Ordinanza 15 settembre 2023
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
Commentari • 2
- 1. Impugnazione via PEC all’indirizzo “sbagliato”: sollevata questione di costituzionalità sull’inammissibilità automatica (Cass. Pen. Ord. n. 30071/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 settembre 2025
1. La Corte ritiene di proporre d'ufficio questione di costituzionalità delle disposizioni, rilevanti ai fini della decisione sul ricorso, contenute nell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del 31/10/2022, conv. con legge n. 199 del 30/12/2022, perché sacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle parti di difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della proposizione dell'impugnazione, in tal modo violando gli artt. 3 e 24 Cost. Le disposizioni dell'art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022 prescrivono che l'atto di impugnazione, inviato tramite PEC, è inammissibile quando «è trasmesso a …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, ordinanza 15/09/2023, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
03063-24 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: NC AN - Presidente - Ord. n. sez. 2745/2023 CC 15/09/2023 BARBARA CALASELICE -Relatore R.G.N. 11341/2023 GAETANO DI GIURO CARLO RENOLDI RI LE MELE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QU RA nato a [...] il [...] QU MI nato a [...] il [...] QU SA nato a [...] il [...] NN RI nato a [...] il [...] QU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato la sussistenza della confisca rispetto alle quote della società Autoparco San CO s.a.s. d AR RI, nonché la sussistenza del potere di gestione della medesima società da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nella persona del legale rappresentante, CO AS, legittimato a partecipare all'assemblea per il 10 per cento del capitale sociale. Il provvedimento impugnato evidenzia che, con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, del 25 maggio 2006 n. 266/03 era stato disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della Società indicata, nei riguardi di FR, RI e AN AR, rilevando l'assenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che abbiano disposto la restituzione del bene ai privati, per cui lo stesso doveva intendersi oggetto di confisca e nella gestione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2.Avverso detto provvedimento propongono tempestivo ricorso, per il tramite del difensore e procuratore speciale, FR, EL, RI, AN AR e MA NN, denunciando violazione di legge nella pronunciata conferma della confisca, in quanto relativa a bene che non risulta oggetto di alcun vincolo. Si richiama la documentazione prodotta nel procedimento, con la quale la difesa ha provato, a parere dei ricorrenti, l'esistenza di ordinanza cautelare del 25 maggio 2006 resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere a carico di FR AR nel proc. n. 11266/2003 r.g.n.r. per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 comma secondo e terzo, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991. Si sostiene che, in quella stessa sede, veniva emessa misura cautelare reale a carico dell'indagato, avente ad oggetto, tra l'altro, la società intesa come complesso di beni finalizzati all'esercizio dell'attività di Autoparco. Si rimarca che parte dei beni, in fase esecutiva, non venivano rinvenuti. Dunque, veniva svolto sequestro di urgenza, ad opera della polizia giudiziaria, recante n. 8388/2006 r.g.n.r nel quale confluivano tutti i beni oggetto dell'originario decreto di sequestro, relativo al reato di cui all'art. 12-quinquies del d. I. n. 306 del 1992 come convertito, procedimento in ordine al quale veniva emesso avviso di conclusione indagini preliminari in data 10 ottobre 2009. Con riferimento al procedimento cd. madre in data 5 luglio 2010 veniva disposto il giudizio, mentre con sentenza del 13 febbraio 2015, relativo al proc. n. 8388/2006, 2 veniva disposto il dissequestro dei beni oggetto dello stesso e la loro restituzione agli aventi diritto. I ricorrenti affermano che le sentenze che riguardano il processo cd. madre non fanno riferimento alcuno ai beni in sequestro, perché si assume che questo è "trasmigrato" nel secondo procedimento, all'esito del quale il giudice di primo grado ne ha disposto la restituzione. Si denuncia, quindi, travisamento del fatto e violazione di legge per aver riconosciuto ultrattività ad una confisca mai validamente emessa in quanto i beni, originariamente sottoposti a sequestro, sarebbero confluiti nel diverso procedimento. Infine, si lamenta disparità rispetto alla riscontrata esistenza del provvedimento di dissequestro dell'altra società (a r.l. La Piccola Cooperativa San CO).
3.Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. QUALIFICATO COME 4.Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento impugnato.
4.1. Nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti. Secondo un primo indirizzo, non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso de plano dal giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell'impugnazione indicato nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non avendo natura di impugnazione l'opposizione in sede di esecuzione (ex multis, Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590). Il richiamato orientamento fonda sul presupposto che il principio enunciato nell'art. 568 cod. proc. pen. si riferisce all'errore del mezzo di impugnazione contro un provvedimento impugnabile e non all'errore nella scelta del rimedio contro il provvedimento che la legge considera non impugnabile ma solo, ad istanza di parte, revocabile o annullabile dallo stesso giudice che lo ha emesso. Altro, prevalente, indirizzo, pur riconoscendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor 3 impugnationis (tra gli altri, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, MAno, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717). Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577). Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro utile per inutile non vitiatur, di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. e che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un'attuazione particolare di quel principio). Da ciò deriva, in tema di restituzione di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
4.2.Tale impostazione interpretativa (tra le altre Sez. -3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.l, Rv. 271460 01, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni), senz'altro da reputare preferibile, va estesa anche al caso, come quello di specie, in cui risulta instaurato il contraddittorio, ex art. 666 cod. proc. pen. all'esito del quale è stato adottato il primo provvedimento, come quello adottato in questa sede e oggetto del ricorso per cassazione. Invero, si deve riscontrare che, in sostanza, l'oggetto del procedimento di esecuzione avviato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei 4 И beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (cfr. "richiesta di chiarimenti" in relazione alla confisca dei beni in danno di AR FR, del 3 luglio 2017) era la verifica della sussistenza o meno del diritto dei titolari delle quote societarie sequestrate e, poi, confiscate relativamente alla Autoparco San CO AR di RI & C. s.a.s., per eventuale cessazione del vincolo. Si tratta, secondo la stessa prospettazione degli odierni ricorrenti, di confisca cd. allargata (non di sequestro e confisca di prevenzione) che, secondo la motivazione del provvedimento censurato, permane a tutti gli effetti, ritenendo revocata dal giudice della cognizione, con provvedimento definitivo, soltanto la confisca della diversa società Piccola Coop. San CO a r. 1., con conseguente potere di gestione riconosciuto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Ciò posto, si osserva che la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e anche quelle in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento de plano seguito dall'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specificamente richiamato. Inoltre, ritiene il Collegio che, si tenga o meno il contraddittorio anticipato, fattore considerato, in giurisprudenza, non rilevante (cfr. Sez. 2, Sez. 2, Crea, Rv. 283061 - 01;n. 12899 del 31/03/2022, Ord. n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403 01), è sancita ex art. 667 - comma 4 cit. la necessità, dopo l'adozione del primo provvedimento, della proposizione dell'opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contradditorio delle parti. Tale soluzione appare senz'altro preferibile, ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse dai ricorrenti attengono anche al merito e provengono da diversa parte rispetto a quella che ha avviato il procedimento, sicché non può essere pregiudicata a detta parte la possibilità, prevista dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito anche sulle sue doglianze.
6. Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'espletamento della relativa fase.
P.Q.M.
Qualificate le impugnazioni come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso, il 15 settembre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Siani Barbara Calaselice pleted 5