Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
r.v.g. 1255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1255/2025 RV.G., assunta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata il [...] in [...], C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Rosa Matera e , nato il [...] in [...]
Battipaglia (Sa), C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lina Mastia C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.05.2025, e adivano l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti la figlia nata il [...] dalla loro relazione sentimentale, in seguito, venuta a cessare, alle seguenti Per_1 condizioni: “1. la figlia minore resta affidata in maniera congiunta ad entrambi i genitori, Per_1
i quali dovranno assumere concordemente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore;
2. la piccola resta collocata in maniera prevalente Per_1
presso la madre, con residenza anagrafica sita in Battipaglia (SA) alla via Lettonia n. 3; 3. il Sig.
eserciterà il proprio diritto di visita, nella qualità di genitore non Controparte_1
prevalentemente collocatario, facendo salvi diversi accordi intercorrenti tra le parti, secondo il calendario di seguito riportato: - Lunedì - mercoledì – venerdì con il papà dalle ore 18:30 alle ore
20:30 nel periodo invernale e dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nel periodo estivo;
- 2 domeniche al mese a settimane alterne, con il papà dalle ore 11 alle ore 19:00, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, giorno in cui la piccola pranzerà con il papà; Il genitore non collocatario Per_1 provvederà a prendere e a riaccompagnare la figlia presso l'altro genitore. Resta comunque inteso tra le parti che al padre sarà sempre consentito, nei giorni e negli orari anzidetti, portare con sé la bimba in auto, già preventivamente munita di seggiolino omologato ex lege. Si precisa, inoltre, che in questi giorni ogni spostamento o cambiamento così come qualsivoglia emergenza, in primis relativa allo stato di salute della minore o relativa alle attività lavorative dei genitori nonché la salute degli stessi, dovrà essere comunicato e documentato tempestivamente nel preminente interesse della figliola;
4. per le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e sino al compimento del terzo anno di età, il SI. terrà con sé la figlia: a) per il Natale: un anno il 24 dicembre dalle Controparte_1
18:30 alle 22:30 e un anno il 25 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 16:00; b) per il Capodanno ad anni alterni, un anno il 31 dicembre dalle ore 18:30 alle ore 22:30 e un anno il 1° gennaio dalle ore
11:00 alle ore 16:00; c) per le vacanze di Pasqua ad anni alterni un anno il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e un anno il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00; 5. sino al compimento del terzo anno di età, durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 4 giorni consecutivi con il SI. dalle ore 10:00 alle ore 19:00, nonché 4 giorni Controparte_1
consecutivi con la SI.ra , da scegliersi preferibilmente tra il mese di luglio e il mese di Parte_1
agosto, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
6. per introdurre gradualmente il pernotto della minore presso il padre, nel piano di frequentazione, si prevede che dal mese di luglio dell'anno 2026, la piccola , possa pernottare con lo stesso una volta al mese da concordare Per_1 con l'altro genitore, preferibilmente in una giornata infrasettimanale in cui la bimba è già con il padre, il quale la riaccompagnerà dalla madre intorno alle ore 10:00 della mattina successiva;
7.
Tale piano di frequentazione verrà osservato a partire dal deposito del presente ricorso e sino al compimento del terzo anno di età della piccola , anno in cui, tenendo in considerazione la Per_1
tenerissima età della figliola, le parti si impegnano a modificare i provvedimenti a tutela della minore, con specifica revisione in relazione all'esercizio del diritto di visita o con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. o in alternativa per il tramite di negoziazione assistita;
8. i genitorisi impegnano a comunicare ogni cambiamento diresidenza, domicilio, numero di telefono, il recapito - anche telefonico - dei luoghi di villeggiatura;
9. Le parti si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio r.v.g. Numero_1
della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio; 10. il SI. , Controparte_1
a partire dal mese di maggio 2025, si impegna a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00 per il tramite di bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , sino al raggiungimento della totale indipendenza Parte_1
economica e reddituale della stessa figliola, con rivalutazione ISTAT come per legge;
11. Che i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere concordate e provate documentalmente seguendo il protocollo del Tribunale di Salerno - linee guida del CNF del 29/11/2017; 12. Le parti concordano sin da ora che l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla SI.ra . Per tutto ciò che non viene espressamente regolamentato nel Parte_1
corpo del presente atto si rimanda al Piano Genitoriale allegato (Allegato 7), la cui violazione sarà intesa come presupposto per le censure previste dall'art. 473 bis. 39 c.p.c., come per legge.”
All'udienza del 17.06.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti, con note sostitutive di udienza, confermavano le condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato dal Collegio, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.dispone che l'affidamento della figlia ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_1
in conformità alle condizioni riportate in ricorso e richiamate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del 18 giugno
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi