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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/08/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, avente per oggetto: “Separazione giudiziale dei coniugi”, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna La Parte_1 C.F._1
Salvia; ricorrente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Miranda, resistente
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Avellino interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da note scritte autorizzate depositate, rispettivamente, in data 9.1.2025 (parte ricorrente) e in data 10.1.2025 (parte resistente), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, proponeva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, , esponendo all'uopo: - Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 02.03.2013, in regime di comunione dei beni;
- che dal matrimonio nascevano 3 figli: , nato il [...], , nata il [...] Per_1 Per_2 ed nata l'[...]; - che nel corso del tempo il rapporto coniugale si era deteriorato per le Per_3 ripetute condotte vessatorie, persecutorie ed anche violente che il aveva più volte posto CP_1 in essere nei confronti della MO e dei figli minori, come da denunce presentate dalla ricorrente presso la Stazione dei Carabinieri di Eboli;
- che in conseguenza delle condotte ripetutamente subite e temendo per la propria incolumità fisica e per quella dei suoi figli minori, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare ed a chiedere aiuto al Centro di Ascolto Antiviolenza dell'Associazione “To Zion Terra Promessa” di Oliveto Citra;
- di essere stata assistita nel suo percorso di allontanamento dalla casa coniugale dagli assistenti sociali di Eboli, di Campagna e dal Centro Antiviolenza di Serre;
- che ad ottobre 2023 lasciava la casa coniugale, con i figli minori, mentre il si trovava in Trentino Alto Adige per lavoro, comunicando i propri CP_1 spostamenti tramite il suo legale e tramite messaggi whatsapp;
- che nelle more si trasferiva con i suoi tre figli in Campagna (SA), in attesa di effettuare il cambio della propria residenza;
-che il la tempestava di telefonate e di messaggi minacciandola;
- che il resistente è un CP_1 imprenditore agricolo ed è titolare dell'agriturismo “La Ruota” sito in NE (AV), mentre la ricorrente è disoccupata e non percepisce reddito;
- che l'immobile adibito a residenza familiare è sito in NE ed è di proprietà del resistente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: - pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito a suo carico;
- disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre;
- disporre un contributo a beneficio della ricorrente e dei figli minori a carico del padre nella misura di euro 800,00 mensili;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- vinte le spese con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.4.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni, ivi comprese Controparte_1 quelle relative ai “presunti” episodi di violenza domestica ai danni della MO. In particolare, contestava la richiesta di addebito formulata dalla ritenendola infondata e precisando che il Pt_1 logoramento del rapporto coniugale era conseguenza dei tradimenti posti della MO, la quale ha instaurato una stabile relazione extraconiugale, dalla metà del 2021, con il parroco di Oliveto Citra. Contestava, altresì, la fondatezza della pretesa economica avanzata dalla ricorrente a titolo di mantenimento, evidenziando la capacità lavorativa e reddituale della MO. Instava infine per l'affidamento esclusivo dei figli minori sottolineando che la ingiustamente ed Pt_1 immotivatamente non consentiva al padre, dal mese di dicembre 2023, di avere alcun contatto con i figli e lamentando altresì la mancanza di idoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali della madre, profilo rispetto al quale chiedeva un accertamento dello stato di salute psichica della ricorrente.
Tanto premesso, così concludeva: - in caso di esito negativo del tentativo di Controparte_1 conciliazione, previo rigetto dell'istanza di addebito della separazione nei confronti dello stesso, la pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'assegnazione a sè della casa coniugale sita in NE (AV), alla Contrada Seperoni snc;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori
, ed in favore del padre, con allocazione presso l'abitazione del suddetto sita in Per_1 Per_2 Per_3
NE (AV), alla Contrada Seperoni snc, disciplinando il diritto di visita degli stessi da parte della madre a seconda delle esigenze scolastiche e ludiche dei predetti;
- in via gradata ed in caso di accertamento della sanità mentale e dell'idoneità da parte della madre all'esercizio delle funzioni genitoriali, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con allocazione presso l'abitazione del padre e disciplinando il diritto di visita da parte della madre a seconda delle esigenze scolastiche e ludiche degli stessi, ovvero presso la madre, se i figli, all'esito dell'audizione da parte dell'Ill.ma A.G., dovessero manifestare tale volontà, con disciplina del diritto di visita da parte del padre;
-disporre che il IG. non sia obbligato a versare alcun Controparte_1 contributo a titolo di mantenimento in favore della IG.ra , per tutte le ragioni Parte_1 esposte nel paragrafo 2) della parte motiva del presente atto;
- disporre che il IG. CP_1
versi, a titolo di alimenti, in favore dei figli: , ed la somma di euro
[...] Per_1 Per_2 Per_3
450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), trattenendo il 50% dell'assegno unico mensile INPS, ovvero versi in favore degli stessi la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
oltreché il 50% delle spese straordinarie. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c., sentite le parti, con ordinanza del 3.5.2024 il GD, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, assumeva provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore:
“..2) AFFIDA i figli minori , ed in via esclusiva alla madre , Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 autorizzando espressamente la medesima a trasferire la residenza dei minori nel territorio del Comune di Campagna;
3) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e i figli, che il diritto di visita del padre sia coadiuvato dagli operatori dei Servizi sociali territorialmente competenti;
a tal fine, DELEGA i Servizi Sociali del Comune di Campagna (SA) i quali provvederanno a stabilire modalità e tempi degli incontri tra il padre e i figli, avendo cura di rispettare le indicazioni date in parte motiva e di inviare a questo Ufficio una dettagliata relazione sugli incontri svolti all'esito di un congruo periodo di osservazione e, comunque, entro il 30.9.2024;
4) PONE a carico di l'obbligo di versare alla MO , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli minori ed euro 200,00 a titolo di assegno separativo), con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
…
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da ” Parte_2
Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo alla Corte di Appello di Napoli il resistente
. Controparte_1
Con decreto del 3.9.2024, la Corte di Appello di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo e revocava l'assegno di mantenimento disposto in favore della MO confermando Parte_1 per il resto l'ordinanza del 3.5.2024.
Nel corso della fase presidenziale veniva espletata CTU affidata al dr. psicologo, Persona_4 per la valutazione della capacità genitoriale dei coniugi e l'individuazione delle modalità di affidamento e del regime di frequentazione più rispondenti all'interesse dei minori. Acquisite la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Campagna, incaricati di monitorare gli incontri tra il padre e i figli minori nonchè la relazione della polizia tributaria incaricata di verificare la posizione economico-reddituale di entrambe le parti, concessi i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione al Collegio.
***
1.- La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Va quindi esaminata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la quale ha dedotto, a fondamento della propria richiesta, di aver subito violenze fisiche e psicologiche, nel corso della vita matrimoniale, che l'hanno indotta a lasciare definitivamente la casa coniugale ed ad interrompere la convivenza divenuta ormai intollerabile.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Orbene, con riferimento al caso di specie, rileva il Collegio che non stati acquisiti al giudizio elementi sufficienti a comprovare le dedotte condotte abusanti e vessatorie asseritamente poste in essere dal e il nesso causale con la crisi coniugale. CP_1
Va evidenziato che parte ricorrente non ha articolato prove orali dirette a comprovare le proprie asserzioni.
La dichiarazione di presa in carico del centro anti-violenza versata in atti dalla ricorrente non appare di per sé sufficiente a riscontrare le gravi accuse mosse.
Peraltro, va evidenziato che, con riferimento ai fatti denunciati dalla , con sentenza emessa dal Pt_1
GIP del Tribunale di Avellino in data 30.4.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 5586/2023 RGNR, è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del “perché il fatto non CP_1 sussiste” .
Non ricorrono dunque i presupposti, in difetto di prova, per l'accoglimento della domanda di addebito.
3.- Quanto alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente l'affidamento dei tre figli minori della coppia: , di anni 12; , di anni 11, ed di Per_1 Per_2 Per_3 anni 3.
Invero, occorre dare atto che, sebbene nel corso del giudizio, il CTU dr. – dopo aver Per_4 valutato positivamente la capacità genitoriale di entrambe le parti - abbia indicato l'affido condiviso quale modalità rispondente all'interesse dei minori ed entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, abbiano chiesto disporsi l'affido condiviso, tuttavia in sede di comparsa conclusionale depositata il 10.2.2025, parte ricorrente ha modificato tale richiesta, instando nuovamente per l'affido esclusivo dei minori alla madre in ragione del sopravvenuto allontanamento del resistente dal territorio nazionale e della sua attuale irreperibilità.
Tale condizione, non contestata da parte resistente, è stata confermata indirettamente dalla relazione dei Servizi Sociali di Campagna depositata il 13.2.2025, nella quale si dà atto che il percorso degli incontri protetti è stato interrotto a causa della irreperibilità del padre, che non si è reso disponibile né via telefono né via mail. L'assistente sociale ha evidenziato che l'improvvisa sospensione del percorso “potrebbe aver generato un senso di disorientamento nei bambini che stavano iniziando a ristabilire un contatto con la figura paterna”.
L'allontanamento del resistente è oltretutto comprovato dal decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 30.1.2025 e depositato da parte ricorrente in data 10.2.2025.
Trattasi di circostanza sopravvenuta assolutamente rilevante ai fini della disciplina, nel caso concreto, dell'affidamento.
Non vi è dubbio che, a fronte delle difficoltà emerse nella relazione genitoriale, il padre, pur nella comprensibile difficoltà legata all'irreversibilità della fine della relazione con la , anziché Pt_1 perseguire ogni strumento per il recupero del rapporto con i figli, ha scelto e deciso di allontanarsi dal precedente contesto, così ponendosi nella condizione di non poter esercitare la responsabilità genitoriale e il diritto di visita e rinunciando, di fatto, a coltivare la relazione con i bambini.
In conclusione, gli elementi emersi nel corso del giudizio inducono a derogare alla regula iuris dell'affido condiviso e a disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Deve, infatti, farsi applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale per cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è da ritenere "pregiudizievole per l'interesse del minore" nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ovvero abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. N. 26587/2009). Tenuto conto del dedotto inadempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento (non contestato) nonché del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, che, rendendosi irreperibile, ha privato i figli di una figura di riferimento nella fase più delicata della loro crescita, va pertanto disposto l'affido, in via esclusiva, dei figli minori , ed alla madre Per_1 Per_2 Per_3 [...]
riservando alla stessa di assumere le decisioni di maggiore interesse in materia di Parte_1 istruzione, educazione e salute dei figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. (cd. affido super- esclusivo); resta fermo il diritto del padre di vigilare sulle scelte che saranno assunte, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore (art. 337- quater ultimo comma c.c.)
Nondimeno, si auspica una ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli ed, in tale prospettiva, va comunque previsto un regime di frequentazione.
In merito, il Collegio, facendo proprie le condivisibili conclusioni del CTU dr. dispone che, Per_4 salvo diverso accordo tra le parti:
- durante il periodo iniziale di riavvicinamento/adattamento di circa 2 mesi, i bambini incontreranno il padre due volte a settimana in luoghi neutri, accompagnati dalla madre che potrebbe rimanere nei paraggi per rassicurare i bambini, inizialmente anche alla presenza della nonna e/o dello zio paterno;
- “a regime”, il padre terrà con sé i bambini per tutti i week end (dal venerdì, all'uscita dalla scuola, al lunedì, all'ingresso a scuola) compresi dunque i due pernottamenti, nonché un pomeriggio a settimana (dalle 16 alle 19, indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi e esigenze pratiche). Al fine di garantire la necessaria gradualità, per il primo week end del periodo “a regime”, tuttavia, i bambini rimarranno con il padre per la sola giornata del sabato (dalle 9 alle 18), per il secondo ed il terzo week end sia il sabato che la domenica, ma senza pernottamento (stessi orari), e poi proseguire, dal quarto week end, anche con i pernottamenti dal venerdì al lunedì, come già indicato;
- Compleanni e simili. I minori trascorreranno il giorno del compleanno della mamma insieme alla genitrice a prescindere da quale sia il giorno, lo stesso relativamente al compleanno del papà; idem per gli onomastici, per la Festa della Mamma e quella del Papà. I bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno e quello del loro onomastico insieme ai genitori, i quali dovranno essere in grado di trovare un accordo in merito alle modalità e alla eventuale presenza di altre figure di famiglia e/o esterne a questa.
- Festività natalizie. Viene sospesa la frequentazione del padre per tutti i week end e per il pomeriggio settimanale, sostituiti secondo quanto segue: i giorni di chiusura della scuola dovranno essere equamente divisi tra i genitori avendo cura, ad anni alterni, di comprendere Natale (dalla mattina della vigilia alla sera del 25 dicembre) oppure Capodanno (idem vigilia e giorno di festa), iniziando con il primo Natale con il padre (ed il primo Capodanno con la madre). La BE (idem vigilia e giorno festivo) lo trascorreranno con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno.
- Festività pasquali. Viene sospesa la frequentazione del padre per tutti i week end e per il pomeriggio settimanale e, ad anni alterni, passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di AS con l'altro, iniziando il primo anno con il giorno di Pasqua presso la madre (e quello di AS presso il padre). - Vacanze estive: Nel corso delle vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre due periodi non consecutivi di 15 giorni, anche in luoghi diversi dalla casa. Inoltre, per un periodo di 15 giorni viene sospesa la frequentazione del padre (sia nei week end che nel pomeriggio infrasettimanale). Durante questi quindici giorni i bambini rimarranno con la madre, anche in luoghi diversi dalla casa. I due periodi saranno concordati tra i genitori a seconda delle disponibilità lavorative ed entro l'inizio di giugno. Per gli altri periodi di chiusura estiva della scuola (non compresi nei due periodi con il padre e nel periodo con la madre citati) il calendario comprenderà con il padre week end alternati, più un pomeriggio a settimana quando il week end precedente è stato trascorso con lui e più tre pomeriggi a settimana quando il week end precedente viene trascorso con la madre. 4.- Quanto, infine, alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i tre figli
, ed ), il Collegio ritiene di confermare le determinazioni già assunte in via Per_2 Per_1 Per_3 provvisoria dal Tribunale di Avellino con ordinanza presidenziale del 3.5.2024 , come confermate anche in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Napoli con decreto del 3.9.2024, ponendo a carico del l'obbligo di versare mensilmente, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione istat come per legge.
Come già evidenziato in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il gestisce CP_1 un'azienda agricola di proprietà familiare con annessa attività di agriturismo (denominato, “La ruota” in NE) e 4 dipendenti;
è comproprietario della casa coniugale nonché di alcuni terreni destinati all'attività aziendale;
con i suoi soli redditi il ha provveduto in via esclusiva al CP_1 mantenimento dell'intera famiglia e, in particolare, alle esigenze di tre figli minori, garantendo al nucleo familiare un buon tenore di vita che contemplava anche una vacanza una volta all'anno (“per circa 5-6 giorni d'estate fittavamo una casa al mare”).
Appare rilevante, inoltre, sottolineare che, secondo quanto emerso dalla relazione della polizia tributaria depositata in data 12.11.2024:
In definitiva, l'importo già previsto in via provvisoria appare congruo rispetto agli elementi acquisiti nel corso del giudizio e alle risultanze delle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva da Parte_1 Non occorre emettere alcuna statuizione di condanna in ordine al mantenimento non corrisposto dal
, disponendo la parte ricorrente di idoneo titolo esecutivo confermato nella presente sede CP_1
(ordinanza del 3.5.2024).
Va invece disattesa la domanda attorea diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno separativo in favore della . Pt_1
Premesso che tale domanda non è stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, va confermata la statuizione della Corte di Appello di Napoli, che ha revocato l'assegno di euro 200,00 previsto in via provvisoria in favore di sul rilievo che he Parte_1
“la in costanza di convivenza svolgeva attività lavorativa come addetta alle pulizie e come Pt_1 operaia della ditta Mutti non sono state contestate nei successivi atti della controparte e possono quindi essere poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Peraltro allegato al ricorso in primo grado non vi sono le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni dell'odierna reclamata e non pertanto possibile apprezzare se effettivamente vi fosse un significativo divario economico tra i redditi dei coniugi” (cfr. decreto della Corte di Appello di Napoli del 30.9.2024).
5.- Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna. Le spese della fase di reclamo sono state già regolamentate e liquidate con decreto della Corte di Appello del 3.9.2024.
Non si procede alla liquidazione dei danni conseguenti alla illegittima condotta processuale della parte reclamante – come accertata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal decreto della Corte di Appello di Napoli all'esito del giudizio di reclamo - non avendo la parte reclamata allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 2.2.2024 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile contratto in NE (AV) il 2.3.2013 (reg. atti matrimonio del Comune di NE (AV) - anno 2013– atto n. 1 – parte I – serie A);
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1
3) affida i figli minori , ed in maniera esclusiva a , riservando Per_2 Per_1 Per_3 Parte_1 alla stessa di prendere le decisioni di maggiore interesse in materia di istruzione, educazione e salute dei figli;
4) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 (200,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in via esclusiva da
[...]
Parte_1
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di CTU a definitivo carico di ciascuna parte in ragione della metà;
9) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, avente per oggetto: “Separazione giudiziale dei coniugi”, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna La Parte_1 C.F._1
Salvia; ricorrente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Miranda, resistente
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Avellino interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da note scritte autorizzate depositate, rispettivamente, in data 9.1.2025 (parte ricorrente) e in data 10.1.2025 (parte resistente), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, proponeva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, , esponendo all'uopo: - Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 02.03.2013, in regime di comunione dei beni;
- che dal matrimonio nascevano 3 figli: , nato il [...], , nata il [...] Per_1 Per_2 ed nata l'[...]; - che nel corso del tempo il rapporto coniugale si era deteriorato per le Per_3 ripetute condotte vessatorie, persecutorie ed anche violente che il aveva più volte posto CP_1 in essere nei confronti della MO e dei figli minori, come da denunce presentate dalla ricorrente presso la Stazione dei Carabinieri di Eboli;
- che in conseguenza delle condotte ripetutamente subite e temendo per la propria incolumità fisica e per quella dei suoi figli minori, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare ed a chiedere aiuto al Centro di Ascolto Antiviolenza dell'Associazione “To Zion Terra Promessa” di Oliveto Citra;
- di essere stata assistita nel suo percorso di allontanamento dalla casa coniugale dagli assistenti sociali di Eboli, di Campagna e dal Centro Antiviolenza di Serre;
- che ad ottobre 2023 lasciava la casa coniugale, con i figli minori, mentre il si trovava in Trentino Alto Adige per lavoro, comunicando i propri CP_1 spostamenti tramite il suo legale e tramite messaggi whatsapp;
- che nelle more si trasferiva con i suoi tre figli in Campagna (SA), in attesa di effettuare il cambio della propria residenza;
-che il la tempestava di telefonate e di messaggi minacciandola;
- che il resistente è un CP_1 imprenditore agricolo ed è titolare dell'agriturismo “La Ruota” sito in NE (AV), mentre la ricorrente è disoccupata e non percepisce reddito;
- che l'immobile adibito a residenza familiare è sito in NE ed è di proprietà del resistente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: - pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito a suo carico;
- disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre;
- disporre un contributo a beneficio della ricorrente e dei figli minori a carico del padre nella misura di euro 800,00 mensili;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- vinte le spese con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.4.2024, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni, ivi comprese Controparte_1 quelle relative ai “presunti” episodi di violenza domestica ai danni della MO. In particolare, contestava la richiesta di addebito formulata dalla ritenendola infondata e precisando che il Pt_1 logoramento del rapporto coniugale era conseguenza dei tradimenti posti della MO, la quale ha instaurato una stabile relazione extraconiugale, dalla metà del 2021, con il parroco di Oliveto Citra. Contestava, altresì, la fondatezza della pretesa economica avanzata dalla ricorrente a titolo di mantenimento, evidenziando la capacità lavorativa e reddituale della MO. Instava infine per l'affidamento esclusivo dei figli minori sottolineando che la ingiustamente ed Pt_1 immotivatamente non consentiva al padre, dal mese di dicembre 2023, di avere alcun contatto con i figli e lamentando altresì la mancanza di idoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali della madre, profilo rispetto al quale chiedeva un accertamento dello stato di salute psichica della ricorrente.
Tanto premesso, così concludeva: - in caso di esito negativo del tentativo di Controparte_1 conciliazione, previo rigetto dell'istanza di addebito della separazione nei confronti dello stesso, la pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'assegnazione a sè della casa coniugale sita in NE (AV), alla Contrada Seperoni snc;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori
, ed in favore del padre, con allocazione presso l'abitazione del suddetto sita in Per_1 Per_2 Per_3
NE (AV), alla Contrada Seperoni snc, disciplinando il diritto di visita degli stessi da parte della madre a seconda delle esigenze scolastiche e ludiche dei predetti;
- in via gradata ed in caso di accertamento della sanità mentale e dell'idoneità da parte della madre all'esercizio delle funzioni genitoriali, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con allocazione presso l'abitazione del padre e disciplinando il diritto di visita da parte della madre a seconda delle esigenze scolastiche e ludiche degli stessi, ovvero presso la madre, se i figli, all'esito dell'audizione da parte dell'Ill.ma A.G., dovessero manifestare tale volontà, con disciplina del diritto di visita da parte del padre;
-disporre che il IG. non sia obbligato a versare alcun Controparte_1 contributo a titolo di mantenimento in favore della IG.ra , per tutte le ragioni Parte_1 esposte nel paragrafo 2) della parte motiva del presente atto;
- disporre che il IG. CP_1
versi, a titolo di alimenti, in favore dei figli: , ed la somma di euro
[...] Per_1 Per_2 Per_3
450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), trattenendo il 50% dell'assegno unico mensile INPS, ovvero versi in favore degli stessi la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
oltreché il 50% delle spese straordinarie. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c., sentite le parti, con ordinanza del 3.5.2024 il GD, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, assumeva provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore:
“..2) AFFIDA i figli minori , ed in via esclusiva alla madre , Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 autorizzando espressamente la medesima a trasferire la residenza dei minori nel territorio del Comune di Campagna;
3) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e i figli, che il diritto di visita del padre sia coadiuvato dagli operatori dei Servizi sociali territorialmente competenti;
a tal fine, DELEGA i Servizi Sociali del Comune di Campagna (SA) i quali provvederanno a stabilire modalità e tempi degli incontri tra il padre e i figli, avendo cura di rispettare le indicazioni date in parte motiva e di inviare a questo Ufficio una dettagliata relazione sugli incontri svolti all'esito di un congruo periodo di osservazione e, comunque, entro il 30.9.2024;
4) PONE a carico di l'obbligo di versare alla MO , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli minori ed euro 200,00 a titolo di assegno separativo), con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
…
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da ” Parte_2
Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo alla Corte di Appello di Napoli il resistente
. Controparte_1
Con decreto del 3.9.2024, la Corte di Appello di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo e revocava l'assegno di mantenimento disposto in favore della MO confermando Parte_1 per il resto l'ordinanza del 3.5.2024.
Nel corso della fase presidenziale veniva espletata CTU affidata al dr. psicologo, Persona_4 per la valutazione della capacità genitoriale dei coniugi e l'individuazione delle modalità di affidamento e del regime di frequentazione più rispondenti all'interesse dei minori. Acquisite la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Campagna, incaricati di monitorare gli incontri tra il padre e i figli minori nonchè la relazione della polizia tributaria incaricata di verificare la posizione economico-reddituale di entrambe le parti, concessi i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione al Collegio.
***
1.- La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Va quindi esaminata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la quale ha dedotto, a fondamento della propria richiesta, di aver subito violenze fisiche e psicologiche, nel corso della vita matrimoniale, che l'hanno indotta a lasciare definitivamente la casa coniugale ed ad interrompere la convivenza divenuta ormai intollerabile.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Orbene, con riferimento al caso di specie, rileva il Collegio che non stati acquisiti al giudizio elementi sufficienti a comprovare le dedotte condotte abusanti e vessatorie asseritamente poste in essere dal e il nesso causale con la crisi coniugale. CP_1
Va evidenziato che parte ricorrente non ha articolato prove orali dirette a comprovare le proprie asserzioni.
La dichiarazione di presa in carico del centro anti-violenza versata in atti dalla ricorrente non appare di per sé sufficiente a riscontrare le gravi accuse mosse.
Peraltro, va evidenziato che, con riferimento ai fatti denunciati dalla , con sentenza emessa dal Pt_1
GIP del Tribunale di Avellino in data 30.4.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 5586/2023 RGNR, è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del “perché il fatto non CP_1 sussiste” .
Non ricorrono dunque i presupposti, in difetto di prova, per l'accoglimento della domanda di addebito.
3.- Quanto alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente l'affidamento dei tre figli minori della coppia: , di anni 12; , di anni 11, ed di Per_1 Per_2 Per_3 anni 3.
Invero, occorre dare atto che, sebbene nel corso del giudizio, il CTU dr. – dopo aver Per_4 valutato positivamente la capacità genitoriale di entrambe le parti - abbia indicato l'affido condiviso quale modalità rispondente all'interesse dei minori ed entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, abbiano chiesto disporsi l'affido condiviso, tuttavia in sede di comparsa conclusionale depositata il 10.2.2025, parte ricorrente ha modificato tale richiesta, instando nuovamente per l'affido esclusivo dei minori alla madre in ragione del sopravvenuto allontanamento del resistente dal territorio nazionale e della sua attuale irreperibilità.
Tale condizione, non contestata da parte resistente, è stata confermata indirettamente dalla relazione dei Servizi Sociali di Campagna depositata il 13.2.2025, nella quale si dà atto che il percorso degli incontri protetti è stato interrotto a causa della irreperibilità del padre, che non si è reso disponibile né via telefono né via mail. L'assistente sociale ha evidenziato che l'improvvisa sospensione del percorso “potrebbe aver generato un senso di disorientamento nei bambini che stavano iniziando a ristabilire un contatto con la figura paterna”.
L'allontanamento del resistente è oltretutto comprovato dal decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 30.1.2025 e depositato da parte ricorrente in data 10.2.2025.
Trattasi di circostanza sopravvenuta assolutamente rilevante ai fini della disciplina, nel caso concreto, dell'affidamento.
Non vi è dubbio che, a fronte delle difficoltà emerse nella relazione genitoriale, il padre, pur nella comprensibile difficoltà legata all'irreversibilità della fine della relazione con la , anziché Pt_1 perseguire ogni strumento per il recupero del rapporto con i figli, ha scelto e deciso di allontanarsi dal precedente contesto, così ponendosi nella condizione di non poter esercitare la responsabilità genitoriale e il diritto di visita e rinunciando, di fatto, a coltivare la relazione con i bambini.
In conclusione, gli elementi emersi nel corso del giudizio inducono a derogare alla regula iuris dell'affido condiviso e a disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Deve, infatti, farsi applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale per cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è da ritenere "pregiudizievole per l'interesse del minore" nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ovvero abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. N. 26587/2009). Tenuto conto del dedotto inadempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento (non contestato) nonché del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, che, rendendosi irreperibile, ha privato i figli di una figura di riferimento nella fase più delicata della loro crescita, va pertanto disposto l'affido, in via esclusiva, dei figli minori , ed alla madre Per_1 Per_2 Per_3 [...]
riservando alla stessa di assumere le decisioni di maggiore interesse in materia di Parte_1 istruzione, educazione e salute dei figli ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. (cd. affido super- esclusivo); resta fermo il diritto del padre di vigilare sulle scelte che saranno assunte, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore (art. 337- quater ultimo comma c.c.)
Nondimeno, si auspica una ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli ed, in tale prospettiva, va comunque previsto un regime di frequentazione.
In merito, il Collegio, facendo proprie le condivisibili conclusioni del CTU dr. dispone che, Per_4 salvo diverso accordo tra le parti:
- durante il periodo iniziale di riavvicinamento/adattamento di circa 2 mesi, i bambini incontreranno il padre due volte a settimana in luoghi neutri, accompagnati dalla madre che potrebbe rimanere nei paraggi per rassicurare i bambini, inizialmente anche alla presenza della nonna e/o dello zio paterno;
- “a regime”, il padre terrà con sé i bambini per tutti i week end (dal venerdì, all'uscita dalla scuola, al lunedì, all'ingresso a scuola) compresi dunque i due pernottamenti, nonché un pomeriggio a settimana (dalle 16 alle 19, indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi e esigenze pratiche). Al fine di garantire la necessaria gradualità, per il primo week end del periodo “a regime”, tuttavia, i bambini rimarranno con il padre per la sola giornata del sabato (dalle 9 alle 18), per il secondo ed il terzo week end sia il sabato che la domenica, ma senza pernottamento (stessi orari), e poi proseguire, dal quarto week end, anche con i pernottamenti dal venerdì al lunedì, come già indicato;
- Compleanni e simili. I minori trascorreranno il giorno del compleanno della mamma insieme alla genitrice a prescindere da quale sia il giorno, lo stesso relativamente al compleanno del papà; idem per gli onomastici, per la Festa della Mamma e quella del Papà. I bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno e quello del loro onomastico insieme ai genitori, i quali dovranno essere in grado di trovare un accordo in merito alle modalità e alla eventuale presenza di altre figure di famiglia e/o esterne a questa.
- Festività natalizie. Viene sospesa la frequentazione del padre per tutti i week end e per il pomeriggio settimanale, sostituiti secondo quanto segue: i giorni di chiusura della scuola dovranno essere equamente divisi tra i genitori avendo cura, ad anni alterni, di comprendere Natale (dalla mattina della vigilia alla sera del 25 dicembre) oppure Capodanno (idem vigilia e giorno di festa), iniziando con il primo Natale con il padre (ed il primo Capodanno con la madre). La BE (idem vigilia e giorno festivo) lo trascorreranno con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno.
- Festività pasquali. Viene sospesa la frequentazione del padre per tutti i week end e per il pomeriggio settimanale e, ad anni alterni, passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di AS con l'altro, iniziando il primo anno con il giorno di Pasqua presso la madre (e quello di AS presso il padre). - Vacanze estive: Nel corso delle vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre due periodi non consecutivi di 15 giorni, anche in luoghi diversi dalla casa. Inoltre, per un periodo di 15 giorni viene sospesa la frequentazione del padre (sia nei week end che nel pomeriggio infrasettimanale). Durante questi quindici giorni i bambini rimarranno con la madre, anche in luoghi diversi dalla casa. I due periodi saranno concordati tra i genitori a seconda delle disponibilità lavorative ed entro l'inizio di giugno. Per gli altri periodi di chiusura estiva della scuola (non compresi nei due periodi con il padre e nel periodo con la madre citati) il calendario comprenderà con il padre week end alternati, più un pomeriggio a settimana quando il week end precedente è stato trascorso con lui e più tre pomeriggi a settimana quando il week end precedente viene trascorso con la madre. 4.- Quanto, infine, alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i tre figli
, ed ), il Collegio ritiene di confermare le determinazioni già assunte in via Per_2 Per_1 Per_3 provvisoria dal Tribunale di Avellino con ordinanza presidenziale del 3.5.2024 , come confermate anche in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Napoli con decreto del 3.9.2024, ponendo a carico del l'obbligo di versare mensilmente, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione istat come per legge.
Come già evidenziato in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il gestisce CP_1 un'azienda agricola di proprietà familiare con annessa attività di agriturismo (denominato, “La ruota” in NE) e 4 dipendenti;
è comproprietario della casa coniugale nonché di alcuni terreni destinati all'attività aziendale;
con i suoi soli redditi il ha provveduto in via esclusiva al CP_1 mantenimento dell'intera famiglia e, in particolare, alle esigenze di tre figli minori, garantendo al nucleo familiare un buon tenore di vita che contemplava anche una vacanza una volta all'anno (“per circa 5-6 giorni d'estate fittavamo una casa al mare”).
Appare rilevante, inoltre, sottolineare che, secondo quanto emerso dalla relazione della polizia tributaria depositata in data 12.11.2024:
In definitiva, l'importo già previsto in via provvisoria appare congruo rispetto agli elementi acquisiti nel corso del giudizio e alle risultanze delle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva da Parte_1 Non occorre emettere alcuna statuizione di condanna in ordine al mantenimento non corrisposto dal
, disponendo la parte ricorrente di idoneo titolo esecutivo confermato nella presente sede CP_1
(ordinanza del 3.5.2024).
Va invece disattesa la domanda attorea diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno separativo in favore della . Pt_1
Premesso che tale domanda non è stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, va confermata la statuizione della Corte di Appello di Napoli, che ha revocato l'assegno di euro 200,00 previsto in via provvisoria in favore di sul rilievo che he Parte_1
“la in costanza di convivenza svolgeva attività lavorativa come addetta alle pulizie e come Pt_1 operaia della ditta Mutti non sono state contestate nei successivi atti della controparte e possono quindi essere poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Peraltro allegato al ricorso in primo grado non vi sono le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni dell'odierna reclamata e non pertanto possibile apprezzare se effettivamente vi fosse un significativo divario economico tra i redditi dei coniugi” (cfr. decreto della Corte di Appello di Napoli del 30.9.2024).
5.- Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna. Le spese della fase di reclamo sono state già regolamentate e liquidate con decreto della Corte di Appello del 3.9.2024.
Non si procede alla liquidazione dei danni conseguenti alla illegittima condotta processuale della parte reclamante – come accertata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal decreto della Corte di Appello di Napoli all'esito del giudizio di reclamo - non avendo la parte reclamata allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 2.2.2024 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile contratto in NE (AV) il 2.3.2013 (reg. atti matrimonio del Comune di NE (AV) - anno 2013– atto n. 1 – parte I – serie A);
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1
3) affida i figli minori , ed in maniera esclusiva a , riservando Per_2 Per_1 Per_3 Parte_1 alla stessa di prendere le decisioni di maggiore interesse in materia di istruzione, educazione e salute dei figli;
4) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 (200,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in via esclusiva da
[...]
Parte_1
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di CTU a definitivo carico di ciascuna parte in ragione della metà;
9) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano