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Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/11/2025, n. 21280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21280 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14770/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14770 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale con il quale in data 12/10/2023 la Commissione esaminatrice ha giudicato la non idoneità dell'odierno ricorrente;
- del (conseguente) decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;
- del bando di selezione, in specie dell'allegato C e dell'art. 8 che lo richiama, laddove prevede che il mancato superamento di un modulo, ancorché in ragione di un infortunio, sia motivo di giudizio di non idoneità e quindi causa di esclusione del candidato dalla selezione.
- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6, co. 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
La procedura prevede che i partecipanti si sottopongano all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, secondo le previsioni del bando e dei relativi allegati. Convocato per l’esecuzione delle prove fisiche, il giorno 12 ottobre 2023, durante l’esecuzione del modulo 1 –lett. D (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete) il ricorrente si è infortunato, riportando una cervicalgia destra; contrattura pettorale destra, come da certificato, datato 12 ottobre 2023, con prognosi di giorni 5, diagnosticatagli il giorno stesso della prova non superata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale P.S. dell’Ospedale del Policlinico Tor Vergata, a firma del dott. Davide Calabrò e dall’ulteriore documentazione medica versata in atti.
1.1. All’esito dell’esclusione il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura: “ Violazione degli artt. 1 e 3 l. 241 del 1990; nonchè degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza e non proporzionalità .”
1.2. Si è costituita l’amministrazione, depositando una memoria il 30 novembre 2025, con cui ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità delle deduzioni avverso il Bando di concorso, e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del suo operato, dovendo fare applicazione dell’all. C, richiamato dall’art. 8 del Bando, che prevede che la mancata esecuzione della prova, anche in conseguenza di un infortunio occorso durante l’esecuzione della stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.
1.3. Con ord. Tar Lazio – sez. I quater – n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto la richiesta cautelare, riammettendo il ricorrente con riserva alla procedura concorsuale e disponendo ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, l’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute.
1.4. Il ricorrente, quindi, è stato riconvocato per ripetere la prova in precedenza non superata il 20 dicembre 2023 ed è stato giudicato idoneo.
1.5. Con ord. coll. -OMISSIS- del -OMISSIS- il collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, fissando per la prosecuzione l’udienza pubblica del 21 ottobre 2025. All’esito della suddetta udienza pubblica, acquisita la prova dell’integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si deve premettere che il gravame è tempestivamente proposto, anche con riferimento ai motivi di impugnazione relativi all’art. 8, che richiama l’all. C al Bando di concorso. La clausola, infatti, risulta correttamente impugnata in uno al provvedimento di esclusione, posto che la previsione non ha evidentemente efficacia di per sé escludente, concretizzandosi la sua lesività all’esito dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito meglio esposte.
3.1. L’all. C del Bando prevede: “ Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”.
La previsione, con riferimento all’esclusione del candidato che non completi o superi la prova anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esecuzione, non è esente dai vizi denunciati.
3.2. Deve richiamarsi in proposito quando osservato dal Consiglio di Stato il quale ha condivisibilmente affermato che appaiono fondate “ le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di perplessità e contraddittorietà e di irragionevolezza e non proporzionalità dell’azione amministrativa, per la parte in cui la stabilizzazione di chi, come la ricorrente, da anni affronta e supera quotidianamente rischi operativi a tutela della pubblica incolumità, viene condizionata ad un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno, e che pertanto deve trovare una diversa risposta operativa volta ad affiancare e supportare tutti i componenti della squadra durante ogni intervento .” (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 11/09/2020 n. 5188/20 e, nello stesso senso, seppur con riferimento ad altra procedura concorsuale si veda anche sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 10 febbraio 2021, n. 1656).
3.3. Ed invero, come correttamente evidenziato nel ricorso, la norma di cui all. C, richiamato dall’art. 8 del Bando di concorso – che commina l’esclusione dalla procedura del candidato che “ per qualsiasi motivo ”, compreso l’infortunio, non completi o non sostenga la prova di efficienza fisica – si appalesa palesemente irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique per l’azione amministrativa che deve farne applicazione.
La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell’ iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l’arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell’ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica.
Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell’arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l’ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti, né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo Tar Lazio n. 9829/2017).
In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’azione stessa, l’amministrazione ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia, in analogia, del resto, a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in occasione dei quali il riscontro di “ malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti ” viene giudicato compatibile con la ripetizione della visita sanitaria.
Ciò tanto più laddove si osservi che, nella specie, trattasi di una procedura per la “stabilizzazione” di personale che già svolge da anni il ruolo operativo per cui le prove sono state strutturate, il cui mancato superamento è dipeso da un evento occasionale e non prevedibile, da cui si fa, invece, dipendere la valutazione della prestanza fisica.
Deve quindi disporsi l’annullamento dell’all. C del Bando per la parte in cui, prevedendo che la prova si intende non superata “ anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa ”, riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile.
4. Ciò posto, nel caso di specie, è sufficientemente provato il fatto che parte ricorrente si sia infortunata durante lo svolgimento della prova delle trazioni. Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che alcune ore dopo lo svolgimento della prova concorsuale parte ricorrente si è recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale P.S. dell’Ospedale del Policlinico Tor Vergata, come attestato dal certificato, datato 12 ottobre 2023, con prognosi di giorni 5, il giorno stesso della prova non superata, a firma del dott. Davide Calabrò e dall’ulteriore documentazione medica versata in atti (cfr. all. nn. 4 – 7 al ricorso introduttivo).
Ebbene tale evento integra, all’evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l’impossibilità di proseguire e concludere le prove cui doveva sottoporsi.
A fronte dell’ infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. – tenuto conto dell’illegittimità della previsione contenuta nell’all. C al Bando - aveva il dovere di consentire di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. nello stesso senso Tar Lazio, sez. I bis, 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II ter, 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I quater, 15 febbraio 2023, n. 2720, sez. I quater n. 19853/2023).
5. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;
- ordine alla p.a. di provvedere all’inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
6. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
NA AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | OR ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.