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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 856 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, proposta con atto di citazione iscritto il 23.02.2022, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Giovanni Parte_1
Nicola Procaccini, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
E
Controparte_1
elett.te dom.to presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Raffaele Troncone e Maurizio Barbatelli, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: Risarcimento del danno per responsabilità medico-sanitaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.24 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 17.09.2024.
1 citava in giudizio con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
Controparte_1 in relazione ad un intervento di “artroprotesi anca sx” del 18.06.18
[...] presso l' di Benevento;
a seguito di tale intervento chirurgico, Controparte_2 lo stesso verificava diverse limitazioni funzionali con grave pregiudizio dell'efficienza deambulatoria, danno psichico post-traumatico ed estetico. L'attore concludeva per far accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità per comportamento omissivo e/o negligente della convenuta e del relativo personale con condanna al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi nella misura del 22% di invalidità permanente o nel valore così come quantificato in corso di causa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto e l'assenza
[...]
di qualsivoglia responsabilità a suo carico per assenza del nesso di imperizia, negligenza ed imprudenza nello svolgimento della propria attività ed, in ogni caso, per assenza del nesso di causalità, con conseguente rigetto delle attoree pretese;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In prima udienza, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie nei termini ex art. 183, VI co, c.p.c. in considerazione della mediazione espletata ma di esito negativo. Rigettate le istanze di prova orale, si procedeva dunque all'esperimento di consulenza medico-legale con nomina dei C.T.U. Dott.ssa e Dott. Persona_1 [...]
; all'esito del deposito della perizia, la causa veniva rinviata sino al 02.12.24 per Per_2
la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, va specificato che la presente controversia tratta di un evento successivo all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco n. 24-17, in vigore dal
01.04.17; pertanto, ai fatti di causa dovranno essere applicati i principi e le disposizioni di questa normativa. Infatti, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implico (accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della
2 responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. Nell'ambito della responsabilità medica, il paziente-danneggiato che agisce in giudizio dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, ai sensi dell'art 2043 c.c.; quindi, l'attore dovrà provare la sussistenza del nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale, ossia la discendenza dell'evento lesivo dalla condotta posta in essere dal sanitario, sia sotto il profilo della causalità giuridica, ossia la individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento, precisando che tale prova potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. 28991-19) ha affermato il principio del c.d. “doppio ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso,
a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: l'onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza grava sul paziente. Rimane a carico del debitore, ovvero il professionista, dimostrare il caso fortuito e l'assenza di nesso causale;
nel caso de quo, essendo stato provato il nesso causale secondo il principio dell'id quod plerumque accidit e l'assenza di caso fortuito o forza maggiore, dovrà essere accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, pur con i limiti che si andranno a specificare.
Alla luce di quanto dedotto e provato, provata la legittimazione attiva, la domanda è fondata nei termini che seguono.
Nel corso del giudizio è stata esperita CTU medico-legale da parte della Dott.ssa Per_1
e del Dott. , i quali, dopo aver verificato tutta la documentazione in
[...] Persona_2 atti ed aver analizzato parte istante, hanno concluso che “tenuto conto dell'evoluzione clinica della lesione che vi è stata una lesione neuroaprassica con sofferenza assonale parziale. Per tutto quanto sopra si precisa che il danno valutato dai sottoscritti
CCTTUU non può essere addebitabile in toto alla condotta dei Sanitari che effettuarono
l'intervento chirurgico di PTA a sinistra, in quanto sia la mancanza del consenso informato con specifico riguardo ai danni neurologici che la situazione clinica del Sig.
hanno concorso alla determinazione del danno…Orbene, si ribadisce che Parte_1
il consenso non è stato correttamente proposto, il danno è stato prontamente diagnosticato con effettuazione delle idonee cure e soprattutto non vi è dimostrazione documentata di sezione chirurgica del nervo. Pertanto, per tutto quanto sopra si ribadisce che possono ravvisarsi elementi di errore tecnico nel comportamento dei
3 che ebbero in cura il Sig. Controparte_3 [...]
in quanto correttamente effettuarono l'intervento di protesi d'anca a Parte_1
sinistra ma con elevata probabilità, a causa di manovre durante l'intervento chirurgico, provocarono lo stiramento del nervo sciatico popliteo esterno riportando la lesione. Il danno biologico ovvero la menomazione della integrità psico-fisica riportata dal p. è valutabile nel suo attuale grado di espressività nosografica, tenuto conto dei baremes utilizzati per la valutazione del danno biologico permanente quali NI R., Mangili
F., Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e Persona_3 dell'invalidità permanente” , Milano, 1995; Controparte_4 CP_5 CP_6
Consigliere F., Palmieri L., Umani Ronchi G.: Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico”. , Milano, 2001; Tabella delle menomazioni alla Controparte_4
integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità; Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211, nella misura del 5% (cinque per cento). L'inabilità temporale è valutabile in: ITP: 60 (sessanta) gg. progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% (cinquanta per cento) in base a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.” L'analisi dei CTU, alla luce della stretta aderenza agli atti di causa prodotti ed alla completezza dell'analisi e della logica deduttiva ivi applicata, appare chiara e condivisibile. Quanto è avvenuto all'istante trattasi certamente di complicanza del tipo di operazione prescelto: ciò non esclude la responsabilità del medico in considerazione della possibilità che l'operazione abbia provocato il danno ma, certamente, ne mitiga la colpa in considerazione del fatto che la probabilità è stata un parametro valutato nell'ambito dell'intervento. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito con molteplici interventi (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 20806 del 29.09.2009; Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 12516 del 17.06.2016) che, in caso di prestazione professionale medico chirurgica, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state invece prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle circostanze tecnico scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di complicanze intraoperatorie, ma deve altresì verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze;
nel caso specifico, tale imprevedibilità e inevitabilità non è provata, per cui vi è responsabilità della convenuta.
4 D'altro canto, alla luce delle considerazioni svolte, delle caratteristiche dell'intervento, del consenso prestato, delle condizioni di salute dell'istante, non è possibile attribuire un risarcimento nei termini stabiliti dall'istante.
Alla luce della documentazione esaminata e della chiarezza della consulenza espletata, sono apparsi ridondanti gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti nel corso del giudizio: non vi sono i presupposti per un apprezzabile danno morale in relazione ad una lesione del 5% di invalidità nei confronti di un individuo che aveva, all'epoca dei fatti, già 82 anni e presentava già diverse altre problematiche. Peraltro, la prova orale richiesta non presentava caratteristiche di inerenza con particolari riverberi che avrebbe avuto la nuova e diversa condizione del all'esito dell'intervento di cui si disquisisce;
Parte_1
in sostanza, è da rigettare il riconoscimento di ogni ulteriore e maggiore voce di danno, in quanto non solo indeterminata ma anche non incidente rispetto alle condizioni dell'istante. Pertanto, espunta ogni voce di danno morale e personalizzazione del danno, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'operazione nel 2018 e delle vigenti tabelle per lesioni di minore entità, rispettando la valutazione del 5% di invalidità permanente e 60 giorni di invalidità temporanea al 50%, la convenuta sarà condannata al risarcimento dell'importo di € 6.492,34, intendendosi tale importo comprensivo delle spese mediche sostenute per € 288,10.
Avendo riguardo al vizio del consenso basti dire che, per giurisprudenza consolidata, il medico, nell'attività di cura, deve informare il paziente - in modo sufficientemente chiaro ed esauriente - in ordine alla natura ed ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché - anche in questo caso - delle eventuali terapie alternative (Cass. 29709-19, 15386-11, 2354-10). Il paziente, in forza dei noti principi sugli oneri di allegazione e prova del danneggiato (Cass. 18392-17, 5487-19) deve allegare e provare l'evento lesivo del diritto all'autodeterminazione, vale a dire la mancanza di una adeguata informativa e che, qualora questa fosse stata correttamente fornita, egli avrebbe rifiutato il trattamento (causalità materiale), e che il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento, operata dal medico, costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit, non tralasciando le conseguenze pregiudizievoli che derivano, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione (causalità giuridica).
Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in
5 un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione”. Come si evince dagli atti in causa, anche in caso di totale vizio del consenso, che non si è verificato, ciò non avrebbe impedito in alcun modo influito su quanto avvenuto. La violazione del consenso prestato dal paziente risulta, se avvenuta, del tutto indifferente per il caso prospettato e, pertanto, non foriera di alcuna valutazione in questa sede. Sono da riconoscersi gli interessi sull'importo a partire dalla domanda, mentre la rivalutazione non è dovuta in quanto il danno è liquidato all'attualità. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza, seppure devono essere parametrate alla grande differenza tra quanto richiesto e quanto accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1) Accerta la responsabilità della convenuta nei termini suesposti nella causazione dell'evento occorso al Sig. e, per l'effetto, condanna la Parte_1
Controparte_1
al risarcimento del danno nei confronti dell'istante nell'importo
[...] di € 6.492,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per Parte_1 la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, per un totale di € 7.052,00, oltre IVA, Cassa e spese generali, con attribuzione all'Avv. Giovanni Nicola Procaccini;
si addebitano comunque a carico della convenuta € 786,00 per spese non imponibili e le spese di CTU.
Benevento, lì 31 marzo 2025
Con IL GIUDICE ONORARIO ACE
Avv. Rosario Molino
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