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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12490/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI Parte_1
FRANCESCO LUCA
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che con verbale del
07/03/2022 la Commissione Medica Superiore per l'accertamento dell'invalidità civile presso il Centro Medico Legale di Lecce, lo riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 85%”, in quanto affetto da “cardiopatia ad evoluzione dilatativa, diabete mellito tipo II, IPB, spondiloartrosi in alluce valgo bilaterale” ed attribuendo a tali patologie i codici nosologici 6442, 9309,7004 e 9322. Il predetto verbale del 07.03.2022 veniva spedito unitamente a lettera di accompagnamento del 09.03.2022 e veniva consegnato in data 24.03.2022.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
9991/22 rg per il riconoscimento della predetta pensione. Anche in questa fase non
1 veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
31.08.2023 confermava il precedente giudizio amministrativo.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Si tratta di un uomo 68enne affetto da un quadro morboso caratterizzato da un complesso di menomazioni che incidono in maniera significativa sulle sue condizioni psico-fisiche. La cardiomiopatia dilatativa, diagnosticata da tempo, si presenta nel controllo cardiologico del febbraio 2024 con un quadro ecografico di dilatazione ventricolare sinistro con globale ipocinesia (FE 40%)., associata all'ipertensione arteriosa non ben controllata con terapia medica come si evidenzia dai valori pressori riscontrati in sede di visita medica peritale. Tale patologia, definita dal cardiologo ascrivibile alla III classe NYHA, può essere valutata in misura del 45% con il cod. 6442. La valutazione clinico-obiettiva dell'apparato osteoarticolare evidenzia la spondiloartrosi sia del tratto cervicale che lombare che si accompagna alla patologia artrosica del ginocchio sinistro e alla metatarsalgia da deformazione artrosica dei piedi con alluce valgo bil. e necessità di deambulazione con ortesi di sostegno. Pertanto, tenuto conto del danno funzionale riscontrato, le suddette patologie osteoarticolari, possono essere valutate complessivamente per analogia con il cod. 7010 in misura del 40%. La patologia psichiatrica, in cura dal 1992 presso il CSM di Lecce con periodici controlli e prescrizioni terapeutiche, è caratterizzata, come da certificazione specialistica, da disturbi dell'affettività con tratti psicotici, da ideazione dominante da tematiche a sfondo ipocondriaco, tono dell'umore nettamente depresso e deficit di memoria a breve termine. Si conferma, pertanto, la valutazione del cod. 1201 del CTU dell'ATP in misura del 30%. Anche per il diabete mellito, trattato con ipoglicemizzanti orali, si può confermare la valutazione del cod. 9309 in misura del 41%. Assumono importanza medico-legale i recenti disturbi dell'apparato respiratorio caratterizzati dalle apnee notturne con AHI 36,6 e RDI 43,3, con indice di desaturazione di ossigeno di 21,5 e indicazione al trattamento con CPAP. Le ripetute apnee ed ipoapnee determinano uno sforzo respiratorio notturno con possibili modificazioni della frequenza cardiaca ed aumento dei valori pressori e compromissione della ossigenazione notturna. L'attuale diagnosi di OSAS può essere valutata in misura del 20% con il cod. 6013.
Contribuiscono ad aggravare il quadro invalidante del ricorrente anche le altre patologie in diagnosi:
l'ipertrofia prostatica in misura dell'11% con il cod. 6204 e l'ipoacusia in misura del 29% tenuto conto della perdita uditiva bilaterale calcolata, in base all'esame audiometrico dell'aprile 2024, con le tabelle
2 allegate al cod. 4005. Le infermità accertate, quindi, risultano aggravate rispetto alla valutazione del
CTU dell'ATP e incidono in modo rilevante sullo stato invalidante del ricorrente, pur residuando
“cascami” di validità.
CONCLUSIONI
Considerato il quadro clinico e la valutazione delle infermità, eseguita ai sensi del D.M. 05/02/92, si conclude che il signor è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa Parte_1
(100%) dal febbraio 2024, in seguito all'aggravamento soprattutto della patologica cardiorespiratoria.
Per il precedente periodo si conferma la valutazione dell'85%
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta in corso di giudizio, nella specie la visita cardiologica del febbraio 2024 che ha evidenziato un peggioramento della patologia cardiovascolare con conseguente aggravamento dello stato invalidante riconosciuto dal consulente e ne ha determinato la decorrenza.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (febbraio 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca
3 anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. Appare conforme Cass.
5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12490/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da febbraio
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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