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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
*** Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 430 del 2023 RG, pendente tra
(difeso come in atti) Parte_1 nei confronti del
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(difeso come in atti), all'esito della camera di consiglio, dà lettura in aula del seguente dispositivo, mentre le parti si sono frattanto allontanate, avendo rinunciato a verbale a presenziarvi:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente allo status di vittima del dovere ovvero di soggetto ad essa equiparato e all'attribuzione dei benefici economici e non economici ad esso connessi, con detrazione della somma già liquidata a titolo di indennizzo di Euro 42.000,00;
2) accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva nella misura del 35 per cento, con stabilizzazione alla data del 10 Ottobre 2018, ai sensi del d.P.R. n. 181 del 2009;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione di cui all'art. 5, c. 1, della l. n. 206 del 2004 e s.m.i. nella misura di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità accertata nella misura del 35 per cento, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 8, comma 2, della l. n. 302 del 1990, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
4) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte resistente, dell'assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407 del 1998 nell'importo mensile di Euro 500,00, oltre perequazione ex lege, interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e da durare a vita, nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo;
5) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, c. 3, della l. n. 206 del 2004, di importo pari ad Euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dal termine previsto dal comma 3, dell'art. 5, della l. n. 206 del 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e da durare a vita, nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo;
6) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore di quella ricorrente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.391,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. 7) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c. Così deciso in Trento, il 22 Maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli