Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 611
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti prodromici

    L'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle prodromiche, confutando l'eccezione del ricorrente. Pertanto, l'atto impugnato è regolare.

  • Rigettato
    Non dovutezza del contributo per mancanza di beneficio fondiario e del piano di riparto

    Poiché le cartelle di pagamento, contenenti la motivazione della richiesta, sono state regolarmente notificate, le doglianze relative alla mancanza del presupposto impositivo dovevano essere fatte valere impugnando tempestivamente le cartelle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 611
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 611
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo