Articolo 103 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 102Articolo 104
Versione
11 maggio 1966
Art. 103.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966