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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 37277 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raucci Luigi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a Newark (USA) il 07/01/1986; cittadina americana, Cod. Fisc. CP_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DOMANDA DI DIVORZIO DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EX ART. 473 BIS.
49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 22 MAGGIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del
Comune di Buccinasco, Anno 2018, N. 75, Parte II, Serie C) con , in regime di separazione dei CP_1 beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 20 marzo 2024, il Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mia moglie dal giugno
2022, da quando se ne è andata via di casa in accordo con me. non andavamo d'accordo. Da allora non ho più contatti con lei il mio avvocato le aveva mandato la raccomandata con la mia richiesta di separazione, ma non ci ha risposto Lei per quel che ne so io lavora come attrice e cantante. Io sono impiegato presso una società e guadagno circa 2700 euro al mese. Abito in una casa di mia proprietà; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione e poi il divorzio ”
Dato atto, in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso chiedendo la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status di separazione e, decorsi i termini di legge, anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 27 marzo 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 3775/24 pubblicata il 28 marzo 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti pagina 2 di 4 per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 22 maggio 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 22 maggio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava::” confermo di non vedere mia moglie da tempo io sono sempre impiegato e abito in una casa di mia proprietà. Non so nulla di preciso su mia moglie canta e fa l'attrice credo. Voglio ottenere la pronuncia di divorzio dopo la separazione e decorso il termine di legge. non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”.
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c non avendo ulteriori istanze.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di legge chiedeva ed insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza americana, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_2 rito civile a Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di
Buccinasco, Anno 2018, N. 75, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 3775/24 del 27 marzo 2024 pubblicata il 28 marzo 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 3 di 4 Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 3575/24 del 27/28 marzo 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Parte_1 CP_2
Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Buccinasco, Anno
2018, N. 75, Parte II, Serie C).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 4 giugno 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raucci Luigi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a Newark (USA) il 07/01/1986; cittadina americana, Cod. Fisc. CP_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DOMANDA DI DIVORZIO DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EX ART. 473 BIS.
49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 22 MAGGIO 2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del
Comune di Buccinasco, Anno 2018, N. 75, Parte II, Serie C) con , in regime di separazione dei CP_1 beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 20 marzo 2024, il Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mia moglie dal giugno
2022, da quando se ne è andata via di casa in accordo con me. non andavamo d'accordo. Da allora non ho più contatti con lei il mio avvocato le aveva mandato la raccomandata con la mia richiesta di separazione, ma non ci ha risposto Lei per quel che ne so io lavora come attrice e cantante. Io sono impiegato presso una società e guadagno circa 2700 euro al mese. Abito in una casa di mia proprietà; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione e poi il divorzio ”
Dato atto, in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso chiedendo la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status di separazione e, decorsi i termini di legge, anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 27 marzo 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 3775/24 pubblicata il 28 marzo 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti pagina 2 di 4 per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 22 maggio 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 22 maggio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava::” confermo di non vedere mia moglie da tempo io sono sempre impiegato e abito in una casa di mia proprietà. Non so nulla di preciso su mia moglie canta e fa l'attrice credo. Voglio ottenere la pronuncia di divorzio dopo la separazione e decorso il termine di legge. non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”.
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c non avendo ulteriori istanze.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di legge chiedeva ed insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza americana, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_2 rito civile a Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di
Buccinasco, Anno 2018, N. 75, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 3775/24 del 27 marzo 2024 pubblicata il 28 marzo 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 3 di 4 Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 3575/24 del 27/28 marzo 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e a Parte_1 CP_2
Buccinasco in data 27 ottobre 2018 (iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Buccinasco, Anno
2018, N. 75, Parte II, Serie C).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 4 giugno 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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