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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016707951000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Intimazione di pagamento n° 094
2024 9016707951 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate - riscossione nei confronti della sig. RA EN
e notificata il 27.06.2025 per un importo complessivo pari ad euro 2.000,38 derivante da diverse cartelle tra cui le cartelle di pagamento n. 094 2019 0024725054 000 – 094 2022 0020968308 000 – 094 2023 0026133831 000 aventi ad oggetto il mancato pagamento del Resistente_1 anni di riferimento 2017-2019-2020-2021 per un importo complessivo pari ad euro 137,32 presuntivamente notificate in data 12.10.2021 la prima cartella, in data 20.02.2023 la seconda cartella ed in data 14.12.2023 la terza cartella di pagamento
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (le cartelle di cui sopra) e comunque la non dovutezza del contributo per mancanza di beneficio fondiario e del paino di riparto.
Non si costituiva l'ente impositore Consorzio di Bonifica.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica delle cartelle prodromiche Nel dettaglio:
la cartella n. 09420190024725054000, emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2017, notificata in data 20.10.2021
(allegato 2).
La cartella n. 09420220020968308000 – emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2019 e 2020, notificata in data 20.02.2023
(allegato 3).
La cartella n. 09420230026133831000 – emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2021, notificata in data 14.12.2023
(allegato 4).
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che il Consorzio non avesse documentato la notifica delle cartelle prodromiche e comunque degli atti prodromici e che AdER fosse contraddittore legittimo.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, con la produzione documentale, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici (le tre cartelle) che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato.
L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Attesa la notifica delle cartelle (che nel caso di specie rappresentano i primi atti impositivi contenenti la motivazione della richiesta) i successivi motivi relativi alla mancanza del presupposto impositivo non possono essere presi in esame, atteso che dovevano essere fatti valere impugnando tempestivamente le cartelle stesse.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 400,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA -
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 400,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016707951000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Intimazione di pagamento n° 094
2024 9016707951 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate - riscossione nei confronti della sig. RA EN
e notificata il 27.06.2025 per un importo complessivo pari ad euro 2.000,38 derivante da diverse cartelle tra cui le cartelle di pagamento n. 094 2019 0024725054 000 – 094 2022 0020968308 000 – 094 2023 0026133831 000 aventi ad oggetto il mancato pagamento del Resistente_1 anni di riferimento 2017-2019-2020-2021 per un importo complessivo pari ad euro 137,32 presuntivamente notificate in data 12.10.2021 la prima cartella, in data 20.02.2023 la seconda cartella ed in data 14.12.2023 la terza cartella di pagamento
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (le cartelle di cui sopra) e comunque la non dovutezza del contributo per mancanza di beneficio fondiario e del paino di riparto.
Non si costituiva l'ente impositore Consorzio di Bonifica.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica delle cartelle prodromiche Nel dettaglio:
la cartella n. 09420190024725054000, emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2017, notificata in data 20.10.2021
(allegato 2).
La cartella n. 09420220020968308000 – emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2019 e 2020, notificata in data 20.02.2023
(allegato 3).
La cartella n. 09420230026133831000 – emessa su ruolo del Resistente_1 e concernente il contributo consortile e correlate sanzioni per l'anno 2021, notificata in data 14.12.2023
(allegato 4).
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che il Consorzio non avesse documentato la notifica delle cartelle prodromiche e comunque degli atti prodromici e che AdER fosse contraddittore legittimo.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, con la produzione documentale, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici (le tre cartelle) che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato.
L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Attesa la notifica delle cartelle (che nel caso di specie rappresentano i primi atti impositivi contenenti la motivazione della richiesta) i successivi motivi relativi alla mancanza del presupposto impositivo non possono essere presi in esame, atteso che dovevano essere fatti valere impugnando tempestivamente le cartelle stesse.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 400,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA -
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 400,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA.