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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 55 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, (C.F. ) in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dagli avv.ti Susanna Mazzaferri (C.F. ) e Vito Di C.F._1
Noia, (C.F. ), in virtù di procura generale ad lites n. 80974/21569 del 21.07.2015 a rogito C.F._2 notaio in Roma, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Persona_1 Pt_1 via Pretoria n. 263, Potenza;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Antonio Santangelo, con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo, in
Potenza, alla via N. Sole n° 73;
APPELLATO
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola - Appello avverso la sentenza n. 268/2022, pubblicata il
15/03/2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosalba De Bonis, nel procedimento R.G. n. 2934/2018, cui è riunito il n. R.G. 3809/2018, notificata il 21.03.2022. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la gravata sentenza con il rigetto del ricorso avversario perché inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte in premessa. In subordine, rigettare la domanda […]. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e con condanna alla restituzione delle spese legali eventualmente pagate in forza della decisione riformata”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita rigettare il proposto appello con conferma della sentenza appellata e con condanna dell' alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del Pt_1 procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 04.04.2022, l chiedeva che, previa sospensione della Pt_1 provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., in accoglimento dello spiegato appello, venisse riformata integralmente la gravata sentenza, con il rigetto del ricorso avversario, nella parte in cui aveva accertato e dichiarato, anche a fini previdenziali e assicurativi, la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato tra e la ditta Coop. Agricola NI ES Controparte_1 nell'anno 2017, per n. 71 giornate, riconoscendo il diritto di ad essere iscritto nell'elenco Controparte_1 nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Tolve, con condanna dell' ad Pt_1 accreditare alla controparte i relativi contributi previdenziali nonché l'indennità di disoccupazione agricola.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza impugnata è la n. 268/2022, pubblicata il 15/03/2022 e notificata il 21/03/2022, emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosalba De Bonis, nell'ambito del procedimento R.G. n.
2934/2018, - al quale è riunito il procedimento R.G. n. 3809/2018 - pronunciamento con il quale veniva accertato e dichiarato che, nell'anno 2017, il ricorrente aveva prestato attività di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta Coop. Agricola NI ES, per un numero complessivo di 71 giornate e, pertanto, che lo stesso aveva diritto ad essere iscritto nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Tolve, nonché, al riconoscimento dei relativi contributi previdenziali e dell'indennità di disoccupazione. Per l'effetto, veniva condannato l' alla suddetta iscrizione e al Pt_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, dei contributi previdenziali e dell'indennità di disoccupazione, nonché alla refusione delle spese di lite.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 9.03.2023, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 23.02.2023, si è costituito , il quale, nel ribadire le Controparte_1 argomentazioni di cui al primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in appello perché inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate dalle parti costituite, all'udienza del 9.10.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le motivazioni di cui al seguito.
Con la sentenza impugnata n° 268/2022, pubblicata il 15.03.2022, il primo giudice ha accolto due distinte domande proposte da , avverso, rispettivamente, il provvedimento di annullamento Controparte_1 delle giornate relative al rapporto di lavoro prestato nell'anno 2017, nonché il provvedimento datato
27.09.2018 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola avanzata il 28.02.2018.
Segnatamente, va premesso in fatto che parte ricorrente, nei due distinti ricorsi di cui si è detto, allegava di aver lavorato alle dipendenze della , con contratto a tempo Parte_2 pieno e determinato, dall'8.8.2017 al 31.12.2017, per un numero di 71 giornate e di aver espletato la propria prestazione lavorativa sui terreni siti in agro di Tolve, di cui la società datoriale risulta affittuaria, con orario di lavoro dalle 7,00 del mattino alle 17,00, dal lunedì al venerdì, con una interruzione di un'ora per il pranzo, occupandosi della semina, coltivazione e raccolta di frumento, nonché, della cura e della custodia delle pecore, sulla base delle direttive impartite dal delegato dall'assemblea dei soci sig. Parte_3
. L' al contrario, disconosceva la natura di rapporto di lavoro subordinato in considerazione
[...] Pt_1 della circostanza che il ricorrente ricopriva, all'interno della stessa società cooperativa, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di legale rappresentante della stessa, carica incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato.
Orbene, in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.; in questo senso il primo giudice ha ritenuto che il dato documentale prodotto e la prova testimoniale acquisita attraverso l'escussione dei testi e - entrambi soci della Coop. Agricola Parte_3 Testimone_1
NI ES – abbiano corroborato la domanda formulata e abbiano consentito di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore;
di conseguenza veniva accolto il ricorso e riconosciuto al lavoratore il diritto ad essere iscritto nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di
Tolve, nonché, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola di cui alla domanda avanzata il
28.02.2018.
Questo il pronunciamento di primo grado, lo stesso veniva appellato dall' nella parte in cui il Pt_1 giudicante aveva ritenuto provata la pretesa azionata dal lavoratore sulla base del dato documentale acquisito e della prova testimoniale espletata. Secondo il primo giudice, i testi escussi avevano consentito di acclarare che i poteri decisori fossero in capo all'assemblea dei soci, sconfessando le risultanze dell'accertamento di parte resistente, fondato sul presupposto che la qualità di amministratore unico sia incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato.
La ricostruzione non convince. Preliminarmente deve evidenziarsi come , a cui carico Controparte_1 spettava l'onere di provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro, risulta, dalla visura camerale allegata in atti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa, mentre , escusso come testimone, risulta Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Parte_3 consigliere. A parere di questa Corte, il nel rivendicare la sua qualità di lavoratore subordinato, CP_1 non è riuscito a provare in corso di causa di essere eterodiretto nello svolgimento della prestazione lavorativa quale bracciante agricolo. Non possono infatti essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali acquisite, poiché queste si sono limitate a confermare orari e mansioni e la circostanza che il
, qualora avesse avuto bisogno di assentarsi dal lavoro, avrebbe dovuto formulare istanza ad uno CP_1 dei soci della cooperativa. Non risulta, al contrario, comprovata in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'effettivo esercizio dei poteri datoriali da parte di ovvero che Parte_3 quest'ultimo impartisse le direttive del lavoro da espletare da parte dell'appellato. Invero, in base agli ordinari principi processuali in materia di allegazione probatoria, è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato ed evidenzi in particolare le caratteristiche di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo collegiale.
Peraltro, va detto che la giurisprudenza di legittimità considera del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministratore della stessa, tranne nelle ipotesi di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o di socio “sovrano” (Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Si è dunque affermato in giurisprudenza che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali sarebbe compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, solo laddove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L, 21 maggio
2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781).
In mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez. L, 15 febbraio 1985, n. 1316).
Con la recente sentenza n. 36362/2021, la Corte di Cassazione - non prefigurando orientamenti innovativi in tal senso - ha ritenuto sussistente l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione o di amministratore unico della stessa, qualora il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione.
Tali principi, seppur non applicabili, tout court, alle società cooperative, dove la componente spiccatamente personalistica non rende incompatibile, in astratto, la carica di amministratore unico con quella di lavoratore subordinato, non esime in ogni caso dalla prova, da parte di colui che invoca tale ultima qualità, di avere eseguito la prestazione sotto la direzione, il controllo ed il potere disciplinare da parte di un terzo, prova quest'ultima che, nella specie, per quanto sopra detto, difetta.
Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve concludersi, dunque, per l'accoglimento del proposto appello e per la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda ivi articolata dal . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
55 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei Pt_1 confronti di ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di primo grado;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, che liquida in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 ed euro 3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa, e cf, come per legge. Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 55 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, (C.F. ) in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dagli avv.ti Susanna Mazzaferri (C.F. ) e Vito Di C.F._1
Noia, (C.F. ), in virtù di procura generale ad lites n. 80974/21569 del 21.07.2015 a rogito C.F._2 notaio in Roma, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Persona_1 Pt_1 via Pretoria n. 263, Potenza;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Antonio Santangelo, con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo, in
Potenza, alla via N. Sole n° 73;
APPELLATO
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola - Appello avverso la sentenza n. 268/2022, pubblicata il
15/03/2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosalba De Bonis, nel procedimento R.G. n. 2934/2018, cui è riunito il n. R.G. 3809/2018, notificata il 21.03.2022. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la gravata sentenza con il rigetto del ricorso avversario perché inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte in premessa. In subordine, rigettare la domanda […]. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e con condanna alla restituzione delle spese legali eventualmente pagate in forza della decisione riformata”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita rigettare il proposto appello con conferma della sentenza appellata e con condanna dell' alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del Pt_1 procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 04.04.2022, l chiedeva che, previa sospensione della Pt_1 provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., in accoglimento dello spiegato appello, venisse riformata integralmente la gravata sentenza, con il rigetto del ricorso avversario, nella parte in cui aveva accertato e dichiarato, anche a fini previdenziali e assicurativi, la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato tra e la ditta Coop. Agricola NI ES Controparte_1 nell'anno 2017, per n. 71 giornate, riconoscendo il diritto di ad essere iscritto nell'elenco Controparte_1 nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Tolve, con condanna dell' ad Pt_1 accreditare alla controparte i relativi contributi previdenziali nonché l'indennità di disoccupazione agricola.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza impugnata è la n. 268/2022, pubblicata il 15/03/2022 e notificata il 21/03/2022, emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosalba De Bonis, nell'ambito del procedimento R.G. n.
2934/2018, - al quale è riunito il procedimento R.G. n. 3809/2018 - pronunciamento con il quale veniva accertato e dichiarato che, nell'anno 2017, il ricorrente aveva prestato attività di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta Coop. Agricola NI ES, per un numero complessivo di 71 giornate e, pertanto, che lo stesso aveva diritto ad essere iscritto nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Tolve, nonché, al riconoscimento dei relativi contributi previdenziali e dell'indennità di disoccupazione. Per l'effetto, veniva condannato l' alla suddetta iscrizione e al Pt_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, dei contributi previdenziali e dell'indennità di disoccupazione, nonché alla refusione delle spese di lite.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 9.03.2023, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 23.02.2023, si è costituito , il quale, nel ribadire le Controparte_1 argomentazioni di cui al primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in appello perché inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate dalle parti costituite, all'udienza del 9.10.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le motivazioni di cui al seguito.
Con la sentenza impugnata n° 268/2022, pubblicata il 15.03.2022, il primo giudice ha accolto due distinte domande proposte da , avverso, rispettivamente, il provvedimento di annullamento Controparte_1 delle giornate relative al rapporto di lavoro prestato nell'anno 2017, nonché il provvedimento datato
27.09.2018 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola avanzata il 28.02.2018.
Segnatamente, va premesso in fatto che parte ricorrente, nei due distinti ricorsi di cui si è detto, allegava di aver lavorato alle dipendenze della , con contratto a tempo Parte_2 pieno e determinato, dall'8.8.2017 al 31.12.2017, per un numero di 71 giornate e di aver espletato la propria prestazione lavorativa sui terreni siti in agro di Tolve, di cui la società datoriale risulta affittuaria, con orario di lavoro dalle 7,00 del mattino alle 17,00, dal lunedì al venerdì, con una interruzione di un'ora per il pranzo, occupandosi della semina, coltivazione e raccolta di frumento, nonché, della cura e della custodia delle pecore, sulla base delle direttive impartite dal delegato dall'assemblea dei soci sig. Parte_3
. L' al contrario, disconosceva la natura di rapporto di lavoro subordinato in considerazione
[...] Pt_1 della circostanza che il ricorrente ricopriva, all'interno della stessa società cooperativa, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di legale rappresentante della stessa, carica incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato.
Orbene, in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.; in questo senso il primo giudice ha ritenuto che il dato documentale prodotto e la prova testimoniale acquisita attraverso l'escussione dei testi e - entrambi soci della Coop. Agricola Parte_3 Testimone_1
NI ES – abbiano corroborato la domanda formulata e abbiano consentito di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore;
di conseguenza veniva accolto il ricorso e riconosciuto al lavoratore il diritto ad essere iscritto nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di
Tolve, nonché, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola di cui alla domanda avanzata il
28.02.2018.
Questo il pronunciamento di primo grado, lo stesso veniva appellato dall' nella parte in cui il Pt_1 giudicante aveva ritenuto provata la pretesa azionata dal lavoratore sulla base del dato documentale acquisito e della prova testimoniale espletata. Secondo il primo giudice, i testi escussi avevano consentito di acclarare che i poteri decisori fossero in capo all'assemblea dei soci, sconfessando le risultanze dell'accertamento di parte resistente, fondato sul presupposto che la qualità di amministratore unico sia incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato.
La ricostruzione non convince. Preliminarmente deve evidenziarsi come , a cui carico Controparte_1 spettava l'onere di provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro, risulta, dalla visura camerale allegata in atti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa, mentre , escusso come testimone, risulta Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Parte_3 consigliere. A parere di questa Corte, il nel rivendicare la sua qualità di lavoratore subordinato, CP_1 non è riuscito a provare in corso di causa di essere eterodiretto nello svolgimento della prestazione lavorativa quale bracciante agricolo. Non possono infatti essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali acquisite, poiché queste si sono limitate a confermare orari e mansioni e la circostanza che il
, qualora avesse avuto bisogno di assentarsi dal lavoro, avrebbe dovuto formulare istanza ad uno CP_1 dei soci della cooperativa. Non risulta, al contrario, comprovata in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'effettivo esercizio dei poteri datoriali da parte di ovvero che Parte_3 quest'ultimo impartisse le direttive del lavoro da espletare da parte dell'appellato. Invero, in base agli ordinari principi processuali in materia di allegazione probatoria, è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato ed evidenzi in particolare le caratteristiche di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo collegiale.
Peraltro, va detto che la giurisprudenza di legittimità considera del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministratore della stessa, tranne nelle ipotesi di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o di socio “sovrano” (Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Si è dunque affermato in giurisprudenza che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali sarebbe compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, solo laddove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L, 21 maggio
2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781).
In mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez. L, 15 febbraio 1985, n. 1316).
Con la recente sentenza n. 36362/2021, la Corte di Cassazione - non prefigurando orientamenti innovativi in tal senso - ha ritenuto sussistente l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione o di amministratore unico della stessa, qualora il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione.
Tali principi, seppur non applicabili, tout court, alle società cooperative, dove la componente spiccatamente personalistica non rende incompatibile, in astratto, la carica di amministratore unico con quella di lavoratore subordinato, non esime in ogni caso dalla prova, da parte di colui che invoca tale ultima qualità, di avere eseguito la prestazione sotto la direzione, il controllo ed il potere disciplinare da parte di un terzo, prova quest'ultima che, nella specie, per quanto sopra detto, difetta.
Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve concludersi, dunque, per l'accoglimento del proposto appello e per la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda ivi articolata dal . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
55 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei Pt_1 confronti di ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di primo grado;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, che liquida in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 ed euro 3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa, e cf, come per legge. Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo