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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1829/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Dei;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_2 C.F._2
Parlanti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Controparte_1 C.F._3
Guerriero;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo volto alla definizione bonaria della controversia. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e , al fine di ottenere la Parte_2 Controparte_1 revoca del contributo al mantenimento, disposto a suo carico in favore della IG in virtù della CP_1
pagina 1 di 4 sentenza n. 810/13 emessa dal Tribunale di Grosseto, sul presupposto dell'intervenuto venir meno dei relativi presupposti;
in subordine, ha chiesto ridursi gli importi dovuti ed in ogni caso disporre che i relativi importi vengano versati direttamente in favore della prole;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 21.01.2025 si è costituita in giudizio , Parte_2 chiedendo respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto, rappresentando un intervenuto mutamento delle necessità delle due figlie della coppia, nonché la condizione di handicap di una di esse;
ha concluso chiedendo la rideterminazione del mantenimento per la somma di € 300,00 per ciascuna IG, per un totale complessivo di € 600,00 - o il diverso importo ritenuto di giustizia - da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre con ordine Parte_2 al terzo debitore di versare l'importo in favore dell'avente diritto;
in subordine, ha chiesto disporsi il versamento del contributo direttamente in favore della IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , con ordine al terzo debitore di versare l'importo in favore Controparte_1 dell'avente diritto;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 21.01.2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto, chiedendo confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere il contributo al mantenimento alla IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, disponendo che sia il terzo, datore di lavoro, a provvedere direttamente al pagamento in favore di;
in subordine, ha chiesto confermarsi Controparte_1
l'obbligo al mantenimento in capo al sig. , con le medesime modalità attualmente in corso, CP_1 per lo stesso importo o per l'importo che sarà ritenuto equo;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 17.04.2025, dopo discussione orale, le parti hanno concordemente chiesto rinviarsi la causa onde consentire loro di valutare una soluzione transattiva della controversia.
Alla successiva udienza del 2.10.2025, la resistente ha dichiarato di rinunciare al Controparte_1 contributo al mantenimento dovuto dal padre in ragione di motivazioni personali, rinuncia regolarmente accettata dalle altre parti.
Il Collegio, preso atto della suddetta rinuncia e correlativa accettazione da parte del genitore ricorrente, ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto a tale segmento di domanda, ritenendo per il resto la causa matura per la decisione;
ha dunque fissato ex art. 473bis 28
c.p.c. udienza per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more, con istanza depositata in data 20.11.2025 dalla difesa delle parti, è stata richiesta l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 2 febbraio 2026, con contestuale richiesta di celebrazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di recepire le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. pagina 2 di 4 In accoglimento dell'istanza di anticipazione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate, i procuratori delle parti, muniti di idonea procura, hanno confermato l'intenzione delle parti di voler definire in maniera concordata l'odierno contenzioso, chiedendo concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte, sottoscritte di proprio pugno dalle parti (cfr. deposito del 20.11.2025).
Hanno in particolare chiesto la parziale modifica della sentenza n. 810/2013 - emessa dal Tribunale di
Grosseto il 3 ottobre 2013 e depositata il 15 ottobre 2013 – e, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) preso atto della rinuncia della IG al contributo al suo mantenimento e Controparte_1 dell'accettazione da parte delle altre parti costituite, disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore di da parte del padre;
Controparte_1
2) disporre che il padre continui a versare il contributo al mantenimento per la Parte_1 IG convivente con la madre e ad oggi non ancora economicamente autosufficiente, come Per_1 segue: - € 211,00 mensili sino al 31 dicembre 2025; - € 250,00 mensili dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; - € 300,00 mensili dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, tale ultimo importo sarà soggetto a rivalutazione Istat a far data dal 1° gennaio 2028;
3) le somme indicate al punto due che precede continueranno ad essere versate direttamente dal datore di lavoro mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Controparte_2 le cui coordinate sono già note;
Parte_2
4) le spese di carattere straordinario relative alla IG saranno previamente concordate tra i Per_1 genitori come previsto dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto e regolamentate dal medesimo e faranno carico agli stessi in ragione del 50% ciascuno. Le parti convengono che chi anticiperà la spesa sarà onerato a trasmettere immediatamente la relativa ricevuta (scontrino, ricevuta fiscale, fattura) all'altra parte che, a sua volta si impegna a rimborsare la quota di propria spettanza, mediante bonifico bancario, entro il giorno 30 del mese successivo;
5) quanto al rimborso delle spese di carattere straordinario anticipate dalla madre nell'interesse delle figlie sino alla data della costituzione nel presente giudizio, la signora dichiara di Parte_2 definitivamente rinunciare, anche in futuro, a ripetere il 50% a carico del padre;
6) quanto al contributo al mantenimento in favore della IG regolarmente corrisposto dal CP_1 padre sino a settembre 2025, il sig. dichiara di definitivamente rinunciare a domandare, CP_1 anche in futuro, alla signora e/o alla IG , la restituzione delle somme a suo Parte_2 CP_1 versate a tale titolo;
pagina 3 di 4 7) per quanto attiene alle spese di carattere straordinario successive alla costituzione in giudizio
(gennaio 2025) e anticipate dalla mamma nell'interesse della IG pari a complessivi € 845,00, Per_1 il padre si impegna a rimborsare la sua quota parte (€ 422,50) in quattro rate mensili: tre rate dell'importo di € 100,00 ciascuna e un'ultima rata di € 122,50 da corrispondere entro il giorno trenta del mese a far data dal corrente mese di novembre 2025;
8) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, osserva come le predette condizioni, di ordine prettamente economico, palesino l'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, segnatamente per la IG (attualmente maggiorenne, per la quale è stata concordata la revoca del contributo al CP_1 mantenimento a fronte di esplicita rinuncia), e per la IG convivente con la madre e ad oggi Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, per la quale continuerà ad essere versato un contributo al mantenimento. In definitiva, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento della IG minore presso la madre, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole minorenne, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza n. 810/2013 emessa dal Tribunale di Grosseto il 3 ottobre 2013 e depositata il 15 ottobre 2013, dispone la revoca del contributo al mantenimento in favore di da parte del padre Controparte_1 Parte_1
2) omologa le ulteriori condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data
3.12.2025 e come sopra ritrascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 3.12.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1829/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Dei;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_2 C.F._2
Parlanti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Controparte_1 C.F._3
Guerriero;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo volto alla definizione bonaria della controversia. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e , al fine di ottenere la Parte_2 Controparte_1 revoca del contributo al mantenimento, disposto a suo carico in favore della IG in virtù della CP_1
pagina 1 di 4 sentenza n. 810/13 emessa dal Tribunale di Grosseto, sul presupposto dell'intervenuto venir meno dei relativi presupposti;
in subordine, ha chiesto ridursi gli importi dovuti ed in ogni caso disporre che i relativi importi vengano versati direttamente in favore della prole;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 21.01.2025 si è costituita in giudizio , Parte_2 chiedendo respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto, rappresentando un intervenuto mutamento delle necessità delle due figlie della coppia, nonché la condizione di handicap di una di esse;
ha concluso chiedendo la rideterminazione del mantenimento per la somma di € 300,00 per ciascuna IG, per un totale complessivo di € 600,00 - o il diverso importo ritenuto di giustizia - da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre con ordine Parte_2 al terzo debitore di versare l'importo in favore dell'avente diritto;
in subordine, ha chiesto disporsi il versamento del contributo direttamente in favore della IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , con ordine al terzo debitore di versare l'importo in favore Controparte_1 dell'avente diritto;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 21.01.2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto, chiedendo confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere il contributo al mantenimento alla IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, disponendo che sia il terzo, datore di lavoro, a provvedere direttamente al pagamento in favore di;
in subordine, ha chiesto confermarsi Controparte_1
l'obbligo al mantenimento in capo al sig. , con le medesime modalità attualmente in corso, CP_1 per lo stesso importo o per l'importo che sarà ritenuto equo;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 17.04.2025, dopo discussione orale, le parti hanno concordemente chiesto rinviarsi la causa onde consentire loro di valutare una soluzione transattiva della controversia.
Alla successiva udienza del 2.10.2025, la resistente ha dichiarato di rinunciare al Controparte_1 contributo al mantenimento dovuto dal padre in ragione di motivazioni personali, rinuncia regolarmente accettata dalle altre parti.
Il Collegio, preso atto della suddetta rinuncia e correlativa accettazione da parte del genitore ricorrente, ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto a tale segmento di domanda, ritenendo per il resto la causa matura per la decisione;
ha dunque fissato ex art. 473bis 28
c.p.c. udienza per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more, con istanza depositata in data 20.11.2025 dalla difesa delle parti, è stata richiesta l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 2 febbraio 2026, con contestuale richiesta di celebrazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di recepire le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. pagina 2 di 4 In accoglimento dell'istanza di anticipazione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate, i procuratori delle parti, muniti di idonea procura, hanno confermato l'intenzione delle parti di voler definire in maniera concordata l'odierno contenzioso, chiedendo concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte, sottoscritte di proprio pugno dalle parti (cfr. deposito del 20.11.2025).
Hanno in particolare chiesto la parziale modifica della sentenza n. 810/2013 - emessa dal Tribunale di
Grosseto il 3 ottobre 2013 e depositata il 15 ottobre 2013 – e, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) preso atto della rinuncia della IG al contributo al suo mantenimento e Controparte_1 dell'accettazione da parte delle altre parti costituite, disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore di da parte del padre;
Controparte_1
2) disporre che il padre continui a versare il contributo al mantenimento per la Parte_1 IG convivente con la madre e ad oggi non ancora economicamente autosufficiente, come Per_1 segue: - € 211,00 mensili sino al 31 dicembre 2025; - € 250,00 mensili dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; - € 300,00 mensili dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, tale ultimo importo sarà soggetto a rivalutazione Istat a far data dal 1° gennaio 2028;
3) le somme indicate al punto due che precede continueranno ad essere versate direttamente dal datore di lavoro mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Controparte_2 le cui coordinate sono già note;
Parte_2
4) le spese di carattere straordinario relative alla IG saranno previamente concordate tra i Per_1 genitori come previsto dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto e regolamentate dal medesimo e faranno carico agli stessi in ragione del 50% ciascuno. Le parti convengono che chi anticiperà la spesa sarà onerato a trasmettere immediatamente la relativa ricevuta (scontrino, ricevuta fiscale, fattura) all'altra parte che, a sua volta si impegna a rimborsare la quota di propria spettanza, mediante bonifico bancario, entro il giorno 30 del mese successivo;
5) quanto al rimborso delle spese di carattere straordinario anticipate dalla madre nell'interesse delle figlie sino alla data della costituzione nel presente giudizio, la signora dichiara di Parte_2 definitivamente rinunciare, anche in futuro, a ripetere il 50% a carico del padre;
6) quanto al contributo al mantenimento in favore della IG regolarmente corrisposto dal CP_1 padre sino a settembre 2025, il sig. dichiara di definitivamente rinunciare a domandare, CP_1 anche in futuro, alla signora e/o alla IG , la restituzione delle somme a suo Parte_2 CP_1 versate a tale titolo;
pagina 3 di 4 7) per quanto attiene alle spese di carattere straordinario successive alla costituzione in giudizio
(gennaio 2025) e anticipate dalla mamma nell'interesse della IG pari a complessivi € 845,00, Per_1 il padre si impegna a rimborsare la sua quota parte (€ 422,50) in quattro rate mensili: tre rate dell'importo di € 100,00 ciascuna e un'ultima rata di € 122,50 da corrispondere entro il giorno trenta del mese a far data dal corrente mese di novembre 2025;
8) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, osserva come le predette condizioni, di ordine prettamente economico, palesino l'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, segnatamente per la IG (attualmente maggiorenne, per la quale è stata concordata la revoca del contributo al CP_1 mantenimento a fronte di esplicita rinuncia), e per la IG convivente con la madre e ad oggi Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, per la quale continuerà ad essere versato un contributo al mantenimento. In definitiva, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento della IG minore presso la madre, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole minorenne, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza n. 810/2013 emessa dal Tribunale di Grosseto il 3 ottobre 2013 e depositata il 15 ottobre 2013, dispone la revoca del contributo al mantenimento in favore di da parte del padre Controparte_1 Parte_1
2) omologa le ulteriori condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data
3.12.2025 e come sopra ritrascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 3.12.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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