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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 14044/2020 e 14507/2020 R.G., aventi ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio DRAGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana SMIRNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
1 Poste in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, con assegnazione di un termine ridotto in giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 30/11/2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
a RD (CT) il 05/12/1984, dalla cui unione sono nati, a Catania, i figli CP_1 Persona_1
(il 06/07/1986) e (il 28/10/1987). Persona_2
Ha esposto il ricorrente che l'unione dei coniugi si è repentinamente sgretolata per reciproca incompatibilità di carattere e, allo stato attuale, è divenuta del tutto impossibile la prosecuzione della convivenza materiale, familiare e spirituale, che i dissidi tra i coniugi hanno oramai reso vano ogni tentativo di ricongiungimento, che con sentenza n. 951/1996 depositata in cancelleria il 19/04/1996
il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Ha concluso, dunque, il ricorrente chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che gli corrisponda il versamento mensile della somma di euro Controparte_1
300/00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/10/2021 si è costituita Controparte_1
nulla eccependo sulla chiesta pronuncia di divorzio e chiedendo il rigetto, sia nell'an che nel
quantum, dell'avversa domanda di corresponsione dell'assegno divorzile, nonché la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 13/10/2021, disposta la riunione del procedimento n. 14507/2020 R.G.
(avente il medesimo oggetto ma incoato dalla nei confronti del ed esperito con CP_1 Pt_1
esito negativo il tentativo di conciliazione, senza assunzione di alcun provvedimento temporaneo ed urgente, le cause così riunite, transitate nella fase prettamente contenziosa ed istruite sulla base della documentazione in atti, senza altra attività istruttoria, sono state quindi poste in decisione.
2 Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2
lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 951/96 pronunciata dal Tribunale di Catania il
22/03/1996 e depositata in Cancelleria il 19/04/1996 nel procedimento recante n. 41/93 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti, va subito chiarito che non può riconoscersi in favore del ricorrente alcuna somma a titolo di assegno divorzile (dovendosi in tal senso qualificare la relativa richiesta).
Con sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel celebre intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato
3 la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Segnatamente, secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di
un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del
diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la
relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la
condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e
reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente
all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio
comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita
familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6,
prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il
4 principio di solidarietà posto a base del diritto”.
In buona sostanza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Ciò detto, nel caso di specie non può riconoscersi l'assegno divorzile in favore del ricorrente,
in primo luogo, in ragione delle condotte violente da lui perpetrate ai danni della che, in CP_1
sede di pronuncia della separazione personale giudiziale, hanno fondato l'addebito della separazione, e che, reiterate anche successivamente all'intervenuta separazione, hanno integrato gli estremi di reato, atteso che, come documentalmente provato., con sentenza penale di condanna n.
3760/21 è stato dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti ex art. 572 Parte_1
c.p. e del reato di stalking ex art. 612 bis c.p., commessi in danno di Controparte_1
A ciò si aggiunga, che a sostegno della propria domanda parte ricorrente si è limitata a formulare deduzioni generiche, rimaste meramente labiali - e peraltro contestate da controparte - in quanto non supportate, sotto il profilo probatorio, da alcuna produzione documentale (attesa l'assoluta irrilevanza delle autocertificazioni reddituali prodotte, inidonee ad integrare un mezzo dinanzi all'A.G. per fornire prova di fatti contestati) e senza che sia stato richiesto lo svolgimento di attività istruttoria all'uopo rivolta, così impedendo al Collegio di compiere qualunque valutazione
5 al riguardo.
Peraltro, sulla base delle generiche allegazioni fornite, non vi è neppure prova della sussistenza di un significativo divario economico tra le parti, tale da poterne inferire i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritti dalle Sezioni Unite, con riferimento alle ragioni che avrebbero determinato tale ipotetico divario.
Oltretutto, nella fattispecie, l'asserito divario, anche ove effettivamente esistente, sarebbe di trascurabile entità, atteso che il ricorrente assume di versare in condizioni economiche alla soglia dell'indigenza, autocertificando redditi, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che oscillano tra
4.000,00 e 4.800,00 euro annui ed asserendo di non poter contare su alcuna rilevate entrata,
sostenendosi grazie ad aiuti ed elargizioni da parte dei familiari e a modesti ricavi da piccoli lavori saltuari, mentre la resistente - secondo cui il avrebbe ancora capacità lavorativa, avendo la Pt_1
qualifica professionale di pittore edile - afferma di essere stata assunta dall'aprile del 2011 da una cooperativa di pulizie industriali, di svolgere con orario part-time attività di pulizie presso strutture ospedaliere e di percepire un reddito di € 8.065,58 annui, come da CUD 2020 e buste paga di agosto
2021, aprile 2022 e maggio 2022 da cui si evince una retribuzione netta mensile che oscilla tra gli euro 482,26 e gli euro 765,02, a decorrere dal mese di giugno 2022 (gravata da cessione di un quinto).
Né possono rilevare l'effettiva durata del matrimonio (atteso l'addebito della separazione) o l'età del ricorrente (indicatore non sufficiente a legittimare il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione c.d. assistenziale).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque rigettata la domanda svolta dal ricorrente.
Pur non sussistendo i presupposti per una condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
non ravvisandosi dolo o colpa grave nell'azione da lui esercitata - in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata - in considerazione della soccombenza di sulla domanda di riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno
6 poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico del ricorrente, con rifusione in favore dell'AR (atteso che la resistente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 14044/2020 e 14507/2020
R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RD (CT) il 05/12/1984
tra nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a CATANIA il 03/10/1963;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di RD n.
60, parte II, serie A, anno 1984);
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
condanna al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi € Parte_1
3.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali, da versarsi in favore dell'AR.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio delll'11.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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