Articolo 227 del Codice della strada
Articolo 215 bisArticolo 218
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1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
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30 giugno 2003
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio 1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)) , sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) .
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
Entrata in vigore il 30 giugno 2003
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