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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2208/2024
REPUBBLICA IT AL A
IN NOME DEL POPOLO IT ALO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2208 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avvocati: MINNITI GIANLUCA, DE SANTIS MARCO, RIGHI GIAN LUCA,
OL IA ED e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MINNITI.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2 avvocati: IVONE GIUSEPPINA, IANNARELLI GRAZIA, DI MARZIO FABRIZIO e domicilio eletto presso i difensori.
(c.f. , con il patrocinio degli avvocati: SCOTTI CP_3 P.IVA_3
LI AN e AR LE e domicilio eletto presso i difensori.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
1. in via principale e nel merito, in accoglimento dell'opposizione spiegata, rigettare l'istanza avversaria di esecuzione del sequestro straniero, stante la non eseguibilità dello stesso in Italia per tutte le motivazioni espresse nella narrativa dell'opposizione e stante l'illegittimità dell'esecuzione forzata ex tunc, conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della revoca/annullamento del sequestro disposta dal
Tribunale di Tallin, in funzione di Corte d'Appello, con decreto del 28/3/2025, come dedotto ed allegato nei precedenti scritti difensivi;
p. 1
2. in via meramente subordinata e salvo gravame, dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla presente opposizione, previa declaratoria della illegittimità dell'esecuzione forzata ex tunc, conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della revoca/annullamento del sequestro straniero disposta dal Tribunale di Tallin, in funzione di Corte d'Appello, con decreto del 28/3/2025;
3. condannare la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ex art. 96, 1°, 2° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore della
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore.
In via istruttoria, si dà atto dei documenti depositati tutti debitamente tradotti ove in lingua straniera.
Con salvezza di ogni ulteriore istanza e richiesta.
Con distrazione delle spese legali in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.
PARTE CONVENUTA : Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni contraria ragione, eccezione e deduzione,
- per le ragioni tutte esposte da nei precedenti atti e Controparte_5 verbali di causa,
- dato atto che mpugna e contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto CP_2 da ultimo con la “Nota di deposito documenti sopravvenuti con istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.” del 29 luglio 2025;
- ribadita la pendenza del giudizio di merito in Estonia,
1. Accertare e dichiarare che l'esistenza del credito per il quale si è proceduto al sequestro conservativo oggetto di opposizione è ancora sub judice, essendo tuttora pendente il giudizio di merito innanzi al Tribunale della Contea di Harju, Tallin;
2. Accertare e dichiarare che il provvedimento cautelare estone era pienamente e legittimamente riconoscibile ed eseguibile in Italia e che, pertanto, la procedura di sequestro opposta è stata ritualmente intrapresa;
3. Per l'effetto, rigettare la domanda di controparte relativamente ai motivi di opposizione esposti nel ricorso introduttivo;
4. Conseguentemente, rigettare in ogni caso la domanda di controparte di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
5. Laddove venisse accertata e dichiarata da parte di questo Giudice l'intervenuta revoca del provvedimento cautelare estone (che nulla ha a che vedere con le originarie ragioni dell'opposizione), dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente applicazione, quanto alle spese di lite, del criterio della “soccombenza p. 2 virtuale” basato sulla fondatezza della domanda al momento della sua proposizione e, per l'effetto, disporne l'integrale compensazione
PARTE CONVENUTA CP_3
In via principale rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto del giudizio è la domanda – la cui introduzione è stata autorizzata dal G.E. nel procedimento n. 284/2024 RGE di questo Tribunale1 – svolta da
[...]
(in breve, ) per accertare, in confronto di Controparte_1 Pt_1 [...]
(in breve, e di Controparte_2 CP_2 CP_3 Contr (in breve, la non riconoscibilità ed eseguibilità in Italia di un provvedimento di sequestro emesso in Estonia (ord. 16.1.2024, n. causa civile 2-23-18026 del Tribunale regionale di Harju, giudice Maarja-Liis Lall) per tre ordini di motivi:
a) lo stesso sarebbe contrastante con provvedimenti definitivi, già emessi in sede cautelare e di merito, dai Tribunali di Lodi e di Milano, meglio in citazione indicati e, inoltre, avrebbe a oggetto questioni per le quali pure sono pendenti altri giudizi dinanzi ai medesimi uffici giudiziari;
b) la legislazione processuale estone consentirebbe l'emissione del provvedimento cautelare senza previo contraddittorio, Contr c) non avrebbe eseguito in alcun modo la sentenza n. 1070/23 di questo Tribunale, per non aver versato la somma indicata sul conto corrente del Ministero delle Finanze estone, così come ordinato con il provvedimento di sequestro conservativo del 17 gennaio
2024.
La domanda è stata svolta indicando, quale disciplina di riferimento, gli artt. 29 ss. Reg.
(UE) 1215/2012 e/o art. 64, lett. e) – f), legge 218/1995,
Le convenute si sono costituite e hanno insistito per il rigetto della domanda.
Ritenuto di dover qualificare la domanda ex art. 30-bis, d.lgs 150/11 e, comunque, di ravvisare i presupposti per lo svolgimento del giudizio nelle forme semplificate, è stato mutato il rito ed è stata fissata udienza al 25.3.2025, all'esito della quale è stata dapprincipio fissata al 30.4.2025 l'udienza di discussione.
p. 3 Nelle more, l'attrice ha depositato il provvedimento del “Tribunale di Tallin, in funzione di
Corte d'Appello del Tribunale della Contea di Harju, che si allega in copia autentica, con traduzione giurata e con certificato ex art. 53 Reg- UE 1215/2012, in riforma dei provvedimenti cautelari […] ha annullato/revocato con efficacia immediata i sequestri che erano stati concessi nel procedimento 2-23-18026 dal Tribunale della Contea di Harju e, precisamente, sia il primo sequestro relativo al credito verso per € CP_3
2.741.948,00, portato dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023
(eseguito nel procedimento R.G.E. 284/2024, G.E. Dott.ssa Redini, del quale il presente giudizio è la prosecuzione nel merito dell'opposizione di […]. Controparte_1
È stata dunque fissata udienza per il 3.6.2025, in occasione della quale è stata espressamente esaminata la possibile pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sono stati concessi, all'esito dell'udienza, termini per deposito di documenti sopravvenuti, come richiesto.
Con ordinanza del 19.9.2025 la causa è stata definitivamente rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. al 21.10.2025, con sostituzione ex art. 127-ter c.p.c.
Decorso l'orario indicato (v. provvedimento 19.9.2025), nel rispetto di quanto indicato da ultimo da Cass. U. 17603/25), la sentenza è immediatamente depositata, ritenendosene dunque la piena contestualità come in caso di udienza di discussione.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Come risulta dagli atti, l'originaria ordinanza emessa il 16.1.2024 (n. causa civile 2-23-
18026) dal Tribunale regionale di Harju, giudice Maarja-Liis Lall, con cui era stato disposto Contr il sequestro di Euro 2.741.948 al convenuto e vietato ad di effettuare Pt_1 pagamenti alla stessa o a rappresentanti della convenuta, è stata integralmente Pt_1 annullata con il provvedimento della Corte d'Appello di Tallinn del 28.3.2025.
Il provvedimento del 16.1.2024, in forza del quale aveva proceduto al CP_2 sequestro conservativo presso terzi ex art. 678 c.p.c., era quello rispetto al quale l'odierna attrice aveva chiesto accertarsi la non riconoscibilità ed eseguibilità in Italia nel corso della procedura iscritta al n. 284/24 RGE.
Pertanto, allo stato attuale, essendo stato integralmente revocato, dal giudice di seconde cure, il provvedimento di sequestro, non si vede in quali utili termini possa pronunciarsi questo giudice, posto che il provvedimento della cui non riconoscibilità ed eseguibilità si discorre è stato integralmente annullato e deprivato di qualsiasi effetto giuridico.
Del resto, di tale circostanza le parti si sono rese consapevoli, poiché, precisando le conclusioni, sia pure in via subordinata, sia sia hanno Pt_1 CP_2 sostanzialmente dato atto di un fatto pure astrattamente idoneo a integrare la cessata materia del contendere. Una pronuncia in tal senso è tuttavia preclusa dal fatto che non si riscontra quella “totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti” richiesta dal giudice di legittimità (Cass. 6909/09 tra le tante).
Né vale a escludere la possibilità di una pronuncia in rito, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, la circostanza, dedotta da per cui in Estonia sarebbe CP_2
p. 4 ancora pendente la fase di merito del giudizio nel corso del quale fu adottata l'ordinanza di sequestro poi caducata. In questa sede, infatti, si discorre soltanto della riconoscibilità ed eseguibilità del provvedimento cautelare estone, in forza del quale era stato eseguito il sequestro conservativo ex art. 678 c.p.c. in Italia.
3. Ogni altra questione o domanda relativa all'idoneità al riconoscimento e all'esecuzione di tale titolo nell'ordinamento nazionale è parimenti superata da analoghe considerazioni, poiché non si vede che utilità in concreto possa trarsi, in termini di interesse, da una statuizione relativa a un provvedimento revocato.
Spetterà poi al giudice della procedura ex art. 678 c.p.c. vagliare le conseguenze, su tale procedimento, della sopravvenuta revoca dell'ordinanza estone in origine portata ad esecuzione in Italia.
4. Unica questione attiene al governo delle spese di lite, per cui occorre fare richiamo al canone della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, secondo la primigenia impostazione attorea, la domanda sarebbe stata meritevole di rigetto.
Preliminarmente occorre osservare che la legislazione italiana e sovranazionale richiamata da parte attrice è del tutto inconferente.
La legge 218/1995, trattandosi di fattispecie interna all'Unione europea, è del tutto irrilevante, in quanto, in caso di circolazione delle decisioni infra-UE, si applica la sola disciplina di diritto internazionale privato adottata a livello sovranazionale.
Anche il richiamo agli artt. 29 ss. Reg. (UE) 1215/2012 (in breve, Reg. cit.) è inesatto, poiché, ove la decisione sia suscettibile di inquadramento ex art. 2, Reg. cit., i motivi di diniego all'esecuzione e al riconoscimento sono elencati dall'art. 45, Reg. cit.
Poiché in ogni caso, in presenza di una specifica domanda o eccezione, pur formulata rispetto a un istituto o a una fattispecie normativa non adeguata, competono al giudice l'esatto inquadramento normativo e, quindi, il vaglio della domanda alla luce di tale corretto quadro, si precisa quanto di seguito.
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett a), Reg. cit., è da qualificarsi come “decisione” anche il provvedimento provvisorio e cautelare. Sono espressamente esclusi i “provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione”.
In questo caso, tuttavia, deve ritenersi che l'originario provvedimento cautelare sia stato notificato (o comunque comunicato), poiché già pochi giorni dopo l'emissione dello stesso
è stato possibile proporre ricorso da parte di (il 6.2.2024). Deve quindi ritenersi, in Pt_1 assenza di diversa documentazione e prova fornita tempestivamente dall'odierno attore, che il provvedimento estone del 16.1.2024 possa essere qualificato come “decisione” ai fini dell'applicazione del Reg. cit.
p. 5 Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono, come noto, essere negati nelle sole ipotesi elencate dall'art. 45, Reg. cit.
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre alcuna di tali fattispecie, poiché sul provvedimento cautelare in origine emesso si è – almeno successivamente – costituito il contraddittorio, tant'è che l'originaria ordinanza è stata revocata. Si tratta di un meccanismo comune a numerosi procedimenti cautelari, per cui il provvedimento può essere emesso, almeno in origine, inaudita altera parte. Tanto valeva a escludere l'ipotesi sub b) dell'art. 45, Reg. cit.
(v., nella precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, già la sentenza 14.10.2004, causa C-39/02, ). Persona_1
Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità con una decisione emessa tra le medesime parti
(ipotesi sub c, art. 45, Reg. cit.), è evidente che nessuno dei provvedimenti citati dall'odierno attore risulta coincidente con il petitum e la causa petendi che caratterizzavano l'originaria domanda cautelare svolta da avanti al CP_2
Tribunale estone.
Le ulteriori censure sul comportamento di – che non avrebbe neppure versato CP_3 la somma oggetto della sentenza n. 1070/23 di questo Tribunale sul conto intestato al
Ministero estone – sono del tutto irrilevanti ai fini dei motivi di diniego di cui al Reg. cit.
In sintesi, dunque, la domanda attorea non era suscettibile di accoglimento.
Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere le spese processuali in favore delle controparti, liquidate in base al disputatum e nei termini medi per le prime due fasi
(maggiormente articolate e complesse), minimi per le ulteriori.
Il compenso è poi ridotto ex art. 4, co. 9, D.M. 55/14, in ragione della pronuncia di inammissibilità, ritenendo evidente l'assoluta peculiarità della vicenda, in fatto e diritto, come sopra ricostruita.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. di è infondata, in assenza di accertata Pt_1 soccombenza della controparte.
Va sottolineato che, nel corso del giudizio, la condotta processuale delle parti e CP_6 [...] non è stata ispirata alla doverosa correttezza. All'attrice è sicuramente CP_2 rimproverabile il riversamento continuo, senza alcuna previa richiesta di autorizzazione, di documenti, molti dei quali inconferenti e irrilevanti;
alla convenuta, che ha chiesto termine
(v. udienza 3.6.2025 e successiva istanza di proroga) in proposito, si può senz'altro addebitare l'iniziativa di aver chiesto di poter depositare documentazione rilevante, anche ai fini della traduzione dei provvedimenti estoni, senza poi nulla aver depositato in tema
(v. allegati alla nota 25.7.2025, del tutto irrilevanti).
Tali condotte hanno comportato l'indebita dilatazione dei tempi del giudizio e devono quindi, sia pure in assenza di qualsiasi sanzione irrogabile, essere fermamente stigmatizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo p. 6 Tribunale al numero 2208 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
l'inammissibilità di ogni domanda relativa alla riconoscibilità ed eseguibilità in Italia del provvedimento cautelare del 16.1.2024, Tribunale distrettuale di Harju, Tallin, del quale
è stata accertata la sopravvenuta revoca;
2) CONDANNA a pagare le Controparte_1 spese di giudizio in favore delle controparti costituite, da liquidare, per ciascuna di esse, in 15.564,50 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 21/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Matteo Aranci)
p. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'atto di citazione qui promosso è stato introdotto nel contesto della procedura RGE 284/2024, introdotta ex art. 678 c.p.c. da una volta sospesa tale procedura dal G.E. ed assegnato termine per introduzione del CP_2 giudizio di merito.
REPUBBLICA IT AL A
IN NOME DEL POPOLO IT ALO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2208 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avvocati: MINNITI GIANLUCA, DE SANTIS MARCO, RIGHI GIAN LUCA,
OL IA ED e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MINNITI.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2 avvocati: IVONE GIUSEPPINA, IANNARELLI GRAZIA, DI MARZIO FABRIZIO e domicilio eletto presso i difensori.
(c.f. , con il patrocinio degli avvocati: SCOTTI CP_3 P.IVA_3
LI AN e AR LE e domicilio eletto presso i difensori.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
1. in via principale e nel merito, in accoglimento dell'opposizione spiegata, rigettare l'istanza avversaria di esecuzione del sequestro straniero, stante la non eseguibilità dello stesso in Italia per tutte le motivazioni espresse nella narrativa dell'opposizione e stante l'illegittimità dell'esecuzione forzata ex tunc, conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della revoca/annullamento del sequestro disposta dal
Tribunale di Tallin, in funzione di Corte d'Appello, con decreto del 28/3/2025, come dedotto ed allegato nei precedenti scritti difensivi;
p. 1
2. in via meramente subordinata e salvo gravame, dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla presente opposizione, previa declaratoria della illegittimità dell'esecuzione forzata ex tunc, conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della revoca/annullamento del sequestro straniero disposta dal Tribunale di Tallin, in funzione di Corte d'Appello, con decreto del 28/3/2025;
3. condannare la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ex art. 96, 1°, 2° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore della
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore.
In via istruttoria, si dà atto dei documenti depositati tutti debitamente tradotti ove in lingua straniera.
Con salvezza di ogni ulteriore istanza e richiesta.
Con distrazione delle spese legali in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.
PARTE CONVENUTA : Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni contraria ragione, eccezione e deduzione,
- per le ragioni tutte esposte da nei precedenti atti e Controparte_5 verbali di causa,
- dato atto che mpugna e contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto CP_2 da ultimo con la “Nota di deposito documenti sopravvenuti con istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.” del 29 luglio 2025;
- ribadita la pendenza del giudizio di merito in Estonia,
1. Accertare e dichiarare che l'esistenza del credito per il quale si è proceduto al sequestro conservativo oggetto di opposizione è ancora sub judice, essendo tuttora pendente il giudizio di merito innanzi al Tribunale della Contea di Harju, Tallin;
2. Accertare e dichiarare che il provvedimento cautelare estone era pienamente e legittimamente riconoscibile ed eseguibile in Italia e che, pertanto, la procedura di sequestro opposta è stata ritualmente intrapresa;
3. Per l'effetto, rigettare la domanda di controparte relativamente ai motivi di opposizione esposti nel ricorso introduttivo;
4. Conseguentemente, rigettare in ogni caso la domanda di controparte di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
5. Laddove venisse accertata e dichiarata da parte di questo Giudice l'intervenuta revoca del provvedimento cautelare estone (che nulla ha a che vedere con le originarie ragioni dell'opposizione), dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente applicazione, quanto alle spese di lite, del criterio della “soccombenza p. 2 virtuale” basato sulla fondatezza della domanda al momento della sua proposizione e, per l'effetto, disporne l'integrale compensazione
PARTE CONVENUTA CP_3
In via principale rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto del giudizio è la domanda – la cui introduzione è stata autorizzata dal G.E. nel procedimento n. 284/2024 RGE di questo Tribunale1 – svolta da
[...]
(in breve, ) per accertare, in confronto di Controparte_1 Pt_1 [...]
(in breve, e di Controparte_2 CP_2 CP_3 Contr (in breve, la non riconoscibilità ed eseguibilità in Italia di un provvedimento di sequestro emesso in Estonia (ord. 16.1.2024, n. causa civile 2-23-18026 del Tribunale regionale di Harju, giudice Maarja-Liis Lall) per tre ordini di motivi:
a) lo stesso sarebbe contrastante con provvedimenti definitivi, già emessi in sede cautelare e di merito, dai Tribunali di Lodi e di Milano, meglio in citazione indicati e, inoltre, avrebbe a oggetto questioni per le quali pure sono pendenti altri giudizi dinanzi ai medesimi uffici giudiziari;
b) la legislazione processuale estone consentirebbe l'emissione del provvedimento cautelare senza previo contraddittorio, Contr c) non avrebbe eseguito in alcun modo la sentenza n. 1070/23 di questo Tribunale, per non aver versato la somma indicata sul conto corrente del Ministero delle Finanze estone, così come ordinato con il provvedimento di sequestro conservativo del 17 gennaio
2024.
La domanda è stata svolta indicando, quale disciplina di riferimento, gli artt. 29 ss. Reg.
(UE) 1215/2012 e/o art. 64, lett. e) – f), legge 218/1995,
Le convenute si sono costituite e hanno insistito per il rigetto della domanda.
Ritenuto di dover qualificare la domanda ex art. 30-bis, d.lgs 150/11 e, comunque, di ravvisare i presupposti per lo svolgimento del giudizio nelle forme semplificate, è stato mutato il rito ed è stata fissata udienza al 25.3.2025, all'esito della quale è stata dapprincipio fissata al 30.4.2025 l'udienza di discussione.
p. 3 Nelle more, l'attrice ha depositato il provvedimento del “Tribunale di Tallin, in funzione di
Corte d'Appello del Tribunale della Contea di Harju, che si allega in copia autentica, con traduzione giurata e con certificato ex art. 53 Reg- UE 1215/2012, in riforma dei provvedimenti cautelari […] ha annullato/revocato con efficacia immediata i sequestri che erano stati concessi nel procedimento 2-23-18026 dal Tribunale della Contea di Harju e, precisamente, sia il primo sequestro relativo al credito verso per € CP_3
2.741.948,00, portato dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 1070/2023 del 18.11.2023
(eseguito nel procedimento R.G.E. 284/2024, G.E. Dott.ssa Redini, del quale il presente giudizio è la prosecuzione nel merito dell'opposizione di […]. Controparte_1
È stata dunque fissata udienza per il 3.6.2025, in occasione della quale è stata espressamente esaminata la possibile pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sono stati concessi, all'esito dell'udienza, termini per deposito di documenti sopravvenuti, come richiesto.
Con ordinanza del 19.9.2025 la causa è stata definitivamente rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. al 21.10.2025, con sostituzione ex art. 127-ter c.p.c.
Decorso l'orario indicato (v. provvedimento 19.9.2025), nel rispetto di quanto indicato da ultimo da Cass. U. 17603/25), la sentenza è immediatamente depositata, ritenendosene dunque la piena contestualità come in caso di udienza di discussione.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Come risulta dagli atti, l'originaria ordinanza emessa il 16.1.2024 (n. causa civile 2-23-
18026) dal Tribunale regionale di Harju, giudice Maarja-Liis Lall, con cui era stato disposto Contr il sequestro di Euro 2.741.948 al convenuto e vietato ad di effettuare Pt_1 pagamenti alla stessa o a rappresentanti della convenuta, è stata integralmente Pt_1 annullata con il provvedimento della Corte d'Appello di Tallinn del 28.3.2025.
Il provvedimento del 16.1.2024, in forza del quale aveva proceduto al CP_2 sequestro conservativo presso terzi ex art. 678 c.p.c., era quello rispetto al quale l'odierna attrice aveva chiesto accertarsi la non riconoscibilità ed eseguibilità in Italia nel corso della procedura iscritta al n. 284/24 RGE.
Pertanto, allo stato attuale, essendo stato integralmente revocato, dal giudice di seconde cure, il provvedimento di sequestro, non si vede in quali utili termini possa pronunciarsi questo giudice, posto che il provvedimento della cui non riconoscibilità ed eseguibilità si discorre è stato integralmente annullato e deprivato di qualsiasi effetto giuridico.
Del resto, di tale circostanza le parti si sono rese consapevoli, poiché, precisando le conclusioni, sia pure in via subordinata, sia sia hanno Pt_1 CP_2 sostanzialmente dato atto di un fatto pure astrattamente idoneo a integrare la cessata materia del contendere. Una pronuncia in tal senso è tuttavia preclusa dal fatto che non si riscontra quella “totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti” richiesta dal giudice di legittimità (Cass. 6909/09 tra le tante).
Né vale a escludere la possibilità di una pronuncia in rito, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, la circostanza, dedotta da per cui in Estonia sarebbe CP_2
p. 4 ancora pendente la fase di merito del giudizio nel corso del quale fu adottata l'ordinanza di sequestro poi caducata. In questa sede, infatti, si discorre soltanto della riconoscibilità ed eseguibilità del provvedimento cautelare estone, in forza del quale era stato eseguito il sequestro conservativo ex art. 678 c.p.c. in Italia.
3. Ogni altra questione o domanda relativa all'idoneità al riconoscimento e all'esecuzione di tale titolo nell'ordinamento nazionale è parimenti superata da analoghe considerazioni, poiché non si vede che utilità in concreto possa trarsi, in termini di interesse, da una statuizione relativa a un provvedimento revocato.
Spetterà poi al giudice della procedura ex art. 678 c.p.c. vagliare le conseguenze, su tale procedimento, della sopravvenuta revoca dell'ordinanza estone in origine portata ad esecuzione in Italia.
4. Unica questione attiene al governo delle spese di lite, per cui occorre fare richiamo al canone della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, secondo la primigenia impostazione attorea, la domanda sarebbe stata meritevole di rigetto.
Preliminarmente occorre osservare che la legislazione italiana e sovranazionale richiamata da parte attrice è del tutto inconferente.
La legge 218/1995, trattandosi di fattispecie interna all'Unione europea, è del tutto irrilevante, in quanto, in caso di circolazione delle decisioni infra-UE, si applica la sola disciplina di diritto internazionale privato adottata a livello sovranazionale.
Anche il richiamo agli artt. 29 ss. Reg. (UE) 1215/2012 (in breve, Reg. cit.) è inesatto, poiché, ove la decisione sia suscettibile di inquadramento ex art. 2, Reg. cit., i motivi di diniego all'esecuzione e al riconoscimento sono elencati dall'art. 45, Reg. cit.
Poiché in ogni caso, in presenza di una specifica domanda o eccezione, pur formulata rispetto a un istituto o a una fattispecie normativa non adeguata, competono al giudice l'esatto inquadramento normativo e, quindi, il vaglio della domanda alla luce di tale corretto quadro, si precisa quanto di seguito.
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett a), Reg. cit., è da qualificarsi come “decisione” anche il provvedimento provvisorio e cautelare. Sono espressamente esclusi i “provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione”.
In questo caso, tuttavia, deve ritenersi che l'originario provvedimento cautelare sia stato notificato (o comunque comunicato), poiché già pochi giorni dopo l'emissione dello stesso
è stato possibile proporre ricorso da parte di (il 6.2.2024). Deve quindi ritenersi, in Pt_1 assenza di diversa documentazione e prova fornita tempestivamente dall'odierno attore, che il provvedimento estone del 16.1.2024 possa essere qualificato come “decisione” ai fini dell'applicazione del Reg. cit.
p. 5 Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono, come noto, essere negati nelle sole ipotesi elencate dall'art. 45, Reg. cit.
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre alcuna di tali fattispecie, poiché sul provvedimento cautelare in origine emesso si è – almeno successivamente – costituito il contraddittorio, tant'è che l'originaria ordinanza è stata revocata. Si tratta di un meccanismo comune a numerosi procedimenti cautelari, per cui il provvedimento può essere emesso, almeno in origine, inaudita altera parte. Tanto valeva a escludere l'ipotesi sub b) dell'art. 45, Reg. cit.
(v., nella precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, già la sentenza 14.10.2004, causa C-39/02, ). Persona_1
Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità con una decisione emessa tra le medesime parti
(ipotesi sub c, art. 45, Reg. cit.), è evidente che nessuno dei provvedimenti citati dall'odierno attore risulta coincidente con il petitum e la causa petendi che caratterizzavano l'originaria domanda cautelare svolta da avanti al CP_2
Tribunale estone.
Le ulteriori censure sul comportamento di – che non avrebbe neppure versato CP_3 la somma oggetto della sentenza n. 1070/23 di questo Tribunale sul conto intestato al
Ministero estone – sono del tutto irrilevanti ai fini dei motivi di diniego di cui al Reg. cit.
In sintesi, dunque, la domanda attorea non era suscettibile di accoglimento.
Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere le spese processuali in favore delle controparti, liquidate in base al disputatum e nei termini medi per le prime due fasi
(maggiormente articolate e complesse), minimi per le ulteriori.
Il compenso è poi ridotto ex art. 4, co. 9, D.M. 55/14, in ragione della pronuncia di inammissibilità, ritenendo evidente l'assoluta peculiarità della vicenda, in fatto e diritto, come sopra ricostruita.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. di è infondata, in assenza di accertata Pt_1 soccombenza della controparte.
Va sottolineato che, nel corso del giudizio, la condotta processuale delle parti e CP_6 [...] non è stata ispirata alla doverosa correttezza. All'attrice è sicuramente CP_2 rimproverabile il riversamento continuo, senza alcuna previa richiesta di autorizzazione, di documenti, molti dei quali inconferenti e irrilevanti;
alla convenuta, che ha chiesto termine
(v. udienza 3.6.2025 e successiva istanza di proroga) in proposito, si può senz'altro addebitare l'iniziativa di aver chiesto di poter depositare documentazione rilevante, anche ai fini della traduzione dei provvedimenti estoni, senza poi nulla aver depositato in tema
(v. allegati alla nota 25.7.2025, del tutto irrilevanti).
Tali condotte hanno comportato l'indebita dilatazione dei tempi del giudizio e devono quindi, sia pure in assenza di qualsiasi sanzione irrogabile, essere fermamente stigmatizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo p. 6 Tribunale al numero 2208 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
l'inammissibilità di ogni domanda relativa alla riconoscibilità ed eseguibilità in Italia del provvedimento cautelare del 16.1.2024, Tribunale distrettuale di Harju, Tallin, del quale
è stata accertata la sopravvenuta revoca;
2) CONDANNA a pagare le Controparte_1 spese di giudizio in favore delle controparti costituite, da liquidare, per ciascuna di esse, in 15.564,50 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 21/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Matteo Aranci)
p. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'atto di citazione qui promosso è stato introdotto nel contesto della procedura RGE 284/2024, introdotta ex art. 678 c.p.c. da una volta sospesa tale procedura dal G.E. ed assegnato termine per introduzione del CP_2 giudizio di merito.