Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.10736/2021
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del giorno 20.3.25, ha pronunciato e pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10736 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
RO AR (C.F. C.F. 1 ), ROLIA AM
(C.F.
, NT AM (C.F. C.F. 3 C.F. 2
OM AM (C.F. C.F. 4 RI AM '
(C.F. C.F. 5 ), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via P.pe di Villafranca n.91, presso lo studio dell'Avv. Laura Oddo, che li rappresenta, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Marzia Giacalone, nel presente giudizio giusta procura allegata all'atto di citazione attori
C.F. 6 ), nato a [...] il MI NT (C.F.
C.F. 7 nata a13.10.1945 e AL MA (C.F.
Palermo il 23.04.1948, entrambi residenti in [...]
Convenuti contumaci
BANCA IFIS S.P.A. in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in
Venezia Mestre via Terraglio n. 63 - CF:02505630109 e P.IVA P.IVA 1 - indirizzo PEC:
e IFIS NPL INVESTING S.P.A. con sede in VeneziaEmail 1
spettanza IFIS NPL SERVICING S.P.A. con sede in Venezia Mestre Via Terraglio n. 63 in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F. e P. Iva: 04602210272, indirizzo PEC:
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Terzi chiamati in causa contumaci
-
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di RO
), ROSALIA MANGIAMELI (C.F.MARRELLA (C.F. C.F. 1
C.F. 3 ' NT AM (C.F. C.F. 2
OM AM (C.F. C.F. 4 ), RI AM
(C.F. C.F. 5 ), della quota pari a 24/48 dell'immobile con annesso terreno ubicato nel territorio del Comune di Carini in C.da Grottazze Colubrino, traversa di via
Luigi Sturzo n. 165, identificato al NCEU del Comune di Carini (PA), foglio 24, p.lla 1124,
cat. A/7;
NN MI NT e AL MA alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori, liquidate in € 4.351,32, di cui € 3.809,00 per compensi ed € 542,32 per spese vive, oltre IVA, C.pa e spese generali come per legge;
COMPENSA le spese nei confronti delle società chiamate in causa;
PONE le spese di CTU per ½ a carico degli attori e per ½ a carico di LL
NI e ON AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la domanda di usucapione ordinaria formulata da
RE OS e dai di lei figli, AM AN, AM OM, AM
AN e AM OSlia, della quota pari ad ½ "dell'immobile, e di ogni sua pertinenza, sito in Carini, via Don Luigi Sturzo n. 165, distinto al NCEU fabbricati del Comune di
Carini al foglio di mappa n. 24, p.lla 1124- già appartenente agli attori per la restante quota
(in specie, a RE OS per la quota pari a 16/48 e ai di lei figli, per successione al padre, per la quota pari a 2/48 ciascuno). A sostegno della domanda che precede, gli attori hanno allegato: (i) che in data 27 marzo 1990, OS RE e AN AM (quest'ultimo rispettivamente coniuge e padre degli attori, deceduto in data 9.5.2012), in regime di comunione legale, acquistavano unitamente ai coniugi NI LL e AR ON, anch'essi in regime di comunione legale, “in metà per uno", un fondo rustico sito nel territorio di Carini C.da
Grottazze Colubrino, riportato nel Catasto terreni del Comune di Carini alla partita 8400, foglio 24, p.lla 64, are 11,15, giusta atto di compravendita ai rogiti del Notaio OSria Li
Pira, rep. n. 497, racc. n. 259; (ii) che, sul fondo così acquistato, entrambe le coppie di coniugi realizzavano, separatamente tra loro, due edifici: OS RE e AN
AM una villetta, oggetto della odierna domanda di usucapione;
i coniugi
NI LL e AR ON un fabbricato a più elevazioni ubicato sulla p.lla 995; (iii) che, quindi, le porzioni di terreno su cui erano stati realizzati i due edifici venivano frazionate, dando vita alla p.lla n. 995, sulla quale insiste il fabbricato su più elevazioni realizzato dai coniugi LL/ON e alla particella 994, (oggi coincidente con la p.lla n. 1124 che forma oggetto di causa), sulla quale insiste la villetta costruita dall'attrice e dal di lei coniuge AM AN (iv) che sin dall'acquisto del terreno, RE OS e il di lei coniuge, hanno posseduto in via esclusiva ed incompatibile con il possesso spettante agli odierni convenuti, la porzione immobiliare oggi individuata alla p.lla 1124, avendovi (come esposto) realizzato una villetta, per la quale in data 1.3.19995 MA AN ha altresì avviato istanza di sanatoria n. 2466 prot. n. 7978, avendo provveduto alla recinzione del fondo ed essendo sempre rimasti unici possessori delle chiavi di accesso.
Correttamente instaurato il contraddittorio, i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio risultando contumaci.
Con Ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale, rilevato che sull'immobile oggetto di domanda risulta iscritta ipoteca giudiziale del 7.8.2019, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario, Banca IS PA nonché, su richiesta di parte attrice, anche nei confronti della IS Npl S.p.a, le quali, tuttavia, non si sono costituite nel presente giudizio, risultando contumaci.
La causa, istruita in via documentale nonché mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica a firma del Geometra Domenico Cannavò, depositata il 25.07.2024, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.3.25, svoltasi in modalità cartolare.
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In punto di diritto va ricordato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c. presupposti per l'usucapione sono la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ. 24.08.2006, n. 18392).
Ai sensi dell'art. 1163 c.c. il possesso deve poi estrinsecarsi in modo non violento e pubblico, ossia non clandestino.
Sul piano soggettivo, la situazione possessoria di fatto deve essere altresì sorretta dall'animus possidendi - da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis - il quale consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che sia abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto.
A tal riguardo, si ritiene che il c.c. "animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. civ. 9 febbraio 2006 n. 2857).
Ciò premesso, ai fini della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., si ritiene necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Si rammenta, inoltre, che "in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve
- manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo"
(Cass n. 10620/2020).
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Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento avendo l'istruttoria pienamente confermato le allegazioni contenute in citazione.
Si premette, in primo luogo, che la Consulenza tecnica d'Ufficio a firma del geom.
Domenico Cannavò ha individuato la villetta con annesso il terreno, censita al mappale
1124 del fg. 24 del Comune di Carini, confermando che tale porzione immobiliare è derivata per frazionamento della più ampia p.lla 64. Tale ultima particella, infatti -come già allegato dagli attori- ha dato vita, da un lato alla p.lla 995 sulla quale insiste il fabbricato a più elevazioni, dall'altro, alla p.lla 994, poi divenuta 1124, sulla quale insiste la villetta.
Il CTU, inoltre, in esito al sopralluogo effettuato, ha confermato che il fondo oggetto di domanda (p.lla 1124) - che ha forma pressocché rettangolare con accesso da un cancello metallico e superficie pari a mq 562-, risulta interamente delimitato su tutti e quattro i lati, in specie quanto al lato “a” (v. rilievo a p. 6 dell'elaborato), da rete metallica con altezza pari a ml 2,00, quanto al lato "b" da muretto in c.a. di h pari a 60 cm e rete metallica di altezza pari a 1.50 m, quanto al lato "c" da muretto in c.a. di h pari a 60 cm e da rete metallica di altezza pari a ml 1.20, infine, quanto al lato "d" da muretto in c.a. di h pari a
60 cm e ringhiera metallica di altezza pari a 1.30 ml.
Il CTU ha altresì accertato, in esito ad apposita indagine strumentale, che i confini fisici del fondo corrispondono con i confini catastali della p.lla 1124, oggetto di domanda.
In ordine, poi, al possesso (ossia la p.lla 1124, derivata dalla ex p.lla 64), il Tribunale osserva che la prova per testi ha confermato il fatto che tale minore porzione del terreno originariamente censito alla p.lla 64 (ossia, del terreno acquistato indivisamente dai coniugi RE/AM e ON/LL), è stata sempre e soltanto nell'esclusiva signoria di RE OS e AM AN.
Più nel dettaglio, i testi escussi (v. Terranova Giuseppe) hanno riferito che i coniugi
RE-AM, da una parte, e ON-LL, dall'altra, hanno sin dall'inizio operato una divisione "di fatto” del terreno acquistato, edificandovi su ciascuna porzione, i primi una villetta, i secondi un fabbricato a più elevazioni. Tale divisione di fatto, peraltro, risulta sin dagli inizi degli anni '90 evidenziata da confini fisici, atteso che le due porzioni sono state separate da recinzioni e dotate di accessi autonomi;
che, inoltre, gli unici ad avere le chiavi di accesso alla porzione oggi individuata alla p.lla 1124 sono stati sempre e soltanto i coniugi RE OS e AM AN, che avevano adibito la villetta a loro abitazione.
Risulta altresì opportuno evidenziare che come confermato dal CTU, geom.
Cannavò- in data 1.3.95 AM AN ha presentato istanza di sanatoria proprio in relazione alla villetta oggetto dell'odierno giudizio.
In sintesi, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova raccolti in seno al processo diano conferma della instaurazione da parte dell'attrice e del di lei coniuge, a far data dai primissimi anni '90, di un possesso incompatibile con qualsivoglia altrui facoltà dominicale e, quindi, tale da rivelare inequivocabilmente la volontà di immutare il possesso "uti condominus" in possesso esclusivo "uti dominus".
Risultano, quindi, integrati i presupposti per il maturare dell'usucapione sulla quota (pari ad ½) di proprietà dei condividenti LL ON e ON
AR.
Va, quindi, dichiarato che gli attori hanno acquistato per usucapione la quota pari ad ½ dell'immobile con annesso terreno censito al NCEU del Comune di Carini, fg 24, p.lla
1124.
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In ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico di LL NI e ON AR mentre vanno compensate nei confronti delle società chiamate in causa.
-Le stesse precisato che il valore della causa è pari ad € 38.734,00 (ossia pari alla rendita catastale di € 387,34 moltiplicata per 200 ex art. 15 c.p.c., diviso due considerato che la domanda ha ad oggetto l'accertamento dell'usucapione per la quota di 24/48) si liquidano in complessive € 3.809,00, oltre accessori e spese vive.
Le spese per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico degli attori e dei convenuti in misura eguale per ciascuna parte.
Palermo, 18.4.25
IL GIUDICE
Erika Ivalu Pampalone