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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 20280/2021
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BAFARO PIETRO SALVATORE attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dagli Avv. CROZZA EMANUELE e
GIANLUIGI BOCCHIO convenuto
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
contumace terzo chiamato
“ ” (C.F. ) contumace CP_3 P.IVA_1
terzo chiamato
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel Merito 1) accertare e dichiarare la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sui quotidiani online – sopra trascritto per Parte_2 CP_4 Parte_3
i motivi sopra esposti, conseguentemente 2) Condannare il sig. CP_1
quale autore dell'articolo, de quo al risarcimento dei danni
[...] dall'attore subiti e subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti di cui è causa, nella somma equitativa da stabilirsi secondo i parametri indicati in narrativa, che si da ora si indica in € 15.000,00 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare il sig. a corrispondere all'attore a titolo di riparazione CP_1 pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 della legge 1948 n. 47 la somma di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, 4) Ordinare a cura e spese del Sig. la pubblicazione integrale – o quanto CP_1 meno per estratto – della sentenza sui giornali online 24, il CP_4
e entro e non oltre 7 giorni dal deposito. Pt_3 Parte_2
Fatto salvo e riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio. In Ogni Caso Con vittoria di spese di causa, diritti ed onorari maggiorati del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande avanzate dal signor (C.F. Parte_1
) nei confronti del signor (C.F. C.F._1 Controparte_1
), perché infondate in fatto e in diritto;
In C.F._2 subordine: in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attorea, dichiarare la corresponsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche del Prof. CP_2
(C.F. ) ex art. 57 c.p., nonché della
[...] C.F._3
“ (C.F. Controparte_5
), in persona del liquidatore, ex. art. 11 L 47/48 e, per P.IVA_2
l'effetto, condannarli al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate nella sentenza o in corso di causa, provvedendo a stabilire la percentuale di responsabilità del giornalista, dell'editore e del direttore. Con il favore dei compensi professionali di legge, rimb. forf. 15%, iva e c.p.a di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.11.2021 il signor Pt_1
ha convenuto in Giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Torino il signor per sentirlo Controparte_1 condannare, in ragione della natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sui quotidiani on line , Vigevano24 Parte_2
pag. 2/17 e al risarcimento dei danni subiti e subendi Parte_3 quantificati in € 15.000,00 o nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa oltre alla condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948. Chiedeva l'attore in caso di esito positivo anche la condanna alla pubblicazione a spese del convenuto della sentenza sui quotidiani on line ove era apparso l'articolo asseritamente diffamatorio. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e la chiamata del terzo in causa nella figura dell'editore quale soggetto corresponsabile ex art. 11 L. 47/1948 e del direttore art. 57 c.p.. In via subordinata il convenuto domandava una condanna anche avverso le parti chiamate in causa. Il Giudice assegnatario della causa Dott. Sergio Pochettino, con provvedimento del 18/01/22, ritenuto di accogliere la richiesta di citazione del terzo, formulata dalla parte convenuta, rinviava la data della prima udienza già calendarizzata alla nuova data del 13/05/22. Nessuno si costituiva per le parti chiamate del il Giudice dopo averne dichiarato la contumacia assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. come richiesto dalle parti. Nel corso dell'udienza del 11/04/23 svoltasi nella forma dell'udienza figurata con note scritte il Giudice Onorario al quale veniva successivamente assegnata la causa, ammetteva le prove orali e rinviava per l'assunzione delle stesse all'udienza del 13/10/23. I testimoni venivano sentiti nel corso dell'udienza del 13 ottobre e alla successiva udienza del 16/02/24 dopo avere discusso sulla possibilità di una definizione non contenziosa, verificato l'esito negativo, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in forma scritta all'udienza figurata del 10 settembre 2024. Con provvedimento del 13/09/24 venivano assegnati i pag. 3/17 termini ex art. 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti depositavano gli atti conclusivi.
Per affrontare la domanda di parte attrice, occorre inquadrare in diritto le sfaccettature dell'ipotesi per cui si discute e dunque le particolarità del risarcimento del danno in seguito a diffamazione con il mezzo della stampa e, nel caso che interessa, con la pubblicazione attraverso i nuovi mezzi di informazione on line. La fattispecie sottoposta all'attenzione del Giudice, deve essere esaminata non solo sul piano oggettivo del comportamento rilevante e che concretizza la fattispecie ma, anche sul piano soggettivo in ragione delle persone, fisiche e giuridiche, che, a vario titolo, ne sono chiamate a rispondere. Il fatto per cui è causa interessa non solo la figura del giornalista ma anche quella del direttore e dell'editore che, ancorché chiamati in causa, hanno deciso di rimanere contumaci. Premessa per l'analisi delle questioni da esaminarsi, è la parificazione della pubblicazione tramite la rete – on line - alla pubblicazione cartacea tradizionale. Il giornale telematico per pacifica giurisprudenza in argomento, soggiace alla stessa normativa dettata in tema di stampa in modalità cartacea. Il giornale telematico — sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale
— soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. Al giornale telematico si estendono, quindi, non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 cost., ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all'art. 57 c.p., che punisce appunto pag. 4/17 l'omesso controllo sui contenuti pubblicati (Cassazione penale sez. V, 11/12/2017, n.13398). Sul piano soggettivo la pubblicazione di un articolo, ancorché a mezzo di una testata on line, proprio per la parificazione di cui si è detto, vede quali responsabili, a diverso titolo, l'autore dell'articolo il direttore della testata e l'editore. Ebbene, secondo quanto sancito dalla legge sulla stampa (L. 47/1948), che si è detto applicabile anche nel caso di cui si discute, "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" e tale figura ha il ruolo di dirigere il giornale ed a quest'ultimo è attribuita una responsabilità, oltre che civile, anche penale derivante dall'omesso controllo del contenuto di articoli ritenuti diffamatori (Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/11/2022, n.10255). Soggiace alla stessa responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della citata legge, l'editore che è civilmente responsabile in solido con l'autore dell'opera, che nel caso di specie è l'articolo giornalistico a firma del convenuto. Tutte le parti indicate, nel caso in cui la domanda di parte attrice fosse fondata, sarebbero chiamate a rispondere civilmente del danno eventualmente provocato dalla pubblicazione dell'articolo titolato “Luce e Gas stimata azienda del settore vittima di fake news” apparso sul giornale on line . Diverso Parte_2
è il caso, sempre oggetto di domanda attorea, che attiene la condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948. Il pagamento di una somma a titolo di riparazione in caso di diffamazione a mezzo stampa ex art. 12 L. 47/48 è un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata, che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e può essere dunque irrogata solo al direttore responsabile in caso di concorso doloso nella diffamazione ( Tribunale Ancona, 07/07/2020, n.854). La domanda di cui al punto 3 di parte attrice potrà essere esaminata solo con riferimento al convenuto sig. . CP_1
pag. 5/17 Sul piano oggettivo, in materia di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, è bene esaminare i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, quindi gli elementi che si qualificano quali scriminanti della diffamazione che sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. (Tribunale Milano sez. I, 02/02/2022, n.892). Il diritto di cronaca come di critica involvendo le tutele costituzionali della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) non è comunque illimitato in quanto, come nel caso del reato di diffamazione, incontra il limite, parimenti costituzionalmente garantito, della tutela dell'integrità morale della persona. Al fine di determinare se lo scritto sia lesivo della dignità personale di colui che è stato oggetto di cronaca o di critica, un parametro imprescindibile è la verità del fatto narrato. In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per pag. 6/17 altre circostanze soggettive. (Cassazione civile sez. III, 21/07/2023, n.21892).
Per quello che attiene la specifica vicenda dei signori e Pt_1
, la causa è istruita in principalità attraverso la CP_1 produzione documentale depositata dalle parti come allegata agli atti. Concorrono a fondare le ragioni di parte attrice nel se e nel quantum i documenti di cui ai numeri dal n. 1 al n.
9. Di nessuna rilevanza, diversamente, sono i documenti n.
10 e n. 11 di parte attrice. La querela come il provvedimento dell'autorità Garante della concorrenza e del mercato. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza degli estremi perché l'articolo del sig. possa dirsi CP_1 diffamatorio e lesivo della posizione dell'attore. Dovendo verificare se i fatti, narrati nell'articolo giornalistico per cui è causa, possano riferirsi al Sig. , non è rilevante sapere Pt_1 che detti fatti siano in ipotesi giustificati da un comportamento del diretto interessato ( non CP_6 trasparente e censurato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Quello che interessa è valutare se il fatto, descritto nell'articolo a firma di parte convenuta, abbia i requisiti della verità e continenza e sia di interesse generale. Partendo dall'ultima considerazione non vi è dubbio che la questione sia stata di interesse generale tanto che è stata commentata anche da un noto psicologo quale il Dott. la cui opinione riportata nell'articolo occupa circa la Per_1 metà della narrazione. Per quello che attiene il profilo della verità del fatto soccorrono i documenti forniti dalla parte convenuta. E' vero che la società si è rivolta CP_6 all'Autorità Giudiziaria con due ricorsi allegati dal convenuto quali doc. 3 e 4. Con il primo ricorso la chiedeva la CP_6
Tribunale di Torino di ordinare al sig. di Parte_1 cessare la sua attività, svolta attraverso i social media, di creazione di discredito avverso il lavoro svolto da CP_6
Il Secondo ricorso veniva presentato da avverso la CP_6
pag. 7/17 società nella persona dei soci di diritto, i signori CP_7
e nei confronti del il sig. quale Parte_4 Parte_1 socio di fatto. Entrambi i ricorsi sono stati accolti come dimostrato dal deposito delle relative ordinanze di cui ai documenti n. 5 e n. 6 di parte convenuta. Il Sig. Pt_1
e la società Angalus Srl che lo vedeva legale
[...] rappresentante risultavano soccombenti e destinatari dei provvedimenti inibitori e di condanna espressi dal Giudice Dott. Rende Rg. 12950/2017. La società CP_7 giuridicamente estranea alla persona del sig. , Parte_1 risultava destinataria dei provvedimenti di inibitoria di cui all'ordinanza del Giudice Dott. Martinat Rg. 14093/2018. Le pubblicazioni con caratteri doppi, su giornali di interesse nazionale quali il Corriere della Sera e la Stampa, come risulta dal documento n. 7 prodotto dal convenuto, hanno interessato la sola società Ritiene questo Giudice CP_7 che, al fine della qualificazione della verità dei fatti, siano particolarmente indicativi i documenti n. 3 e 5 di parte convenuta. Il contenuto dell'articolo mira a dare risalto alla circostanza che, primo caso all'epoca in Italia, il consumatore o comunque il cittadino era giudicato soccombente rispetto alla società oggetto di critica. L'interesse ed insieme la verità del fatto, che viene narrato nell'articolo oggetto di causa, si sostanziano nel racconto di un caso giudiziario nel quale la parte che “appare debole”, il singolo il sig. , soccombe Pt_1 avverso la parte che “appare forte”, la società CP_6 fornitore del servizio di energia e/o telefonia. Il giornalista narra di un'ipotesi che appare una distorsione della tutela del consumatore ed invece deve inquadrarsi nella corretta tutela degli interessi di tutte le parti del marcato dei servizi energia/telefonia. Anche può vincere su se Per_2 Per_3 Per_2 si è comportato secondo diritto e distorcendo i mezzi Per_3 che l'ordinamento ha predisposto, anziché rivolgersi alle competenti Autorità ha pensato di farsi giustizia da solo con comportamenti che l'Autorità Giudiziaria nella persona del pag. 8/17 Dott. Rende ha giudicato scorretti e distorsivi. I fatti narrati nell'articolo del sig. sono anche riportati CP_1 nell'Ordinanza del Dott. Si ritiene che l'incauto Per_4 utilizzo, da parte del giornalista, di termini giuridicamente non completamente corretti non valga a configurare il fatto in sé come falso o fuorviante. Il messaggio che giunge al lettore
“uomo medio” destinatario dell'informazione è che il colosso societario primo caso in Italia abbia avuto una tutela come soggetto destinatario di molestie commerciali anziché esserne l'autore. In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo 'falso' e, oltre che tale, diffamatorio. (Corte appello Torino sez. III, 20/01/2022, n.609). Le inesattezze, di cui è costellato l'articolo, non sono idonee a stravolgere i fatti come si sono determinati;
sono imprecisioni non sostanziali quelle che attengono l'utilizzo del termine sentenza in luogo di ordinanza, ciò che appare, ad un soggetto medio, è che l'Autorità Giudiziaria è intervenuta a condannare ad un comportamento diverso da quello tenuto il sig. ed è ciò che è avvenuto nei fatti sostanziali. Pt_1
Precisato quanto sopra in termini di veridicità dei fatti narrati, occorre esaminare l'articolo giornalistico a firma del sig. anche sul piano della continenza. Per stabilire CP_1 se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità della pag. 9/17 notizia da esso diffusa, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi dello scritto pubblicato come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione. Ed inoltre per valutare il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, è la continenza, intesa in senso sostanziale e formale. Dal punto di vista sostanziale, i fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva;
sotto il profilo formale, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari. (Corte appello Bologna sez. II, 09/07/2024, n.1494). Perché possa essere riconosciuta l'esimente rispetto al delitto di diffamazione, è necessario, altresì, che sia rispettato il requisito della continenza, ovvero che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto;
entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (Cass. n. 3047/13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018). Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (Cass. S.U. 23469/20169. Si è già detto che i fatti narrati corrispondono a verità ma occorre verificare se la modalità di scrittura e pubblicazione dell'articolo rispondano ai criteri di continenza formale e sostanziale. Le espressioni utilizzate per narrare la vicenda che pure è veritiera esorbitano dal fatto sostanziale. Si parla nell'articolo pag. 10/17 di stalkeraggio che è termine che non solo rimanda da un comportamento invasivo e ripetitivo ma ad uno specifico reato particolarmente stigmatizzato negli ultimi dieci anni. Ancora di enfatizza il fatto come “primo caso di stalking evidente e conclamato” ancorché non ci sia una condanna ma nemmeno un'imputazione di stalking a carico del sig. . L'articolo Pt_1 parla di malversazione che è altro reato specifico per il quale non vi è a carico del sig. una condanna e/o Pt_1 un'imputazione. Per altro verso, sostenere che la società CP_7
che non è riferibile in alcun modo al sig. , debba
[...] Pt_1 coincidere con la sua persona ed il suo operato è ricostruzione della parte convenuta ma non provata. Il sig.
e la società sono due soggetti giuridici diversi e Pt_1 CP_7 detta società, unica oggetto del provvedimento Rg. 14093/2018 del Giudice Dott. Martinat, non è amministrata dal sig. il quale nemmeno risulta avere quote Pt_1 societarie. Ricavare dal nome un riferimento certo ed CP_7 indiscusso al nome ” è ricostruzione che non Parte_1 convince. Il nome per le società è molto diffuso e non CP_7 rimanda immediatamente alla mente un collegamento incontrovertibile al nome e/o al cognome dell'attore. Affiancare quanto oggetto del provvedimento del Dott. Martinat al sig. è ricostruzione fatta dal convenuto nel Pt_1 suo articolo privo di riscontri probatori o di evidenze di altra natura e dunque la suggestione che i fatti compiuti dal CP_7
che ha dei soci e un legale rappresentante, siano
[...] riferibili ad deve considerarsi al di fuori dei limiti del Pt_1 diritto di cronaca e di critica. Pertanto quando l'articolo parla di “massivo numero di azioni civile e penali confluiti in molteplici sentenze passate in giudicato” evoca suggestioni di provvedimenti penali indi di reati commessi che esorbitano dalla vicenda. Se sul piano formale il tono del titolo dell'articolo, i caratteri e l'impaginazione dello stesso non pag. 11/17 travalicano i limiti della continenza, nel fornire la notizia ad evidenziare il danno creato all'ing. , si assiste ad Parte_5 una enfatizzazione e distorsione dei fatti. Sul piano sostanziale la narrazione evoca scenari che nella realtà non sono presenti e si qualificano come immaginifici e denigratori. L'articolo del sig. narra una parte di verità ma, CP_1 esorbitando dal limite della continenza, evidenzia una descrizione della vicenda che esorbita dalla correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, che contraddistingue il limite della continenza. Proprio in ragione dell'enfatizzazione dei fatti, soprattutto quelli non riferibili al sig. ma alla società Alfa, non consentono di Pt_1 considerare operante, nel caso che interessa, la scriminante del diritto di cronaca e di critica con lesione immotivata della persona del sig. . Pt_1
Premettendo che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno. Ne deriva che, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa o che integri un'ipotesi di reato. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del Cc allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico (Tribunale Milano sez. I, 26/02/2021, n.1718). Precisato quanto sopra, occorre, con la giurisprudenza costante, verificare se il danno invocato che pur potrebbe in astratto essersi prodotto, si sia prodotto in concreto a detrimento della figura imprenditoriale o della persona del sig. . In materia di responsabilità civile Pt_1 per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di pag. 12/17 cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, quindi la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 8861/21n. 25420/17; Cass. N. 13153/17). Anche recentemente la Suprema Corte si è espressa negli stessi termini (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068).
Ai fini della prova del danno è decisa la prova testimoniale. I testimoni hanno confermato che il convenuto lavorava nell'ambiente della società o almeno in uffici in CP_6 condivisione e dunque che il sig. ben conosceva la CP_1 situazione di per avere avuto rapporti con il sig. CP_6
. E' emerso che la vicenda era conosciuta ai Parte_5 testimoni in quanto persone che lavoravano per e CP_6 dunque si sono interessate alla lettura dell'articolo che parlava dell'ambiente di lavoro. Il teste sig. Parte_4 conferma di avere letto l'articolo che faceva sembrare il sig.
“un delinquente”. L'articolo, come ha confermato il Pt_1 teste, era noto nell'ambiente di lavoro specifico di e CP_6 dunque in grado di creare opinioni negative proprio nell'ambiente nel quale il sig. voleva operare. Anche il Pt_1 teste conferma di avere visto gli articoli, nel Testimone_1
2021 con una ricerca sulla rete internet, quando gli è stato presentato il sig. ma non si comprende se la visione Pt_1 abbia poi influito sui successivi rapporti e di quale tipo (lavorativi? personali?) con il sig. . Non è stato chiarito Pt_1 ma è probabile che con una ricerca sulla rete internet a nome pag. 13/17 “ ” si trovi sia l'articolo a firma del sig. Parte_1
sia la pubblicazione di replica fatta dal legale del CP_1 sig. . Pt_1
Il Sig. come la società non sono soggetti né Pt_1 CP_6 per ragioni commerciali né per ragioni professionali aventi una visibilità nazionale. L'articolo, pur se potenzialmente di interesse generale, è stato pubblicato su testate a diffusione locale e letto precipuamente da persone del settore delle società coinvolte. In particolare, la prima pubblicazione su per indicazione dell'allora Direttore Parte_2
molto prima dell'instaurazione della Controparte_2 presente controversia, è di scarso interesse per i lettori che sono cittadini della Regione Veneto più attenti alle questioni locali. Tutte le considerazioni svolte concorrono a determinare il quantum che i convenuti saranno chiamati a corrispondere per la lesione del diritto all'integrità personale e morale dell'attore.
Con riguardo al quantum debeatur, occorre valutare, invero, le funzioni svolte dall'attore, la modesta gravità delle accuse contenute nell'articolo per cui è causa e le presumibili conseguenze negative sull'onore, la reputazione e il credito sociale e professionale del sig. oltre alle modalità di Pt_1 diffusione dell'articolo (on-line), su testate ad interesse locale. Quanto indicato sarà valorizzato sulla base dei criteri richiamati dalle tabelle del Tribunale di Milano (doc. 9 parte attrice). Valutando i criteri indicati nelle citate tabelle, appare equo liquidare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Valutata la sussistenza della lesione dell'integrità personale del sig. sul piano della responsabilità civile, nulla può Pt_1 dire questo giudice in merito alla sussistenza degli elementi pag. 14/17 perché si concretizzi il reato di diffamazione con il mezzo della stampa. Come indicato nello stesso art. 12, oltre al risarcimento del danno previsto dall'art. 185 c.p., la persona offesa può chiedere una somma a titolo di riparazione. Ne consegue che la somma riparativa può essere corrisposta in ipotesi di reato compiuto con il mezzo della stampa. Non è accertato il suddetto reato a carico del convenuto e, pertanto, non può intervenire questo giudice in merito alla domanda ex art. 12 della legge 1948 n. 47 che deve essere respinta. Quanto alla domanda di condanna alla pena pecuniaria accessoria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tale previsione natura non già risarcitoria bensì sanzionatoria, collegata alla responsabilità penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per questo applicabile soltanto nei confronti del giornalista, quale autore del reato( Tribunale Roma sez. I, 03/08/2017, n.15743).
Da ultimo, per quanto attiene la domanda di pubblicazione della sentenza devono valutarsi due ordini di ragioni. La prima attiene alla pubblicazione, già avvenuta ad opera dell'editore, della replica del legale dell'attore che rende in parte superflua la domanda ed in secondo luogo il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l'odierna decisione (dalla pubblicazione nel 2019 al 2025) fa ritenere che la pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto sarebbe inidonea ad assolvere alla funzione risarcitoria del danno in forma specifica. La relativa domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte attrice calcolate sulla sola somma liquidata e con la riduzione di un terzo in ragione dell'accoglimento parziale delle domande formulate in atto.
P.Q.M.
pag. 15/17 Il Tribunale di Torino, nella causa proposta da Pt_1
con atto di citazione notificato il 06.11.2021, in
[...]
parziale accoglimento delle domande formulate, condanna in solido parte convenuta Sig. ed i terzi Controparte_1
chiamati sig. e al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno la somma che è stata quantificata in € 3.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo oltre al rimborso delle spese di lite nella misura dei 2/3 del dovuto che si quantificano in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge (15%, c.p.a. ed iva se dovuta) ed oltre alla rifusione delle spese per contributo unificato marca delega e spese di notifica. Restano definitivamente a carico dell'attore le spese di lite nella misura di 1/3. Assorbita ogni altra questione/domanda in atti
Quarta Sezione Civile, in data 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 16/17 pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 20280/2021
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BAFARO PIETRO SALVATORE attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dagli Avv. CROZZA EMANUELE e
GIANLUIGI BOCCHIO convenuto
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
contumace terzo chiamato
“ ” (C.F. ) contumace CP_3 P.IVA_1
terzo chiamato
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel Merito 1) accertare e dichiarare la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sui quotidiani online – sopra trascritto per Parte_2 CP_4 Parte_3
i motivi sopra esposti, conseguentemente 2) Condannare il sig. CP_1
quale autore dell'articolo, de quo al risarcimento dei danni
[...] dall'attore subiti e subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti di cui è causa, nella somma equitativa da stabilirsi secondo i parametri indicati in narrativa, che si da ora si indica in € 15.000,00 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare il sig. a corrispondere all'attore a titolo di riparazione CP_1 pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 della legge 1948 n. 47 la somma di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, 4) Ordinare a cura e spese del Sig. la pubblicazione integrale – o quanto CP_1 meno per estratto – della sentenza sui giornali online 24, il CP_4
e entro e non oltre 7 giorni dal deposito. Pt_3 Parte_2
Fatto salvo e riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio. In Ogni Caso Con vittoria di spese di causa, diritti ed onorari maggiorati del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande avanzate dal signor (C.F. Parte_1
) nei confronti del signor (C.F. C.F._1 Controparte_1
), perché infondate in fatto e in diritto;
In C.F._2 subordine: in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attorea, dichiarare la corresponsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche del Prof. CP_2
(C.F. ) ex art. 57 c.p., nonché della
[...] C.F._3
“ (C.F. Controparte_5
), in persona del liquidatore, ex. art. 11 L 47/48 e, per P.IVA_2
l'effetto, condannarli al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate nella sentenza o in corso di causa, provvedendo a stabilire la percentuale di responsabilità del giornalista, dell'editore e del direttore. Con il favore dei compensi professionali di legge, rimb. forf. 15%, iva e c.p.a di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.11.2021 il signor Pt_1
ha convenuto in Giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Torino il signor per sentirlo Controparte_1 condannare, in ragione della natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sui quotidiani on line , Vigevano24 Parte_2
pag. 2/17 e al risarcimento dei danni subiti e subendi Parte_3 quantificati in € 15.000,00 o nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa oltre alla condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948. Chiedeva l'attore in caso di esito positivo anche la condanna alla pubblicazione a spese del convenuto della sentenza sui quotidiani on line ove era apparso l'articolo asseritamente diffamatorio. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e la chiamata del terzo in causa nella figura dell'editore quale soggetto corresponsabile ex art. 11 L. 47/1948 e del direttore art. 57 c.p.. In via subordinata il convenuto domandava una condanna anche avverso le parti chiamate in causa. Il Giudice assegnatario della causa Dott. Sergio Pochettino, con provvedimento del 18/01/22, ritenuto di accogliere la richiesta di citazione del terzo, formulata dalla parte convenuta, rinviava la data della prima udienza già calendarizzata alla nuova data del 13/05/22. Nessuno si costituiva per le parti chiamate del il Giudice dopo averne dichiarato la contumacia assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. come richiesto dalle parti. Nel corso dell'udienza del 11/04/23 svoltasi nella forma dell'udienza figurata con note scritte il Giudice Onorario al quale veniva successivamente assegnata la causa, ammetteva le prove orali e rinviava per l'assunzione delle stesse all'udienza del 13/10/23. I testimoni venivano sentiti nel corso dell'udienza del 13 ottobre e alla successiva udienza del 16/02/24 dopo avere discusso sulla possibilità di una definizione non contenziosa, verificato l'esito negativo, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in forma scritta all'udienza figurata del 10 settembre 2024. Con provvedimento del 13/09/24 venivano assegnati i pag. 3/17 termini ex art. 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti depositavano gli atti conclusivi.
Per affrontare la domanda di parte attrice, occorre inquadrare in diritto le sfaccettature dell'ipotesi per cui si discute e dunque le particolarità del risarcimento del danno in seguito a diffamazione con il mezzo della stampa e, nel caso che interessa, con la pubblicazione attraverso i nuovi mezzi di informazione on line. La fattispecie sottoposta all'attenzione del Giudice, deve essere esaminata non solo sul piano oggettivo del comportamento rilevante e che concretizza la fattispecie ma, anche sul piano soggettivo in ragione delle persone, fisiche e giuridiche, che, a vario titolo, ne sono chiamate a rispondere. Il fatto per cui è causa interessa non solo la figura del giornalista ma anche quella del direttore e dell'editore che, ancorché chiamati in causa, hanno deciso di rimanere contumaci. Premessa per l'analisi delle questioni da esaminarsi, è la parificazione della pubblicazione tramite la rete – on line - alla pubblicazione cartacea tradizionale. Il giornale telematico per pacifica giurisprudenza in argomento, soggiace alla stessa normativa dettata in tema di stampa in modalità cartacea. Il giornale telematico — sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale
— soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. Al giornale telematico si estendono, quindi, non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 cost., ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all'art. 57 c.p., che punisce appunto pag. 4/17 l'omesso controllo sui contenuti pubblicati (Cassazione penale sez. V, 11/12/2017, n.13398). Sul piano soggettivo la pubblicazione di un articolo, ancorché a mezzo di una testata on line, proprio per la parificazione di cui si è detto, vede quali responsabili, a diverso titolo, l'autore dell'articolo il direttore della testata e l'editore. Ebbene, secondo quanto sancito dalla legge sulla stampa (L. 47/1948), che si è detto applicabile anche nel caso di cui si discute, "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" e tale figura ha il ruolo di dirigere il giornale ed a quest'ultimo è attribuita una responsabilità, oltre che civile, anche penale derivante dall'omesso controllo del contenuto di articoli ritenuti diffamatori (Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/11/2022, n.10255). Soggiace alla stessa responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della citata legge, l'editore che è civilmente responsabile in solido con l'autore dell'opera, che nel caso di specie è l'articolo giornalistico a firma del convenuto. Tutte le parti indicate, nel caso in cui la domanda di parte attrice fosse fondata, sarebbero chiamate a rispondere civilmente del danno eventualmente provocato dalla pubblicazione dell'articolo titolato “Luce e Gas stimata azienda del settore vittima di fake news” apparso sul giornale on line . Diverso Parte_2
è il caso, sempre oggetto di domanda attorea, che attiene la condanna ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948. Il pagamento di una somma a titolo di riparazione in caso di diffamazione a mezzo stampa ex art. 12 L. 47/48 è un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata, che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e può essere dunque irrogata solo al direttore responsabile in caso di concorso doloso nella diffamazione ( Tribunale Ancona, 07/07/2020, n.854). La domanda di cui al punto 3 di parte attrice potrà essere esaminata solo con riferimento al convenuto sig. . CP_1
pag. 5/17 Sul piano oggettivo, in materia di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, è bene esaminare i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, quindi gli elementi che si qualificano quali scriminanti della diffamazione che sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. (Tribunale Milano sez. I, 02/02/2022, n.892). Il diritto di cronaca come di critica involvendo le tutele costituzionali della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) non è comunque illimitato in quanto, come nel caso del reato di diffamazione, incontra il limite, parimenti costituzionalmente garantito, della tutela dell'integrità morale della persona. Al fine di determinare se lo scritto sia lesivo della dignità personale di colui che è stato oggetto di cronaca o di critica, un parametro imprescindibile è la verità del fatto narrato. In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per pag. 6/17 altre circostanze soggettive. (Cassazione civile sez. III, 21/07/2023, n.21892).
Per quello che attiene la specifica vicenda dei signori e Pt_1
, la causa è istruita in principalità attraverso la CP_1 produzione documentale depositata dalle parti come allegata agli atti. Concorrono a fondare le ragioni di parte attrice nel se e nel quantum i documenti di cui ai numeri dal n. 1 al n.
9. Di nessuna rilevanza, diversamente, sono i documenti n.
10 e n. 11 di parte attrice. La querela come il provvedimento dell'autorità Garante della concorrenza e del mercato. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza degli estremi perché l'articolo del sig. possa dirsi CP_1 diffamatorio e lesivo della posizione dell'attore. Dovendo verificare se i fatti, narrati nell'articolo giornalistico per cui è causa, possano riferirsi al Sig. , non è rilevante sapere Pt_1 che detti fatti siano in ipotesi giustificati da un comportamento del diretto interessato ( non CP_6 trasparente e censurato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Quello che interessa è valutare se il fatto, descritto nell'articolo a firma di parte convenuta, abbia i requisiti della verità e continenza e sia di interesse generale. Partendo dall'ultima considerazione non vi è dubbio che la questione sia stata di interesse generale tanto che è stata commentata anche da un noto psicologo quale il Dott. la cui opinione riportata nell'articolo occupa circa la Per_1 metà della narrazione. Per quello che attiene il profilo della verità del fatto soccorrono i documenti forniti dalla parte convenuta. E' vero che la società si è rivolta CP_6 all'Autorità Giudiziaria con due ricorsi allegati dal convenuto quali doc. 3 e 4. Con il primo ricorso la chiedeva la CP_6
Tribunale di Torino di ordinare al sig. di Parte_1 cessare la sua attività, svolta attraverso i social media, di creazione di discredito avverso il lavoro svolto da CP_6
Il Secondo ricorso veniva presentato da avverso la CP_6
pag. 7/17 società nella persona dei soci di diritto, i signori CP_7
e nei confronti del il sig. quale Parte_4 Parte_1 socio di fatto. Entrambi i ricorsi sono stati accolti come dimostrato dal deposito delle relative ordinanze di cui ai documenti n. 5 e n. 6 di parte convenuta. Il Sig. Pt_1
e la società Angalus Srl che lo vedeva legale
[...] rappresentante risultavano soccombenti e destinatari dei provvedimenti inibitori e di condanna espressi dal Giudice Dott. Rende Rg. 12950/2017. La società CP_7 giuridicamente estranea alla persona del sig. , Parte_1 risultava destinataria dei provvedimenti di inibitoria di cui all'ordinanza del Giudice Dott. Martinat Rg. 14093/2018. Le pubblicazioni con caratteri doppi, su giornali di interesse nazionale quali il Corriere della Sera e la Stampa, come risulta dal documento n. 7 prodotto dal convenuto, hanno interessato la sola società Ritiene questo Giudice CP_7 che, al fine della qualificazione della verità dei fatti, siano particolarmente indicativi i documenti n. 3 e 5 di parte convenuta. Il contenuto dell'articolo mira a dare risalto alla circostanza che, primo caso all'epoca in Italia, il consumatore o comunque il cittadino era giudicato soccombente rispetto alla società oggetto di critica. L'interesse ed insieme la verità del fatto, che viene narrato nell'articolo oggetto di causa, si sostanziano nel racconto di un caso giudiziario nel quale la parte che “appare debole”, il singolo il sig. , soccombe Pt_1 avverso la parte che “appare forte”, la società CP_6 fornitore del servizio di energia e/o telefonia. Il giornalista narra di un'ipotesi che appare una distorsione della tutela del consumatore ed invece deve inquadrarsi nella corretta tutela degli interessi di tutte le parti del marcato dei servizi energia/telefonia. Anche può vincere su se Per_2 Per_3 Per_2 si è comportato secondo diritto e distorcendo i mezzi Per_3 che l'ordinamento ha predisposto, anziché rivolgersi alle competenti Autorità ha pensato di farsi giustizia da solo con comportamenti che l'Autorità Giudiziaria nella persona del pag. 8/17 Dott. Rende ha giudicato scorretti e distorsivi. I fatti narrati nell'articolo del sig. sono anche riportati CP_1 nell'Ordinanza del Dott. Si ritiene che l'incauto Per_4 utilizzo, da parte del giornalista, di termini giuridicamente non completamente corretti non valga a configurare il fatto in sé come falso o fuorviante. Il messaggio che giunge al lettore
“uomo medio” destinatario dell'informazione è che il colosso societario primo caso in Italia abbia avuto una tutela come soggetto destinatario di molestie commerciali anziché esserne l'autore. In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo 'falso' e, oltre che tale, diffamatorio. (Corte appello Torino sez. III, 20/01/2022, n.609). Le inesattezze, di cui è costellato l'articolo, non sono idonee a stravolgere i fatti come si sono determinati;
sono imprecisioni non sostanziali quelle che attengono l'utilizzo del termine sentenza in luogo di ordinanza, ciò che appare, ad un soggetto medio, è che l'Autorità Giudiziaria è intervenuta a condannare ad un comportamento diverso da quello tenuto il sig. ed è ciò che è avvenuto nei fatti sostanziali. Pt_1
Precisato quanto sopra in termini di veridicità dei fatti narrati, occorre esaminare l'articolo giornalistico a firma del sig. anche sul piano della continenza. Per stabilire CP_1 se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità della pag. 9/17 notizia da esso diffusa, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi dello scritto pubblicato come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione. Ed inoltre per valutare il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, è la continenza, intesa in senso sostanziale e formale. Dal punto di vista sostanziale, i fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva;
sotto il profilo formale, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari. (Corte appello Bologna sez. II, 09/07/2024, n.1494). Perché possa essere riconosciuta l'esimente rispetto al delitto di diffamazione, è necessario, altresì, che sia rispettato il requisito della continenza, ovvero che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto;
entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (Cass. n. 3047/13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018). Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (Cass. S.U. 23469/20169. Si è già detto che i fatti narrati corrispondono a verità ma occorre verificare se la modalità di scrittura e pubblicazione dell'articolo rispondano ai criteri di continenza formale e sostanziale. Le espressioni utilizzate per narrare la vicenda che pure è veritiera esorbitano dal fatto sostanziale. Si parla nell'articolo pag. 10/17 di stalkeraggio che è termine che non solo rimanda da un comportamento invasivo e ripetitivo ma ad uno specifico reato particolarmente stigmatizzato negli ultimi dieci anni. Ancora di enfatizza il fatto come “primo caso di stalking evidente e conclamato” ancorché non ci sia una condanna ma nemmeno un'imputazione di stalking a carico del sig. . L'articolo Pt_1 parla di malversazione che è altro reato specifico per il quale non vi è a carico del sig. una condanna e/o Pt_1 un'imputazione. Per altro verso, sostenere che la società CP_7
che non è riferibile in alcun modo al sig. , debba
[...] Pt_1 coincidere con la sua persona ed il suo operato è ricostruzione della parte convenuta ma non provata. Il sig.
e la società sono due soggetti giuridici diversi e Pt_1 CP_7 detta società, unica oggetto del provvedimento Rg. 14093/2018 del Giudice Dott. Martinat, non è amministrata dal sig. il quale nemmeno risulta avere quote Pt_1 societarie. Ricavare dal nome un riferimento certo ed CP_7 indiscusso al nome ” è ricostruzione che non Parte_1 convince. Il nome per le società è molto diffuso e non CP_7 rimanda immediatamente alla mente un collegamento incontrovertibile al nome e/o al cognome dell'attore. Affiancare quanto oggetto del provvedimento del Dott. Martinat al sig. è ricostruzione fatta dal convenuto nel Pt_1 suo articolo privo di riscontri probatori o di evidenze di altra natura e dunque la suggestione che i fatti compiuti dal CP_7
che ha dei soci e un legale rappresentante, siano
[...] riferibili ad deve considerarsi al di fuori dei limiti del Pt_1 diritto di cronaca e di critica. Pertanto quando l'articolo parla di “massivo numero di azioni civile e penali confluiti in molteplici sentenze passate in giudicato” evoca suggestioni di provvedimenti penali indi di reati commessi che esorbitano dalla vicenda. Se sul piano formale il tono del titolo dell'articolo, i caratteri e l'impaginazione dello stesso non pag. 11/17 travalicano i limiti della continenza, nel fornire la notizia ad evidenziare il danno creato all'ing. , si assiste ad Parte_5 una enfatizzazione e distorsione dei fatti. Sul piano sostanziale la narrazione evoca scenari che nella realtà non sono presenti e si qualificano come immaginifici e denigratori. L'articolo del sig. narra una parte di verità ma, CP_1 esorbitando dal limite della continenza, evidenzia una descrizione della vicenda che esorbita dalla correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, che contraddistingue il limite della continenza. Proprio in ragione dell'enfatizzazione dei fatti, soprattutto quelli non riferibili al sig. ma alla società Alfa, non consentono di Pt_1 considerare operante, nel caso che interessa, la scriminante del diritto di cronaca e di critica con lesione immotivata della persona del sig. . Pt_1
Premettendo che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno. Ne deriva che, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa o che integri un'ipotesi di reato. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del Cc allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico (Tribunale Milano sez. I, 26/02/2021, n.1718). Precisato quanto sopra, occorre, con la giurisprudenza costante, verificare se il danno invocato che pur potrebbe in astratto essersi prodotto, si sia prodotto in concreto a detrimento della figura imprenditoriale o della persona del sig. . In materia di responsabilità civile Pt_1 per diffamazione, la lesione dell'onore e della reputazione di pag. 12/17 cui si invoca il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento bensì con le conseguenze di tale pregiudizio, quindi la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova -anche mediante presunzioni- assumendo a tale scopo rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 8861/21n. 25420/17; Cass. N. 13153/17). Anche recentemente la Suprema Corte si è espressa negli stessi termini (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068).
Ai fini della prova del danno è decisa la prova testimoniale. I testimoni hanno confermato che il convenuto lavorava nell'ambiente della società o almeno in uffici in CP_6 condivisione e dunque che il sig. ben conosceva la CP_1 situazione di per avere avuto rapporti con il sig. CP_6
. E' emerso che la vicenda era conosciuta ai Parte_5 testimoni in quanto persone che lavoravano per e CP_6 dunque si sono interessate alla lettura dell'articolo che parlava dell'ambiente di lavoro. Il teste sig. Parte_4 conferma di avere letto l'articolo che faceva sembrare il sig.
“un delinquente”. L'articolo, come ha confermato il Pt_1 teste, era noto nell'ambiente di lavoro specifico di e CP_6 dunque in grado di creare opinioni negative proprio nell'ambiente nel quale il sig. voleva operare. Anche il Pt_1 teste conferma di avere visto gli articoli, nel Testimone_1
2021 con una ricerca sulla rete internet, quando gli è stato presentato il sig. ma non si comprende se la visione Pt_1 abbia poi influito sui successivi rapporti e di quale tipo (lavorativi? personali?) con il sig. . Non è stato chiarito Pt_1 ma è probabile che con una ricerca sulla rete internet a nome pag. 13/17 “ ” si trovi sia l'articolo a firma del sig. Parte_1
sia la pubblicazione di replica fatta dal legale del CP_1 sig. . Pt_1
Il Sig. come la società non sono soggetti né Pt_1 CP_6 per ragioni commerciali né per ragioni professionali aventi una visibilità nazionale. L'articolo, pur se potenzialmente di interesse generale, è stato pubblicato su testate a diffusione locale e letto precipuamente da persone del settore delle società coinvolte. In particolare, la prima pubblicazione su per indicazione dell'allora Direttore Parte_2
molto prima dell'instaurazione della Controparte_2 presente controversia, è di scarso interesse per i lettori che sono cittadini della Regione Veneto più attenti alle questioni locali. Tutte le considerazioni svolte concorrono a determinare il quantum che i convenuti saranno chiamati a corrispondere per la lesione del diritto all'integrità personale e morale dell'attore.
Con riguardo al quantum debeatur, occorre valutare, invero, le funzioni svolte dall'attore, la modesta gravità delle accuse contenute nell'articolo per cui è causa e le presumibili conseguenze negative sull'onore, la reputazione e il credito sociale e professionale del sig. oltre alle modalità di Pt_1 diffusione dell'articolo (on-line), su testate ad interesse locale. Quanto indicato sarà valorizzato sulla base dei criteri richiamati dalle tabelle del Tribunale di Milano (doc. 9 parte attrice). Valutando i criteri indicati nelle citate tabelle, appare equo liquidare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Valutata la sussistenza della lesione dell'integrità personale del sig. sul piano della responsabilità civile, nulla può Pt_1 dire questo giudice in merito alla sussistenza degli elementi pag. 14/17 perché si concretizzi il reato di diffamazione con il mezzo della stampa. Come indicato nello stesso art. 12, oltre al risarcimento del danno previsto dall'art. 185 c.p., la persona offesa può chiedere una somma a titolo di riparazione. Ne consegue che la somma riparativa può essere corrisposta in ipotesi di reato compiuto con il mezzo della stampa. Non è accertato il suddetto reato a carico del convenuto e, pertanto, non può intervenire questo giudice in merito alla domanda ex art. 12 della legge 1948 n. 47 che deve essere respinta. Quanto alla domanda di condanna alla pena pecuniaria accessoria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tale previsione natura non già risarcitoria bensì sanzionatoria, collegata alla responsabilità penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per questo applicabile soltanto nei confronti del giornalista, quale autore del reato( Tribunale Roma sez. I, 03/08/2017, n.15743).
Da ultimo, per quanto attiene la domanda di pubblicazione della sentenza devono valutarsi due ordini di ragioni. La prima attiene alla pubblicazione, già avvenuta ad opera dell'editore, della replica del legale dell'attore che rende in parte superflua la domanda ed in secondo luogo il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l'odierna decisione (dalla pubblicazione nel 2019 al 2025) fa ritenere che la pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto sarebbe inidonea ad assolvere alla funzione risarcitoria del danno in forma specifica. La relativa domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte attrice calcolate sulla sola somma liquidata e con la riduzione di un terzo in ragione dell'accoglimento parziale delle domande formulate in atto.
P.Q.M.
pag. 15/17 Il Tribunale di Torino, nella causa proposta da Pt_1
con atto di citazione notificato il 06.11.2021, in
[...]
parziale accoglimento delle domande formulate, condanna in solido parte convenuta Sig. ed i terzi Controparte_1
chiamati sig. e al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno la somma che è stata quantificata in € 3.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo oltre al rimborso delle spese di lite nella misura dei 2/3 del dovuto che si quantificano in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge (15%, c.p.a. ed iva se dovuta) ed oltre alla rifusione delle spese per contributo unificato marca delega e spese di notifica. Restano definitivamente a carico dell'attore le spese di lite nella misura di 1/3. Assorbita ogni altra questione/domanda in atti
Quarta Sezione Civile, in data 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 16/17 pag. 17/17