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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 131 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
La , con gli Avv.ti Achille Morcavallo e Alessandra Morcavallo Parte_1
reclamante
E
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Andrea Controparte_1 dell'Omarino, Osvaldo Cantone e Gaetano Mascaro
reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art. 1, 58°co., L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento disciplinare. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con nota del 10.6.22 indirizzata al dipendente , responsabile della filiale di Parte_2 Cosenza, Via degli Stadi, premetteva di aver presentato presso la Procura della Controparte_1
Repubblica di Cosenza, tra il 3.12.21 e il 17.12.21, 5 denunce per sottrazioni di beni aziendali e che in data 18.3.22 aveva appreso che a carico del pendevano due procedimenti penali, di cui Parte_2 uno, recante n° 4803/21 RGNR, lo vedeva imputato del reato di furto aggravato in concorso di un ferro da stiro marca commesso il 2.12.21 e denunciato il 3.12.21. CP_2
2) Contestava quindi al le seguenti condotte di rilievo disciplinare: Parte_2
a) di essersi impossessato, in concorso con l'operatore di cortesia di un ferro da Persona_1 stiro marca del valore di 69 euro;
CP_2 b) di essersi impossessato, tra il 3.12.21 e il 17.12.21, sempre in concorso con di Persona_1 complessivi 129 bancali per un valore di euro 1.419,00 circa. Sul punto, nella lettera di contestazione si aggiungeva che, anche ad ammettere che si fosse trattato di bancali difettosi o da smaltire, l'aver consentito allo di asportare i bancali risultava in contrasto con le modalità previste nella Per_1 procedura aziendale “Organizzazione Magazzino”; c) di avere insistentemente chiesto a suoi superiori e colleghi di lavoro quale fosse l'andamento delle indagini interne seguite alle denunce presentate dalla società, con particolare riferimento a quanto accertato dai tecnici addetti alla visione delle telecamere, giungendo a minacciare il commesso con la frase: “Cosenza è piccola e le cose si vengono a sapere e sarebbe spiacevole Persona_2 se poi accadesse qualcosa di irreparabile”; d) che nonostante dal 3.1.22 al 24.1.22 il fosse assente dal lavoro causa infortunio, si era Parte_2 recato presso la filiale di Via degli Stadi in data 4.1.22, asserendo di dover ritirare un pacco;
in data 6.1.22, abusando della sua posizione gerarchica nei confronti del commesso ed Parte_3 inducendo questi ad entrare con le sue credenziali nel sistema informatico aziendale Back office effettuando controlli sul sistema degli scontrini di filiale;
in data 9.1.22, effettuando ulteriori controlli sugli scontrini emessi, nonché effettuando le stampe di alcuni scontrini relativi proprio ad un ferro da stiro marca venduti nei giorni 3.12.21, 7.12.21 e 30.12.21. CP_2
CP_ 3) Presentate giustificazioni scritte e orali, con provvedimento del 13.7.22 intimava CP_1 licenziamento per giusta causa.
4) Proposta impugnativa di licenziamento, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso conforme all'ordinanza che ha definito la fase sommaria, ha respinto l'opposizione proposta dal , confermando la legittimità del recesso datoriale. A tanto il Parte_2 tribunale è pervenuto, per la parte che in questa sede interessa, con le seguenti motivazioni:
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Parte ricorrente ripropone nel presente giudizio le medesime doglianze avanzate nella precedente fase sommaria - facendo leva, in sostanza, sui medesimi argomenti difensivi. Le censure avverso il licenziamento sono state compiutamente affrontate nella ordinanza opposta e neppure in questa sede possono trovare accoglimento. In particolare, quanto al profilo della violazione del principio di immediatezza della contestazione, l'ordinanza opposta - dopo aver ricordato il fondamento normativo e la ratio di detto principio – ha escluso la lesione del diritto di difesa del ricorrente valorizzando, da un lato, la circostanza che la parte ha, antecedentemente all'impugnativa giudiziale del licenziamento, preso posizione sugli addebiti contestati articolando una adeguata difesa e, dall'altro, ritenuto che il lasso temporale intercorso tra la conoscenza, da parte del datore di lavoro, dei fatti posti alla base della contestazione e la relativa lettera di licenziamento non aveva potuto comunque ingenerare sul lavoratore l'affidamento sull'intendimento del datore di lavoro di non adottare nei suoi confronti alcuna misura disciplinare sia perché per l'episodio disciplinare del furto del ferro da stiro era ancora pendente il procedimento penale sia per l'esistenza di ulteriori addebiti oggetto di contestazione. Il ricorrente, in questa sede afferma di non essersi doluto, nella fase sommaria, della mancata possibilità di prendere posizione sui fatti contestati ma solo di aver “[..] segnalato che il decorso di un lungo lasso temporale (sei mesi) dalla conoscenza dei fatti (dicembre 2021) alla contestazione degli addebiti (giugno 2022) non ha giovato all'accertamento della verità ed anzi generato ulteriori fraintendimenti [..]” (così a pag. 8 del ricorso in opposizione). Articolata in questi termini la doglianza non integra neppure una censura sulla statuizione contenuta nell'ordinanza opposta, e comunque non offre argomenti idonei a palesare vizi di motivazione e a superare quanto deciso sul punto. Il motivo di opposizione va quindi disatteso. Si duole, poi, il ricorrente dell'erroneità dell'ordinanza opposta nella parte in cui ha ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento dal furto di un ferro da stiro dell'importo di € 69,00. L'ordinanza gravata ha, in particolare, statuito che l'episodio disciplinare del 2.12.2021 – relativo a furto di ferro da stiro e ritenuto, in via assorbente, idoneo a sorreggere la giusta causa di licenziamento in ragione del disvalore del comportamento, integrante illecito penale – sia stato adeguatamente provato in quanto: 1) il documento prodotto dal ricorrente (ricevuta n. 343218 del 2.12.2021, all. 16 fasc. ricorrente fase sommaria), depositato a comprova dell'avvenuto regolare acquisto dell'articolo da parte di una cliente, non è uno scontrino fiscale vero e proprio ma la stampa della copia effettuata dal sistema informatico, dal quale risulta, peraltro, oltre alla vendita di un ferro da stiro, anche di due prodotti (frisk clean breath); 2) il ricorrente ha dedotto di essersi accertato personalmente dell'incasso dell'intero importo prima della conclusione del turno di lavoro provvedendo direttamente al relativo versamento in cassa ma di detta circostanza non ha offerto prova né ha chiesto di offrirla;
3) il documento prodotto dal ricorrente reca quale indicazione oraria quella delle ore 14.42 ma dall'annotazione di P.G. del 23.12.2021 (all. 19 fasc. resistente fase sommaria) risulta che la consegna del ferro da stiro è avvenuta alle ore 12.28; 4) dalla bolla di trasporto XAB 2821311/2021 (all. 29 fasc. resistente fase sommaria) risulta la consegna alla filiale di Cosenza, alla quale era addetto il ricorrente, tra l'altro, di n. 12 ferri da stiro “ e dal CP_2 documento “conto articoli Filiale” (all. 30 fasc. resistente fase sommaria) risulta che di detti n. 12 articoli n. 4 sono stati venduti alla data del 3.12.2021 (di stampa del documento) con una scorta di n. 8 articoli ma dal documento “elenco articoli” del 2.11.2021 (all. 31 fasc. resistente fase sommaria) si ricava che a tale data gli articoli ferro da stiro “ presenti in filiale non erano n. 8 bensì n. CP_2
7: ciò che attesta che il prodotto consegnato alla cliente non era stato contabilizzato come venduto nella giornata del 2.12.2021; 5) lo scostamento temporale tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa ed i fotogrammi che documentano un acquisto in cassa 4 alle ore 14.38 - ossia nei quattro minuti antecedenti rispetto all'orario indicato nel documento prodotto dal ricorrente - comprovanti che la ricevuta n. 343218 del 2.12.2021 era riferita all'acquisto eseguito da un altro cliente e non già al deposito in cassa di denaro riscosso dal ricorrente. In questa sede il ricorrente ha, sul punto, contestato l'ordinanza gravata sostenendo che: a) “lo scontrino fiscale non poteva essere nella disponibilità del ricorrente (essendo invece in possesso della cliente acquirente del prodotto o del vigilante che ne ha curato la consegna) e che la ricevuta prodotta è la copia dello scontrino fiscale che genera il sistema informatico”; b) “non può assumere rilievo l'avvenuto versamento dell'importo in cassa a distanza di due ore dalla consegna del prodotto in questione alla cliente, dal momento che il lavoratore ha comunque opportunamente vigilato sul relativo versamento prima della conclusione del suo turno di lavoro”; c) “il prodotto 'elenco articoli' depositato dall'azienda [..] da cui il Giudicante desumerebbe la mancanza di un prodotto (12 pezzi totali, 4 venduti e 7 rimanenze anziché 8) non può assumere alcuna valenza probatoria. Esso, infatti, consiste in un mero scritto interno, senza alcuna firma ed addirittura compilato a mano, in qualunque momento, dalla società resistente. In ogni caso, la pretesa mancanza di un prodotto può addebitarsi ad un qualunque errore di conteggio dei pezzi a chiusura della giornata;
tanto è comprovato dall'elenco articoli prodotto dal ricorrente da cui si evince la vendita di tutti i dodici prodotti presenti nella filiale”; d) “lo scostamento temporale cui il Giudicante ha inteso dare rilevanza di 4 minuti tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa non è stato provato dalla società resistente ed i fotogrammi depositati non consentono di instaurare relazione fra l'immagine ed uno degli scontrini depositati” (cfr. pag. 13 ricorso in opposizione). Trattasi di rilievi critici che non appaiono idonei a scalfire il contestato decisum. Al riguardo deve, invero, osservarsi: a) che rimane comunque indimostrato, anche in questa sede, che il ricorrente abbia, per come dedotto, vigilato sul versamento prima della conclusione del suo turno di lavoro dell'importo in cassa a distanza di due ore dalla consegna del prodotto in questione alla cliente;
b) che risulta incontestato, anche in questa sede, che il documento prodotto dal ricorrente (n. 343218 del 2.12.2021) rechi l'indicazione oraria delle ore 14.42 mentre dall'annotazione di P.G. del 23.12.2021 risulta che la consegna del ferro da stiro alla cliente è avvenuta alle ore 12.28: rimane incomprensibile la ragione per cui il ricorrente abbia atteso oltre due ore dall'acquisto del prodotto (e dalla consegna del corrispettivo) per provvedere al versamento dell'importo in cassa, né è indicata una plausibile ragione a giustificazione di detto scostamento temporale;
c) la contestazione della valenza probatoria del documento “elenco articoli” del 2.11.2021 prodotto dalla resistente è priva di pregio: il ricorrente sostiene che tale documento non sia probante poiché “mero scritto interno” senza firma e compilato a mano ma, in senso contrario, non può non rilevarsi che l'atto non può che provenire dalla società resistente (e non si vede da chi altri dovrebbe provenire trattandosi di un conteggio aziendale dei pezzi) né la valenza probatoria di tale documento può essere messa in discussione dal mero fatto che è stato “compilato a mano” (non dipendendo il valore probatorio di un atto dalla modalità di redazione) e che sia privo di firma (la riconducibilità del documento al soggetto che l'ha prodotto è pacifica) sicché ritiene il giudice che il documento in questione dimostra che il prodotto consegnato alla cliente non era stato contabilizzato come venduto nella giornata del 2.12.2021. A prescindere, dunque, da ogni considerazione sulla valenza da attribuire allo scostamento temporale tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa ed i fotogrammi prodotto dalla resistente resta che la versione dei fatti prospettata dal ricorrente non appare convincente mentre il compendio e le argomentazioni offerti dalla resistente sono sufficienti a ritenere provato il fatto contestato. Il fatto materiale contestato – e provato - è contemplato dal CCNL applicabile al rapporto (art. 226, punto 3, cfr. all. 50 fasc. resistente fase sommaria) quale ipotesi idonea a sorreggere il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. (il CCNL prevede, infatti, “l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”) sicchè, come correttamente statuito nell'ordinanza gravata, non vi è spazio per la censura sulla ritenuta non proporzionalità tra fatto e sanzione avendo le parti sociali operato siffatta valutazione di proporzionalità e dovendo il giudice tenere conto, ex art. 30 L. 183/2010, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Si duole, infine, il ricorrente di ciò che il giudice di prime cure ha negato la pretestuosità del recesso datoriale. Anche in questa sede la parte sostiene, in sostanza, la natura ritorsiva del licenziamento ma non avendo provato né chiesto di provare (nè nella precedente fase sommaria né nella presente opposizione) il denunciato intento ritorsivo – unico e determinante del licenziamento - la doglianza non può che essere rigettata. Il ricorso per quanto precede deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo denunciando: Parte_2
5.1) l'errore del tribunale per avere escluso la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare. Al contrario, nel caso di specie la contestazione disciplinare era avvenuta solo sei mesi dopo la conoscenza dei fatti, atteso che la società aveva presentato cinque denunce relative ai fatti poi contestati già nel mese di dicembre 2021, mentre aveva proceduto alla contestazione degli addebiti solo il 10.6.22. Ciò aveva ingenerato nel dipendente l'affidamento circa la volontà del datore di lavoro di non procedere in via disciplinare, tanto più che il 7.3.22 era intervenuto decreto di archiviazione per gli episodi dei furti delle pedane, nonché aveva leso il diritto di difesa del essendogli stato impedito di ricostruire i fatti nell'immediatezza, rendendo Parte_2 l'esercizio del diritto di difesa meno agevole.
5.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto sufficiente a giustificare il licenziamento il solo episodio del furto del ferro da stiro, in tal modo andando oltre le stesse valutazioni del datore di lavoro. Nel caso di specie, infatti, il licenziamento era stato intimato sulla base di tre condotte di rilievo disciplinare e nella stessa lettera di licenziamento si dava atto che il recesso veniva intimato “alla luce di una complessiva valutazione della Sua condotta, tenuto conto anche del Suo inquadramento contrattuale e della mansione a Lei affidata …”. Il tribunale, quindi, aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza verificare la sussistenza degli ulteriori addebiti sottesi al recesso, non tenendo conto che per l'episodio relativo al furto del ferro da stiro era ancora pendente il procedimento penale e che per l'episodio del furto delle pedane era intervenuto decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Cosenza. La conseguenza era che non era stato provato quel nucleo minimo di condotte sanzionabili, tali da rendere legittimo il licenziamento intimato, mentre il provvedimento disciplinare
- al fine di assicurare la proporzione della sanzione al caso concreto – doveva essere preceduto dalla verifica dei fatti addebitati e dalla valutazione dell'elemento soggettivo.
5.3) l'errore del tribunale per avere escluso la pretestuosità del licenziamento e il comportamento persecutorio tenuto dal datore di lavoro. Dagli atti di causa era evidente che le plurime denunce presentate dall'azienda era meramente funzionale all'allontanamento del dipendente che negli ultimi tempi non poteva più garantire quella presenza sul posto di lavoro che aveva caratterizzato lo svolgimento della sua pregressa attività lavorativa. Ciò si desumeva dai tempi ravvicinati delle denunce, dalla irreprensibile carriera lavorativa del ricorrente, dal decreto con cui il Gip presso il tribunale di Cosenza aveva archiviato la notizia di reato relativa ai furti delle pedane e dal provvedimento con cui il datore di lavoro aveva respinto la domanda del volta ad ottenere Parte_2 CP_ un trasferimento presso una filiale più vicina alla sua residenza one consentirgli di assistere il figlio in situazione di handicap;
5.4) l'errore del tribunale per aver ritenuto sussistente la giusta causa di recesso per il furto del ferro da stiro basandosi sulla tipizzazione prevista nel contratto collettivo con riferimento alla appropriazione di beni aziendali. A prescindere dal fatto che la condotta era insussistente, il contratto collettivo prevedeva quale giusta causa di recesso la condanna in sede penale per il fatto addebitato, che nel caso di specie non vi era stata, mentre era stato addirittura emesso decreto di archiviazione per la condotta di appropriazione delle pedane. In ogni caso, la tipizzazione contenuta nel contratto collettivo non era sufficiente a ritenere sussistente la giusta causa di recesso, dovendo comunque operare una sua autonoma valutazione circa la gravità del fatto, la proporzionalità della sanzione e il venir meno in concreto del vincolo fiduciario. E nel caso di specie, anche a dar credito - per ipotesi di lavoro - alla ricostruzione datoriale non potrebbe rinvenirsi una condotta tanto riprovevole da compromettere il rapporto fiduciario ma, al più, una leggerezza nell'accordare una modalità di acquisto per interposta persona (peraltro un vigilante della stessa azienda) ma priva di rischio effettivo per le finanze aziendali (avendo verificato anche l'avvenuta riscossione).
5.5) l'errore del tribunale per aver ritenuto fondata l'accusa di furto in concorso di un ferro da stiro marca mentre nel caso di specie si trattava di una mera agevolazione che il ricorrente aveva CP_2 accordato ad una cliente che temeva di perdere l'occasione di assicurarsi un prodotto in promozione. Il tutto era stato dimostrato attraverso la ricevuta n. 343218 del 2.12.2021 emessa in corrispondenza dello scontrino fiscale regolarmente rilasciato e trasmessa all'Agenzia delle Entrate la stessa sera del 2 dicembre 2021 unitamente a quelle di tutte le altre vendite della giornata. Ne conseguiva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, nessun ammanco, e dunque nessun danno, si era verificato in relazione ai 12 pezzi dell'articolo in promozione, tutti contabilizzati dalle singole casse. L'assenza di ammanchi per la società risulta, peraltro, dal bilancio riferito all'esercizio dell'anno 2021, ora presente presso la Camera di Commercio competente (allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2024), che non comprende perdite da furto, in carenza di un inventario (pure richiesto dall'odierno reclamante con comunicazione rimasta senza riscontro), da cui si possa desumere la mancanza contestata. Per di più, dalla allegata 'bolla di accompagnamento beni viaggianti' si evince la consegna di 12 pezzi in promozione e nell'allegato atto sintetico del mese di dicembre è stato riportato il medesimo numero di pezzi venduti comprensivo anche di un reso. Al riguardo, il tribunale aveva erroneamente ritenuto che quello prodotto dal ricorrente non fosse uno scontrino fiscale vero e proprio, ma una mera stampa estratta dal sistema informatico aziendale. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che lo scontrino fiscale non poteva essere nella disponibilità dell'odierno reclamante (essendo invece in possesso della cliente acquirente del prodotto o del vigilante che ne ha curato la consegna) e che la ricevuta prodotta è la copia dello scontrino fiscale che genera il sistema informatico e che la società trasmette al termine della giornata lavorativa all'Agenzia delle Entrate per tutte le vendite avvenute. Il tribunale, inoltre, aveva errato nel ritenere che il versamento del prezzo di un ferro da stiro marca avvenuto circa due ore dopo la consegna CP_2 alla cliente non fosse riferito al ferro da stiro oggetto di incolpazione, così come aveva errato nel ritenere attendibile il documento denominato “elenco articoli” prodotto dalla società (all. 31), da cui emergeva la mancanza di un ferro da stiro e, in particolare a fronte di 12 pezzi ricevuti dalla filiale, 4 venduti e 7 rimanenze. Il documento, infatti, era di provenienza datoriale, senza alcuna firma e, in ogni caso, la pretesa mancanza di un prodotto poteva addebitarsi ad un qualunque errore di conteggio dei pezzi a chiusura della giornata. Infine, l'azienda non aveva provato che lo scostamento di orario tra i registratori di cassa e le telecamere fosse di soli 4 minuti, per cui era da escludere che l'acquisto documentato dal lavoratore delle ore 14.42 potesse coincidere con l'acquisto di altra cliente come preteso dalla resistente. Per il resto, risultavano insussistenti le ulteriori accuse riferite al furto delle pedane, la cui rilevanza penale era stata esclusa dal Gip presso il tribunale di Cosenza anche in ragione del fatto che era emerso chiaramente che si trattava di pedane difettose e da smaltire. Né, in relazione a tale episodio, era emersa alcuna violazione delle disposizioni interne all'azienda. Del pari, erano insussistenti le accuse riferite agli episodi di minacce nei confronti di colleghi, dal momento che essi, in ogni caso, non rientrerebbero tra le ipotesi che la contrattazione collettiva ed il codice disciplinare aziendale considerano idonei a giustificare la massima sanzione disciplinare inflitta. I rapporti mantenuti con i colleghi dall'odierno reclamante, infatti, devono essere interpretati alla luce delle difficoltà generate dalla laconica comunicazione di sospensione. Appare del tutto legittimo che il lavoratore mantenesse i rapporti con i colleghi e che a questi si rivolgesse per ricevere le informazioni che l'azienda invece avrebbe avuto l'obbligo di fornire direttamente. E alla stessa conclusione doveva pervenirsi quanto agli assunti datoriali riferiti a pretesi interventi sul back office da parte del lavoratore che avrebbero ostacolato le verifiche della società. Non corrispondente al vero risulta la circostanza dell'asserito accesso nel sistema aziendale da parte del
nel gennaio 2022 con le credenziali di altri colleghi. Il lavoratore ha invece sempre Parte_2 legittimamente utilizzato le proprie e, nell'occasione indicata, egli ha solo provveduto a stampare la ricevuta (corrispondente allo scontrino fiscale emesso) del pagamento dell'articolo (ferro da stiro) che l'azienda – come per tutte le vendite avvenute durante la giornata – aveva trasmesso (la stessa sera del 2 dicembre 2021) all'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, essendosi il capo area denunciante spinto ad ipotizzare un furto, del tutto legittimamente, l'indagato penale ha eventualmente esercitato il diritto di ricercare le prove idonee a smentire gli assunti di colpevolezza formulati a suo carico. Né può ragionevolmente sostenersi che comprometta il vincolo fiduciario il contegno di chi ricerchi elementi che possano confermare la propria innocenza perché costretto ad affrontare infamanti accuse in una gigantesca sproporzione di forze tra le parti: da un lato, un modesto lavoratore messo alla porta e nella necessità di difendersi, dall'altro, un colosso cui certamente non potevano mancare mezzi e poteri per colpire e punire.
6) Il reclamante ha quindi concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento ed il riconoscimento, in via gradata, della tutela di cui al primo e secondo comma, quarto comma, quinto e sesto comma dell'art. 18 Legge 300/70. Ha inoltre insistito per la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore in ragione della mancata percezione delle mensilità residue e dei danni non patrimoniali subiti su cui il tribunale non si sarebbe pronunciato.
7) si è costituita concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata. 8) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Il reclamo è infondato.
10) Preliminarmente occorre dare atto che, come documentato in questa sede dalla società reclamata, all'esito del primo grado del giudizio penale relativo al reato di furto aggravato in concorso del ferro da stiro marca il e il concorrente sono stati condannati alla pena di mesi 6 di CP_2 Parte_2 Per_1 reclusione ed euro 300 di multa, nonché a rifondere a parte civile costituita, i danni Controparte_1 derivanti da reato nella misura di euro 2.500,00, mentre è stata assolta dal reato Controparte_3 di ricettazione del ferro da stiro “per particolare tenuità del fatto”.
11) Ciò detto, partendo dal primo motivo, riferito ad una pretesa violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, esso è destituito di fondamento.
11.1) In primo luogo, il reclamante fa decorrere la piena conoscenza dei fatti da parte della società dal dicembre 2021 in cui aveva presentato cinque denunce, di cui la prima riferita al Controparte_1 furto del ferro da stiro Polti, le rimanenti quattro ai furti dei 129 bancali. Ora, se è vero che dalle denunce può dirsi che nel dicembre 2021 l'azienda era a conoscenza dei fatti nella loro materialità, dal contenuto delle denunce stesse emerge in modo lampante che il datore di lavoro non era a conoscenza che di tali fatti fosse responsabile il . Si trattava, infatti, di denunce a carico di Parte_2 ignoti, per cui non si comprende su quali basi l'azienda potesse procedere a contestare i fatti di cui alle denunce proprio all'odierno reclamante.
11.2) A ben vedere, poi, non risultava sufficiente ad elevare la contestazione disciplinare nemmeno la comunicazione alla persona offesa emessa dalla Procura della Repubblica di Cosenza Controparte_1 ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in data 17.3.22, atteso che dalla stessa emergeva solo che il , Parte_2 unitamente allo e a tale risultavano indagati nell'ambito del procedimento Per_1 Controparte_3 4803/21 per i reati di furto aggravato del ferro da stiro, i primi due, e di ricettazione dello stesso bene, la terza, e che il e lo risultavano indagati per i reati di furto aggravato e Parte_2 Per_1 appropriazione indebita nell'ambito del diverso procedimento penale n° 360/22 RGNR. La comunicazione alla persona offesa, infatti, conteneva solo le informazioni relative alle iscrizioni senza alcuna informazione circa le prove raccolte dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari.
11.3) A ciò si aggiunga che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari emesso il 28.1.22 nei confronti del e lo per il furto aggravato del ferro da stiro marca non risulta Parte_2 Per_1 CP_2 notificato alla società reclamata, mentre il decreto di citazione diretta a giudizio per il medesimo reato risulta essere stato emesso solo in data 5.5.22. Infine, non risulta, né il reclamante lo ha dedotto, che sia stata informata, quanto ai plurimi episodi di furto dei bancali, della richiesta di Controparte_1 archiviazione depositata dalla locale Procura della Repubblica il 15.2.22 e del pedissequo decreto di archiviazione depositato il 7.3.22
11.4) Su tali basi può al più ritenersi che la società avesse ufficiale contezza delle accuse rivolte al in sede penale solo nel maggio 2022, con l'esercizio dell'azione penale per il furto del ferro Parte_2 da stiro, ma anche a voler prendere a riferimento la sola comunicazione alla persona offesa del 17.3.22, rimane il fatto che non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di immediatezza con riferimento ad una contestazione elevata già il 10.6.22. Ciò tanto più che nel caso di specie le accuse rivolte con l'atto di contestazione non erano solo quelle per cui si era agito in sede penale, ma anche quelle riferite alle minacce rivolte dal al collega , all'ingiustificata Parte_2 Persona_2 introduzione nel sistema informatico aziendale e alle plurime presenze del ricorrente nel luogo di lavoro in giornate in cui era assente per infortunio. L'insussistenza della violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare si apprezza quindi anche in ragione del numero delle condotte addebitate, della conseguente complessità degli accertamenti da svolgere, nonché del fatto che per alcune di tali condotte vigeva il segreto investigativo cui l'azienda doveva necessariamente attenersi.
11.5) Inoltre, il reclamante si limita ad apodittiche affermazioni circa presunti affidamenti che l'insussistente ritardo nella contestazione disciplinare avrebbe in lui ingenerato, così come si limita a generiche affermazioni su una non meglio chiarita compressione del suo diritto di difesa che, come si vedrà a proposito della sussistenza della giusta causa, il ricorrente ha potuto esercitare appieno. Al riguardo, poi, non si comprende in che modo il ricorrente abbia potuto credere ad una volontà dell'azienda di soprassedere in sede disciplinare, essendo documentale che già in data 25.1.22
[...]
aveva provveduto a sospenderlo dal servizio, con diritto alla retribuzione, per i fatti che stavano CP_1 emergendo a seguito delle denunce presentate e gli accertamenti in corso di svolgimento. Ma soprattutto, la difesa relativa ad un presunto affidamento ingenerato dal lavoratore presuppone una inerzia del datore di lavoro a fronte di determinate condotte, seguita da un'iniziativa disciplinare per medesime o analoghe condotte tenute dal lavoratore successivamente. Ciò, tuttavia, esula dal caso di specie in cui il ricorrente nemmeno deduce che in passato il datore di lavoro avrebbe omesso di assumere iniziative disciplinari per condotte analoghe a quelle contestate il 10.6.22.
12) In ordine logico conviene ora esaminare il quinto motivo di reclamo con cui si contesta la decisione del tribunale di ritenere fondata l'accusa relativa al furto del ferro da stiro marca CP_2
12.1) Anche tale motivo è infondato. A prescindere dalla sopravvenienza costituita dalla sentenza di condanna penale emessa dal tribunale di Cosenza in data 19.3.25, si rileva che la condotta addebitata trova ampio riscontro nell'annotazione di servizio del 23.12.21 dei Carabinieri di Cosenza e nel verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri il 27.12.21 dalla Parte_4 CP_
(all.ti 19 e 18 f.lo . Dalla combinata lettura di tali atti di indagine, che si basano sulle
[...] immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, emerge che in data 2.12.21, tra le ore 8,26 e le ore 8,49, il , dopo aver prelevato dall'interno della filiale un ferro da stiro marca lo Parte_2 CP_2 ripone in un locale tecnico di pertinenza della filiale e all'esterno di essa;
che sempre il 2.12.21, sopraggiunta alle ore 12,21 una donna, evidentemente poi identificata in questa Controparte_3 si incontra con e che alle ore 12,28 lo apre con le chiavi il locale tecnico Persona_1 Per_1 di cui sopra, preleva il ferro da stiro marca e lo consegna alla donna che si allontana dalla filiale CP_2 alle ore 12,29 con la stessa autovettura con cui era sopraggiunta.
12.2) Ora, il non contesta tali evidenti emergenze investigative, ma sostiene che non si Parte_2 sarebbe trattato di furto di un bene aziendale, bensì di una mera agevolazione nei confronti di una cliente, di cui non fa il nome, onde consentirle di procurarsi un bene in offerta la cui disponibilità in filiale poteva rapidamente esaurirsi. Sostiene, inoltre, che il ferro da stiro marca sarebbe stato CP_2 da lui pagato alla cassa 4, come da copia dello scontrino n° 343218 del 2.12.21, ore 14,42, dell'importo di euro 72,70 riferito, oltre che ad un ferro da stiro marca dal costo di euro 69,00, CP_2 a due confezioni di frisk clean breath, dal costo complessivo di euro 3,70; scontrino che sarebbe rimasto nella disponibilità o della cliente, le cui generalità rimangono ignote nella prospettazione del
, o dello . Parte_2 Per_1
12.3) Sennonché, in ordine a tale versione difensiva si osserva: a) che non si comprende per quale ragione il ometta di indicare le generalità della cliente Parte_2 che avrebbe favorito nella giornata del 2.12.21 e perché non abbia indicato, come sarebbe stato logico attendersi, tale non meglio identificata cliente a testimone che più di ogni altro avrebbe potuto confermare la versione alternativa dedotta in giudizio. Sul capitolo n° 4, infatti, il ricorrente chiede che sia sentito solo lo , ovvero l'operatore di cortesia accusato di aver concorso con il Per_1 [...]
nel furto del ferro da stiro e che con il reclamante è stato condannato per furto aggravato del Pt_2 bene citato. Né si comprende perché il reclamante abbia prodotto in giudizio copia dello scontrino e non lo scontrino stesso e ciò anche nell'ipotesi che lo scontrino sia rimasto nella disponibilità della ignota cliente o dello (sul punto il ricorrente indica alternativamente i due soggetti come Per_1 possessori dello scontrino in originale);
b) premesso che dalle immagini visionate dai Carabinieri emerge che la donna che si è recata presso CP_ la filiale il 2.12.21, ore 12,21, ha fatto ingresso nella filiale, ne è uscita con lo , si è recata Per_1 nel parcheggio sotterraneo, ne è risalita e alle ore 12,28 ha ricevuto dallo il ferro da stiro, per Per_1 poi allontanarsi alle 12,29 con la sua autovettura, non si comprende cosa impediva alla cliente di provvedere direttamente al regolare acquisto del ferro da stiro, com'era logico e lineare che avvenisse. Né sul punto può sostenersi che alle ore 12,28 del 2.12.21 erano stati venduti tutti i 12 ferro da stiro marca in offerta, sicché la ignota cliente aveva preso in consegna l'ultimo rimasto grazie alla CP_2 intercessione del che si era premurato di prelevarlo e di riporlo nel locale tecnico esterno Parte_2 proprio per evitare, a suo dire, che la cliente non potesse beneficiare dell'offerta. Ciò in quanto dal documento “conto articoli filiale” (all. 30 , formato il 3.12.21, relativo al periodo 30.11.21 Parte_5
– 2.12.21 e su cui il reclamante non ha preso posizione, emerge che alla data del 2.12.21 erano stati venduti solo 4 ferri da stiro marca mentre altri 8 erano ancora presenti nella filiale. In ogni caso, CP_2 anche ad ammettere che alle ore 12,28 del 2.12.21 il ferro da stiro consegnato alla cliente fosse l'ultimo rimasto in filiale, risulta incomprensibile per quale ragione la cliente, che pure aveva stazionato dentro e nei pressi del negozio per circa 10 minuti, non abbia provveduto lei stessa al pagamento del ferro da stiro che il benevolmente le aveva tenuto a disposizione;
Parte_2
CP_ c) ma soprattutto, contrariamente a quanto sostenuto in reclamo, ha provato lo scarto di 4 minuti esistente tra l'orario delle telecamere di sorveglianza e l'orario delle casse della filiale e, quindi, che lo scontrino n° 343218 prodotto dal ricorrente non è per nulla riferito al pagamento che il Parte_2 avrebbe fatto alla cassa 4 del ferro da stiro in precedenza consegnato all'ignota cliente, bensì al pagamento eseguito per contanti, come in effetti risulta dal citato scontrino, da un soggetto di sesso femminile che aveva regolarmente acquistato un ferro da stiro marca unitamente a due CP_2 confezioni di frisk clean breath per un totale di euro 72,70. In particolare, attraverso gli allegati dal 49 bis al 49 quinquies ha provato che l'orario delle CP_1 telecamere di sorveglianza era in anticipo di 4 minuti rispetto all'orario delle casse e del pos. Dalla visione di tali documenti, infatti, emerge l'acquisto di un ulteriore ferro da stiro marca alla cassa CP_2 5, che dal diverso scontrino n° 267380 risulta essere avvenuto alle ore 14,44 del 2.12.21 ad opera di un soggetto di sesso femminile, mentre le immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza e relative a tale acquisto recano la data del 2.12.21, ore 14,39 – 14,40. Ciò detto, la copia dello scontrino prodotto dal ricorrente, recante l'indicazione di un acquisto alla cassa 4 di un ferro da stiro marca il 2.12.21, ore 14,42, deve essere comparato con le immagini CP_2 del sistema di video sorveglianza del 2.12.21, ore 14,38 circa. E in effetti in tale data e nell'orario compreso tra le ore 14,38,41 e le ore 14,39,00 emerge un ulteriore acquisto di un ferro da stiro marca
Ma ad effettuare l'acquisto non è il ma, come già anticipato e come reso evidente dai CP_2 Parte_2 fotogrammi tra le ore 14,38 e le ore 14,39, un soggetto di sesso femminile (cfr. all.ti 59 sexies, septies e octies flo Lidl). E non è un caso che tale soggetto ha effettuato il pagamento in contanti e tanto risulta dallo scontrino n° 343218 prodotto dal ricorrente. La conseguenza è il datore di lavoro ha ampiamente smentito la versione difensiva del ricorrente, dal momento che la copia dello scontrino che questi ha prodotto non è relativo al pagamento che il
[...] avrebbe effettuato per conto dell'ignota cliente, ma al diverso pagamento effettuato da un Pt_2 soggetto di sesso femminile che il 2.12.21, ore 14,44 (orario della cassa) e ore 14,40 (orario delle telecamere) aveva provveduto ad effettuare un regolare acquisto di un ferro da stiro marca CP_2
d) su tali basi, risulta del tutto superflua la testimonianza del solo , coimputato e condannato Per_1 unitamente al per il furto del ferro da stiro che dovrebbe confermare una versione Parte_2 CP_2 difensiva riferita ad un non meglio chiarita cliente, non chiamata a testimoniare, e che è già seccamente smentita per tabulas.
13) Può a questo punto tornarsi al secondo motivo di reclamo, che è anch'esso infondato. La tesi sostenuta dal ricorrente, fondata sulla circostanza che il licenziamento era stato intimato alla luce di una complessiva valutazione della Sua condotta e che quindi il tribunale non poteva limitare il suo esame all'episodio del furto del ferro da stiro, prova troppo perché l'espressione utilizzata nella lettera di recesso non può essere intesa, come vorrebbe il ricorrente, nel senso che il datore di lavoro non avrebbe proceduto al licenziamento in presenza di una sola delle tre condotte di cui all'atto di recesso. Soprattutto una tale tesi non è accoglibile nel momento in cui è risultata fondata, secondo quanto sopra chiarito, la grave condotta di furto aggravato di un bene aziendale, per la quale, tra l'altro, è intervenuta condanna anche in sede penale. Ne consegue che il tribunale si è attenuto al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di contestazione di più condotte, anche una sola di essa può essere ritenuta sufficiente a ravvisare la giusta causa di licenziamento.
14) Deve essere respinto anche il terzo motivo di reclamo riferito ad una pretesa natura pretestuosa o persecutoria del licenziamento. Tale doglianza risulta del tutto insussistente dal momento che:
a) contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sua carriera lavorativa risulta tutt'altro che irreprensibile, avendo l'azienda documentato che egli è stato attinto nell'anno 2007, allorquando CP_ lavorava presso la filiale di Bisignano, da ben 4 provvedimenti disciplinari (1 multa di 4 ore e 3 sospensioni di 2, 1 e 5 giorni) e su tale circostanza il reclamante non prende posizione;
CP_ b) costituisce circostanza del tutto neutra il fatto che ha presentato 5 denunce in tempi ravvicinati nel dicembre 2021, dal momento che, come detto, tali denunce erano chiaramente contro ignoti e non contro il e che i fatti materiali denunciati in sede penale sono pacificamente avvenuti. Con Parte_2 riferimento alle sottrazioni dei bancali, infatti, il non nega di aver dato l'autorizzazione allo Parte_2
per impossessarsene, ma sostiene che si trattava di prodotti difettosi e di poco valore. Inoltre, Per_1 la condotta di impossessamento dei bancali nella sua materialità è confermata dalla stessa richiesta di archiviazione e pedissequo decreto del Gip di Cosenza ripetutamente richiamato dal ricorrente;
c) non convince affatto la tesi di una volontà espulsiva desumibile dal fatto che il ricorrente godeva Pa dei benefici ex art. 33 Legge 104/92 per assistere il figlio affetto da handicap grave. Lo stesso ha documentato che l'Inps ha autorizzato il godimento dei giorni di permesso sin dal dicembre Pt_2 2016, per cui non si comprende per quale ragione il datore di lavoro avrebbe dovuto reagire ad una tale evenienza ben 5 anni dopo e per fatti che nella loro materialità non sono contestati. A ben vedere, poi, il ricorrente non ha nemmeno chiarito e documentato se in concreto abbia goduto dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 ed anche ad ammettere che ciò sia avvenuto dal dicembre 2016, risulta che l'azienda ha promosso il ricorrente a capo filiale sin dal maggio 2019, il che contraddice un'insofferenza datoriale alle indimostrate assenze ex art. 33 Legge 104/92. Quanto, poi, al rigetto dell'istanza di trasferimento presso la filiale di Bisignano avanzata nel luglio 2019 ai sensi dell'art. 33 Legge 104/92, proprio perché l'azienda aveva respinto tale istanza il 10.10.19, non si vede per quale ragione la società avrebbe dovuto espellere egualmente il lavoratore, per giunta più di due anni dopo il rigetto dell'istanza. Del resto, come evidenziato dall'azienda, la istanza di trasferimento era fondata sull'art. 33 Legge 104/92 e tale norma prevede non prevede un diritto incondizionato al trasferimento, ma solo “ove possibile”, sicché non risulta che il rigetto fosse espressivo di un malanimo nei confronti del lavoratore. d) Questi, in definitiva, non ha fornito alcuna prova del supposto carattere ritorsivo del licenziamento che, si aggiunge, è escluso anche, se non soprattutto, dalla sussistenza e dalla gravità dell'episodio del furto aggravato del ferro da stiro marca CP_2
15) Passando al quarto motivo di reclamo, la sentenza deve essere senz'altro confermata per aver ravvisato la giusta causa di recesso ed aver escluso il difetto di proporzione della massima sanzione applicata.
15.1) In primo luogo, il ricorrente propone una singolare lettura dell'art. 212 del CCNL applicabile, da cui non risulta affatto che il licenziamento per giusta causa sarebbe possibile solo in caso di condanna in sede penale del lavoratore e in ogni caso, come detto, risulta che il ricorrente è stato anche condannato in sede penale all'esito del primo grado di giudizio.
15.2) Ciò detto, la giusta causa di recesso certamente sussiste anche solo in ragione dell'accertata condotta di furto aggravato del ferro da stiro marca A tale conclusione si perviene non solo CP_2 perché, come osservato nella sentenza impugnata, l'art. 226, comma 3, del CCNL prevede tra le condotte idonee a giustificare il recesso per giusta causa quella di “appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”. Alla espressa previsione contrattuale si aggiunge la gravità di un reato di natura dolosa con cui il ha consentito ad un terzo soggetto di impossessarsi di un bene Parte_2 aziendale. Non rileva che il valore economico del ferro da stiro non sia di particolare entità, rileva invece il furto in sé e, soprattutto, che lo stesso è stato commesso dal abusando del suo Parte_2 CP_ ruolo di responsabile della filiale di Via degli Stadi. Sotto tale profilo, infatti, l'importanza e la delicatezza del ruolo ricoperto denotano una maggiore gravità dell'episodio e ancor più evidente il venir meno del rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, con la conseguenza che non è in alcun modo possibile una prognosi favorevole di un corretto comportamento per il futuro. Oltre alla gravità di una condotta di rilievo penale, assistita da dolo, commessa abusando del ruolo rivestito, vengono in rilievo anche i plurimi precedenti disciplinari da cui il è stato attinto che, pur Parte_2 non contestati come recidiva in senso tecnico, depongono ulteriormente nel senso che non è possibile prevedere un futuro comportamento consono alle più elementari regole aziendali.
16) Non si comprende, infine, per quale ragione il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria riferita alle mensilità non percepite e al discredito sociale che sarebbe conseguito al licenziamento asseritamente illegittimo. A prescindere, quanto alle mensilità non percepite, che esse devono trovare ristoro nelle varie forme di tutela di cui all'art. 18 Legge 300/70, risulta assorbente nel caso di specie che il giudizio di legittimità del licenziamento, che in questa sede deve essere confermato, ostava in radice all'accoglimento di qualsivoglia domanda risarcitoria che nella pretesa illegittimità trovava il suo presupposto.
17) Per tali ragioni il reclamo deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso ricorrente, della complessità delle questioni trattate e della delicatezza della causa avente ad oggetto un licenziamento per giusta causa.
19) Dal tenore della decisione discende per il reclamante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Cosenza n° 22/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico del reclamante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 131 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
La , con gli Avv.ti Achille Morcavallo e Alessandra Morcavallo Parte_1
reclamante
E
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Andrea Controparte_1 dell'Omarino, Osvaldo Cantone e Gaetano Mascaro
reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art. 1, 58°co., L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento disciplinare. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con nota del 10.6.22 indirizzata al dipendente , responsabile della filiale di Parte_2 Cosenza, Via degli Stadi, premetteva di aver presentato presso la Procura della Controparte_1
Repubblica di Cosenza, tra il 3.12.21 e il 17.12.21, 5 denunce per sottrazioni di beni aziendali e che in data 18.3.22 aveva appreso che a carico del pendevano due procedimenti penali, di cui Parte_2 uno, recante n° 4803/21 RGNR, lo vedeva imputato del reato di furto aggravato in concorso di un ferro da stiro marca commesso il 2.12.21 e denunciato il 3.12.21. CP_2
2) Contestava quindi al le seguenti condotte di rilievo disciplinare: Parte_2
a) di essersi impossessato, in concorso con l'operatore di cortesia di un ferro da Persona_1 stiro marca del valore di 69 euro;
CP_2 b) di essersi impossessato, tra il 3.12.21 e il 17.12.21, sempre in concorso con di Persona_1 complessivi 129 bancali per un valore di euro 1.419,00 circa. Sul punto, nella lettera di contestazione si aggiungeva che, anche ad ammettere che si fosse trattato di bancali difettosi o da smaltire, l'aver consentito allo di asportare i bancali risultava in contrasto con le modalità previste nella Per_1 procedura aziendale “Organizzazione Magazzino”; c) di avere insistentemente chiesto a suoi superiori e colleghi di lavoro quale fosse l'andamento delle indagini interne seguite alle denunce presentate dalla società, con particolare riferimento a quanto accertato dai tecnici addetti alla visione delle telecamere, giungendo a minacciare il commesso con la frase: “Cosenza è piccola e le cose si vengono a sapere e sarebbe spiacevole Persona_2 se poi accadesse qualcosa di irreparabile”; d) che nonostante dal 3.1.22 al 24.1.22 il fosse assente dal lavoro causa infortunio, si era Parte_2 recato presso la filiale di Via degli Stadi in data 4.1.22, asserendo di dover ritirare un pacco;
in data 6.1.22, abusando della sua posizione gerarchica nei confronti del commesso ed Parte_3 inducendo questi ad entrare con le sue credenziali nel sistema informatico aziendale Back office effettuando controlli sul sistema degli scontrini di filiale;
in data 9.1.22, effettuando ulteriori controlli sugli scontrini emessi, nonché effettuando le stampe di alcuni scontrini relativi proprio ad un ferro da stiro marca venduti nei giorni 3.12.21, 7.12.21 e 30.12.21. CP_2
CP_ 3) Presentate giustificazioni scritte e orali, con provvedimento del 13.7.22 intimava CP_1 licenziamento per giusta causa.
4) Proposta impugnativa di licenziamento, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso conforme all'ordinanza che ha definito la fase sommaria, ha respinto l'opposizione proposta dal , confermando la legittimità del recesso datoriale. A tanto il Parte_2 tribunale è pervenuto, per la parte che in questa sede interessa, con le seguenti motivazioni:
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Parte ricorrente ripropone nel presente giudizio le medesime doglianze avanzate nella precedente fase sommaria - facendo leva, in sostanza, sui medesimi argomenti difensivi. Le censure avverso il licenziamento sono state compiutamente affrontate nella ordinanza opposta e neppure in questa sede possono trovare accoglimento. In particolare, quanto al profilo della violazione del principio di immediatezza della contestazione, l'ordinanza opposta - dopo aver ricordato il fondamento normativo e la ratio di detto principio – ha escluso la lesione del diritto di difesa del ricorrente valorizzando, da un lato, la circostanza che la parte ha, antecedentemente all'impugnativa giudiziale del licenziamento, preso posizione sugli addebiti contestati articolando una adeguata difesa e, dall'altro, ritenuto che il lasso temporale intercorso tra la conoscenza, da parte del datore di lavoro, dei fatti posti alla base della contestazione e la relativa lettera di licenziamento non aveva potuto comunque ingenerare sul lavoratore l'affidamento sull'intendimento del datore di lavoro di non adottare nei suoi confronti alcuna misura disciplinare sia perché per l'episodio disciplinare del furto del ferro da stiro era ancora pendente il procedimento penale sia per l'esistenza di ulteriori addebiti oggetto di contestazione. Il ricorrente, in questa sede afferma di non essersi doluto, nella fase sommaria, della mancata possibilità di prendere posizione sui fatti contestati ma solo di aver “[..] segnalato che il decorso di un lungo lasso temporale (sei mesi) dalla conoscenza dei fatti (dicembre 2021) alla contestazione degli addebiti (giugno 2022) non ha giovato all'accertamento della verità ed anzi generato ulteriori fraintendimenti [..]” (così a pag. 8 del ricorso in opposizione). Articolata in questi termini la doglianza non integra neppure una censura sulla statuizione contenuta nell'ordinanza opposta, e comunque non offre argomenti idonei a palesare vizi di motivazione e a superare quanto deciso sul punto. Il motivo di opposizione va quindi disatteso. Si duole, poi, il ricorrente dell'erroneità dell'ordinanza opposta nella parte in cui ha ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento dal furto di un ferro da stiro dell'importo di € 69,00. L'ordinanza gravata ha, in particolare, statuito che l'episodio disciplinare del 2.12.2021 – relativo a furto di ferro da stiro e ritenuto, in via assorbente, idoneo a sorreggere la giusta causa di licenziamento in ragione del disvalore del comportamento, integrante illecito penale – sia stato adeguatamente provato in quanto: 1) il documento prodotto dal ricorrente (ricevuta n. 343218 del 2.12.2021, all. 16 fasc. ricorrente fase sommaria), depositato a comprova dell'avvenuto regolare acquisto dell'articolo da parte di una cliente, non è uno scontrino fiscale vero e proprio ma la stampa della copia effettuata dal sistema informatico, dal quale risulta, peraltro, oltre alla vendita di un ferro da stiro, anche di due prodotti (frisk clean breath); 2) il ricorrente ha dedotto di essersi accertato personalmente dell'incasso dell'intero importo prima della conclusione del turno di lavoro provvedendo direttamente al relativo versamento in cassa ma di detta circostanza non ha offerto prova né ha chiesto di offrirla;
3) il documento prodotto dal ricorrente reca quale indicazione oraria quella delle ore 14.42 ma dall'annotazione di P.G. del 23.12.2021 (all. 19 fasc. resistente fase sommaria) risulta che la consegna del ferro da stiro è avvenuta alle ore 12.28; 4) dalla bolla di trasporto XAB 2821311/2021 (all. 29 fasc. resistente fase sommaria) risulta la consegna alla filiale di Cosenza, alla quale era addetto il ricorrente, tra l'altro, di n. 12 ferri da stiro “ e dal CP_2 documento “conto articoli Filiale” (all. 30 fasc. resistente fase sommaria) risulta che di detti n. 12 articoli n. 4 sono stati venduti alla data del 3.12.2021 (di stampa del documento) con una scorta di n. 8 articoli ma dal documento “elenco articoli” del 2.11.2021 (all. 31 fasc. resistente fase sommaria) si ricava che a tale data gli articoli ferro da stiro “ presenti in filiale non erano n. 8 bensì n. CP_2
7: ciò che attesta che il prodotto consegnato alla cliente non era stato contabilizzato come venduto nella giornata del 2.12.2021; 5) lo scostamento temporale tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa ed i fotogrammi che documentano un acquisto in cassa 4 alle ore 14.38 - ossia nei quattro minuti antecedenti rispetto all'orario indicato nel documento prodotto dal ricorrente - comprovanti che la ricevuta n. 343218 del 2.12.2021 era riferita all'acquisto eseguito da un altro cliente e non già al deposito in cassa di denaro riscosso dal ricorrente. In questa sede il ricorrente ha, sul punto, contestato l'ordinanza gravata sostenendo che: a) “lo scontrino fiscale non poteva essere nella disponibilità del ricorrente (essendo invece in possesso della cliente acquirente del prodotto o del vigilante che ne ha curato la consegna) e che la ricevuta prodotta è la copia dello scontrino fiscale che genera il sistema informatico”; b) “non può assumere rilievo l'avvenuto versamento dell'importo in cassa a distanza di due ore dalla consegna del prodotto in questione alla cliente, dal momento che il lavoratore ha comunque opportunamente vigilato sul relativo versamento prima della conclusione del suo turno di lavoro”; c) “il prodotto 'elenco articoli' depositato dall'azienda [..] da cui il Giudicante desumerebbe la mancanza di un prodotto (12 pezzi totali, 4 venduti e 7 rimanenze anziché 8) non può assumere alcuna valenza probatoria. Esso, infatti, consiste in un mero scritto interno, senza alcuna firma ed addirittura compilato a mano, in qualunque momento, dalla società resistente. In ogni caso, la pretesa mancanza di un prodotto può addebitarsi ad un qualunque errore di conteggio dei pezzi a chiusura della giornata;
tanto è comprovato dall'elenco articoli prodotto dal ricorrente da cui si evince la vendita di tutti i dodici prodotti presenti nella filiale”; d) “lo scostamento temporale cui il Giudicante ha inteso dare rilevanza di 4 minuti tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa non è stato provato dalla società resistente ed i fotogrammi depositati non consentono di instaurare relazione fra l'immagine ed uno degli scontrini depositati” (cfr. pag. 13 ricorso in opposizione). Trattasi di rilievi critici che non appaiono idonei a scalfire il contestato decisum. Al riguardo deve, invero, osservarsi: a) che rimane comunque indimostrato, anche in questa sede, che il ricorrente abbia, per come dedotto, vigilato sul versamento prima della conclusione del suo turno di lavoro dell'importo in cassa a distanza di due ore dalla consegna del prodotto in questione alla cliente;
b) che risulta incontestato, anche in questa sede, che il documento prodotto dal ricorrente (n. 343218 del 2.12.2021) rechi l'indicazione oraria delle ore 14.42 mentre dall'annotazione di P.G. del 23.12.2021 risulta che la consegna del ferro da stiro alla cliente è avvenuta alle ore 12.28: rimane incomprensibile la ragione per cui il ricorrente abbia atteso oltre due ore dall'acquisto del prodotto (e dalla consegna del corrispettivo) per provvedere al versamento dell'importo in cassa, né è indicata una plausibile ragione a giustificazione di detto scostamento temporale;
c) la contestazione della valenza probatoria del documento “elenco articoli” del 2.11.2021 prodotto dalla resistente è priva di pregio: il ricorrente sostiene che tale documento non sia probante poiché “mero scritto interno” senza firma e compilato a mano ma, in senso contrario, non può non rilevarsi che l'atto non può che provenire dalla società resistente (e non si vede da chi altri dovrebbe provenire trattandosi di un conteggio aziendale dei pezzi) né la valenza probatoria di tale documento può essere messa in discussione dal mero fatto che è stato “compilato a mano” (non dipendendo il valore probatorio di un atto dalla modalità di redazione) e che sia privo di firma (la riconducibilità del documento al soggetto che l'ha prodotto è pacifica) sicché ritiene il giudice che il documento in questione dimostra che il prodotto consegnato alla cliente non era stato contabilizzato come venduto nella giornata del 2.12.2021. A prescindere, dunque, da ogni considerazione sulla valenza da attribuire allo scostamento temporale tra le telecamere di videosorveglianza e gli orologi dei registratori di cassa ed i fotogrammi prodotto dalla resistente resta che la versione dei fatti prospettata dal ricorrente non appare convincente mentre il compendio e le argomentazioni offerti dalla resistente sono sufficienti a ritenere provato il fatto contestato. Il fatto materiale contestato – e provato - è contemplato dal CCNL applicabile al rapporto (art. 226, punto 3, cfr. all. 50 fasc. resistente fase sommaria) quale ipotesi idonea a sorreggere il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. (il CCNL prevede, infatti, “l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”) sicchè, come correttamente statuito nell'ordinanza gravata, non vi è spazio per la censura sulla ritenuta non proporzionalità tra fatto e sanzione avendo le parti sociali operato siffatta valutazione di proporzionalità e dovendo il giudice tenere conto, ex art. 30 L. 183/2010, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Si duole, infine, il ricorrente di ciò che il giudice di prime cure ha negato la pretestuosità del recesso datoriale. Anche in questa sede la parte sostiene, in sostanza, la natura ritorsiva del licenziamento ma non avendo provato né chiesto di provare (nè nella precedente fase sommaria né nella presente opposizione) il denunciato intento ritorsivo – unico e determinante del licenziamento - la doglianza non può che essere rigettata. Il ricorso per quanto precede deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo denunciando: Parte_2
5.1) l'errore del tribunale per avere escluso la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare. Al contrario, nel caso di specie la contestazione disciplinare era avvenuta solo sei mesi dopo la conoscenza dei fatti, atteso che la società aveva presentato cinque denunce relative ai fatti poi contestati già nel mese di dicembre 2021, mentre aveva proceduto alla contestazione degli addebiti solo il 10.6.22. Ciò aveva ingenerato nel dipendente l'affidamento circa la volontà del datore di lavoro di non procedere in via disciplinare, tanto più che il 7.3.22 era intervenuto decreto di archiviazione per gli episodi dei furti delle pedane, nonché aveva leso il diritto di difesa del essendogli stato impedito di ricostruire i fatti nell'immediatezza, rendendo Parte_2 l'esercizio del diritto di difesa meno agevole.
5.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto sufficiente a giustificare il licenziamento il solo episodio del furto del ferro da stiro, in tal modo andando oltre le stesse valutazioni del datore di lavoro. Nel caso di specie, infatti, il licenziamento era stato intimato sulla base di tre condotte di rilievo disciplinare e nella stessa lettera di licenziamento si dava atto che il recesso veniva intimato “alla luce di una complessiva valutazione della Sua condotta, tenuto conto anche del Suo inquadramento contrattuale e della mansione a Lei affidata …”. Il tribunale, quindi, aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza verificare la sussistenza degli ulteriori addebiti sottesi al recesso, non tenendo conto che per l'episodio relativo al furto del ferro da stiro era ancora pendente il procedimento penale e che per l'episodio del furto delle pedane era intervenuto decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Cosenza. La conseguenza era che non era stato provato quel nucleo minimo di condotte sanzionabili, tali da rendere legittimo il licenziamento intimato, mentre il provvedimento disciplinare
- al fine di assicurare la proporzione della sanzione al caso concreto – doveva essere preceduto dalla verifica dei fatti addebitati e dalla valutazione dell'elemento soggettivo.
5.3) l'errore del tribunale per avere escluso la pretestuosità del licenziamento e il comportamento persecutorio tenuto dal datore di lavoro. Dagli atti di causa era evidente che le plurime denunce presentate dall'azienda era meramente funzionale all'allontanamento del dipendente che negli ultimi tempi non poteva più garantire quella presenza sul posto di lavoro che aveva caratterizzato lo svolgimento della sua pregressa attività lavorativa. Ciò si desumeva dai tempi ravvicinati delle denunce, dalla irreprensibile carriera lavorativa del ricorrente, dal decreto con cui il Gip presso il tribunale di Cosenza aveva archiviato la notizia di reato relativa ai furti delle pedane e dal provvedimento con cui il datore di lavoro aveva respinto la domanda del volta ad ottenere Parte_2 CP_ un trasferimento presso una filiale più vicina alla sua residenza one consentirgli di assistere il figlio in situazione di handicap;
5.4) l'errore del tribunale per aver ritenuto sussistente la giusta causa di recesso per il furto del ferro da stiro basandosi sulla tipizzazione prevista nel contratto collettivo con riferimento alla appropriazione di beni aziendali. A prescindere dal fatto che la condotta era insussistente, il contratto collettivo prevedeva quale giusta causa di recesso la condanna in sede penale per il fatto addebitato, che nel caso di specie non vi era stata, mentre era stato addirittura emesso decreto di archiviazione per la condotta di appropriazione delle pedane. In ogni caso, la tipizzazione contenuta nel contratto collettivo non era sufficiente a ritenere sussistente la giusta causa di recesso, dovendo comunque operare una sua autonoma valutazione circa la gravità del fatto, la proporzionalità della sanzione e il venir meno in concreto del vincolo fiduciario. E nel caso di specie, anche a dar credito - per ipotesi di lavoro - alla ricostruzione datoriale non potrebbe rinvenirsi una condotta tanto riprovevole da compromettere il rapporto fiduciario ma, al più, una leggerezza nell'accordare una modalità di acquisto per interposta persona (peraltro un vigilante della stessa azienda) ma priva di rischio effettivo per le finanze aziendali (avendo verificato anche l'avvenuta riscossione).
5.5) l'errore del tribunale per aver ritenuto fondata l'accusa di furto in concorso di un ferro da stiro marca mentre nel caso di specie si trattava di una mera agevolazione che il ricorrente aveva CP_2 accordato ad una cliente che temeva di perdere l'occasione di assicurarsi un prodotto in promozione. Il tutto era stato dimostrato attraverso la ricevuta n. 343218 del 2.12.2021 emessa in corrispondenza dello scontrino fiscale regolarmente rilasciato e trasmessa all'Agenzia delle Entrate la stessa sera del 2 dicembre 2021 unitamente a quelle di tutte le altre vendite della giornata. Ne conseguiva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, nessun ammanco, e dunque nessun danno, si era verificato in relazione ai 12 pezzi dell'articolo in promozione, tutti contabilizzati dalle singole casse. L'assenza di ammanchi per la società risulta, peraltro, dal bilancio riferito all'esercizio dell'anno 2021, ora presente presso la Camera di Commercio competente (allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2024), che non comprende perdite da furto, in carenza di un inventario (pure richiesto dall'odierno reclamante con comunicazione rimasta senza riscontro), da cui si possa desumere la mancanza contestata. Per di più, dalla allegata 'bolla di accompagnamento beni viaggianti' si evince la consegna di 12 pezzi in promozione e nell'allegato atto sintetico del mese di dicembre è stato riportato il medesimo numero di pezzi venduti comprensivo anche di un reso. Al riguardo, il tribunale aveva erroneamente ritenuto che quello prodotto dal ricorrente non fosse uno scontrino fiscale vero e proprio, ma una mera stampa estratta dal sistema informatico aziendale. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che lo scontrino fiscale non poteva essere nella disponibilità dell'odierno reclamante (essendo invece in possesso della cliente acquirente del prodotto o del vigilante che ne ha curato la consegna) e che la ricevuta prodotta è la copia dello scontrino fiscale che genera il sistema informatico e che la società trasmette al termine della giornata lavorativa all'Agenzia delle Entrate per tutte le vendite avvenute. Il tribunale, inoltre, aveva errato nel ritenere che il versamento del prezzo di un ferro da stiro marca avvenuto circa due ore dopo la consegna CP_2 alla cliente non fosse riferito al ferro da stiro oggetto di incolpazione, così come aveva errato nel ritenere attendibile il documento denominato “elenco articoli” prodotto dalla società (all. 31), da cui emergeva la mancanza di un ferro da stiro e, in particolare a fronte di 12 pezzi ricevuti dalla filiale, 4 venduti e 7 rimanenze. Il documento, infatti, era di provenienza datoriale, senza alcuna firma e, in ogni caso, la pretesa mancanza di un prodotto poteva addebitarsi ad un qualunque errore di conteggio dei pezzi a chiusura della giornata. Infine, l'azienda non aveva provato che lo scostamento di orario tra i registratori di cassa e le telecamere fosse di soli 4 minuti, per cui era da escludere che l'acquisto documentato dal lavoratore delle ore 14.42 potesse coincidere con l'acquisto di altra cliente come preteso dalla resistente. Per il resto, risultavano insussistenti le ulteriori accuse riferite al furto delle pedane, la cui rilevanza penale era stata esclusa dal Gip presso il tribunale di Cosenza anche in ragione del fatto che era emerso chiaramente che si trattava di pedane difettose e da smaltire. Né, in relazione a tale episodio, era emersa alcuna violazione delle disposizioni interne all'azienda. Del pari, erano insussistenti le accuse riferite agli episodi di minacce nei confronti di colleghi, dal momento che essi, in ogni caso, non rientrerebbero tra le ipotesi che la contrattazione collettiva ed il codice disciplinare aziendale considerano idonei a giustificare la massima sanzione disciplinare inflitta. I rapporti mantenuti con i colleghi dall'odierno reclamante, infatti, devono essere interpretati alla luce delle difficoltà generate dalla laconica comunicazione di sospensione. Appare del tutto legittimo che il lavoratore mantenesse i rapporti con i colleghi e che a questi si rivolgesse per ricevere le informazioni che l'azienda invece avrebbe avuto l'obbligo di fornire direttamente. E alla stessa conclusione doveva pervenirsi quanto agli assunti datoriali riferiti a pretesi interventi sul back office da parte del lavoratore che avrebbero ostacolato le verifiche della società. Non corrispondente al vero risulta la circostanza dell'asserito accesso nel sistema aziendale da parte del
nel gennaio 2022 con le credenziali di altri colleghi. Il lavoratore ha invece sempre Parte_2 legittimamente utilizzato le proprie e, nell'occasione indicata, egli ha solo provveduto a stampare la ricevuta (corrispondente allo scontrino fiscale emesso) del pagamento dell'articolo (ferro da stiro) che l'azienda – come per tutte le vendite avvenute durante la giornata – aveva trasmesso (la stessa sera del 2 dicembre 2021) all'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, essendosi il capo area denunciante spinto ad ipotizzare un furto, del tutto legittimamente, l'indagato penale ha eventualmente esercitato il diritto di ricercare le prove idonee a smentire gli assunti di colpevolezza formulati a suo carico. Né può ragionevolmente sostenersi che comprometta il vincolo fiduciario il contegno di chi ricerchi elementi che possano confermare la propria innocenza perché costretto ad affrontare infamanti accuse in una gigantesca sproporzione di forze tra le parti: da un lato, un modesto lavoratore messo alla porta e nella necessità di difendersi, dall'altro, un colosso cui certamente non potevano mancare mezzi e poteri per colpire e punire.
6) Il reclamante ha quindi concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del licenziamento ed il riconoscimento, in via gradata, della tutela di cui al primo e secondo comma, quarto comma, quinto e sesto comma dell'art. 18 Legge 300/70. Ha inoltre insistito per la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore in ragione della mancata percezione delle mensilità residue e dei danni non patrimoniali subiti su cui il tribunale non si sarebbe pronunciato.
7) si è costituita concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata. 8) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Il reclamo è infondato.
10) Preliminarmente occorre dare atto che, come documentato in questa sede dalla società reclamata, all'esito del primo grado del giudizio penale relativo al reato di furto aggravato in concorso del ferro da stiro marca il e il concorrente sono stati condannati alla pena di mesi 6 di CP_2 Parte_2 Per_1 reclusione ed euro 300 di multa, nonché a rifondere a parte civile costituita, i danni Controparte_1 derivanti da reato nella misura di euro 2.500,00, mentre è stata assolta dal reato Controparte_3 di ricettazione del ferro da stiro “per particolare tenuità del fatto”.
11) Ciò detto, partendo dal primo motivo, riferito ad una pretesa violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, esso è destituito di fondamento.
11.1) In primo luogo, il reclamante fa decorrere la piena conoscenza dei fatti da parte della società dal dicembre 2021 in cui aveva presentato cinque denunce, di cui la prima riferita al Controparte_1 furto del ferro da stiro Polti, le rimanenti quattro ai furti dei 129 bancali. Ora, se è vero che dalle denunce può dirsi che nel dicembre 2021 l'azienda era a conoscenza dei fatti nella loro materialità, dal contenuto delle denunce stesse emerge in modo lampante che il datore di lavoro non era a conoscenza che di tali fatti fosse responsabile il . Si trattava, infatti, di denunce a carico di Parte_2 ignoti, per cui non si comprende su quali basi l'azienda potesse procedere a contestare i fatti di cui alle denunce proprio all'odierno reclamante.
11.2) A ben vedere, poi, non risultava sufficiente ad elevare la contestazione disciplinare nemmeno la comunicazione alla persona offesa emessa dalla Procura della Repubblica di Cosenza Controparte_1 ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in data 17.3.22, atteso che dalla stessa emergeva solo che il , Parte_2 unitamente allo e a tale risultavano indagati nell'ambito del procedimento Per_1 Controparte_3 4803/21 per i reati di furto aggravato del ferro da stiro, i primi due, e di ricettazione dello stesso bene, la terza, e che il e lo risultavano indagati per i reati di furto aggravato e Parte_2 Per_1 appropriazione indebita nell'ambito del diverso procedimento penale n° 360/22 RGNR. La comunicazione alla persona offesa, infatti, conteneva solo le informazioni relative alle iscrizioni senza alcuna informazione circa le prove raccolte dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari.
11.3) A ciò si aggiunga che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari emesso il 28.1.22 nei confronti del e lo per il furto aggravato del ferro da stiro marca non risulta Parte_2 Per_1 CP_2 notificato alla società reclamata, mentre il decreto di citazione diretta a giudizio per il medesimo reato risulta essere stato emesso solo in data 5.5.22. Infine, non risulta, né il reclamante lo ha dedotto, che sia stata informata, quanto ai plurimi episodi di furto dei bancali, della richiesta di Controparte_1 archiviazione depositata dalla locale Procura della Repubblica il 15.2.22 e del pedissequo decreto di archiviazione depositato il 7.3.22
11.4) Su tali basi può al più ritenersi che la società avesse ufficiale contezza delle accuse rivolte al in sede penale solo nel maggio 2022, con l'esercizio dell'azione penale per il furto del ferro Parte_2 da stiro, ma anche a voler prendere a riferimento la sola comunicazione alla persona offesa del 17.3.22, rimane il fatto che non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di immediatezza con riferimento ad una contestazione elevata già il 10.6.22. Ciò tanto più che nel caso di specie le accuse rivolte con l'atto di contestazione non erano solo quelle per cui si era agito in sede penale, ma anche quelle riferite alle minacce rivolte dal al collega , all'ingiustificata Parte_2 Persona_2 introduzione nel sistema informatico aziendale e alle plurime presenze del ricorrente nel luogo di lavoro in giornate in cui era assente per infortunio. L'insussistenza della violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare si apprezza quindi anche in ragione del numero delle condotte addebitate, della conseguente complessità degli accertamenti da svolgere, nonché del fatto che per alcune di tali condotte vigeva il segreto investigativo cui l'azienda doveva necessariamente attenersi.
11.5) Inoltre, il reclamante si limita ad apodittiche affermazioni circa presunti affidamenti che l'insussistente ritardo nella contestazione disciplinare avrebbe in lui ingenerato, così come si limita a generiche affermazioni su una non meglio chiarita compressione del suo diritto di difesa che, come si vedrà a proposito della sussistenza della giusta causa, il ricorrente ha potuto esercitare appieno. Al riguardo, poi, non si comprende in che modo il ricorrente abbia potuto credere ad una volontà dell'azienda di soprassedere in sede disciplinare, essendo documentale che già in data 25.1.22
[...]
aveva provveduto a sospenderlo dal servizio, con diritto alla retribuzione, per i fatti che stavano CP_1 emergendo a seguito delle denunce presentate e gli accertamenti in corso di svolgimento. Ma soprattutto, la difesa relativa ad un presunto affidamento ingenerato dal lavoratore presuppone una inerzia del datore di lavoro a fronte di determinate condotte, seguita da un'iniziativa disciplinare per medesime o analoghe condotte tenute dal lavoratore successivamente. Ciò, tuttavia, esula dal caso di specie in cui il ricorrente nemmeno deduce che in passato il datore di lavoro avrebbe omesso di assumere iniziative disciplinari per condotte analoghe a quelle contestate il 10.6.22.
12) In ordine logico conviene ora esaminare il quinto motivo di reclamo con cui si contesta la decisione del tribunale di ritenere fondata l'accusa relativa al furto del ferro da stiro marca CP_2
12.1) Anche tale motivo è infondato. A prescindere dalla sopravvenienza costituita dalla sentenza di condanna penale emessa dal tribunale di Cosenza in data 19.3.25, si rileva che la condotta addebitata trova ampio riscontro nell'annotazione di servizio del 23.12.21 dei Carabinieri di Cosenza e nel verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri il 27.12.21 dalla Parte_4 CP_
(all.ti 19 e 18 f.lo . Dalla combinata lettura di tali atti di indagine, che si basano sulle
[...] immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, emerge che in data 2.12.21, tra le ore 8,26 e le ore 8,49, il , dopo aver prelevato dall'interno della filiale un ferro da stiro marca lo Parte_2 CP_2 ripone in un locale tecnico di pertinenza della filiale e all'esterno di essa;
che sempre il 2.12.21, sopraggiunta alle ore 12,21 una donna, evidentemente poi identificata in questa Controparte_3 si incontra con e che alle ore 12,28 lo apre con le chiavi il locale tecnico Persona_1 Per_1 di cui sopra, preleva il ferro da stiro marca e lo consegna alla donna che si allontana dalla filiale CP_2 alle ore 12,29 con la stessa autovettura con cui era sopraggiunta.
12.2) Ora, il non contesta tali evidenti emergenze investigative, ma sostiene che non si Parte_2 sarebbe trattato di furto di un bene aziendale, bensì di una mera agevolazione nei confronti di una cliente, di cui non fa il nome, onde consentirle di procurarsi un bene in offerta la cui disponibilità in filiale poteva rapidamente esaurirsi. Sostiene, inoltre, che il ferro da stiro marca sarebbe stato CP_2 da lui pagato alla cassa 4, come da copia dello scontrino n° 343218 del 2.12.21, ore 14,42, dell'importo di euro 72,70 riferito, oltre che ad un ferro da stiro marca dal costo di euro 69,00, CP_2 a due confezioni di frisk clean breath, dal costo complessivo di euro 3,70; scontrino che sarebbe rimasto nella disponibilità o della cliente, le cui generalità rimangono ignote nella prospettazione del
, o dello . Parte_2 Per_1
12.3) Sennonché, in ordine a tale versione difensiva si osserva: a) che non si comprende per quale ragione il ometta di indicare le generalità della cliente Parte_2 che avrebbe favorito nella giornata del 2.12.21 e perché non abbia indicato, come sarebbe stato logico attendersi, tale non meglio identificata cliente a testimone che più di ogni altro avrebbe potuto confermare la versione alternativa dedotta in giudizio. Sul capitolo n° 4, infatti, il ricorrente chiede che sia sentito solo lo , ovvero l'operatore di cortesia accusato di aver concorso con il Per_1 [...]
nel furto del ferro da stiro e che con il reclamante è stato condannato per furto aggravato del Pt_2 bene citato. Né si comprende perché il reclamante abbia prodotto in giudizio copia dello scontrino e non lo scontrino stesso e ciò anche nell'ipotesi che lo scontrino sia rimasto nella disponibilità della ignota cliente o dello (sul punto il ricorrente indica alternativamente i due soggetti come Per_1 possessori dello scontrino in originale);
b) premesso che dalle immagini visionate dai Carabinieri emerge che la donna che si è recata presso CP_ la filiale il 2.12.21, ore 12,21, ha fatto ingresso nella filiale, ne è uscita con lo , si è recata Per_1 nel parcheggio sotterraneo, ne è risalita e alle ore 12,28 ha ricevuto dallo il ferro da stiro, per Per_1 poi allontanarsi alle 12,29 con la sua autovettura, non si comprende cosa impediva alla cliente di provvedere direttamente al regolare acquisto del ferro da stiro, com'era logico e lineare che avvenisse. Né sul punto può sostenersi che alle ore 12,28 del 2.12.21 erano stati venduti tutti i 12 ferro da stiro marca in offerta, sicché la ignota cliente aveva preso in consegna l'ultimo rimasto grazie alla CP_2 intercessione del che si era premurato di prelevarlo e di riporlo nel locale tecnico esterno Parte_2 proprio per evitare, a suo dire, che la cliente non potesse beneficiare dell'offerta. Ciò in quanto dal documento “conto articoli filiale” (all. 30 , formato il 3.12.21, relativo al periodo 30.11.21 Parte_5
– 2.12.21 e su cui il reclamante non ha preso posizione, emerge che alla data del 2.12.21 erano stati venduti solo 4 ferri da stiro marca mentre altri 8 erano ancora presenti nella filiale. In ogni caso, CP_2 anche ad ammettere che alle ore 12,28 del 2.12.21 il ferro da stiro consegnato alla cliente fosse l'ultimo rimasto in filiale, risulta incomprensibile per quale ragione la cliente, che pure aveva stazionato dentro e nei pressi del negozio per circa 10 minuti, non abbia provveduto lei stessa al pagamento del ferro da stiro che il benevolmente le aveva tenuto a disposizione;
Parte_2
CP_ c) ma soprattutto, contrariamente a quanto sostenuto in reclamo, ha provato lo scarto di 4 minuti esistente tra l'orario delle telecamere di sorveglianza e l'orario delle casse della filiale e, quindi, che lo scontrino n° 343218 prodotto dal ricorrente non è per nulla riferito al pagamento che il Parte_2 avrebbe fatto alla cassa 4 del ferro da stiro in precedenza consegnato all'ignota cliente, bensì al pagamento eseguito per contanti, come in effetti risulta dal citato scontrino, da un soggetto di sesso femminile che aveva regolarmente acquistato un ferro da stiro marca unitamente a due CP_2 confezioni di frisk clean breath per un totale di euro 72,70. In particolare, attraverso gli allegati dal 49 bis al 49 quinquies ha provato che l'orario delle CP_1 telecamere di sorveglianza era in anticipo di 4 minuti rispetto all'orario delle casse e del pos. Dalla visione di tali documenti, infatti, emerge l'acquisto di un ulteriore ferro da stiro marca alla cassa CP_2 5, che dal diverso scontrino n° 267380 risulta essere avvenuto alle ore 14,44 del 2.12.21 ad opera di un soggetto di sesso femminile, mentre le immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza e relative a tale acquisto recano la data del 2.12.21, ore 14,39 – 14,40. Ciò detto, la copia dello scontrino prodotto dal ricorrente, recante l'indicazione di un acquisto alla cassa 4 di un ferro da stiro marca il 2.12.21, ore 14,42, deve essere comparato con le immagini CP_2 del sistema di video sorveglianza del 2.12.21, ore 14,38 circa. E in effetti in tale data e nell'orario compreso tra le ore 14,38,41 e le ore 14,39,00 emerge un ulteriore acquisto di un ferro da stiro marca
Ma ad effettuare l'acquisto non è il ma, come già anticipato e come reso evidente dai CP_2 Parte_2 fotogrammi tra le ore 14,38 e le ore 14,39, un soggetto di sesso femminile (cfr. all.ti 59 sexies, septies e octies flo Lidl). E non è un caso che tale soggetto ha effettuato il pagamento in contanti e tanto risulta dallo scontrino n° 343218 prodotto dal ricorrente. La conseguenza è il datore di lavoro ha ampiamente smentito la versione difensiva del ricorrente, dal momento che la copia dello scontrino che questi ha prodotto non è relativo al pagamento che il
[...] avrebbe effettuato per conto dell'ignota cliente, ma al diverso pagamento effettuato da un Pt_2 soggetto di sesso femminile che il 2.12.21, ore 14,44 (orario della cassa) e ore 14,40 (orario delle telecamere) aveva provveduto ad effettuare un regolare acquisto di un ferro da stiro marca CP_2
d) su tali basi, risulta del tutto superflua la testimonianza del solo , coimputato e condannato Per_1 unitamente al per il furto del ferro da stiro che dovrebbe confermare una versione Parte_2 CP_2 difensiva riferita ad un non meglio chiarita cliente, non chiamata a testimoniare, e che è già seccamente smentita per tabulas.
13) Può a questo punto tornarsi al secondo motivo di reclamo, che è anch'esso infondato. La tesi sostenuta dal ricorrente, fondata sulla circostanza che il licenziamento era stato intimato alla luce di una complessiva valutazione della Sua condotta e che quindi il tribunale non poteva limitare il suo esame all'episodio del furto del ferro da stiro, prova troppo perché l'espressione utilizzata nella lettera di recesso non può essere intesa, come vorrebbe il ricorrente, nel senso che il datore di lavoro non avrebbe proceduto al licenziamento in presenza di una sola delle tre condotte di cui all'atto di recesso. Soprattutto una tale tesi non è accoglibile nel momento in cui è risultata fondata, secondo quanto sopra chiarito, la grave condotta di furto aggravato di un bene aziendale, per la quale, tra l'altro, è intervenuta condanna anche in sede penale. Ne consegue che il tribunale si è attenuto al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di contestazione di più condotte, anche una sola di essa può essere ritenuta sufficiente a ravvisare la giusta causa di licenziamento.
14) Deve essere respinto anche il terzo motivo di reclamo riferito ad una pretesa natura pretestuosa o persecutoria del licenziamento. Tale doglianza risulta del tutto insussistente dal momento che:
a) contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sua carriera lavorativa risulta tutt'altro che irreprensibile, avendo l'azienda documentato che egli è stato attinto nell'anno 2007, allorquando CP_ lavorava presso la filiale di Bisignano, da ben 4 provvedimenti disciplinari (1 multa di 4 ore e 3 sospensioni di 2, 1 e 5 giorni) e su tale circostanza il reclamante non prende posizione;
CP_ b) costituisce circostanza del tutto neutra il fatto che ha presentato 5 denunce in tempi ravvicinati nel dicembre 2021, dal momento che, come detto, tali denunce erano chiaramente contro ignoti e non contro il e che i fatti materiali denunciati in sede penale sono pacificamente avvenuti. Con Parte_2 riferimento alle sottrazioni dei bancali, infatti, il non nega di aver dato l'autorizzazione allo Parte_2
per impossessarsene, ma sostiene che si trattava di prodotti difettosi e di poco valore. Inoltre, Per_1 la condotta di impossessamento dei bancali nella sua materialità è confermata dalla stessa richiesta di archiviazione e pedissequo decreto del Gip di Cosenza ripetutamente richiamato dal ricorrente;
c) non convince affatto la tesi di una volontà espulsiva desumibile dal fatto che il ricorrente godeva Pa dei benefici ex art. 33 Legge 104/92 per assistere il figlio affetto da handicap grave. Lo stesso ha documentato che l'Inps ha autorizzato il godimento dei giorni di permesso sin dal dicembre Pt_2 2016, per cui non si comprende per quale ragione il datore di lavoro avrebbe dovuto reagire ad una tale evenienza ben 5 anni dopo e per fatti che nella loro materialità non sono contestati. A ben vedere, poi, il ricorrente non ha nemmeno chiarito e documentato se in concreto abbia goduto dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 ed anche ad ammettere che ciò sia avvenuto dal dicembre 2016, risulta che l'azienda ha promosso il ricorrente a capo filiale sin dal maggio 2019, il che contraddice un'insofferenza datoriale alle indimostrate assenze ex art. 33 Legge 104/92. Quanto, poi, al rigetto dell'istanza di trasferimento presso la filiale di Bisignano avanzata nel luglio 2019 ai sensi dell'art. 33 Legge 104/92, proprio perché l'azienda aveva respinto tale istanza il 10.10.19, non si vede per quale ragione la società avrebbe dovuto espellere egualmente il lavoratore, per giunta più di due anni dopo il rigetto dell'istanza. Del resto, come evidenziato dall'azienda, la istanza di trasferimento era fondata sull'art. 33 Legge 104/92 e tale norma prevede non prevede un diritto incondizionato al trasferimento, ma solo “ove possibile”, sicché non risulta che il rigetto fosse espressivo di un malanimo nei confronti del lavoratore. d) Questi, in definitiva, non ha fornito alcuna prova del supposto carattere ritorsivo del licenziamento che, si aggiunge, è escluso anche, se non soprattutto, dalla sussistenza e dalla gravità dell'episodio del furto aggravato del ferro da stiro marca CP_2
15) Passando al quarto motivo di reclamo, la sentenza deve essere senz'altro confermata per aver ravvisato la giusta causa di recesso ed aver escluso il difetto di proporzione della massima sanzione applicata.
15.1) In primo luogo, il ricorrente propone una singolare lettura dell'art. 212 del CCNL applicabile, da cui non risulta affatto che il licenziamento per giusta causa sarebbe possibile solo in caso di condanna in sede penale del lavoratore e in ogni caso, come detto, risulta che il ricorrente è stato anche condannato in sede penale all'esito del primo grado di giudizio.
15.2) Ciò detto, la giusta causa di recesso certamente sussiste anche solo in ragione dell'accertata condotta di furto aggravato del ferro da stiro marca A tale conclusione si perviene non solo CP_2 perché, come osservato nella sentenza impugnata, l'art. 226, comma 3, del CCNL prevede tra le condotte idonee a giustificare il recesso per giusta causa quella di “appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”. Alla espressa previsione contrattuale si aggiunge la gravità di un reato di natura dolosa con cui il ha consentito ad un terzo soggetto di impossessarsi di un bene Parte_2 aziendale. Non rileva che il valore economico del ferro da stiro non sia di particolare entità, rileva invece il furto in sé e, soprattutto, che lo stesso è stato commesso dal abusando del suo Parte_2 CP_ ruolo di responsabile della filiale di Via degli Stadi. Sotto tale profilo, infatti, l'importanza e la delicatezza del ruolo ricoperto denotano una maggiore gravità dell'episodio e ancor più evidente il venir meno del rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, con la conseguenza che non è in alcun modo possibile una prognosi favorevole di un corretto comportamento per il futuro. Oltre alla gravità di una condotta di rilievo penale, assistita da dolo, commessa abusando del ruolo rivestito, vengono in rilievo anche i plurimi precedenti disciplinari da cui il è stato attinto che, pur Parte_2 non contestati come recidiva in senso tecnico, depongono ulteriormente nel senso che non è possibile prevedere un futuro comportamento consono alle più elementari regole aziendali.
16) Non si comprende, infine, per quale ragione il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria riferita alle mensilità non percepite e al discredito sociale che sarebbe conseguito al licenziamento asseritamente illegittimo. A prescindere, quanto alle mensilità non percepite, che esse devono trovare ristoro nelle varie forme di tutela di cui all'art. 18 Legge 300/70, risulta assorbente nel caso di specie che il giudizio di legittimità del licenziamento, che in questa sede deve essere confermato, ostava in radice all'accoglimento di qualsivoglia domanda risarcitoria che nella pretesa illegittimità trovava il suo presupposto.
17) Per tali ragioni il reclamo deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso ricorrente, della complessità delle questioni trattate e della delicatezza della causa avente ad oggetto un licenziamento per giusta causa.
19) Dal tenore della decisione discende per il reclamante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Cosenza n° 22/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico del reclamante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale