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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
41
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 08/07/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632 /2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA e dalla Parte_1
LEGALELIA STA S.R.L., in persona del l.r.p.t. Avv. ELIA FRANCESCO;
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 54/2023 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 17.1.2023
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, in integrale accoglimento del ricorso proposto da , ha accolto la domanda dal medesimo proposta di accertamento negativo dei crediti Parte_1 vantati dall' con nota dell'8.10.2021, con la quale l' odierno appellato aveva comunicato CP_1 CP_2 che: “...con precedente lettera del 11.02.2020 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
12.904.2019 al 13.12.2019, sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI….ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 6150,78, per la seguente motivazione: E' stata corrisposta indennità di anticipazione naspi non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato….”. Il ricorrente attuale appellante ha chiesto accertarsi il diritto dell' a procedere al recupero della CP_1 minor somma di euro 4.376,10, dovendosi escludere gli importi corrispondenti alle ritenute a suo tempo effettuate sulla NASPI erogata.
Il Tribunale ha accolto la domanda, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale ove il datore di lavoro (o ente previdenziale) proceda alla ripetizione di somme pagate al lavoratore (o pensionato), il recupero dovrà essere effettuato sul netto, con esclusione delle ritenute, in concreto a suo tempo non percepite dal soggetto tenuto alla restituzione.
Tale conclusione sarebbe avvalorata dall'art. 150 del d.l. 34/2020, che ha introdotto nell'art. 10 del
T.U.I.R., dopo il comma 2, il comma 2- bis che statuisce “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Norma che, in virtù del successivo terzo comma, si applica a tutte le restituzioni effettuate dopo l'1.1.2020.
La prima giudice, però, ha disposto la compensazione delle spese del grado per metà, in ragione della novità delle questioni trattate, condannando l' al pagamento della residua metà, quota liquidata CP_1 in euro 656 oltre accessori.
Ha proposto appello , lamentando violazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., nonché del Parte_1
d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere la prima giudice erroneamente compensato le spese del grado per metà.
L' si è costituito, domandando il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
L'appello è fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
In realtà la questione affrontata in diritto non era nuova, essendo stata già risolta dalla Suprema Corte almeno a partire dall'ordinanza 2135/2018, secondo la quale in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege”. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è
l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta. Oltretutto, come correttamente osservato dal Tribunale, con l'art. 150 del d.l. 34/2020 era stato chiaramente ribadito tale principio per legge, applicabile a tutti i rimborsi dovuti dall'1.1.2020, ossia da epoca ben antecedente alla data (8.10.2021) nella quale l' aveva chiesto, nella fattispecie CP_1 oggetto del presente giudizio, il rimborso al lordo delle ritenute.
Non vi erano, dunque, motivi per compensare, nemmeno in parte, le spese del grado.
Per quanto concerne la liquidazione delle stesse, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 1.100,00
e € 5.200 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di
Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari sarebbe stata complessivamente pari a € 1.278
(per la fase di studio € 213, introduttiva € 213, istruttoria e di trattazione euro 426 e decisoria € 426) applicando il regime dei minimi di tariffa, certamente congruo in ragione della semplicità della lite.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 1.278 oltre Cpa e Iva.
Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma liquidata in suo favore per il primo grado e quella che si riconosce con la presente sentenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.278 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 250 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 08/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 08/07/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632 /2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA e dalla Parte_1
LEGALELIA STA S.R.L., in persona del l.r.p.t. Avv. ELIA FRANCESCO;
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 54/2023 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 17.1.2023
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, in integrale accoglimento del ricorso proposto da , ha accolto la domanda dal medesimo proposta di accertamento negativo dei crediti Parte_1 vantati dall' con nota dell'8.10.2021, con la quale l' odierno appellato aveva comunicato CP_1 CP_2 che: “...con precedente lettera del 11.02.2020 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
12.904.2019 al 13.12.2019, sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI….ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 6150,78, per la seguente motivazione: E' stata corrisposta indennità di anticipazione naspi non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato….”. Il ricorrente attuale appellante ha chiesto accertarsi il diritto dell' a procedere al recupero della CP_1 minor somma di euro 4.376,10, dovendosi escludere gli importi corrispondenti alle ritenute a suo tempo effettuate sulla NASPI erogata.
Il Tribunale ha accolto la domanda, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale ove il datore di lavoro (o ente previdenziale) proceda alla ripetizione di somme pagate al lavoratore (o pensionato), il recupero dovrà essere effettuato sul netto, con esclusione delle ritenute, in concreto a suo tempo non percepite dal soggetto tenuto alla restituzione.
Tale conclusione sarebbe avvalorata dall'art. 150 del d.l. 34/2020, che ha introdotto nell'art. 10 del
T.U.I.R., dopo il comma 2, il comma 2- bis che statuisce “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Norma che, in virtù del successivo terzo comma, si applica a tutte le restituzioni effettuate dopo l'1.1.2020.
La prima giudice, però, ha disposto la compensazione delle spese del grado per metà, in ragione della novità delle questioni trattate, condannando l' al pagamento della residua metà, quota liquidata CP_1 in euro 656 oltre accessori.
Ha proposto appello , lamentando violazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., nonché del Parte_1
d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere la prima giudice erroneamente compensato le spese del grado per metà.
L' si è costituito, domandando il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
L'appello è fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
In realtà la questione affrontata in diritto non era nuova, essendo stata già risolta dalla Suprema Corte almeno a partire dall'ordinanza 2135/2018, secondo la quale in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege”. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è
l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta. Oltretutto, come correttamente osservato dal Tribunale, con l'art. 150 del d.l. 34/2020 era stato chiaramente ribadito tale principio per legge, applicabile a tutti i rimborsi dovuti dall'1.1.2020, ossia da epoca ben antecedente alla data (8.10.2021) nella quale l' aveva chiesto, nella fattispecie CP_1 oggetto del presente giudizio, il rimborso al lordo delle ritenute.
Non vi erano, dunque, motivi per compensare, nemmeno in parte, le spese del grado.
Per quanto concerne la liquidazione delle stesse, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 1.100,00
e € 5.200 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di
Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari sarebbe stata complessivamente pari a € 1.278
(per la fase di studio € 213, introduttiva € 213, istruttoria e di trattazione euro 426 e decisoria € 426) applicando il regime dei minimi di tariffa, certamente congruo in ragione della semplicità della lite.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 1.278 oltre Cpa e Iva.
Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma liquidata in suo favore per il primo grado e quella che si riconosce con la presente sentenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.278 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 250 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 08/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi