loro cura e spese alla realizzazione e installazione di una porta tale da creare un antibagno, mentre la società venditrice aveva provveduto direttamente ai lavori necessari per eliminare le infiltrazioni dell'appartamento provenienti dal tetto (aspetto come detto non oggetto della presente causa), oltre agli adempimenti amministrativi, presso il comune, necessari a regolarizzare l'appartamento nel suo complesso.
Dunque, nel caso di specie, quello che rileva ai fini della quantificazione del danno arrecato dal professionista alla società, con riferimento alla comunicazione bagno - cucina, non è il costo specifico della porta necessaria a creare un antibagno sostenuta dal (dato non noto), ma il 'peso' che tale difformità ha avuto nell'ambito della Pt_6 CO transazione, a fronte della quale ha corrisposto al terzo acquirente dell'appartamento la complessiva somma di euro 12.500,00.
In tale prospettiva deve ritenersi corretto il ricorso del primo giudice al criterio equitativo, risultando provato l'an del danno conseguente all'errore del professionista
(come comprovato dalla controversia instaurata dalla società venditrice con l'acquirente di uno degli appartamenti avente ad oggetto tra le altre cose anche la detta difformità), risultando di contro la difficoltà di provare lo specifico ammontare del danno, inserendosi quest'ultimo in appartamento ormai di proprietà di un terzo che aveva dunque provveduto direttamente alle modifiche strutturali necessarie alla creazione di un antibagno onde rendere conforme la sua abitazione.
L'art. 1226 c.c. interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata accertata. La valutazione equitativa, per consolidato principio giurisprudenziale, può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima ogni qual volta il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno.
Ciò detto, nel caso di specie appare adeguata la liquidazione del detto danno fatta dal primo giudice e pari ad euro 5000,00, tale potendosi considerare il congruo costo, nel contesto transattivo in oggetto, della porta scorrevole necessaria alla creazione dell'antibagno per separare servizi igienici e cucina, oltre ai corrispondenti oneri per la pratica amministrativa con cui la società venditrice ha provveduto a sanare l'appartamento (non solo con riferimento alla difformità in esame, ma in relazione anche alle altre problematiche di cui si è detto).
In proposito è dunque infondato sia il punto del motivo di appello principale, sia il rilievo fatto dall'appellante incidentale in proposito.
Con riferimento al secondo, ulteriore punto di doglianza, risulta prodotto in atti il CO precetto con cui in data 20.03.2014 ha intimato a il pagamento COoparte_4 dell'importo di euro 41.604,20 oltre interessi e spese, in forza della sentenza n° 1114/13 emessa dal Tribunale di Lucca e munita di formula esecutiva. La suddetta sentenza non risulta essere mai stata prodotta dall'attrice che pure era parte della relativa causa.
Sulla base degli atti allegati e delle risultanze della CTU è possibile solo inferire che la causa in questione aveva riguardato le difformità dell'appartamento acquistato dal CO da e contraddistinto dalla lettera A1 dell'edificio B ed era stato proprio _4 dalla suddetta causa che era scaturita l'informativa inviata dal CTU al comune di
Seravezza che aveva conseguentemente avviato il procedimento amministrativo per le difformità del fabbricato nel suo complesso.
Si tratta dunque di uno dei quattro appartamenti in cui era presente la difformità del collegamento diretto servizio igienico – cucina, unitamente a tutta una ulteriore serie di contestazioni relative a una minore altezza interna rispetto a quella prevista nel progetto, l'irregolarità della canna fumaria il cui scarico non era stato portato sopra la copertura.
Tanto premesso, nel caso di specie la mancata produzione della sentenza di primo grado con cui è stato definito il giudizio all'esito del quale il Tribunale di Lucca ha condannato CO a corrispondere al l'importo complessivo di circa euro 41mila, non _4 permette di ricorrere al criterio equitativo per enucleare l'importo versato dalla società venditrice con riferimento alla difformità oggetto in questa sede di contestazione nei confronti dell'arch Non è infatti possibile ricavare né se l'importo che la società Parte_1
è stata condannata a pagare fosse stato riferito anche all'irregolare collegamento del bagno alla cucina, né se quest'ultimo importo fosse di difficile quantificazione (essendo anzi presumibile proprio il contrario, visto che nel procedimento in oggetto risulta essere stata espletata CTU inerente tutti i vizi dell'immobile compravenduto, anche questa non prodotta in atti). Per come sopra specificato, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa, presuppone, infatti, che sia provato l'an del danno e che sia tecnicamente difficoltosa la sua quantificazione.
Nel caso di specie se è risultata presente anche nell'appartamento acquistato dal la difformità relativa al collegamento bagno – cucina, imputabile all'arch _4
CO
non risulta se sia stata condannata dal Tribunale a rifondere il danno Parte_1 all'acquirente anche con riferimento alla detta difformità, essendo gli ulteriori vizi irrilevanti nella presente causa non essendo stati oggetto di domanda nei confronti del professionista (affermazione quest'ultima fatta dal Tribunale e non oggetto di impugnazione). Manca inoltre anche l'ulteriore presupposto del ricorso alla determinazione equitativa consistente nella difficoltà di quantificazione che in mancanza di produzione della sentenza (e di qualunque atto relativo alla causa, essendo stato allegato unicamente il precetto) non è possibile neppure ipotizzare.
Deve conseguentemente essere ritenuto erroneo in detto caso il ricorso del primo giudice al criterio equitativo e, in parziale accoglimento del motivo di appello, deve essere respinta, per mancanza di prova del danno, la pretesa risarcitoria relativa agli esborsi fatti dalla società con riferimento al difetto di collegamento bagno – cucina nell'appartamento venduto al _4
Sul punto è quindi da ritenere fondata la contestazione fatta dall'appellante principale e infondata quella espressa in sede di gravame incidentale.
Quanto infine alla terza ed ultima doglianza del motivo di appello principale in esame, CO inerente le spese direttamente sostenute da per interventi effettuati nei sei appartamenti oggetto della presente causa, le fatture prodotte a supporto (prodotte da parte attrice come all 9, 10) sono le seguenti:
1.Fattura n 03/11 emessa dalla ditta Edile Manuel Mancini, per € 4.320,00, inerente l'esecuzione di lavori in muratura consistenti in realizzazione pozzetto raccolta delle acque, comignoli anti pioggia, impermeabilizzazione scala, demolizione e rifacimento intonaco;
2. Fattura n 16/12 emessa dalla ditta Edile Corrotti Gildo, per € 1.210,00, inerente opere edili consistenti in demolizione cavedio, rimozione tubo, impermeabilizzazione, ripristino pavimento;
3. Fattura n 258/I/12 emessa dalla ditta Bettini srl, per € 1.153,61, inerente alle opere di impermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso edilizio di cui è causa;
4. Fattura n 75/I/13 emessa dalla ditta Bettini srl, per € 1.112,47, inerente le opere di impermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso edilizio di cui è causa;
5. Fattura n 07/14 emessa dalla ditta edile Maurizio Donato, per € 4.000,00, inerente opere edili di rifacimento terrazza ed impermeabilizzazione;
Con
6. Fattura n 28/14 emessa dalla ditta DBG di , per € 2.989,00, COoparte_5 inerente la fornitura di un infisso ad anta ribalta e di una persiana in alluminio necessaria per l'adeguamento dell'appartamento D al piano terra;
7. Fattura 8/2014 emessa dalla ditta Maurizio Donato per l'importo di complessive euro
10.194,70 ed avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di parete con inserimento di porta a scrigno di divisione della zona antibagno nell'appartamento acquistato da
; demolizione con cerchiatura e rifinitura mazzette nell'appartamento Parte_7 acquistato da demolizione vetrocemento, riquadratura mazzette e assistenza CP_6 per posa finestre in appartamento di;
fornitura e posa in opera di COoparte_7 parete in cartongesso per la creazione di antibagno nell'appartamento acquistato da
. CP_8
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, di tali fatture solo la 28/14 per €
2.989,00 e la 8/2014 per l'importo di euro 10.194,70 si riferiscono ad interventi CO commissionati da per porre rimedio alle difformità contestate in questa sede all'arch (ovvero la creazione di un antibagno per ovviare al collegamento Parte_1 diretto tra servizi igienici e cucina e la modifica delle finestre per il corretto rapporto di aereoilluminazione). Ancorchè nelle fatture non siano indicate le lettere distintive degli appartamenti, il CTU ha accertato trattarsi di interventi effettuati nelle unità abitative per cui è causa con riferimenti ai vizi in relazione ai quali è stata proposta la domanda risarcitoria nei confronti dell'arch Parte_1
Tutte le altre fatture elencate sono invece state riferite dal CTU a opere di ipermeabilizzazione e di ripristino eseguite sul complesso immobiliare fra l'anno 2011 ed il 2014, dunque non riconducibili agli errori in questa sede contestati all'arch
Parte_1
CO Nell'ambito del motivo di appello incidentale ha in proposito lamentato il mancato CO risarcimento dei danni corrispondenti a tutte le spese sostenute da per porre rimedio ai difetti degli immobili (come da fatture di cui agli allegati 9, 10 alla citazione di primo grado) ritenendo che il quale direttore dei lavori, avesse l'onere di Parte_1 verificare la corretta esecuzione delle opere nel suo complesso.
A tale proposito si osserva come il Tribunale abbia correttamente escluso il risarcimento CO dei danni relativi a spese sostenute da per sanare vizi degli appartamenti non corrispondenti alle contestazioni formulate nella presente causa dalla società attrice nei confronti dell'arch e dunque non oggetto delle relative domande risarcitorie Parte_1 per le quali in questa sede si procede. Peraltro, come già detto per i punti che precedono, la statuizione con la quale il primo giudice ha delimitato l'oggetto della dedotta responsabilità professionale agli irregolari collegamenti dei servizi igienici alla cucina in quattro appartamenti e alla violazione delle rapporti di aero illuminazione nelle camere di altri due appartamenti, non è stata oggetto di alcuna impugnazione e deve, come sopra detto, essere ritenuta coperta da giudicato.
Appare pertanto corretto il riconoscimento di un danno di complessive 13.183,70 per CO le spese degli interventi effettuati direttamente da come conseguenza degli errori professionali commessi dal e oggetto della presente causa. Parte_1
Dunque, in parziale accoglimento della seconda parte del secondo motivo di appello CO principale, il risarcimento del danno dovuto dall'arch in favore di deve Parte_1 essere riquantificato in complessive euro 18.183,70, oltre interessi compensativi sul capitale devalutato secondo gli indici Istat FOI generale, al momento dell'espletamento dell'incarico da cui sono derivati i danni, da allora annualmente rivalutata fino alla presente sentenza, nonchè interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. CO Con ulteriore punto del motivo di appello incidentale ha lamentato il mancato risarcimento della voce di danno consistente nelle spese sostenute dalla società attrice a titolo di compenso del professionista incaricato di presentare l'attestazione di conformità in sanatoria relativa all'intero compendio immobiliare – ad esclusione delle unità G e A1 – per un importo complessivo di euro 22.470,45.
Anche la suddetta doglianza è da ritenere infondata atteso che parte attrice non ha né prodotto né chiesto di acquisire il suddetto atto di attestazione di conformità per cui non
è possibile conoscere se lo stesso riguardi anche le difformità oggetto di contestazione nel presente processo (irregolare collegamento bagni cucina e erroneo rapporto di aereo illuminazione nei sei appartamenti indicati in atto di citazione). In proposito, dagli atti di causa è possibile evincere unicamente che per quanto concerne l'unità abitativa acquistata da , in sede di transazione conclusa in data 7.04.2015, Parte_6
CO si era accollata tutte le spese di regolarizzazione dell'appartamento, tra cui anche la creazione dell'antibagno; spesa già quantificata equitativamente nei termini sopra specificati. Quanto alle altre unità abitative per cui è causa, in mancanza di produzione del provvedimento, non è dato sapere se le sanatorie effettuate dalla società abbiano ricompreso anche le difformità oggetto della presente causa, ovvero se le relative pratiche siano state portate avanti per detti aspetti dai singoli acquirenti degli appartamenti, nell'ambito della regolamentazione delle relative controversie, di cui non
è dato conoscere i termini. CO Con ulteriore punto del motivo di appello incidentale ha inoltre lamentato il mancato rimborso dell'oblazione di cui all'art. 209 LR 65/2014 pari a complessive euro
26.898,72, deducendo che il CTU non aveva considerato la detta somma, assumendo che riguardava un documento comunicato ad operazioni peritali ormai concluse.
Anche detto punto dell'appello incidentale è da ritenere infondato per i seguenti motivi.
Risulta dalla documentazione allegata dal CTU che in sede di osservazioni all'elaborato il CTP di parte attrice arch rilevava: '…L'elemento nuovo è emerso in data Per_4
11/09/2020. Con prot. n. 20079 il ha inviato Comunicazione COoparte_9
OBLAZIONE ai sensi dell'art. 209 della L.R. 65/2014, in riferimento alla Richiesta di accertamento di conformità in sanatoria prot. 34012 del 14/12/2016. All'interno della comunicazione viene indicato l'importo dell'oblazione al fine del rilascio del Permesso di
Costruire in Sanatoria, pari a € 13.449,36, nonché l'importo del contributo per il costo di costruzione, pari a ulteriori € 13.449,36. Per un totale complessivo di € 26.898,72'.
In primo luogo si osserva come il suddetto documento non è stato prodotto e neppure
è stata chiesta alcuna remissione in termini per la relativa acquisizione, di talchè è impossibile inferire se lo stesso si riferisse anche - e nel caso in che misura – alle difformità attribuite all'arch nell'ambito della presente causa e di cui si è detto. Parte_1
A ciò deve aggiungersi che non trattasi di voce di danno per la quale parte attrice ha formulato in questa sede tempestiva domanda di risarcimento.
6.Il terzo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di gravame principale rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito.
7.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che sono state accolte solo parte CO delle voci di danno richieste da parte si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi in ragione della metà.
Nel caso di specie non ricorre infatti il caso della mera liquidazione dei danno inferiore alla richiesta (che si per sé come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 32061 del 31 ottobre 2022 non sarebbe tale da legittimare una compensazione neppure parziale), ricorrendo invece l'ipotesi di un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi che, sempre secondo le citate Sezioni Unite integra fattispecie che giustifica e sostiene la compensazione delle spese.
Quanto alla restante metà delle spese di lite le stesse sono poste a carico di parte appellata e appellante incidentale in forza della prevalente soccombenza. Parte_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per entrambi i gradi nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già espletate difese.
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste CO per 1/3 a carico di parte e per 2/3 a carico di parte Parte_1
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale previa riquantificazione dei danni che CO
deve essere condannato a risarcire a lo condanna a risarcire a Parte_1 quest'ultima l'importo di complessive euro 18.183,70, oltre rivalutazione e interessi, come specificato in parte motiva;
2) respinge l'appello incidentale;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate in ragione della metà; CO condanna parte a rifondere a la restante metà delle spese di lite che si Parte_1 liquidano (con riferimento alla detta metà): quanto al primo grado in € 2538,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1983,00 per compenso, euro 392,40 per spese, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
CO 5) pone le spese di CTU, liquidate come in atti per 1/3 a carico di parte e per 2/3
a carico di parte Parte_1
6)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni