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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.10270/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Camilla
EF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti MICHELE DONDI e ALESSANDRO DINO MASSIMELLI
ricorrente contro
Controparte_1 gli Avv.ti VINCENZO CASTANO e FABIO SCOPELLITI resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al sig. da parte della Società convenuta con lettera datata 13 marzo 2024, per Parte_1 violazione dell'articolo 3 della legge 604/1966 e/o dell'articolo 2 della legge 604/1966;
2) conseguentemente in via principale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo n.
23/2015, annullare il licenziamento intimato al sig. da parte della Società Parte_1 convenuta con lettera datata 13 marzo 2024 e condannare in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro a tutti gli effetti normativi e contrattuali nelle mansioni svolte o in mansioni equivalenti conformi al suo inquadramento e a corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali maturate e maturande dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nella misura mensile pari ad Euro 3.166,00 o nella diversa e anche superiore misura di giustizia e sino al massimo previsto dalla legge, nonché a versare all' la relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale;
CP_2
3) in subordine al solo capo 2 che precede, salvo gravame, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del
Decreto legislativo n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria dell'importo compreso un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità retributive e quindi da Euro 18.996,00 a Euro 113.976,00
o la diversa somma di giustizia;
4) in ulteriore subordine ai soli capi 2 e 3 che precedono, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza nel licenziamento unicamente di profili di invalidità formale concernenti la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 604/1966, salvo gravame, ai sensi dell'articolo 4 del
D. Leg. 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria tra un minimo di due e un massimo di dodici mensilità retributive e quindi da Euro 6.332,00 a Euro 37.992,00 o la diversa somma di giustizia;
5) in subordine ai soli capi 2, 3 e 4 che precedono, salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui la
Società convenuta fornisse la prova di non raggiungere i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'articolo 9 del D. Leg. 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la Società convenuta in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'articolo 9 del D. Leg. 23/2015 tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità retributive e quindi da Euro 9.498,00 a Euro 18.996,00 o, nell'ipotesi di profili solo formali di invalidità per violazione dell'articolo 2 della legge 604/1966, da una a sei mensilità e quindi da Euro 3.166,00 a
Euro 18.996,00 o la diversa somma di giustizia;
”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. In punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto di essere stato contattato telefonicamente nel mese di gennaio 2022 dalla dott.ssa in nome della Società convenuta al fine di Persona_1 concordare un suo inserimento in azienda con mansioni di sistemista nell'area milanese. All'esito positivo dei colloqui, la dottoressa ha inviato al ricorrente a mezzo di posta elettronica la lettera di assunzione sottoscritta (docc. 3 – 4ricorso).
In base alla citata lettera il ricorrente risulta essere stato assunto dalla Società convenuta a decorrere dal 14 febbraio 2022 a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di Sistemista Linux, inquadramento al livello B2 del CCNL Metalmeccanici Industria e retribuzione pari a euro 38.000 lordi annui, corrispondenti a euro 2.092,45 mensili a titolo di retribuzione tabellare ed Euro 830,62 mensili a titolo di superminimo assorbibile, corrisposti per tredici mensilità (doc. 4 ricorso).
La lettera di assunzione ha previsto un periodo di prova ai sensi dell'articolo 2096 c.c. pari a quattro mesi, con il superamento del quale da parte del ricorrente il rapporto di lavoro è divenuto definitivo.
La lettera ha previsto altresì, quale luogo fisico di lavoro, «la nostra sede, la sede del cliente finale sita in Milano o laddove richiesto in regime di smart working». ha dedotto di essere stato in un primo tempo inviato dalla Società convenuta a prestare la Parte_1 propria attività lavorativa presso l'Istituto di ricerca della Fondazione IEO - Centro cardiologico
Monzino sito in Milano, via Ripamonti n. 435, ove anteneva un presidio Controparte_1 di due lavoratori dedicati all'assistenza tecnica (il ricorrente ed il sig. ), a quanto risulta Persona_2 nell'ambito di un più ampio appalto di servizi intrattenuto dalla citata Fondazione con la società di consulenza informatica e quale subappaltatrice di quest'ultima. CP_3
Il ricorrente pertanto a partire dal 14 febbraio 2022 e sino al 30 settembre 2023 ha lavorato fisicamente presso la sede della Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino svolgendo mansioni di Sistemista addetto all'assistenza tecnico/informatica quotidiana in ambiente linux e windows.
Le mansioni svolte dal ricorrente presso la sede ed in favore della Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino consistevano nel controllo giornaliero dei server aziendali, nelle creazioni di caselle di posta o migrazioni delle stesse da un sistema di exchange a outlook 365, nella creazione di server e nella gestione di active directory per gli utenti.
Il ricorrente lavorava a tempo pieno dal lunedì al venerdì, riportando al proprio service manager, sig.
Persona_3
A partire dal 30 settembre 2023 il ricorrente su disposizione della Società convenuta ha cessato di operare presso la Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino e a partire dal 12 ottobre 2023 è stato inviato dalla Società convenuta a prestare la propria attività presso la sede dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in Milano, Piazza Cavour n. 5, sempre nell'ambito di un appalto di CP_3
Presso la sede di ARERA il ricorrente dal 12 ottobre 2023 al 12 novembre 2023 ha svolto mansioni di Sistemista addetto all'assistenza tecnico/informatica quotidiana in ambiente linux e windows, identiche a quelle espletate presso la Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino.
Il ricorrente lamenta che, a partire dal 13 novembre 2023, sarebbe stato privato delle mansioni svolte in ARERA e lasciato totalmente inattivo sino alla data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 28 marzo 2024 tramite lettera datata 13 marzo 2024 ricevuta in data 14 marzo 2024 avente il seguente tenore letterale (doc. ricorso 5):
“Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Con la presente comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile che prevede quanto segue: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni: “cessazione rapporto di lavoro a seguito di un sensibile riduzione del fatturato aziendale, dovuta in parte alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con l'azienda committente”. Ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo CCNL Metalmeccanico Industria la durata del periodo di preavviso è pari a 15 gg. Il rapporto cesserà pertanto definitivamente in data 28/03/2024. Nei termini d'uso Le verranno corrisposte le spettanze connesse alla cessazione del rapporto.”
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento tramite i propri legali con lettera sottoscritta in calce per adesione inviata in data 4 aprile 2024 e in data 8 aprile 2024 alla Società convenuta tramite posta elettronica certificata (docc. ricorso 6 - 7).
A quanto risulta al ricorrente, anche dopo il suo allontanamento la Società convenuta e/o CP_3 hanno continuato a prestare servizi informatici in favore della Fondazione IEO - Centro cardiologico
Monzino e di ARERA. opo il licenziamento del ricorrente ha avviato una Controparte_1 ricerca su Milano per una figura di sistemista Microsoft Windows a tempo pieno, come risulta dall'annuncio sul sito IProgammatori.it ancora attivo il 14 maggio 2024 il cui estratto si allega, che così recita: «Siamo alla ricerca di un Sistemista Microsoft/Windows da inserire su attività di presidio onsite presso la struttura del cliente per attività di incident, Change & problem Management su
Milano» (doc. ricorso 10). 3. Va osservato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente non è sostanzialmente contestata dalla convenuta. I fatti dunque possono dirsi pacifici in giudizio.
Ciò posto, al fine di esaminare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, occorre rammentare che , secondo giurisprudenza consolidata, non è necessario ravvisare uno stato di crisi aziendale alla base di un recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. 604/66, in quanto l'effettività e la non pretestuosità del riassetto riorganizzativo operato dal datore di lavoro e il suo legame causale con il licenziamento sono gli unici elementi necessari per valutarne la validità.
Le motivazioni addotte da parte della società convenuta alla base del licenziamento sono: una sensibile riduzione del fatturato aziendale, dovuta in parte alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con l'azienda committente, la mancanza di posizioni equivalenti o inferiori alle quali adibire il ricorrente, riduzione del personale impiegato in azienda, la scelta “obbligata” di licenziare il ricorrente tra tutti i dipendenti per carichi familiari, anzianità di servizio e generiche esigenze tecnico- produttive.
Com'è noto, gravava su parte convenuta l'onere di dimostrare la fondatezza del licenziamento in riferimento ai motivi organizzativi e il nesso eziologico tra quest'ultima e il recesso dal rapporto di lavoro.
Tale onere non può dirsi assolto in quanto le motivazioni fornite dalla società nella lettera di licenziamento sopra riportate appaiono oltremodo generiche e inconferenti rispetto al recesso nel rapporto di lavoro de quo, e pertanto del tutto inidonee a fornirne una motivazione concreta.
Parte datoriale non ha dedotto alcun elemento a sua difesa in grado di dimostrare che il provvedimento espulsivo del dipendente sia stato determinato da esplicite scelte imprenditoriali, limitandosi a contestare una generica situazione di crisi aziendale, che risulta del tutto insufficiente a giustificare il licenziamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “La dimostrazione del "giustificato motivo" di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3, della legge citata, ma deve riguardare anche l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente, la cui permanenza in azienda non è più compatibile con quelle esigenze. In altre parole, la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato” (Cass. n. 14663 del 2001). In sostanza, uno stato di crisi, quand'anche comprovato, non spiega in che modo il licenziamento del lavoratore sia funzionale di per sé solo alla risoluzione o al miglioramento delle condizioni dell'impresa. Sotto tale profilo, non è possibile evincere alcun elemento dalla lettera di licenziamento ed alcun chiarimento è stato fornito da parte convenuta nelle proprie difese.
In altri termine, tutte le allegazioni e produzioni su bilanci in perdita, pignoramenti subiti, contratti cessati sono deduzioni di fatto del tutto inadeguate a chiarire la prospettata riorganizzazione del reparto ed a motivare la scelta organizzativa di disporre il licenziamento del lavoratore ricorrente.
Va osservato che parte convenuta ha affermato che il ricorrente non avrebbe competenze adeguate per essere collocato nelle proprie commesse, ma non ha nemmeno elencato quali competenze mancanti nel CV del lavoratore ne hanno impedito la ricollocazione. Ha poi affermato di essersi vanamente prodigata per reperire una occupazione al ricorrente presso altri clienti della convenuta, ma tale allegazione è irrilevante posto che l'obbligo di repechage attiene alla possibilità di ricollocazione del lavoratore all'interno della propria azienda e non concerne l'impegno a reperire una occupazione presso un diverso datore di lavoro.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accertata nel presente giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.
Accertata l'insussistenza del motivo oggettivo, al lavoratore deve essere accordata la tutela prevista dall'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 23/2015, come oramai ben chiarito dalla Corte costituzionale ( C. Cost 18/2024). Si deve quindi riconoscere il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato e a percepire un'indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La mensilità cui fare riferimento è pari all'importo – non contestato in giudizio – di euro 3.166,00.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a da Parte_1 parte della Società convenuta con lettera datata 13 marzo 2024;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nella misura mensile pari ad euro 3.166,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a versare all' la CP_2 relativa contribuzione;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di euro 6.500,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Sentenza esecutiva.
Milano,
16/10/2025
Il Giudice
Camilla EF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Camilla
EF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti MICHELE DONDI e ALESSANDRO DINO MASSIMELLI
ricorrente contro
Controparte_1 gli Avv.ti VINCENZO CASTANO e FABIO SCOPELLITI resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al sig. da parte della Società convenuta con lettera datata 13 marzo 2024, per Parte_1 violazione dell'articolo 3 della legge 604/1966 e/o dell'articolo 2 della legge 604/1966;
2) conseguentemente in via principale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo n.
23/2015, annullare il licenziamento intimato al sig. da parte della Società Parte_1 convenuta con lettera datata 13 marzo 2024 e condannare in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro a tutti gli effetti normativi e contrattuali nelle mansioni svolte o in mansioni equivalenti conformi al suo inquadramento e a corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali maturate e maturande dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nella misura mensile pari ad Euro 3.166,00 o nella diversa e anche superiore misura di giustizia e sino al massimo previsto dalla legge, nonché a versare all' la relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale;
CP_2
3) in subordine al solo capo 2 che precede, salvo gravame, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del
Decreto legislativo n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria dell'importo compreso un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità retributive e quindi da Euro 18.996,00 a Euro 113.976,00
o la diversa somma di giustizia;
4) in ulteriore subordine ai soli capi 2 e 3 che precedono, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza nel licenziamento unicamente di profili di invalidità formale concernenti la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 604/1966, salvo gravame, ai sensi dell'articolo 4 del
D. Leg. 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria tra un minimo di due e un massimo di dodici mensilità retributive e quindi da Euro 6.332,00 a Euro 37.992,00 o la diversa somma di giustizia;
5) in subordine ai soli capi 2, 3 e 4 che precedono, salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui la
Società convenuta fornisse la prova di non raggiungere i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'articolo 9 del D. Leg. 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la Società convenuta in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'articolo 9 del D. Leg. 23/2015 tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità retributive e quindi da Euro 9.498,00 a Euro 18.996,00 o, nell'ipotesi di profili solo formali di invalidità per violazione dell'articolo 2 della legge 604/1966, da una a sei mensilità e quindi da Euro 3.166,00 a
Euro 18.996,00 o la diversa somma di giustizia;
”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. In punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto di essere stato contattato telefonicamente nel mese di gennaio 2022 dalla dott.ssa in nome della Società convenuta al fine di Persona_1 concordare un suo inserimento in azienda con mansioni di sistemista nell'area milanese. All'esito positivo dei colloqui, la dottoressa ha inviato al ricorrente a mezzo di posta elettronica la lettera di assunzione sottoscritta (docc. 3 – 4ricorso).
In base alla citata lettera il ricorrente risulta essere stato assunto dalla Società convenuta a decorrere dal 14 febbraio 2022 a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di Sistemista Linux, inquadramento al livello B2 del CCNL Metalmeccanici Industria e retribuzione pari a euro 38.000 lordi annui, corrispondenti a euro 2.092,45 mensili a titolo di retribuzione tabellare ed Euro 830,62 mensili a titolo di superminimo assorbibile, corrisposti per tredici mensilità (doc. 4 ricorso).
La lettera di assunzione ha previsto un periodo di prova ai sensi dell'articolo 2096 c.c. pari a quattro mesi, con il superamento del quale da parte del ricorrente il rapporto di lavoro è divenuto definitivo.
La lettera ha previsto altresì, quale luogo fisico di lavoro, «la nostra sede, la sede del cliente finale sita in Milano o laddove richiesto in regime di smart working». ha dedotto di essere stato in un primo tempo inviato dalla Società convenuta a prestare la Parte_1 propria attività lavorativa presso l'Istituto di ricerca della Fondazione IEO - Centro cardiologico
Monzino sito in Milano, via Ripamonti n. 435, ove anteneva un presidio Controparte_1 di due lavoratori dedicati all'assistenza tecnica (il ricorrente ed il sig. ), a quanto risulta Persona_2 nell'ambito di un più ampio appalto di servizi intrattenuto dalla citata Fondazione con la società di consulenza informatica e quale subappaltatrice di quest'ultima. CP_3
Il ricorrente pertanto a partire dal 14 febbraio 2022 e sino al 30 settembre 2023 ha lavorato fisicamente presso la sede della Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino svolgendo mansioni di Sistemista addetto all'assistenza tecnico/informatica quotidiana in ambiente linux e windows.
Le mansioni svolte dal ricorrente presso la sede ed in favore della Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino consistevano nel controllo giornaliero dei server aziendali, nelle creazioni di caselle di posta o migrazioni delle stesse da un sistema di exchange a outlook 365, nella creazione di server e nella gestione di active directory per gli utenti.
Il ricorrente lavorava a tempo pieno dal lunedì al venerdì, riportando al proprio service manager, sig.
Persona_3
A partire dal 30 settembre 2023 il ricorrente su disposizione della Società convenuta ha cessato di operare presso la Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino e a partire dal 12 ottobre 2023 è stato inviato dalla Società convenuta a prestare la propria attività presso la sede dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in Milano, Piazza Cavour n. 5, sempre nell'ambito di un appalto di CP_3
Presso la sede di ARERA il ricorrente dal 12 ottobre 2023 al 12 novembre 2023 ha svolto mansioni di Sistemista addetto all'assistenza tecnico/informatica quotidiana in ambiente linux e windows, identiche a quelle espletate presso la Fondazione IEO - Centro cardiologico Monzino.
Il ricorrente lamenta che, a partire dal 13 novembre 2023, sarebbe stato privato delle mansioni svolte in ARERA e lasciato totalmente inattivo sino alla data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 28 marzo 2024 tramite lettera datata 13 marzo 2024 ricevuta in data 14 marzo 2024 avente il seguente tenore letterale (doc. ricorso 5):
“Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Con la presente comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile che prevede quanto segue: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni: “cessazione rapporto di lavoro a seguito di un sensibile riduzione del fatturato aziendale, dovuta in parte alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con l'azienda committente”. Ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo CCNL Metalmeccanico Industria la durata del periodo di preavviso è pari a 15 gg. Il rapporto cesserà pertanto definitivamente in data 28/03/2024. Nei termini d'uso Le verranno corrisposte le spettanze connesse alla cessazione del rapporto.”
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento tramite i propri legali con lettera sottoscritta in calce per adesione inviata in data 4 aprile 2024 e in data 8 aprile 2024 alla Società convenuta tramite posta elettronica certificata (docc. ricorso 6 - 7).
A quanto risulta al ricorrente, anche dopo il suo allontanamento la Società convenuta e/o CP_3 hanno continuato a prestare servizi informatici in favore della Fondazione IEO - Centro cardiologico
Monzino e di ARERA. opo il licenziamento del ricorrente ha avviato una Controparte_1 ricerca su Milano per una figura di sistemista Microsoft Windows a tempo pieno, come risulta dall'annuncio sul sito IProgammatori.it ancora attivo il 14 maggio 2024 il cui estratto si allega, che così recita: «Siamo alla ricerca di un Sistemista Microsoft/Windows da inserire su attività di presidio onsite presso la struttura del cliente per attività di incident, Change & problem Management su
Milano» (doc. ricorso 10). 3. Va osservato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente non è sostanzialmente contestata dalla convenuta. I fatti dunque possono dirsi pacifici in giudizio.
Ciò posto, al fine di esaminare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, occorre rammentare che , secondo giurisprudenza consolidata, non è necessario ravvisare uno stato di crisi aziendale alla base di un recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. 604/66, in quanto l'effettività e la non pretestuosità del riassetto riorganizzativo operato dal datore di lavoro e il suo legame causale con il licenziamento sono gli unici elementi necessari per valutarne la validità.
Le motivazioni addotte da parte della società convenuta alla base del licenziamento sono: una sensibile riduzione del fatturato aziendale, dovuta in parte alla risoluzione consensuale del contratto di concessione con l'azienda committente, la mancanza di posizioni equivalenti o inferiori alle quali adibire il ricorrente, riduzione del personale impiegato in azienda, la scelta “obbligata” di licenziare il ricorrente tra tutti i dipendenti per carichi familiari, anzianità di servizio e generiche esigenze tecnico- produttive.
Com'è noto, gravava su parte convenuta l'onere di dimostrare la fondatezza del licenziamento in riferimento ai motivi organizzativi e il nesso eziologico tra quest'ultima e il recesso dal rapporto di lavoro.
Tale onere non può dirsi assolto in quanto le motivazioni fornite dalla società nella lettera di licenziamento sopra riportate appaiono oltremodo generiche e inconferenti rispetto al recesso nel rapporto di lavoro de quo, e pertanto del tutto inidonee a fornirne una motivazione concreta.
Parte datoriale non ha dedotto alcun elemento a sua difesa in grado di dimostrare che il provvedimento espulsivo del dipendente sia stato determinato da esplicite scelte imprenditoriali, limitandosi a contestare una generica situazione di crisi aziendale, che risulta del tutto insufficiente a giustificare il licenziamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “La dimostrazione del "giustificato motivo" di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3, della legge citata, ma deve riguardare anche l'esistenza di un nesso di consequenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente, la cui permanenza in azienda non è più compatibile con quelle esigenze. In altre parole, la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato” (Cass. n. 14663 del 2001). In sostanza, uno stato di crisi, quand'anche comprovato, non spiega in che modo il licenziamento del lavoratore sia funzionale di per sé solo alla risoluzione o al miglioramento delle condizioni dell'impresa. Sotto tale profilo, non è possibile evincere alcun elemento dalla lettera di licenziamento ed alcun chiarimento è stato fornito da parte convenuta nelle proprie difese.
In altri termine, tutte le allegazioni e produzioni su bilanci in perdita, pignoramenti subiti, contratti cessati sono deduzioni di fatto del tutto inadeguate a chiarire la prospettata riorganizzazione del reparto ed a motivare la scelta organizzativa di disporre il licenziamento del lavoratore ricorrente.
Va osservato che parte convenuta ha affermato che il ricorrente non avrebbe competenze adeguate per essere collocato nelle proprie commesse, ma non ha nemmeno elencato quali competenze mancanti nel CV del lavoratore ne hanno impedito la ricollocazione. Ha poi affermato di essersi vanamente prodigata per reperire una occupazione al ricorrente presso altri clienti della convenuta, ma tale allegazione è irrilevante posto che l'obbligo di repechage attiene alla possibilità di ricollocazione del lavoratore all'interno della propria azienda e non concerne l'impegno a reperire una occupazione presso un diverso datore di lavoro.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accertata nel presente giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.
Accertata l'insussistenza del motivo oggettivo, al lavoratore deve essere accordata la tutela prevista dall'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 23/2015, come oramai ben chiarito dalla Corte costituzionale ( C. Cost 18/2024). Si deve quindi riconoscere il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato e a percepire un'indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La mensilità cui fare riferimento è pari all'importo – non contestato in giudizio – di euro 3.166,00.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato a da Parte_1 parte della Società convenuta con lettera datata 13 marzo 2024;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nella misura mensile pari ad euro 3.166,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a versare all' la CP_2 relativa contribuzione;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di euro 6.500,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Sentenza esecutiva.
Milano,
16/10/2025
Il Giudice
Camilla EF