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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 586/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SA EL SS Presidente
IT FR Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RONCHI RITA con domicilio eletto in PIAZZA STATUTO 9
10122 IN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BENFENATI BRUNA con domicilio eletto in VIA MAZZINI
4 40100 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 16.02.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto con in data 24.07.1999, l'affido Controparte_1
congiunto delle figlie minori (28.03.2009) e (03.09.2006); Per_1 Per_2
il loro collocamento prevalente con la madre, presso cui risiede anche la figlia maggiorenne , con regolamentazione delle visite paterne;
Per_3
l'assegnazione alla madre della casa coniugale, prevedendo già l'obbligo di vendita dell'abitazione quando non più necessaria per la tutela delle figlie;
la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie di € 300,00 mensili ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la condanna della resistente alla restituzione dei beni di sua proprietà lasciati presso la casa coniugale elencati nel ricorso introduttivo;
disporsi che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di Per_2
handicap e di invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
prevedersi che tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
la condanna della a rifondere sul conto corrente di Per_2 CP_1
le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_2
pag. 2/19 Si costituiva in giudizio la nulla opponendo in ordine alla CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affido condiviso delle minori, al collocamento prevalente presso sé, all'assegnazione della casa familiare, alla gestione ed uso della pensione della figlia e al Per_2
calendario visite. Deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Chiedeva inoltre la statuizione di un assegno di mantenimento in suo favore di pari importo rispetto a quello separativo di attuali € 1505,38 mensili e la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie per € 700,00 mensili ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine la statuizione dell'obbligo per entrambi i coniugi di fornire reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti anche per le figlie.
Con sentenza n. 316/2025 pubblicata in data 08.02.2025 il Tribunale di
Bologna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disponeva l'affido dell'ultima figlia minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, unitamente alle altre due figlie maggiorenni;
assegnava alla madre la casa familiare e i beni mobili in essa contenuti;
disciplinava il calendario delle visite del padre con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne affetta da Per_1 Per_2
handicap grave, secondo le modalità già disposte dalla sentenza di separazione;
statuiva un assegno divorzile di € 300,00 mensili, nonché
l'aumento del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento delle figlie ad € 800,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dichiarava inammissibili le altre domande proposte dalle parti e pag. 3/19 condannava il a rifondere alla controparte le spese legali per la Pt_1
prevalente soccombenza.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, “nel merito, totale riforma della sentenza n. 316/2025 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi recante R.G. n.
2283/2023 dal Tribunale di Bologna, Dott. Francesca Neri - Presidente relatore, in data 7/01/2025, pubblicata il 21/02/2025: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In accoglimento dei motivi di appello revocare ogni decisione contraria:
- autorizzare il deposito in quanto atto rilevante ai fini del decidere ed acquisire la nuova documentazione fotografica e la relazione investigativa formatasi successivamente al giudizio di primo grado attestante come fatto nuovo la convivenza della signora con il signor . CP_1 CP_2
- revocare in ogni caso a far data dalla presentazione dell'appello la disposizione di un assegno di divorzio in favore della signora non CP_1
sussistendone i presupposti in fatto e diritto;
- revocare a far data dalla presentazione dell'appello la disposizione di assegno di mantenimento come in sentenza, riducendolo le disposizioni economiche e in riforma dell'appellata sentenza, ridurre l'importo dovuto
a titolo di mantenimento indiretto delle figlie ad euro 300,00, a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il regime previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna.
pag. 4/19 - revocare la condanna alle spese legali sostenute per il primo grado e disporre la restituzione delle somme versate dal alla a titolo Pt_1 CP_1
di spese legali
-Con vittoria di spese e di onorari
Con ogni più ampia richiesta istruttoria e di merito”.
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo al contributo di mantenimento delle figlie posto a suo carico, lamentando un'erronea ricostruzione della sua effettiva capacità economica, nonché un'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. per la quantificazione dell'assegno alla luce di indagini statistiche di settore, lamentando che la previsione di un eguale importo per ognuna delle tre figlie non tiene conto delle economie di scala valide per le famiglie al crescere del numero dei componenti.
Con il secondo motivo contesta la previsione dell'assegno divorzile a suo carico, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto una notevole sproporzione economica tra gli ex coniugi, in realtà non sussistente, posto che la controparte ha guadagni mensili certi, dispone di un florido patrimonio immobiliare e ha scelto volontariamente un lavoro part-time senza una effettiva perdita di opportunità di carriera;
il Tribunale non avrebbe tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della richiedente e delle sue attuali possibilità di migliorare la sua posizione economica, posto che la è pienamente indipendente e ben potrebbe lavorare full- CP_1
time, giacchè le figlie sono ormai autonome e frequenta i centri Per_2
diurni; anche il godimento della casa familiare da parte dell'ex moglie rappresenta un valore economico aggiunto, generando un ulteriore vantaggio per il coniuge assegnatario. Contesta quindi che non risulta pag. 5/19 provato che la presunta disparità economica tra le parti sia dipesa da scelte condivise di conduzione della vita familiare o dal sacrificio di aspettative lavorative e professionali di un coniuge in favore dell'altro.
Con il terzo motivo il contesta la condanna al pagamento delle spese Pt_1
di lite sulla base della riconosciuta soccombenza prevalente del ricorrente, non tenendo conto della condotta processuale della che ha posto in CP_1
essere condotte ostacolanti del rapporto del padre con le figlie maggiorenni, depositato pretestuosamente atti e documenti reperiti in violazione di legge, occultando le sue proprietà immobiliari e nascondendo la propria relazione stabile con un nuovo compagno.
3.- Si è costituita in giudizio opponendosi all'avverso Controparte_1
gravame e chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE – Dichiarare l'appello proposto da Parte_1
inammissibile ex art. 348 c.p.c. per tutti i motivi dedotti
IN VIA PREGIUDIZIALE – rigettare l'istanza di sospensiva ex ar.t 283
c.p.c. perché infondata in fatto e diritto
NEL MERITO – In accoglimento del presente appello svolto in via incidentale, accertare che il criterio di calcolo dell'assegno divorzile applicato dal Tribunale di Bologna non corrisponde ai capi della motivazione, e per l'effetto in modifica del capo 7 della sentenza n
316/2025 per tutti i motivi esposti in atti, rideterminare l'assegno divorzile nella somma di € 621,00/mese oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della presente domanda.
Confermare tutti gli altri capi della sentenza n 316/2025 del Tribunale di
Bologna pubblicata in data 21/02/2025 Rigettare la richiesta di riforma del capo della sentenza relativo alle spese legali per infondatezza
pag. 6/19 Rigettare la richiesta di acquisizione documentale avanzata da controparte perché afferente a fatti nuovi estranei alla presente causa di appello, il cui effetto devolutivo ne impedisce l'esame.
In denegata ipotesi di autorizzazione all'acquisizione della documentazione richiesta dall'appellante, si chiede essere ammessi a prova testimoniale sulla circostanza dedotta, con il sig. e con CP_2
Testimone_1
Con vittoria delle spese del grado”.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per non aver il Pt_1
dedotto specifiche censure alla ricostruzione patrimoniale proposta dal
Tribunale, censurando l'adozione di un metodo forfettario per la determinazione degli assegni senza però spiegare le ragioni per cui tali determinazioni sarebbero errate.
Sul primo motivo di appello rileva che un'eventuale richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie a causa di presunti errori di calcolo compiuti dal Tribunale della separazione avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione della sentenza di separazione, né risulta proposta domanda per la modifica delle condizioni della separazione.
Sul secondo motivo rileva la genericità delle avverse doglianze, non avendo l'appellante fornito alcuna prova dell'eventuale ausilio di terze persone, in particolare per le esigenze di affetta da handicap di Per_2
grave entità. Con riguardo al “fatto nuovo” rappresentato dalla presunta convivenza con il nuovo compagno deduce che si trattava di CP_2
una circostanza già nota al e alle figlie sin dal 2024 e che non vi è Pt_1
stabile convivenza giacchè il compagno vive a Formigine, ha il pag. 7/19 collocamento paritario della figlia minore presso sé, oltre altre due figlie, e lavora in quella zona.
Deduce inoltre genericità delle avverse doglianze in riferimento al preteso mancato contributo in termini di sacrificio lavorativo ed economico per la crescita professionale del marito, condividendo la motivazione del
Tribunale; i testi escussi hanno dimostrato che, dopo vari tentativi di conciliare il lavoro con la famiglia, la ha dovuto necessariamente CP_1
ridurre gli impegni lavorativi, rinunciando così a maggiori opportunità di carriera e di stipendio.
Rileva inoltre che l'assegnazione della casa familiare al coniuge assegnatario ha come unica finalità quella di garantire la continuità dell'ambiente familiare, senza costituire un beneficio patrimoniale per il coniuge assegnatario.
Con riguardo alla condanna alle spese rileva la corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice di primo grado.
Svolge infine appello incidentale con riguardo al quantum dell'assegno divorzile a carico del per un asserito errore materiale di calcolo in Pt_1
cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella determinazione del 20% del suo stipendio cui rapportare l'assegno divorzile (considerato che il 20% del reddito di € 2.300,00/mese sarebbe pari a € 460,00).
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
In relazione all'assegno di mantenimento statuito per i figli si osserva quanto segue.
La misura del contributo di mantenimento in favore dei figli va decisa tenendo conto dei criteri di cui all' art. 337-ter c.c. , ispirati al principio pag. 8/19 di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle attuali esigenze della prole, del tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Nessuno di questi elementi è oggetto di specifica valutazione da parte del reclamante, che si limita alla proposizione di astratti criteri statistici disancorati dal caso specifico, lamentando l'applicazione di un asserito metodo “forfettario” statistico con l'imposizione di un assegno pari alla
“metà dell'imponibile fiscale”, criterio assolutamente non esplicitato in nessun punto della sentenza, che ha invece correttamente fatto riferimento ai redditi delle parti solo per dimostrare la capacità reddituale alla quale deve necessariamente ancorarsi l'assegno. Assolutamente corretto appare poi il criterio volto alla quantificazione di un assegno per ciascun figlio rapportato alle esigenze di vita dello stesso, che ben può variare nel tempo, ma che necessariamente, nel caso di situazioni anche anagrafiche simili, come nel caso di specie, non può che essere di pari importo per i fratelli.
Nessuna specifica contestazione viene mossa circa l'eventuale mancata corrispondenza dell'importo statuito alla situazione concreta con riferimento all'art. 337-ter c.c., giacchè la difesa contesta in modo generico e con espressioni sconvenienti e non pertinenti la correttezza della decisione del primo giudice, espressioni per le quali la Corte procederà alla trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati come in dispositivo per quanto di competenza.
In sede di separazione nel 2022 fu fissato un assegno di 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio.
pag. 9/19 Considerata la rivalutazione dell'assegno negli anni, il maggior tempo trascorso con la madre e le accresciute esigenze per la maggiore età dei figli in rapporto alle condizioni economiche delle parti come appresso specificamente riportate in relazione al secondo motivo di appello,
l'assegno fissato in primo grado in sede di divorzio di 800,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle straordinarie, appare sicuramente congruo, in linea con le precedenti statuizioni non oggetto di impugnazione e sicuramente proporzionale alle esigenze di tre figli anche in età universitaria.
Passando all'esame dell'assegno divorzile quantificato dal Tribunale in
300,00 mensili, in relazione al quale risulta proposto sia appello principale volto alla sua eliminazione sia appello incidentale volto alla statuizione di un importo più elevato, si osserva quanto segue.
L'assegno divorzile impone una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 L. Div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), in ragione delle plurime funzioni proprie dell'assegno, ovvero assistenziale (in considerazione dell'assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), compensative-perequative (considerata la necessità di riconoscere un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento di un'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione del patrimonio comune e individuale, sulla base di scelte condivise, considerato il legame tra le capacità professionali e reddituali del coniuge forte e l'apporto fornito e i sacrifici pag. 10/19 sopportati dall'altro in costanza di matrimonio anche in rapporto alla sua durata e all'età del richiedente) e risarcitoria (in considerazione dell'eventuale responsabilità del coniuge “forte” nella definitiva crisi del rapporto coniugale).
Nel caso di specie la sperequazione reddituale tra le parti è incontestata, così come è incontestato l'apporto familiare della moglie volto all'accudimento prioritario delle tre figlie durante il lungo matrimonio, durato più di venti anni, lì dove la sussistenza di una rete familiare di ausilio non sgravava la stessa dai gravosi compiti, sia per i numerosi figli da accudire, sia per la presenza di una figlia gravemente invalida con conseguente necessità di controllo continuo anche di eventuali ausili esterni.
La sentenza di primo grado ha quindi legittimamente riconosciuto un assegno con funzione perequativa-compensativa in considerazione dell'impegno dedicato dalla moglie alla cura della famiglia, anche con la scelta di un lavoro part-time a seguito della nascita delle tre figlie.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato il notevole divario tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, acuito dal significativo incremento reddituale conseguito nel tempo dal ricorrente (dentista libero professionista), rilevando che l'incremento degli oneri abitativi a carico dello stesso per il mutuo contratto per l'acquisto della nuova abitazione in luogo del più vantaggioso canone di locazione in precedenza versato è frutto di una sua libera scelta, non essendo dimostrato che il precedente alloggio gli impedisse di ospitare le figlie.
In ordine alla funzione compensativa dell'assegno divorzile il primo giudice ha correttamente rilevato che dall'istruttoria espletata è risultato pag. 11/19 che la (impiegata quadro di I livello) dopo la nascita della terza CP_1
figlia ha chiesto la riduzione di orario, passando a un part-time orizzontale, per poter meglio seguire gli impegni delle figlie, ha frequentemente fruito di ferie e permessi per occuparsi della prole e nella conduzione della vita familiare è sempre stata più presente rispetto al marito. Tali scelte devono ritenersi nella sostanza condivise con il marito, il cui progressivo incremento reddituale e la carriera professionale in ascesa sono emersi anche dalla vicenda separativa, non risultando che lo stesso si sia concretamente offerto di sostituirsi alla moglie nel ruolo trainante endofamiliare;
lo stesso calendario visite riflette il prevalente impegno della madre nella gestione delle figlie.
Queste argomentazioni vengono integralmente condivise dalla Corte e appaiono in linea con la giurisprudenza in materia.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro che lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
Qualora, infatti, la scelta del part-time sia riconducibile alla necessità di fare fronte contemporaneamente alle esigenze della famiglia ed all'accudimento dei figli, i relativi effetti non potrebbero non essere tenuti pag. 12/19 in conto ai fini della determinazione dell'assegno (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23318, Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n.27945).
Rispetto alla precedente giurisprudenza ( Cass. n. 24250 del 08/09/2021), secondo i più recenti orientamenti, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 , nè sul solo fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, perché
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa in attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del
19/02/2024, Cassazione civile sez. I, 16/02/2025, n.3953).
Nel caso di specie, sulla base delle testimonianze assunte, risulta che la dopo la nascita delle figlie passò ad un lavoro part-time per CP_1
conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari, con conseguente indiscutibile devoluzione all'altro coniuge di maggior tempo e risorse pag. 13/19 personali per il conseguimento di una collocazione professionale altamente remunerativa, nell'ambito di una carriera in progressiva ascesa a livello professionale (il marito nel tempo è divenuto, da assistente di studio dentistico, titolare di autonomo studio, con guadagni in tendenziale ascesa negli anni). Anche i tempi di visita dei figli dimostrano gli ampi tempi a sua disposizione per dedicarsi alla propria vita professionale.
Premessa l'assoluta indipendenza e diversità di presupposti fra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile, va in questa sede peraltro rilevato che l'assegno separativo di 1400,00 mensili, statuito in quel giudizio conclusosi nel 2022, non fu oggetto né di impugnazione né di ricorso per la modifica delle condizioni.
In ordine poi alla questione della presunta convivenza della moglie con altro uomo che, nella prospettazione del porterebbe ad escludere Pt_1
l'assegno divorzile, si rileva che allo stato manca la prova di un progetto di vita condiviso, il cui onere era a carico del soggetto richiedente l'eliminazione dell'assegno.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte infatti
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U.
32198/2021; Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n.
18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla pag. 14/19 base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo- perequativo comporta un temperamento del principio della perdita
"automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza. È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023). Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente evolontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022). La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario "da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della pag. 15/19 coabitazione non è di per sé decisivo". Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno” (Cass. 3645/2023,
Cassazione civile sez. I, 18/10/2024 n.27043)
Nel caso di specie non è sicuramente possibile affermare una stabile convivenza della moglie con un nuovo compagno sulla base degli elementi prospettati, peraltro solo per la prima volta in appello, né vi è prova della formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita eventuali viaggi o vacanze della coppia o l'occasionale frequentazione domestica.
Passando al quantum, l'importo dell'assegno divorzile statuito dal primo giudice di 300,00 mensili appare congruo rispetto alla situazione reddituale delle parti.
pag. 16/19 Come riferito dal primo giudice la è dipendente di e ricopre CP_1 Pt_2
la posizione di quadro di I livello con orario part-time orizzontale;
dai CUD depositati emerge un reddito da lavoro dipendente imponibile di €
34.453,00 per l'anno 2020, di € 37.806,00 per l'anno 2021, di € 34.463,47 per l'anno 2022. La è tuttora gravata del pagamento di € 650/700 CP_1
mensili a titolo di mutuo cointestato per la casa familiare nella quale vive.
Nel 2024 ha estinto il finanziamento di € 256 mensili per l'acquisto dell'auto Fiat 500. E' inoltre contitolare di alcuni beni immobili con le sorelle, già noti all'epoca della separazione, non produttivi di redditi particolari (risulta solo la percezione di un affitto di 233,00 mensili al lordo delle imposte), sui quali non ha neppure potere decisionale autonomo per l'eventuale vendita.
Come rilevato dal primo giudice, il dalle dichiarazioni dei redditi Pt_1
per l'anno di imposta 2020 ha prodotto un reddito imponibile di €
116.735,00, nel 2021 un reddito imponibile di € 176.903,00, per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un imponibile di € 140.779. Il reddito dichiarato appare quindi in progressiva crescita negli anni, corrispondente ad una carriera professionale importante.
Lo stesso non ha allegato né provato una contrazione dei redditi Pt_1
negli anni successivi alla separazione o l'occasionalità degli importanti guadagni dichiarati nelle annualità documentate.
Il reddito netto mensile del marito, anche al netto delle spese dei due mutui a suo carico, è pari a più del doppio di quello della moglie. Peraltro, il mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione corrisponde ad una una precisa scelta di acquistare una nuova casa piuttosto che proseguire in un più conveniente contratto di locazione come in passato.
pag. 17/19 La regolamentazione delle spese di lite in primo grado appare inoltre assolutamente rispondente ai criteri della soccombenza, considerate le domande iniziali svolte dalle parti, rispetto alle quali il è rimasto Pt_1
prevalentemente soccombente considerata la sua richiesta di escludere l'assegno divorzile, ridurre il contributo economico per le figlie rispetto alla sentenza di separazione, oltre l'inammissibilità di alcune domande.
Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la compensazione per un terzo delle spese del grado e la condanna del ricorrente ai restanti due terzi come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS
UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 316/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte appellante ai restanti due terzi che liquida in € 4.630,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 18/19 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia del ricorso introduttivo e di copia della presente sentenza all'Ordine degli Avvocati di Torino per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT FR SA EL SS
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 586/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SA EL SS Presidente
IT FR Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RONCHI RITA con domicilio eletto in PIAZZA STATUTO 9
10122 IN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BENFENATI BRUNA con domicilio eletto in VIA MAZZINI
4 40100 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 16.02.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto con in data 24.07.1999, l'affido Controparte_1
congiunto delle figlie minori (28.03.2009) e (03.09.2006); Per_1 Per_2
il loro collocamento prevalente con la madre, presso cui risiede anche la figlia maggiorenne , con regolamentazione delle visite paterne;
Per_3
l'assegnazione alla madre della casa coniugale, prevedendo già l'obbligo di vendita dell'abitazione quando non più necessaria per la tutela delle figlie;
la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie di € 300,00 mensili ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la condanna della resistente alla restituzione dei beni di sua proprietà lasciati presso la casa coniugale elencati nel ricorso introduttivo;
disporsi che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di Per_2
handicap e di invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
prevedersi che tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
la condanna della a rifondere sul conto corrente di Per_2 CP_1
le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_2
pag. 2/19 Si costituiva in giudizio la nulla opponendo in ordine alla CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affido condiviso delle minori, al collocamento prevalente presso sé, all'assegnazione della casa familiare, alla gestione ed uso della pensione della figlia e al Per_2
calendario visite. Deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Chiedeva inoltre la statuizione di un assegno di mantenimento in suo favore di pari importo rispetto a quello separativo di attuali € 1505,38 mensili e la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie per € 700,00 mensili ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine la statuizione dell'obbligo per entrambi i coniugi di fornire reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti anche per le figlie.
Con sentenza n. 316/2025 pubblicata in data 08.02.2025 il Tribunale di
Bologna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disponeva l'affido dell'ultima figlia minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, unitamente alle altre due figlie maggiorenni;
assegnava alla madre la casa familiare e i beni mobili in essa contenuti;
disciplinava il calendario delle visite del padre con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne affetta da Per_1 Per_2
handicap grave, secondo le modalità già disposte dalla sentenza di separazione;
statuiva un assegno divorzile di € 300,00 mensili, nonché
l'aumento del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento delle figlie ad € 800,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dichiarava inammissibili le altre domande proposte dalle parti e pag. 3/19 condannava il a rifondere alla controparte le spese legali per la Pt_1
prevalente soccombenza.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, Parte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, “nel merito, totale riforma della sentenza n. 316/2025 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi recante R.G. n.
2283/2023 dal Tribunale di Bologna, Dott. Francesca Neri - Presidente relatore, in data 7/01/2025, pubblicata il 21/02/2025: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In accoglimento dei motivi di appello revocare ogni decisione contraria:
- autorizzare il deposito in quanto atto rilevante ai fini del decidere ed acquisire la nuova documentazione fotografica e la relazione investigativa formatasi successivamente al giudizio di primo grado attestante come fatto nuovo la convivenza della signora con il signor . CP_1 CP_2
- revocare in ogni caso a far data dalla presentazione dell'appello la disposizione di un assegno di divorzio in favore della signora non CP_1
sussistendone i presupposti in fatto e diritto;
- revocare a far data dalla presentazione dell'appello la disposizione di assegno di mantenimento come in sentenza, riducendolo le disposizioni economiche e in riforma dell'appellata sentenza, ridurre l'importo dovuto
a titolo di mantenimento indiretto delle figlie ad euro 300,00, a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il regime previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna.
pag. 4/19 - revocare la condanna alle spese legali sostenute per il primo grado e disporre la restituzione delle somme versate dal alla a titolo Pt_1 CP_1
di spese legali
-Con vittoria di spese e di onorari
Con ogni più ampia richiesta istruttoria e di merito”.
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo al contributo di mantenimento delle figlie posto a suo carico, lamentando un'erronea ricostruzione della sua effettiva capacità economica, nonché un'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. per la quantificazione dell'assegno alla luce di indagini statistiche di settore, lamentando che la previsione di un eguale importo per ognuna delle tre figlie non tiene conto delle economie di scala valide per le famiglie al crescere del numero dei componenti.
Con il secondo motivo contesta la previsione dell'assegno divorzile a suo carico, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto una notevole sproporzione economica tra gli ex coniugi, in realtà non sussistente, posto che la controparte ha guadagni mensili certi, dispone di un florido patrimonio immobiliare e ha scelto volontariamente un lavoro part-time senza una effettiva perdita di opportunità di carriera;
il Tribunale non avrebbe tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della richiedente e delle sue attuali possibilità di migliorare la sua posizione economica, posto che la è pienamente indipendente e ben potrebbe lavorare full- CP_1
time, giacchè le figlie sono ormai autonome e frequenta i centri Per_2
diurni; anche il godimento della casa familiare da parte dell'ex moglie rappresenta un valore economico aggiunto, generando un ulteriore vantaggio per il coniuge assegnatario. Contesta quindi che non risulta pag. 5/19 provato che la presunta disparità economica tra le parti sia dipesa da scelte condivise di conduzione della vita familiare o dal sacrificio di aspettative lavorative e professionali di un coniuge in favore dell'altro.
Con il terzo motivo il contesta la condanna al pagamento delle spese Pt_1
di lite sulla base della riconosciuta soccombenza prevalente del ricorrente, non tenendo conto della condotta processuale della che ha posto in CP_1
essere condotte ostacolanti del rapporto del padre con le figlie maggiorenni, depositato pretestuosamente atti e documenti reperiti in violazione di legge, occultando le sue proprietà immobiliari e nascondendo la propria relazione stabile con un nuovo compagno.
3.- Si è costituita in giudizio opponendosi all'avverso Controparte_1
gravame e chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE – Dichiarare l'appello proposto da Parte_1
inammissibile ex art. 348 c.p.c. per tutti i motivi dedotti
IN VIA PREGIUDIZIALE – rigettare l'istanza di sospensiva ex ar.t 283
c.p.c. perché infondata in fatto e diritto
NEL MERITO – In accoglimento del presente appello svolto in via incidentale, accertare che il criterio di calcolo dell'assegno divorzile applicato dal Tribunale di Bologna non corrisponde ai capi della motivazione, e per l'effetto in modifica del capo 7 della sentenza n
316/2025 per tutti i motivi esposti in atti, rideterminare l'assegno divorzile nella somma di € 621,00/mese oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della presente domanda.
Confermare tutti gli altri capi della sentenza n 316/2025 del Tribunale di
Bologna pubblicata in data 21/02/2025 Rigettare la richiesta di riforma del capo della sentenza relativo alle spese legali per infondatezza
pag. 6/19 Rigettare la richiesta di acquisizione documentale avanzata da controparte perché afferente a fatti nuovi estranei alla presente causa di appello, il cui effetto devolutivo ne impedisce l'esame.
In denegata ipotesi di autorizzazione all'acquisizione della documentazione richiesta dall'appellante, si chiede essere ammessi a prova testimoniale sulla circostanza dedotta, con il sig. e con CP_2
Testimone_1
Con vittoria delle spese del grado”.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per non aver il Pt_1
dedotto specifiche censure alla ricostruzione patrimoniale proposta dal
Tribunale, censurando l'adozione di un metodo forfettario per la determinazione degli assegni senza però spiegare le ragioni per cui tali determinazioni sarebbero errate.
Sul primo motivo di appello rileva che un'eventuale richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie a causa di presunti errori di calcolo compiuti dal Tribunale della separazione avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione della sentenza di separazione, né risulta proposta domanda per la modifica delle condizioni della separazione.
Sul secondo motivo rileva la genericità delle avverse doglianze, non avendo l'appellante fornito alcuna prova dell'eventuale ausilio di terze persone, in particolare per le esigenze di affetta da handicap di Per_2
grave entità. Con riguardo al “fatto nuovo” rappresentato dalla presunta convivenza con il nuovo compagno deduce che si trattava di CP_2
una circostanza già nota al e alle figlie sin dal 2024 e che non vi è Pt_1
stabile convivenza giacchè il compagno vive a Formigine, ha il pag. 7/19 collocamento paritario della figlia minore presso sé, oltre altre due figlie, e lavora in quella zona.
Deduce inoltre genericità delle avverse doglianze in riferimento al preteso mancato contributo in termini di sacrificio lavorativo ed economico per la crescita professionale del marito, condividendo la motivazione del
Tribunale; i testi escussi hanno dimostrato che, dopo vari tentativi di conciliare il lavoro con la famiglia, la ha dovuto necessariamente CP_1
ridurre gli impegni lavorativi, rinunciando così a maggiori opportunità di carriera e di stipendio.
Rileva inoltre che l'assegnazione della casa familiare al coniuge assegnatario ha come unica finalità quella di garantire la continuità dell'ambiente familiare, senza costituire un beneficio patrimoniale per il coniuge assegnatario.
Con riguardo alla condanna alle spese rileva la corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice di primo grado.
Svolge infine appello incidentale con riguardo al quantum dell'assegno divorzile a carico del per un asserito errore materiale di calcolo in Pt_1
cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella determinazione del 20% del suo stipendio cui rapportare l'assegno divorzile (considerato che il 20% del reddito di € 2.300,00/mese sarebbe pari a € 460,00).
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
In relazione all'assegno di mantenimento statuito per i figli si osserva quanto segue.
La misura del contributo di mantenimento in favore dei figli va decisa tenendo conto dei criteri di cui all' art. 337-ter c.c. , ispirati al principio pag. 8/19 di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle attuali esigenze della prole, del tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Nessuno di questi elementi è oggetto di specifica valutazione da parte del reclamante, che si limita alla proposizione di astratti criteri statistici disancorati dal caso specifico, lamentando l'applicazione di un asserito metodo “forfettario” statistico con l'imposizione di un assegno pari alla
“metà dell'imponibile fiscale”, criterio assolutamente non esplicitato in nessun punto della sentenza, che ha invece correttamente fatto riferimento ai redditi delle parti solo per dimostrare la capacità reddituale alla quale deve necessariamente ancorarsi l'assegno. Assolutamente corretto appare poi il criterio volto alla quantificazione di un assegno per ciascun figlio rapportato alle esigenze di vita dello stesso, che ben può variare nel tempo, ma che necessariamente, nel caso di situazioni anche anagrafiche simili, come nel caso di specie, non può che essere di pari importo per i fratelli.
Nessuna specifica contestazione viene mossa circa l'eventuale mancata corrispondenza dell'importo statuito alla situazione concreta con riferimento all'art. 337-ter c.c., giacchè la difesa contesta in modo generico e con espressioni sconvenienti e non pertinenti la correttezza della decisione del primo giudice, espressioni per le quali la Corte procederà alla trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati come in dispositivo per quanto di competenza.
In sede di separazione nel 2022 fu fissato un assegno di 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio.
pag. 9/19 Considerata la rivalutazione dell'assegno negli anni, il maggior tempo trascorso con la madre e le accresciute esigenze per la maggiore età dei figli in rapporto alle condizioni economiche delle parti come appresso specificamente riportate in relazione al secondo motivo di appello,
l'assegno fissato in primo grado in sede di divorzio di 800,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle straordinarie, appare sicuramente congruo, in linea con le precedenti statuizioni non oggetto di impugnazione e sicuramente proporzionale alle esigenze di tre figli anche in età universitaria.
Passando all'esame dell'assegno divorzile quantificato dal Tribunale in
300,00 mensili, in relazione al quale risulta proposto sia appello principale volto alla sua eliminazione sia appello incidentale volto alla statuizione di un importo più elevato, si osserva quanto segue.
L'assegno divorzile impone una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 L. Div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), in ragione delle plurime funzioni proprie dell'assegno, ovvero assistenziale (in considerazione dell'assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), compensative-perequative (considerata la necessità di riconoscere un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento di un'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione del patrimonio comune e individuale, sulla base di scelte condivise, considerato il legame tra le capacità professionali e reddituali del coniuge forte e l'apporto fornito e i sacrifici pag. 10/19 sopportati dall'altro in costanza di matrimonio anche in rapporto alla sua durata e all'età del richiedente) e risarcitoria (in considerazione dell'eventuale responsabilità del coniuge “forte” nella definitiva crisi del rapporto coniugale).
Nel caso di specie la sperequazione reddituale tra le parti è incontestata, così come è incontestato l'apporto familiare della moglie volto all'accudimento prioritario delle tre figlie durante il lungo matrimonio, durato più di venti anni, lì dove la sussistenza di una rete familiare di ausilio non sgravava la stessa dai gravosi compiti, sia per i numerosi figli da accudire, sia per la presenza di una figlia gravemente invalida con conseguente necessità di controllo continuo anche di eventuali ausili esterni.
La sentenza di primo grado ha quindi legittimamente riconosciuto un assegno con funzione perequativa-compensativa in considerazione dell'impegno dedicato dalla moglie alla cura della famiglia, anche con la scelta di un lavoro part-time a seguito della nascita delle tre figlie.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato il notevole divario tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, acuito dal significativo incremento reddituale conseguito nel tempo dal ricorrente (dentista libero professionista), rilevando che l'incremento degli oneri abitativi a carico dello stesso per il mutuo contratto per l'acquisto della nuova abitazione in luogo del più vantaggioso canone di locazione in precedenza versato è frutto di una sua libera scelta, non essendo dimostrato che il precedente alloggio gli impedisse di ospitare le figlie.
In ordine alla funzione compensativa dell'assegno divorzile il primo giudice ha correttamente rilevato che dall'istruttoria espletata è risultato pag. 11/19 che la (impiegata quadro di I livello) dopo la nascita della terza CP_1
figlia ha chiesto la riduzione di orario, passando a un part-time orizzontale, per poter meglio seguire gli impegni delle figlie, ha frequentemente fruito di ferie e permessi per occuparsi della prole e nella conduzione della vita familiare è sempre stata più presente rispetto al marito. Tali scelte devono ritenersi nella sostanza condivise con il marito, il cui progressivo incremento reddituale e la carriera professionale in ascesa sono emersi anche dalla vicenda separativa, non risultando che lo stesso si sia concretamente offerto di sostituirsi alla moglie nel ruolo trainante endofamiliare;
lo stesso calendario visite riflette il prevalente impegno della madre nella gestione delle figlie.
Queste argomentazioni vengono integralmente condivise dalla Corte e appaiono in linea con la giurisprudenza in materia.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro che lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
Qualora, infatti, la scelta del part-time sia riconducibile alla necessità di fare fronte contemporaneamente alle esigenze della famiglia ed all'accudimento dei figli, i relativi effetti non potrebbero non essere tenuti pag. 12/19 in conto ai fini della determinazione dell'assegno (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23318, Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n.27945).
Rispetto alla precedente giurisprudenza ( Cass. n. 24250 del 08/09/2021), secondo i più recenti orientamenti, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 , nè sul solo fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, perché
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa in attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del
19/02/2024, Cassazione civile sez. I, 16/02/2025, n.3953).
Nel caso di specie, sulla base delle testimonianze assunte, risulta che la dopo la nascita delle figlie passò ad un lavoro part-time per CP_1
conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari, con conseguente indiscutibile devoluzione all'altro coniuge di maggior tempo e risorse pag. 13/19 personali per il conseguimento di una collocazione professionale altamente remunerativa, nell'ambito di una carriera in progressiva ascesa a livello professionale (il marito nel tempo è divenuto, da assistente di studio dentistico, titolare di autonomo studio, con guadagni in tendenziale ascesa negli anni). Anche i tempi di visita dei figli dimostrano gli ampi tempi a sua disposizione per dedicarsi alla propria vita professionale.
Premessa l'assoluta indipendenza e diversità di presupposti fra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile, va in questa sede peraltro rilevato che l'assegno separativo di 1400,00 mensili, statuito in quel giudizio conclusosi nel 2022, non fu oggetto né di impugnazione né di ricorso per la modifica delle condizioni.
In ordine poi alla questione della presunta convivenza della moglie con altro uomo che, nella prospettazione del porterebbe ad escludere Pt_1
l'assegno divorzile, si rileva che allo stato manca la prova di un progetto di vita condiviso, il cui onere era a carico del soggetto richiedente l'eliminazione dell'assegno.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte infatti
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U.
32198/2021; Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n.
18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla pag. 14/19 base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo- perequativo comporta un temperamento del principio della perdita
"automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza. È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023). Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente evolontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022). La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario "da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della pag. 15/19 coabitazione non è di per sé decisivo". Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno” (Cass. 3645/2023,
Cassazione civile sez. I, 18/10/2024 n.27043)
Nel caso di specie non è sicuramente possibile affermare una stabile convivenza della moglie con un nuovo compagno sulla base degli elementi prospettati, peraltro solo per la prima volta in appello, né vi è prova della formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita eventuali viaggi o vacanze della coppia o l'occasionale frequentazione domestica.
Passando al quantum, l'importo dell'assegno divorzile statuito dal primo giudice di 300,00 mensili appare congruo rispetto alla situazione reddituale delle parti.
pag. 16/19 Come riferito dal primo giudice la è dipendente di e ricopre CP_1 Pt_2
la posizione di quadro di I livello con orario part-time orizzontale;
dai CUD depositati emerge un reddito da lavoro dipendente imponibile di €
34.453,00 per l'anno 2020, di € 37.806,00 per l'anno 2021, di € 34.463,47 per l'anno 2022. La è tuttora gravata del pagamento di € 650/700 CP_1
mensili a titolo di mutuo cointestato per la casa familiare nella quale vive.
Nel 2024 ha estinto il finanziamento di € 256 mensili per l'acquisto dell'auto Fiat 500. E' inoltre contitolare di alcuni beni immobili con le sorelle, già noti all'epoca della separazione, non produttivi di redditi particolari (risulta solo la percezione di un affitto di 233,00 mensili al lordo delle imposte), sui quali non ha neppure potere decisionale autonomo per l'eventuale vendita.
Come rilevato dal primo giudice, il dalle dichiarazioni dei redditi Pt_1
per l'anno di imposta 2020 ha prodotto un reddito imponibile di €
116.735,00, nel 2021 un reddito imponibile di € 176.903,00, per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un imponibile di € 140.779. Il reddito dichiarato appare quindi in progressiva crescita negli anni, corrispondente ad una carriera professionale importante.
Lo stesso non ha allegato né provato una contrazione dei redditi Pt_1
negli anni successivi alla separazione o l'occasionalità degli importanti guadagni dichiarati nelle annualità documentate.
Il reddito netto mensile del marito, anche al netto delle spese dei due mutui a suo carico, è pari a più del doppio di quello della moglie. Peraltro, il mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione corrisponde ad una una precisa scelta di acquistare una nuova casa piuttosto che proseguire in un più conveniente contratto di locazione come in passato.
pag. 17/19 La regolamentazione delle spese di lite in primo grado appare inoltre assolutamente rispondente ai criteri della soccombenza, considerate le domande iniziali svolte dalle parti, rispetto alle quali il è rimasto Pt_1
prevalentemente soccombente considerata la sua richiesta di escludere l'assegno divorzile, ridurre il contributo economico per le figlie rispetto alla sentenza di separazione, oltre l'inammissibilità di alcune domande.
Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la compensazione per un terzo delle spese del grado e la condanna del ricorrente ai restanti due terzi come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS
UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 316/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte appellante ai restanti due terzi che liquida in € 4.630,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 18/19 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia del ricorso introduttivo e di copia della presente sentenza all'Ordine degli Avvocati di Torino per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT FR SA EL SS
pag. 19/19