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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7697 del Reg. Generale affari contenziosi dell'anno 2018, avente per oggetto scioglimento della comunione e divisione dei beni caduti in successione, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PO al Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lallo
(Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. , ed _1 C.F._3
elettivamente domiciliata in PO al Viale Michelangelo n. 71, presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Affaitati (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._4
alle liti in atti;
CONVENUTA
NONCHÈ
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in PO alla Piazzetta Luigi Settembrini n. 9, C.F._5
presso lo studio dall'Avv. Corrado Tortorella Esposito (Cod Fisc. ), che lo C.F._6
rappresenta e difeso, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa, da intendersi qui integralmente riportati.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, passato per la notifica in data 20/06/2018, , come sopra Parte_1
generalizzata, ha esposto:
che, essa istante, con atto di cessione di diritti immobiliari per notar del Persona_1
13/09/2011 (repertorio 177728 - raccolta 35566 - registrato all'Agenzia delle Entrate di
PO 4 il 20/09/2011 al n. 7886/1T e trascritto a PO 2 il 21/09/2011 ai nn.
38787/27108), è comproprietaria per il 50% dell'abitazione sita in AN di PO al Corso
Europa n. 267, già via Santa Maria a Cubito n. 158, piano quarto, interno 19, riportato nel
N.C.E.U. di quel Comune al foglio 8, particella 184, sub 24, categoria A/2, classe 4, vanni 5,5, del valore complessivo, come da tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate, di euro 210.000,00;
che, le restanti quote sono in comproprietà per il 25% con e l'altro 25% con _1 [...]
; Controparte_2
che, la predetta abitazione è occupata, senza il consenso di essa istante, da che _1
nulla corrisponde per l'occupazione senza titolo;
tanto premesso, conveniva in giudizio per il giorno 09/11/2018, avanti all'intestato Tribunale,
, nata il [...], e , nato a [...] il _1 Controparte_2
01/07/1960, per ivi sentire:
dichiarare lo scioglimento della comunione;
disporre la vendita con o senza incanto del predetto cespite, non essendo comodamente divisibile, ovvero l'assegnazione a chi dei comproprietari avrebbe fatto richiesta, con conguaglio in danaro a favore degli altri condividenti;
ordinare alla convenuta di rendere il conto in ordine all'uso esclusivo del bene, _1
con condanna della medesima a pagare quanto eventualmente dovuto;
spese vinte.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 16/10/2018, il convenuto CP_2
a mezzo della quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva,
[...]
poiché l'attrice non è “coerede” in senso tecnico, avendo acquistato da e da Controparte_3
le rispettive loro quote di eredità pari a 2/4 dell'immobile costituente la Controparte_4
massa ereditaria originariamente di proprietà dei suoi nonni materni ( e Controparte_5 [...] , per cui ai sensi dell'art. 714 cod. civile, non può chiedere lo scioglimento della CP_6
comunione ereditaria;
nel merito, ha contestato che, in nessuna delle due cessioni, esso convenuto ha potuto esercitare il proprio diritto di prelazione ex art. 732 cod. civile;
ha, poi, concluso affinché venisse respinta la domanda dell'attrice con condanna a carico di quest'ultima, in via equitativa, al risarcimento per lite temeraria ex art 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
L'attrice con l'iscrizione della causa a ruolo generale affari civili contenziosi, unitamente all'atto introduttivo, alla procura alle liti e al certificato di residenza della convenuta , _1
ha depositato relativamente al bene costituente la comunione: certificazione notarile del
27/10/2017 a firma del notaio visure catastali;
Voltura catastale, consumo Persona_2
energetico e idrico;
mentre il costituito convenuto unitamente alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, oltre alla procura alle liti e alla copia dell'atto di citazione notificato, verbale di mediazione negativo, stante la mancata partecipazione al programmato incontro per il 25/09/2017 presso l'organismo di mediazione SR dell'istante e Parte_1
della convocata . _1
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi il giorno 09/11/2018 – previa dichiarazione dell'attrice di rinuncia alle proprie pretese nei confronti del convenuto , e Controparte_2
previe dichiarazioni di quest'ultimo di rinuncia alla sollevate eccezioni in particolare di difetto di legittimazione in capo all'attrice, nonché di interesse allo scioglimento della comunione –
l'Istruttore, sul presupposto che le parti avessero rinunciato alla richiesta di rinvio ex art. 183, comma 6,c.p.c., ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio al fine di formare un comodo progetto di divisione e valutare l'immobile oggetto della comunione, nominando l'Ing. CP_7
poi revocato e sostituito dall'Arch. . Persona_3
Conferito l'incarico, il c.t.u. in data 10/06/2019 ha depositato l'elaborato peritale.
In data 08/10/2019 si è costituita , altra parte conventa, contestando – sulla _1
base del comodato concessole dalla di lei madre – l'infondatezza della pretesa indennità di occupazione, e la quantificazione del valore dell'immobile.
La difesa dell'attrice, in data 20/05/2020, ha depositato tra l'altro il contratto di compravendita per atto del notaio del 13/09/2011 di acquisto da e Persona_1 Controparte_4 CP_3
delle loro quote inerenti all'asse ereditario dei de cuius e
[...] Controparte_5 CP_6
nonché la relazione notarile datata 04/12/2018 e di conferma della medesima datata
[...]
27/10/2017 (precedentemente non prodotta). Nel corso della trattazione della causa, a seguito di un avvicendamento di più magistrati, la medesima è stata assegnata a questo giudice.
Fallito il tentativo di vendita del cespite oggetto della divisione;
revocata l'ordinanza depositata il 12/05/2022; emessa il 07-15/02/2023 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; precisate le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1/09/2024.
Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con sentenza n. 25021/2019, ribaltando il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno riqualificato la natura giuridica della divisione ereditaria, in quanto deve essere considerata un atto tra vivi, con consequenziale applicazione della normativa dettata per gli atti traslativi di beni immobili, ed ha efficacia retroattiva, ma non ha natura dichiarativa, bensì traslativa e, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria è soggetta alla stessa disciplina dettata per gli atti traslativi, come la compravendita.
La domanda di scioglimento della comunione e divisione del bene caduto in successione è accoglibile.
1. Ritenuto, con riferimento alle allegazioni delle parti e alla disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge del 19/05/1975 n. 151, che il bene immobile indicato in citazione, oggetto della comunione, era di proprietà esclusiva del de cuius , in Controparte_5
difetto di prova del diritto di comproprietà in favore del coniuge , in quanto a lui CP_6
intestato in virtù dell'acquisto fattone dai germani e con atto Persona_4 Persona_5
di compravendita per notar dell'11/11/1965 (repertorio 10670 - repertorio Persona_6
12398 - registrato e trascritto a PO 3 in data 01/12/1965 ai nn. 57811/41196).
2. Rilevato che il documento probante la proprietà esclusiva in capo al de cuiu Controparte_5
al momento della sua avvenuta il 07/04/1988, del bene immobile de quo, sito in AN Per_7
di PO al Corso Europa n. 267, già via Santa Maria a Cubito n. 158, piano quarto, interno 19, riportato nel N.C.E.U. di quel Comune al foglio 8, particella 184, sub 24, categoria A/2, classe 4, vanni 5,5, condizione necessaria ai fini dell'azione volta a conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del relictum, è stato in atti prodotto (v. documenti allegati alla c.t.u.).
3. Constatato che l'assunzione delle parti della qualità di erede dei predetti de cuius non è contestata.
4. Posto che i giudici della funzione nomofilattica hanno sottolineato la legittimità del cumulo in un unico processo delle domande di divisioni delle distinte masse, purché sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali;
all'uopo, ritenendo che nel caso di divisione di beni in comunione derivanti da due successioni è possibile procedere ad una sola divisione, anziché a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi acconsentano con un apposito atto che, concretizzandosi nel conferimento delle singole comunioni in una sola comunione, non può risultare da una manifestazione tacita di volontà né dal mero comportamento di mancata opposizione alla domanda di divisione giudiziale di divisione unica di tutti i beni appartenenti alla diverse masse, ma deve porsi in essere in un apposito negozio che, qualora abbia ad oggetto beni immobili, deve obbligatoriamente rivestire la forma scritta, perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civile (cfr. Cass. civ., sez.
2, sentenza n. 3512 del 06.02.2019).
4. Rilevato, altresì, che le parti non hanno dichiarato di unificare le masse ereditarie dei de cuius e costituite dai rispettivi diritti di proprietà sull'immobile Controparte_5 CP_6
oggetto di divisione.
Ciò posto, per lo scioglimento della comunione occorre procedere alla formazione di due sub masse ereditarie, sulla base delle deduzioni e produzioni delle parti, rispetto alle successioni dei de cuiu e nonché alle relative quote divisionali: Controparte_5 CP_6
a. addì 07/04/1998 è deceduto ab intestato in AN di PO (nato ivi il Controparte_5
10/03/1932), lasciando quali suoi eredi legittimi il coniuge (nata a [...] CP_6
PO il 30/03/1933) per i diritti pari a 4/12 dell'intero, ed ai quattro figli, Controparte_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), _1 [...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_4 Controparte_3
24/09/1975),per i diritti pari a 2/12 dell'intero per ciascuno, la cui successione è stata regolarmente registrata in PO 2 in data14/06/1988 al n. 3654 del volume 3120 e trascritto a PO il 23/02/1990 ai nn. 7477/5938;
b. addì 10/09/2008 è deceduta ab intestata in AN di PO (ivi nata il CP_6
30/03/1933), lasciando quali suoi unici eredi legittimi i quattro figli, , Controparte_2 [...]
, e (innanzi generalizzati), per i diritti pari a CP_1 Controparte_4 Controparte_3
1/12 dell'intero ciascuno, la cui successione è stata regolarmente registrata in PO
l'8/09/2009 al n. 1140 del volume 90 e trascritto a PO 2 in data 26/10/2009 ai nn.
63480/46565.
5. Atteso che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'espressione
“giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi anche il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. II, 18/11/1982, n. 6202). Ne deriva, pertanto,
e quale ineludibile conseguenza del principio sopra enucleato, che, nella fattispecie tale onere
è da ritenersi soddisfatto.
6
Considerato che
il ridetto cespite, oggetto di divisione, è stato dal c.t.u. stimato in euro
179.000,00 e ritenuto indivisibile o comunque non comodamente divisibile.
7. Constatato che, sulla base della suindicata quotazione economica, nessuna delle parti ha proposto istanza di assegnazione del cespite.
8. Ritenuto:
a. che, presupposto della vendita di beni indivisibili o non comodamente divisibili è
l'impossibilità della loro attribuzione ad uno dei comunisti;
b. che, nella valutazione di tale presupposto il giudice non ha il potere di scelta fra l'attribuzione dell'immobile e la vendita, essendo la prima soluzione sempre obbligatoria ogni qual volta la stessa si riveli perseguibile;
c. che, per giurisprudenza consolidata attribuzione e vendita si pongono quindi in ordine successivo, nel senso che al subprocedimento di vendita si può far ricorso soltanto se non vi sono istanze di attribuzione (ex multis Cass. 13/05/2010, n. 11642; 03/05/2010, n. 10624;
22/03/2004, n. 5679; 09/02/2000, n. 1423; 19/03/1996, n. 2296; 01/03/1995, n. 2335;
04/05/1994, n. 4270; 20/08/1990, n. 8436), con la conseguenza che la vendita costituisce extrema ratio cui è possibile ricorrere nella sola ipotesi in cui manchi la possibilità dell'inclusione dell'immobile non comodamente divisibile nella porzione del comproprietario avente diritto alla quota maggiore.
8. Rilevato:
a. che, in giurisprudenza si è altresì affermato che ulteriore presupposto dell'attribuzione è
l'istanza dell'interessato, non potendo detto provvedimento adottarsi, d'autorità, contro la volontà dell'assegnatario (cfr. Cass. civ., 24/05/1943; 14/03/1961, n. 575; 09/04/965, n.
621;16/02/1966, n. 489; 13/11/1978), principio questo desunto anche dall'ultima parte dell'art. 720 cod. civile, ove è stabilito che “se nessuno dei condividenti è a ciò disposto si fa luogo alla vendita”;
b. che, in giurisprudenza non sono tuttavia mancate pronunce con le quali la Suprema Corte ha espresso il principio opposto, sia pure limitatamente all'attribuzione del bene indivisibile nella porzione di uno solo dei condividenti (con esclusione della possibilità di un'attribuzione d'ufficio nella porzione di più condividenti per l'ulteriore stato di comunione che ne conseguirebbe), e sia pure con riferimento alla possibilità per il procuratore di chiedere l'attribuzione per il proprio rappresentato;
c. che, con riferimento a detta ipotesi si è in particolare affermato che la richiesta del difensore andrebbe intesa come “sollecitazione al giudice dell'esercizio di un potere riconosciutogli in relazione non alla disponibilità (e quindi alla domanda) della parte, ma affidatogli dalla legge”; ciò “perché oggetto della domanda è lo scioglimento della comunione il quale può sortire, e per lo più sortisce – l'effetto della attribuzione dei beni secondo porzioni materiali commisurate alle quote ideali, ma può anche sortire – ricorrendone i presupposti di legge – l'effetto della attribuzione dell'intero bene non divisibile ad uno piuttosto che all'altro dei condividenti, salvo, come è ovvio …addebito dell'eccedenza”; conseguentemente perché “se oggetto immediato della domanda di divisione è lo scioglimento della comunione, siffatta domanda implica e comprende entrambe le… possibilità, onde non può farsi questione di disponibilità o disposizione dei diritti della parte” (cfr. Cass. civ., 14/02/1985 n. 1258).
9. Ritenuto altresì:
a. che, gli orientamenti contrari alla possibilità di un'attribuzione d'ufficio sono stati espressi in un contesto ordinamentale al quale era ignoto il principio di ragionevole durata del processo introdotto con il nuovo testo dell'art. 111, comma 2, Costituzione;
b. che, nell'attuale contesto normativo è necessario valutare la compatibilità con il principio in parola dell'interpretazione contraria all'attribuzione d'ufficio, con il corollario in essa implicito della necessaria prosecuzione del giudizio per tutto il tempo – anche irragionevolmente lungo
– occorrente per la completa liquidazione dei beni;
c. che, nella valutazione di tale compatibilità occorre inoltre tener presente che, ove siano definite o cessate le contestazioni riguardanti i diritti dei condividenti e ove questi ultimi siano tutti d'accordo per la vendita della totalità dei beni, i condividenti medesimi potrebbero perseguire il medesimo risultato attraverso gli ordinari strumenti negoziali di autonomia privata, non avendo ragione di ricorrere al rimedio giurisdizionale per lo svolgimento di attività, di mera ricerca di acquirenti, che sarebbero in condizione di svolgere privatamente;
d. che, tali constatazioni, valutate in virtù del principio di ragionevole durata del processo, impone una riconsiderazione dell'interpretazione maturata nell'ambito del precedente assetto costituzionale, secondo cui la presenza di istanze di attribuzione costituirebbe presupposto indefettibile dell'assegnazione ad uno o più condividenti del bene indivisibile, con conseguente necessaria e indefinita prosecuzione del procedimento divisorio a fini di sola liquidazione della massa (stante l'automaticità della successiva ripartizione del ricavato); e. che, tale conclusione si porrebbe in contrasto sia con il principio di ragionevole durata del processo – nella considerazione di detto principio, ripetutamente affermata in giurisprudenza, quale canone interpretativo valevole per ogni disciplina processuale (cfr. Cass. civ., SS.UU.,
30/07/2008, n. 20604; Cass. civ., SS.UU., 15/12/2008 n. 29290; Cass. civ., 24/01/2007, n.
1540) – sia con l'interpretazione evolutiva della norma dell'art. 720 cod. civile quale si ricava dalle più recenti tendenze normative intese al contenimento della durata dei procedimenti - a partire dalla norma dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. dettata in materia di procedere esecutive, secondo la quale “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”; e dalle riforme che hanno inteso trasferire in sede privata attività precedentemente affidate al diretto controllo giudiziale sino alla più recente riforma intesa alla c.d. “degiurisdizionalizzazione” delle controversie (d.l. 132/2014 convertito in l. 164/2014);
f. che, l'orientamento espresso in Cass. civ., 14/02/1985 n. 1258 presenta, pertanto, aspetti di maggiore consonanza con l'attuale assetto dei valori costituzionali;
g. che, coerente con il principio di ragionevole durata del processo è l'interpretazione, ivi espressa, delle disposizioni dell'art. 720 cod. civile, nel senso che la domanda di scioglimento della comunione implichi e comprenda la possibilità dell'attribuzione dell'intero bene non divisibile ad uno dei condividenti, con la conseguenza che, in relazione a detta attribuzione,
“non può farsi questione di disponibilità o disposizione dei diritti della parte” (Cass. civ.,
14/02/1985 n. 1258), né può esservi luogo a distinzioni tra attribuzione al singolo condividente o a più condividenti in comunione fra loro (atteso anche il generale principio di divisione per stirpi contenuto nella norma dell'art. 726 cod. civile, già implicante la conservazione dello stato di comunione fra i discendenti del medesimo stipite);
h. che, su tali diverse premesse, la contraria volontà comunque manifestata dai singoli condividenti all'attribuzione del bene indivisibile, non può considerarsi ostativa dell'attribuzione d'ufficio;
i. che, detta contraria volontà non può, per contro, essere considerata priva di rilevanza, costituendo essa espressione di principi – di libertà negoziale e libera disposizione dei diritti
(anch'essi di rilievo costituzionale) – che, sebbene recessivi rispetto al principio della potenziale attribuzione d'ufficio, vanno tuttavia tendenzialmente rispettati sulla base della previsione dell'art. 720 cod. civile, da intendere tuttavia non più nel senso di un principio inderogabile ed assoluto, ma di un criterio tendenziale nell'ambito di un ponderato bilanciamento con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
j. che, all'interno dell'attuale contesto normativo, della citata norma dell'art. 720 cod. civile, se non può quindi essere intesa come assolutamente ostativa dell'assegnazione nei casi in cui
“nessuno dei condividenti sia a ciò disposto”, limita tuttavia il potere del giudice di procedere alla vendita ogni qual volta l'assegnazione, oltre che esplicitamente richiesta, si presenti concretamente e ragionevolmente praticabile;
k. che, tale previsione implica pertanto la previa verifica da parte del giudice della concreta praticabilità della vendita, con obbligo, in caso di verifica positiva e assenza di istanze di attribuzioni, di farvi ricorso, ma con parallelo obbligo, in caso di verifica negativa, di definire il giudizio attraverso il meccanismo – comunque implicito nella domanda di scioglimento di comunione – delle attribuzioni dei beni ai singoli condividenti, esclusa in ogni caso la possibilità del prolungamento del processo per tutto il tempo, indefinitamente lungo, occorrente per consentire la liquidazione del bene in comunione, a qualsiasi prezzo di vendita e a qualsiasi impegno processuale;
l. che, l'esercizio da parte del giudice di tale dovere di verifica – oltre a porsi come corollario del più generale principio di contenimento dei costi e dei tempi del processo entro i limiti di ragionevolezza imposti dalla norma dell'art. 111, comma 2, Costituzione – è espressamente previsto, come già detto, nella norma dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. dettata in materia di procedere esecutive, norma secondo la quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;
m. che, tale previsione, sebbene non riconducibile nell'ambito delle norme espressamente richiamate dagli artt. 787 e 788 c.p.c. è cionondimeno espressiva di un principio generale alla luce del quale va interpretata anche la previsione contenuta nell'ultima parte del citato art. 720 cod. civile;
n. che, l'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata di tale ultima norma, quale si ricava dall'equo bilanciamento dei valori sopra indicati, impone pertanto di conferire alla contraria volontà dei condividenti rilievo ostativo dell'attribuzione nelle sole ipotesi in cui l'attribuzione stessa sia tale da comportare, in relazione alle possibilità economiche delle parti ed agli interessi dalle stesse manifestate nel corso del giudizio, un cospicuo e non ragionevole addebito dell'eccedenza a carico di alcuna di esse – in considerazione dell'eccessivo impegno finanziario che ne deriverebbe - non anche nelle ipotesi in cui la non eccessiva divergenza di valori fra la maggior quota spettante al condividente e la porzione concretamente assegnatagli
– come anche la ragionevolezza dell'impegno economico richiesto all'una o all'altra parte per bilanciare detti valori – escluderebbero siffatte conseguenze facendo sì che il risultato dell'attribuzione sia da subito idoneo a rispecchiare gli originari rapporti di valore fra le diverse quote o a consentire l'agevole ristabilimento dei valori originari attraverso il meccanismo dei conguagli;
tale, in ogni caso, da comportare per le parti sfavorite sacrifici di rilievo recessivo rispetto alla lesione del generale interesse ad impedire l'indefinita prosecuzione del procedimento per tutto il tempo occorrente affinché il mercato sia in grado di assorbire l'offerta del bene.
10.
Considerato che
il tentativo di vendita del cespite in questione, operato nel corso del giudizio, non è andato a buon fine, e che lo stesso presenta alcune difformità urbanistiche, come riscontrato dal c.t.u., consistenti in diverse tipologie corrispondenti:
a. in una diversa distribuzione interna senza aumento di volumetria e di superficie, dovuta alla demolizione di tramezzatura che separa bagno e antibagno nonché di una parete zona soggiorno con l'ambiente cucina, ora unico ambiente di mq. 31,12;
b. in una diversa distribuzione esterna dei due balconi con affaccio sulla Via Norvegia, con aumento di superficie e volumetria, mediante la realizzazione di una veranda in alluminio sul balcone per tutta la sua originaria superficie, in zona soggiorno/cucina, adibito a locale cucina per mq. 4,54, nonché di un ripostiglio esterno in alluminio di mq. 1,59 sul balcone con accesso dalla stanza da letto n. 2;
c. nella trasformazione di una porta finestra in finestra con affaccio sulla Via Norvegia.
11. Ritenuto infine:
a. che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 25021del 07/10/2019, nel sancire una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione di immobili abusivi, osservando che l'art. 40, comma 2, della legge 47/1985 ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001, tale da risultare applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione, hanno quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”; evidenziando, poi, che lo scioglimento della comunione ereditaria è un tipico atto inter vivos, assimilato a quello di scioglimento della comunione ordinaria, hanno, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”; con la conseguenza che l'immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non
è sanato o eliminato;
b. che, la Corte di Cassazione, come meglio spiegato in una precedente pronuncia in materia di commerciabilità di edifici abusivi (cfr. SS.UU. Cass. civ. sentenza del 22/3/2019 n. 8230), ha affermato che la nullità, comminata dall'art. 46 del T.U. edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) e 40 della L. n. 47 del 1985, è volta a sanzionare la mancata inclusione negli atti inter vivos degli estremi del titolo abilitativo, titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile; ciò significa che in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto (trasferimento o cessione) è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato;
applicando tale principio allo scioglimento della comunione su un immobile dotato di titolo abilitativo, ma presentante difformità edilizie, deve concludersi che la mancata rispondenza della costruzione al titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, non impedisce la commerciabilità e lo scioglimento della comunione;
c. che, le Sezioni Unite, inoltre, analizzato le implicazioni di tali principi di diritto in punto di divisione giudiziale della comunione, hanno ritenuto applicabile il regime previsto per la divisione contrattuale:
“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
d. che, secondo i principi guida enunciati dalle Sezioni Unite, è pacifica la sanzione della nullità dell'atto di trasferimento o cessione laddove le opere edilizie abusive siano state realizzate in assenza di permesso di costruire, vista in tal caso l'impossibilità di rendere in atto una dichiarazione veritiera circa l'esistenza del titolo effettivamente riferibile all'immobile oggetto di trasferimento;
e. che, a tale fattispecie è verosimilmente da equipararsi, a tutti gli effetti, quella della totale difformità (tant'è che le due fattispecie sono assoggettate alle stesse sanzioni amministrative e penali), poiché – nel caso della costruzione eseguita in totale difformità rispetto al titolo (cioè senza alcun collegamento tra quanto realizzato e quanto in concreto autorizzato dal CP_8
– si può pacificamente affermare che non sia mai stato rilasciato un titolo che giustifichi quanto realizzato;
quindi, anche nel caso della totale difformità tra il realizzato e l'autorizzato mancherebbe uno dei requisiti richiesti dalla Corte di Cassazione per la validità del trasferimento (non sarebbe infatti possibile indicare in atto gli estremi di un titolo edilizio reale e riferibile all'immobile compravenduto);
f. che, tuttavia, non tutti gli abusi sembrano determinare, sulla base di una lettura letterale,
l'incommerciabilità dell'immobile;
g. che, in conclusione, le difformità edilizie o abusi parziali “minori” rispetto al titolo abilitativo non impediscono di per sé la divisione dell'immobile, in quanto non sono tali da escluderne la commerciabilità giuridica dal punto di vista della irregolarità edilizia e urbanistica.
Orbene, a ben vedere, le irregolarità urbanistiche che attingono l'immobile oggetto della divisione in esame rientrano nell'ambito dei c.d. “abusi minori”, che si verificano a seguito di interventi costruttivi realizzati con modalità diverse rispetto a quelle previste e autorizzate, ma che incidono su elementi particolari e non essenziali, tali da poter essere sanati e/o agevolmente eliminati (cfr. Consiglio di Stato n. 2325 del 01/06/2016, che ha ribadita la nozione di difformità parziale riferibile alle opere che non comportano una “snaturazione” del progetto originario autorizzato dal titolo).
Alla luce di tutto quanto innanzi dedotto e puntualizzato, stante la condotta di resistenza a sanare e/o ad eliminare le difformità urbanistiche riscontrate dal c.t.u. inopinatamente assunta dalla convenuta e tenuto conto che l'immobile de quo è occupato da _1 quest'ultima, contribuendo a mantenere i rilevati abusi, in conformità a ragioni di opportunità
e di economia, si ritiene di attribuire il cespite caduto in successione di cui trattasi ad essa convenuta dietro corresponsione di conguagli a favore delle altre parti in forza _1
delle loro proporzionali diritti, come da valutazioni di stima effettuate dal consulte tecnico d'ufficio.
È, anche, accoglibile la domanda dell'attrice finalizzata ad ottenere dalla convenuta CP_1
l'indennità di occupazione dell'immobile indicato nell'atto di citazione.
[...]
Ed invero, l'istante con l'allegato contratto di compravendita del 13/09/2011 per notar Per_1
non affatto impugnato dalla convenuta , né tantomeno dall'altro
[...] _1
convenuto, ai fini del retratto successorio ex art. 732 cod. civile ovvero in ragione di altre causali, ha provato di essere comproprietaria del cespite in questione, subentrando nella posizione giuridica dei suoi danti causa e , i quali con siffatto Controparte_3 Controparte_4
atto di trasferimento hanno esternato la loro volontà di accettazione dell'eredità dei propri genitori e con conseguente diritto ad ottenere in virtù delle Controparte_5 CP_6
quote cedute, pari a 500/1000, il richiesto ristoro.
Al riguardo, si rileva che il convenuto all'udienza di comparizione delle Controparte_2
parti, tenutasi il giorno 09/11/2018 davanti all'Istruttore dott.ssa Scognamiglio, previa rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti dell'attrice, manifestando l'interesse – pedissequo alla domanda dell'attrice – per lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché la sottesa volontà di accettazione dell'eredità, ha a tal uopo chiesto il prosieguo della causa – da intendersi estesa anche al conseguimento dell'indennità di occupazione, parimenti a quanto avanzato da , tanto da escludere implicazioni Parte_1
di mutatio della domanda, essendo tale pretesa prettamente correlata alla istanza di divisione.
Di contro, la convenuta si è limitata ad opporre la sussistenza di un comodato _1
d'uso “c.d. precario” che sarebbe stato ai lei concesso dalla madre, la cui CP_6
allegazione non è sorretta da alcuna prova.
Pertanto, all'attrice e al convenuto competono l'indennità di occupazione Controparte_2
così come accertata e determinata dall'ausiliario; all'uopo, per completezza gli interessi, non essendo stati espressamente richiesti, non vanno corrisposti.
Al riguardo si rileva che la ridetta ordinanza ingiunzione resa ex art. 186 ter c.p.c. il 07 -
12/02/2022, è attinta da omissione ed errore, in quanto il favore dell'ingiunzione non è esteso anche al creditore convenuto è l'importo ingiunto risulta non corrispondere Controparte_2
a quello dovuto.
La presente sentenza è titolo per la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio Servizio Pubblicità immobiliare PO 2, ai sensi dell'art. 2646 cod. civile.
Quanto alle spese, è principio costantemente ribadito che, svolgendosi i giudizi di divisione nell'interesse comune dei condividenti, le spese debbano essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle stesse;
invero, la locuzione “spese a carico della massa” indica la misura in cui le spese vanno divise tra i comunisti (cfr. Cass. civ. nn. 12949/99, 1111/1986, 4080/86,
197/48). Di conseguenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa contrassegnata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il Controparte_5
10/03/1932 ed ivi deceduto addì 07/04/1998;
2) dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il CP_6
30/03/1933 ed ivi deceduta addì 10/09/2008;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria del bene relitto da e Controparte_5 [...]
CP_6
4) dichiara che il bene rinveniente dalle successioni mortis causa di e di Controparte_5 [...]
devolutasi ab intestato in favore delle parti, deve essere diviso tra i predetti aventi CP_6
diritto nelle quote specificate in motivazione, con attribuzione diretta e conguagli in denaro, come di seguito indicato;
5) attribuisce per intero, per le causali di cui in motivazione, alla convenuta _1
(nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , l'appartamento non C.F._3
comodamente divisibile costituente l'eredità dei de cuius sopra menzionati, ubicato in AN di PO al Corso Europa n. 267, già via Santa Maria a Cubito n. 158, piano 4, interno 19, riportato nel N.C.E.U. di quel Comune al foglio 8, particella 184, sub 24, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, r. c. euro 340,86;
6) condanna, a titolo di conguaglio in danaro, come riportato in motivazione, la convenuta
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 89.500,00 CP_1 Parte_1
e in favore del convenuto della somma di euro 44.750,00, come determinate Controparte_2
dal consulente tecnico d'ufficio; il tutto oltre rivalutazione dalla domanda alla data di pubblicazione della presente decisione e interessi dalla medesima data al saldo effettivo;
7) condanna la convenuta a pagare in favore delle altre parti, i condividenti _1
e , le indennità di occupazione dell'immobile oggetto di Parte_1 Controparte_2
divisione corrispondenti alle rispettive loro quote, come accertato e determinato dal c.t.u., con riferimento al canone di locazione mensile di euro 500,00 a partire per l'attrice dal 13/09/2011
(data atto di cessione diritti immobiliare per notar e per il convenuto Persona_1 CP_2
dal 10/09/2008 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
[...]
8) revoca l'ordinanza del 07 - 15/02/2023 resa ex art. 186 ter c.p.c. e l'ordinanza del
12/05/2022, poiché la risoluzione della ragion d'essere delle medesime deve ritenersi assorbita e/o definita dal presente decisum;
9) dichiara compensate le spese processuali tra le parti;
10) pone le spese di c.t.u. e quelle disposte in favore del delegato alla vendita a carico di ciascuna parte in misura proporzionale alle rispettive quote;
11) ordina, a cura della Cancelleria la trasmissione della presente sentenza al competente
Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio Servizio Pubblicità immobiliare affinché provveda alla trascrizione della medesima con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Aversa lì 14-02-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del dott. Nicola Paragliola (AUPP).