Articolo 3 della Legge 5 novembre 1990, n. 328
Articolo 2
Versione
16 novembre 1990
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore entro il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 16 novembre 1990