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1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
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30 giugno 2003
30 giugno 2003
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio 1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)) , sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) .
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)) , sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) .
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
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- 1. Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.https://www.studiocataldi.it/ · 1
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII. 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio …
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Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 810Provvedimento: N. R.G. 1579/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE LAVORO In composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa da [...] [...] [...] Parte_1 con gli avv. ti VRICELLA MATTEO, CODONI JACOBO SANCHEZ, GIUDICI MATTIA - RICORRENTI contro Controparte_1 con gli avv.ti TOFFOLETTO FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, VASCON LAURA, Parte_2 -RESISTENTE FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 8 luglio 2024 Parte_1 [...] Pt_1 Parte_1 e Parte_1 hanno adito l'intestato …Leggi di più...
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