Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2024, proposto da
AS AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Lugara' e Antonio Baldiserra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 660/2024 del Tribunale Civile di RE, sezione lavoro, n. R.G. 2057/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso per ottemperanza .
Con ricorso notificato in data 6 novembre 2024 e ritualmente depositato, la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di RE, Sezione Lavoro n. 660 del 30 maggio 2024.
1.1. Con tale sentenza il Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (c.d. Carta Elettronica del Docente), in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere ai conseguenti adempimenti.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, notificata via pec al Ministero soccombente in data 31 maggio 2024, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. All’udienza camerale del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.6. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO