Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7573/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. CALO' ANDREA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, Collaboratore professionale sanitario - infermiere presso il
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Molfetta, premetteva che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti Covid, per un totale di 39 turni.
Esponeva che la struttura presso cui era stato impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1,
D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, così come modificato dal D.L.
34/2020 e definite dall'Accordo Regionale del 28.05.2020.
Ciò posto, rappresentava di esserecreditore nei confronti dell CP_1 per il periodo compreso dal 15 marzo 2020 al 15 maggio 2020, dell'incentivo
COVID spettante ai lavorati impegnati in Pronto Soccorso, essendogli stato corrisposto esclusivamente, con le buste paga di agosto 2020, settembre
1.468,65 lordi.
Dunque, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'incentivo covid per i lavoratori rientranti in fascia A) dell'accordo sindacale del
28.05.2020, maturato per il periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020;
b) Per l'effetto condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della residua somma di € 988,35 lordi ovvero di quell'altra diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, riveniente dalla differenza tra quanto percepito nelle buste paga del mese di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre 2022 e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire, in base all'accordo sindacale Regionale per i 39 turni prestati dal 15.03.2020 al 15.05.2020 , ossia € 2.457,00 lordi ( € 63,00 x 39 turni);
c) Condannare sempre e comunque la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenza n. 1032/2023 pubbl. il 05/04/2023, estensore dott. Vincenzo Maria
Tedesco, nonché sentenza n. 1182/2023 pubblicata il 21.4.2023, estensore dott.ssa Maria Procoli).
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l.
18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del Parte_2
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”;
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. Nel caso di specie è documentato che il ricorrente:
- ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020;
- sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
Risulta, infatti, aver prestato servizio nel periodo compreso tra il
15/03/2020 ed il 15/05/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Molfetta.
Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia A del Pronto
Soccorso presso tutti i Presidi Ospedalieri dell'ASL Ba (ivi compreso quello di Molfetta), è corretto ravvisare la spettanza, in capo al ricorrente, della complessiva somma di euro 2.457,00 lordi (ossia € 63,00 per ogni turno di servizio;
moltiplicato per 39 turni di servizio).
Avendo, pertanto, il ricorrente già conseguito con le buste paga di agosto
2020, settembre 2021 e dicembre 2022, un acconto, a titolo di incentivo
COVID, pari ad € 1.468,65 lordi, parte resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di euro 988,35, lordi.
In ordine alle modalità di calcolo degli importi, giova richiamare la recente pronuncia della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro-, la quale si è espressa nei seguenti termini: “Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. Parte_3
199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo)… Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore….In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole
[...]
” (Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro – n. 1724/2024). Parte_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'A.S.L. BA al pagamento in favore del ricorrente, per i tiroli di cui in motivazione, della somma di euro 988,35 lordi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la A.S.L. BA al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 260,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 %, IVA e
C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Angiuli