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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. AU GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2024; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Parte_1 C.F._1
SP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via GL n. 36 giusta procura a margine dell'atto di citazione in revocazione
- attore in revocazione - contro in persona del l.r.p.t., (P. IVA Controparte_1
), e in proprio, (C.F. ), entrambi P.IVA_1 Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosaria Moscatelli e dall'Avv. Rita Spagnoli, entrambe del Foro di Perugia, giusta procura in calce alla memoria ed elettivamente domiciliati digitalmente presso lo studio delle stesse in
Perugia, alla via Cacciatori delle Alpi n. 28
- convenuti in revocazione -
Oggetto: revocazione della sentenza ex art. 395 n. 5 c.p.c.
pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 25.09.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.12.2023, ha agito per la revocazione della Parte_1 sentenza emessa da questa Corte d'appello di Perugia n. 860/2023, pubblicata in data
30.11.2023, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Spoleto n. 149/2020 che aveva annullato per errore ostativo la procura irrevocabile a vendere anche a se stesso, concessa in data 3.2.2010 dalla società in Controparte_1 favore dell'Arch. , e i due correlati atti di compravendita, conclusi dallo stesso Pt_1 architetto in data 26.2.2010, aventi ad oggetto una porzione dell'immobile di proprietà della sito in Norcia, Corso Sertorio n. 36/38. Controparte_1
L'attore ha assunto che la sentenza impugnata contrasta, ai sensi dell'art. 395 n. 5
c.p.c., con il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n.
188/2015 e dalla successiva sentenza di questa Corte d'Appello n. 924/2017, passata in giudicato, ritenendo che sussista tra le pronunce un'incompatibilità logica e giuridica.
Il Tribunale di Spoleto con la pronuncia del 2015 aveva riconosciuto in capo a 2
l'obbligo di pagare la somma dovuta dalla all' Pt_1 Controparte_1 [...]
, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta Controparte_2 nell'ambito della vendita di altra porzione del suddetto immobile sito in Norcia, rinvenendo la fonte di tale obbligo in una clausola dell'atto di transazione concluso tra e il 3.2.2010 e ritenendo che tale pagamento integrasse Parte_1 Controparte_1 parte del corrispettivo per l'acquisto della porzione di immobile promessa in vendita all'architetto. D'altro lato, riconoscendo l'inadempimento della che Controparte_1 aveva sottaciuto la presenza sul bene compravenduto di iscrizioni ipotecarie ulteriori rispetto a quelle emerse nel corso delle trattative con , il Tribunale aveva ridotto Pt_1
l'importo dovuto da all' accogliendo l'eccezione di inadempimento da Pt_1 CP_2 lui formulata.
La Corte d'Appello, adita dal soccombente , aveva rigettato l'appello e Pt_1 confermato la sentenza di primo grado, riformandola soltanto in punto di spese di lite relative al rapporto con l' in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_2 proposto sul punto da quest'ultima.
pagina 2 di 11 Con l'attuale citazione in revocazione deduce l'incompatibilità tra la Parte_1 sentenza n. 860/2023 di questa Corte e le due pronunce costituenti eccezione di giudicato esterno, che attesterebbero, da un lato, la validità e l'efficacia della procura irrevocabile a vendere rilasciata allo stesso dalla società il 3.2.2010 e dei CP_1 successivi atti di compravendita e, dall'altro, l'inadempimento della alla Controparte_1 cancellazione delle ipoteche sull'immobile compravenduto.
A sostegno della sua pretesa assume, infatti, che tra la transazione, al centro del precedente giudizio, e la procura e gli atti di vendita, oggetto di annullamento da parte della sentenza di cui chiede la revocazione, vi sia un collegamento negoziale logico e funzionale, nel senso di una assoluta interdipendenza tra la transazione e i successivi atti pubblici (procura e atti di vendita), in quanto sarebbero tutti finalizzati all'estinzione di tutte le posizioni debitorie della tra cui quella relativa Controparte_1 alla mediazione in favore dell'Agenzia immobiliare, assunta come parte del prezzo da pagare da per la vendita dell'intero immobile, compreso quello ceduto ai Pt_1 coniugi Per_1
Ora, in questa sede, in disparte ogni valutazione sulla corretta ricostruzione dei 3 fatti operata da questa Corte con la sentenza n. 860/2023, si deve valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 395 c.p.c. per disporre la revocazione della sentenza e, di conseguenza, occorre esaminare l'oggetto delle diverse pronunce, ovvero la sentenza revocanda e quella passata in giudicato. La norma, infatti, richiede che tra i due giudizi esista una identità di soggetti e di oggetto, ossia che la precedente sentenza abbia ad oggetto il medesimo fatto della successiva pronuncia o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico;
occorre, altresì, che la precedente sentenza non si sia già pronunciata sull'eccezione di cosa giudicata.
Precisato che, come già rilevato in sede di decisione delle istanze sospensive, la
Corte d'Appello di Perugia nell'emettere la sentenza oggetto della revocazione non ha pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno sollevata in sede di precisazione delle conclusioni e che tra le sentenze invocate esiste identità di soggetti, essendo state le stesse pronunciate tutte nei riguardi di e da un lato, e Controparte_1 Controparte_1
, dall'altro, va accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo, ossia del Parte_1
pagina 3 di 11 medesimo petitum e causa petendi, dal quale soltanto discenderebbe un'incompatibilità logico-giuridica tra le suddette pronunce.
È utile ripercorrere brevemente i punti salienti della vicenda e individuare gli atti negoziali della cui validità ed efficacia si è discusso nelle diverse sedi processuali.
I rapporti tra e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
hanno origine con la stipula del contratto preliminare dell'8 dicembre Controparte_1
2009, con il quale la società prometteva di vendere all'architetto una porzione del proprio immobile sito in Norcia, corso Sertorio n. 36/38, distinto al catasto al foglio n.
120, part. 301, sub. 7, ossia il primo piano e la mansarda di uno stabile di complessivi quattro piani, al prezzo convenuto di € 260.000,00. L'immobile risultava gravato da diverse ipoteche e da procedure esecutive avviate dai creditori della società, per cui l'operazione di vendita era finalizzata ad estinguere parte dei debiti della CP_1
.. A tal riguardo, rassicurava che avrebbe proceduto
[...] CP_1 Pt_1 all'estinzione dei gravami con il corrispettivo del preliminare e con il ricavato di altra compravendita, che concludeva in data 29.12.2009 con il quale Persona_2 acquistava altra porzione del complesso immobiliare, identificata al foglio n. 120, part. 4 301, sub.
8. Effettivamente venivano estinte alcune delle ipoteche esistenti sulla porzione immobiliare promessa in vendita;
senonché nel gennaio 2010 la situazione si aggravava, in quanto emergeva che in data 21.12.2009 IA Umbria s.p.a. aveva iscritto ipoteca legale anche sulla porzione di immobile oggetto di preliminare.
Alla luce della mutata situazione debitoria della società venditrice, Pt_1 chiedeva alla stessa garanzie rispetto agli obblighi assunti con il preliminare e le parti, al fine di prevenire possibili future liti, stipulavano in data 3.2.2010 un atto di transazione, con il quale la si impegnava a conferire a Controparte_1 Parte_1 procura speciale irrevocabile a vendere, anche a se stesso, la porzione di immobile sub
7, in fase di frazionamento, autorizzando, altresì, ad iscrivere sullo stesso Pt_1 immobile ipoteca volontaria per un massimo di € 520.000,00 in favore dell'acquirente.
Al contempo, si impegnava a corrispondere ad IA s.p.a., in nome e per Pt_1 conto della la somma di € 76.500,00 a parziale soddisfazione del credito Controparte_1 vantato nei confronti della società e quale acconto sul prezzo di acquisto CP_1 dell'immobile oggetto di compravendita. Da parte sua, la si impegnava Controparte_1
pagina 4 di 11 ad ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni sfavorevoli esistenti sull'immobile promesso in vendita all'architetto, eventualmente anche trasferendo le ipoteche su altro immobile, sito in Norcia, via Germania n. 8.
Nella stessa data del 3.2.2010, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di transazione, la conferiva a procura speciale a vendere e a CP_1 Pt_1 iscrivere ipoteca sull'immobile, con due atti notarili distinti, rep. n. 13168 e n. 13169 a rogito del Notaio di Foligno. Nella procura a vendere, tuttavia, Per_3 CP_1 conferiva al il potere di vendere, anche a sé stesso, tutto l'immobile Pt_1 contraddistinto al foglio 120, part. 301, sub. 7, anziché la porzione di immobile oggetto del preliminare e della transazione, ossia il piano primo e la mansarda. Nella procura, inoltre, non veniva determinato il prezzo della compravendita, rimesso alla volontà di
. In data 26.2.2010, previo frazionamento del sub. 7 nei sub. 9 e 10 (magazzino Pt_1 seminterrato e piano terra) e sub. 11 (piano primo e mansarda), stipulava due Pt_1 atti di vendita, con cui trasferiva a sé stesso rispettivamente il sub. 11 (corrispondente alla porzione di immobile oggetto del preliminare) per il prezzo complessivo di €
159.500,00 (anziché di € 260.000,00 previsto nel preliminare) e i subb. 9 e 10 per il prezzo 5 complessivo di € 100.000,00.
Da ciò l'insorgere della controversia tra le parti, in quanto la adiva Controparte_1 il Tribunale di Spoleto al fine di fare accertare l'invalidità della procura irrevocabile a vendere poiché viziata da errore essenziale e riconoscibile da controparte, atteso che nella volontà delle parti la porzione di immobile oggetto di compravendita era quella pattuita nel preliminare di vendita e non l'intero subalterno n. 7 poi frazionato.
Il Tribunale annullava la procura irrevocabile conferita con atto rep. n. 13168 del
3.2.2010 e i successivi contratti di compravendita del 26.2.2010 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €.135.989,21, quali somme Parte_1 anticipate da a titolo di acconto sul prezzo di acquisto. Pt_1
Ciò premesso, va individuato l'oggetto dei due giudizi, che l'odierno attore ritiene abbiano condotto a pronunce tra loro incompatibili.
In particolare, l'attore in revocazione evidenzia due profili di contrasto tra le suddette pronunce.
pagina 5 di 11 Il primo consisterebbe nel fatto che la sentenza n. 188/2015 del Tribunale di
Spoleto, così come confermata dalla sentenza n. 924/2017 della Corte di appello di
Perugia, avrebbe accertato l'obbligo di cancellazione delle ipoteche in capo alla gravanti sull'intero immobile, il che contrasterebbe con l'annullamento Controparte_1 degli atti di compravendita del 26.2.2010 disposto con la sentenza n. 149/2020 del
Tribunale di Spoleto così come confermata dalla sentenza n. 860/2023 della Corte di appello di Perugia.
Il secondo risiederebbe nel fatto che le citate sentenze sarebbero incompatibili sul piano logico e giuridico, atteso che con il primo giudizio sarebbero stati implicitamente ritenuti validi ed efficaci gli atti di compravendita al fine di ottenere la condanna di a pagare, in vece della la provvigione all'Agenzia immobiliare Pt_1 Controparte_1 per l'attività di mediazione svolta, quale parte del prezzo convenuto per l'acquisto della porzione immobiliare.
A ben vedere, entrambi i profili di contrasto non sussistono, in quanto i due giudizi hanno avuto ad oggetto atti e negozi differenti ed hanno esaminato aspetti diversi della più complessa vicenda sopra illustrata. 6 In particolare, il giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Spoleto n.
188/2015 si è occupato soltanto della transazione del 3.2.2010 e in particolare della clausola della stessa relativa all'obbligazione assunta da di versare € 19.800,00 Pt_1 all'Agenzia Immobiliare di Massari Patrizia, in nome e per conto della Controparte_1 quale corrispettivo per l'attività di mediazione svolta anche in relazione alla vendita della porzione di immobile identificata alla subalterno 8 conclusa con i coniugi
E il Tribunale, nell'accogliere l'eccezione di inadempimento sollevata da Per_1
, ha riconosciuto che la aveva sottaciuto l'esistenza di iscrizioni Pt_1 Controparte_1 ipotecarie sul bene compravenduto, contrariamente agli obblighi assunti con la transazione, ma non anche che avesse violato l'impegno di cancellare le ipoteche gravanti sull'intero immobile sito in Corso Sertorio, obbligo che non era stato assunto con la transazione del 3.2.2010, che deve essere letta alla luce del precedente preliminare di vendita, al quale fa riferimento la clausola contenente l'impegno della Controparte_1 di cancellare “tutte le iscrizioni sfavorevoli attualmente esistenti sull'immobile che il intende acquistare”. Ne consegue che l'inadempimento riconosciuto dalla Pt_1
pagina 6 di 11 pronuncia 188/2015 del Tribunale di Spoleto non ha alcuna incidenza sull'accertamento dell'errore ostativo che ha viziato la successiva procura a vendere concessa a , in Pt_1 attuazione di altra clausola contenuta nell'atto di transazione.
Quanto al secondo profilo di contrasto invocato, non si può accogliere la posizione dell'attore, secondo il quale per ottenere la manleva del pagamento della provvigione per l'attività di mediazione immobiliare la ha invocato, nel primo Controparte_1 giudizio, la validità ed efficacia degli stessi atti di cui ha poi chiesto, nel secondo giudizio, di dichiarare l'invalidità per errore ostativo. Infatti, nel giudizio definito con la sentenza 188/2015 del Tribunale di Spoleto, la società, chiamando in causa , ha Pt_1 richiesto soltanto l'adempimento dell'obbligazione prevista in una clausola contenuta nell'atto di transazione del 3.2.2010 avente ad oggetto il pagamento della provvigione all'agenzia immobiliare relativa al contratto definitivo di compravendita tra la CP_1
e i coniugi
[...] Per_1
A conferma di ciò si rileva che le somme che veniva condannato a pagare Pt_1
a titolo di provvigione non sono riferibili al prezzo delle compravendite concluse dallo stesso in data 26.2.2010, dato che negli stessi atti pubblici è riportato che le spese per 7 l'attività di mediazione dell' rimanevano interamente a carico Controparte_2 della società venditrice.
In conclusione, il Tribunale, nel riconoscere il diritto della società ad essere manlevata nei confronti dell' in forza della pattuizione contenuta Controparte_2 nella transazione e nel condannare di conseguenza , non ha accertato la validità Pt_1 dell'intera transazione, né, a maggior ragione, la validità della successiva procura a vendere e dei correlati atti di compravendita, atteso che sugli stessi il Giudice di Spoleto nel 2015 e poi la Corte d'appello di Perugia nel 2017 non si sono pronunciati affatto.
La sentenza di cui si chiede la revocazione, invece, è stata resa nell'ambito di un giudizio che ha avuto ad oggetto soltanto l'accertamento della validità della procura speciale a vendere, anche a sé stesso, parte dell'immobile (rep. n. 13168 del 3.2.2010) e i successivi atti con cui ha trasferito a sé stesso l'intera porzione sub 7 dello Pt_1 stabile, mentre la domanda non ha avuto ad oggetto l'intero atto di transazione del
3.2.2010 e neanche il contatto preliminare del 8.12.2009, ragion per cui la Corte in tale occasione non si è pronunciata sulla validità di tali negozi.
pagina 7 di 11 Appare evidente, pertanto, che, pur sussistendo un incontestabile collegamento logico e funzionale tra i diversi negozi, ossia il preliminare di vendita, la transazione, le due procure speciali e i due atti di compravendita, gli stessi conservano al contempo una propria autonomia, per cui l'annullamento di uno non presuppone e non determina necessariamente la caducazione di tutti gli altri. E invero, tali atti sono stati oggetto di vicende processuali distinte, nelle quali sono stati esaminati aspetti diversi di una operazione unitaria ma complessa poiché articolata in molteplici accordi e negozi.
Orbene, atteso che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui i requisiti richiesti dal n. 5) dell'art. 395 c.p.c. sono, da un lato, l'esistenza al tempo della revocanda sentenza di un'altra sentenza avente fra le medesime parti autorità di cosa giudicata e, dall'altro, l'identità di soggetti e oggetto tra i due giudizi, “in guisa che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, sicché la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente 8 logico” (Consiglio di Stato sez. VII, 14.4.2025, n.3196), la domanda di revocazione non può essere accolta. Infatti, nel caso di specie, le decisioni messe a confronto non risultano fra loro incompatibili, in quanto non sono dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto e non presentano elementi di identificazione della domanda identici.
Nello specifico, il petitum e la causa petendi dei due giudizi possono essere individuati come segue: il petitum dell'invocato giudicato esterno è costituito dalla domanda di manleva rispetto al pagamento della provvigione del mediatore e la causa petendi è costituita dalla clausola del contratto di transazione del 3.2.2010 che poneva l'obbligo di pagare l'Agenzia Immobiliare in capo a;
di converso, il petitum della revocanda Pt_1 sentenza è costituito dalla domanda di annullamento della procura irrevocabile a vendere anche a sé stesso e del conseguente accertamento della invalidità dei successivi rogiti notarili di compravendita del 26.2.2010, mentre la causa petendi è costituita dall'errore riconoscibile dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1427 ss. c.c..
Pertanto, non si vede come la prima pronuncia, avente forza di giudicato, possa e debba contrastare con la revocanda sentenza, avente un oggetto del tutto diverso.
pagina 8 di 11 Da ultimo, come esposto dall'attore nella comparsa conclusionale e nell'ultima istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, sarebbe sopravvenuto anche un altro giudicato esterno che contrasterebbe con la revocanda sentenza, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Perugia n.
74/2022 e dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 4090/2025, che l'ha resa irrevocabile.
In particolare, l'attore assume che la sentenza n. 74/2022 di questa Corte confermerebbe la validità della procura a vendere del 3.2.2010 e dei susseguenti atti di vendita del 26.2.2010 e l'inesistenza del preteso errore ostativo riconosciuto erroneamente dal Tribunale di Spoleto, prima, e dalla Corte di appello poi. Ciò in quanto tali pronunce avrebbero determinato il formarsi del giudicato sulla risoluzione della transazione del 3.2.2010 per inadempimento di , avendo accertato che lo Pt_1 stesso non aveva provveduto a pagare interamente la somma di € 76.500 nei confronti di IA per conto della in forza di obbligazione assunta a titolo di Controparte_1 parte del prezzo finale di acquisto. Invero, secondo l'attore la statuizione sulla risoluzione sarebbe incompatibile con quella di annullamento per errore, risultando la 9 procura resa e ricevuta in conformità ed esecuzione del contratto di transazione.
Va rilevato, innanzitutto, che tale domanda è inammissibile poiché domanda nuova proposta per la prima volta in questo giudizio con la comparsa conclusionale.
Ad ogni modo, anche in questo caso, l'eccezione di giudicato esterno è nel merito infondata, in quanto l'oggetto dei due giudizi non è il medesimo e gli accertamenti circa la validità degli atti non sono sovrapponibili, avendo ad oggetto due atti diversi, la transazione l'uno e la procura speciale irrevocabile a vendere l'altro. In particolare,
l'invocato giudicato sopravvenuto ha avuto ad oggetto una domanda del tutto diversa, sia sotto il profilo soggettivo, avendo interessato soggetti diversi, sia sotto il profilo oggettivo, ossia l'accertamento dell'inefficacia della revoca delle procure ad iscrivere ipoteca rilasciate da e figlie di Persona_4 Persona_5 Controparte_1 in favore di e aventi ad oggetto altro bene rispetto a quello per cui è causa, Pt_1
l'immobile sito in Norcia, alla via Germania n. 8; tali procure erano finalizzate a liberare dai gravami la porzione di immobile che avrebbe dovuto acquistare. Il fatto che Pt_1 in tale giudizio sia stato accertato anche l'inadempimento di al pagamento Pt_1
pagina 9 di 11 pattuito nei confronti di IA e che sia stata, di conseguenza, dichiarata la risoluzione del contratto di transazione, non incide in alcun modo sull'annullamento per errore della successiva procura, trattandosi di due rimedi aventi diversa causa e diversi effetti.
Invero, il collegamento negoziale riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello tra l'atto di transazione del 3.2.2010, la scrittura del 14.6.2010 e le procure irrevocabili ad iscrivere ipoteca del 17.6.2010 e del 6.9.2010, non riguarda anche la procura e gli atti di vendita annullati per errore dalla revocanda sentenza, essendo diverse le cause giustificatrici di tali atti. Infatti, il collegamento tra la transazione e le procure a iscrivere ipoteca deriva dal fatto di essere entrambe finalizzate a liberare dai gravami l'immobile oggetto di vendita in favore di , per cui è logica conseguenza che Pt_1
l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di pagare € 76.500,00 ad IA abbia determinato la giusta causa della revoca delle due procure a iscrivere ipoteca sul diverso immobile di proprietà delle sorelle CP_1
Non si vede, al contrario, come la risoluzione per inadempimento della transazione escluda l'errore invalidante sulla successiva e, si ribadisce, distinta procura 10 irrevocabile a vendere, atteso che il vizio della stessa è derivato dall'aver erroneamente riferito l'atto a tutto l'immobile anziché soltanto alla porzione già promessa in vendita, per di più per il medesimo prezzo.
Tanto basta per rigettare la domanda di revocazione.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna dell'attore a rifonderle ai convenuti, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, che va ricondotta alle cause di valore indeterminabile di complessità media, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m.
n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta, ma tenendo conto dei sub procedimenti di sospensiva nei quali è risultato sempre Pt_1 soccombente, sicché complessivamente la notula del difensore degli appellati può ritenersi congrua.
pagina 10 di 11 L'attore in revocazione è tenuto, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta la domanda di revocazione proposta da;
Parte_1 condanna l'attore a rifondere ai convenuti, Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in proprio, le spese di lite del
[...] Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 14.300,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'attore in revocazione è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 18.12.2025
Il Presidente estensore 11
AU GL
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. AU GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2024; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Parte_1 C.F._1
SP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via GL n. 36 giusta procura a margine dell'atto di citazione in revocazione
- attore in revocazione - contro in persona del l.r.p.t., (P. IVA Controparte_1
), e in proprio, (C.F. ), entrambi P.IVA_1 Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosaria Moscatelli e dall'Avv. Rita Spagnoli, entrambe del Foro di Perugia, giusta procura in calce alla memoria ed elettivamente domiciliati digitalmente presso lo studio delle stesse in
Perugia, alla via Cacciatori delle Alpi n. 28
- convenuti in revocazione -
Oggetto: revocazione della sentenza ex art. 395 n. 5 c.p.c.
pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 25.09.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.12.2023, ha agito per la revocazione della Parte_1 sentenza emessa da questa Corte d'appello di Perugia n. 860/2023, pubblicata in data
30.11.2023, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Spoleto n. 149/2020 che aveva annullato per errore ostativo la procura irrevocabile a vendere anche a se stesso, concessa in data 3.2.2010 dalla società in Controparte_1 favore dell'Arch. , e i due correlati atti di compravendita, conclusi dallo stesso Pt_1 architetto in data 26.2.2010, aventi ad oggetto una porzione dell'immobile di proprietà della sito in Norcia, Corso Sertorio n. 36/38. Controparte_1
L'attore ha assunto che la sentenza impugnata contrasta, ai sensi dell'art. 395 n. 5
c.p.c., con il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n.
188/2015 e dalla successiva sentenza di questa Corte d'Appello n. 924/2017, passata in giudicato, ritenendo che sussista tra le pronunce un'incompatibilità logica e giuridica.
Il Tribunale di Spoleto con la pronuncia del 2015 aveva riconosciuto in capo a 2
l'obbligo di pagare la somma dovuta dalla all' Pt_1 Controparte_1 [...]
, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta Controparte_2 nell'ambito della vendita di altra porzione del suddetto immobile sito in Norcia, rinvenendo la fonte di tale obbligo in una clausola dell'atto di transazione concluso tra e il 3.2.2010 e ritenendo che tale pagamento integrasse Parte_1 Controparte_1 parte del corrispettivo per l'acquisto della porzione di immobile promessa in vendita all'architetto. D'altro lato, riconoscendo l'inadempimento della che Controparte_1 aveva sottaciuto la presenza sul bene compravenduto di iscrizioni ipotecarie ulteriori rispetto a quelle emerse nel corso delle trattative con , il Tribunale aveva ridotto Pt_1
l'importo dovuto da all' accogliendo l'eccezione di inadempimento da Pt_1 CP_2 lui formulata.
La Corte d'Appello, adita dal soccombente , aveva rigettato l'appello e Pt_1 confermato la sentenza di primo grado, riformandola soltanto in punto di spese di lite relative al rapporto con l' in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_2 proposto sul punto da quest'ultima.
pagina 2 di 11 Con l'attuale citazione in revocazione deduce l'incompatibilità tra la Parte_1 sentenza n. 860/2023 di questa Corte e le due pronunce costituenti eccezione di giudicato esterno, che attesterebbero, da un lato, la validità e l'efficacia della procura irrevocabile a vendere rilasciata allo stesso dalla società il 3.2.2010 e dei CP_1 successivi atti di compravendita e, dall'altro, l'inadempimento della alla Controparte_1 cancellazione delle ipoteche sull'immobile compravenduto.
A sostegno della sua pretesa assume, infatti, che tra la transazione, al centro del precedente giudizio, e la procura e gli atti di vendita, oggetto di annullamento da parte della sentenza di cui chiede la revocazione, vi sia un collegamento negoziale logico e funzionale, nel senso di una assoluta interdipendenza tra la transazione e i successivi atti pubblici (procura e atti di vendita), in quanto sarebbero tutti finalizzati all'estinzione di tutte le posizioni debitorie della tra cui quella relativa Controparte_1 alla mediazione in favore dell'Agenzia immobiliare, assunta come parte del prezzo da pagare da per la vendita dell'intero immobile, compreso quello ceduto ai Pt_1 coniugi Per_1
Ora, in questa sede, in disparte ogni valutazione sulla corretta ricostruzione dei 3 fatti operata da questa Corte con la sentenza n. 860/2023, si deve valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 395 c.p.c. per disporre la revocazione della sentenza e, di conseguenza, occorre esaminare l'oggetto delle diverse pronunce, ovvero la sentenza revocanda e quella passata in giudicato. La norma, infatti, richiede che tra i due giudizi esista una identità di soggetti e di oggetto, ossia che la precedente sentenza abbia ad oggetto il medesimo fatto della successiva pronuncia o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico;
occorre, altresì, che la precedente sentenza non si sia già pronunciata sull'eccezione di cosa giudicata.
Precisato che, come già rilevato in sede di decisione delle istanze sospensive, la
Corte d'Appello di Perugia nell'emettere la sentenza oggetto della revocazione non ha pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno sollevata in sede di precisazione delle conclusioni e che tra le sentenze invocate esiste identità di soggetti, essendo state le stesse pronunciate tutte nei riguardi di e da un lato, e Controparte_1 Controparte_1
, dall'altro, va accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo, ossia del Parte_1
pagina 3 di 11 medesimo petitum e causa petendi, dal quale soltanto discenderebbe un'incompatibilità logico-giuridica tra le suddette pronunce.
È utile ripercorrere brevemente i punti salienti della vicenda e individuare gli atti negoziali della cui validità ed efficacia si è discusso nelle diverse sedi processuali.
I rapporti tra e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
hanno origine con la stipula del contratto preliminare dell'8 dicembre Controparte_1
2009, con il quale la società prometteva di vendere all'architetto una porzione del proprio immobile sito in Norcia, corso Sertorio n. 36/38, distinto al catasto al foglio n.
120, part. 301, sub. 7, ossia il primo piano e la mansarda di uno stabile di complessivi quattro piani, al prezzo convenuto di € 260.000,00. L'immobile risultava gravato da diverse ipoteche e da procedure esecutive avviate dai creditori della società, per cui l'operazione di vendita era finalizzata ad estinguere parte dei debiti della CP_1
.. A tal riguardo, rassicurava che avrebbe proceduto
[...] CP_1 Pt_1 all'estinzione dei gravami con il corrispettivo del preliminare e con il ricavato di altra compravendita, che concludeva in data 29.12.2009 con il quale Persona_2 acquistava altra porzione del complesso immobiliare, identificata al foglio n. 120, part. 4 301, sub.
8. Effettivamente venivano estinte alcune delle ipoteche esistenti sulla porzione immobiliare promessa in vendita;
senonché nel gennaio 2010 la situazione si aggravava, in quanto emergeva che in data 21.12.2009 IA Umbria s.p.a. aveva iscritto ipoteca legale anche sulla porzione di immobile oggetto di preliminare.
Alla luce della mutata situazione debitoria della società venditrice, Pt_1 chiedeva alla stessa garanzie rispetto agli obblighi assunti con il preliminare e le parti, al fine di prevenire possibili future liti, stipulavano in data 3.2.2010 un atto di transazione, con il quale la si impegnava a conferire a Controparte_1 Parte_1 procura speciale irrevocabile a vendere, anche a se stesso, la porzione di immobile sub
7, in fase di frazionamento, autorizzando, altresì, ad iscrivere sullo stesso Pt_1 immobile ipoteca volontaria per un massimo di € 520.000,00 in favore dell'acquirente.
Al contempo, si impegnava a corrispondere ad IA s.p.a., in nome e per Pt_1 conto della la somma di € 76.500,00 a parziale soddisfazione del credito Controparte_1 vantato nei confronti della società e quale acconto sul prezzo di acquisto CP_1 dell'immobile oggetto di compravendita. Da parte sua, la si impegnava Controparte_1
pagina 4 di 11 ad ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni sfavorevoli esistenti sull'immobile promesso in vendita all'architetto, eventualmente anche trasferendo le ipoteche su altro immobile, sito in Norcia, via Germania n. 8.
Nella stessa data del 3.2.2010, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di transazione, la conferiva a procura speciale a vendere e a CP_1 Pt_1 iscrivere ipoteca sull'immobile, con due atti notarili distinti, rep. n. 13168 e n. 13169 a rogito del Notaio di Foligno. Nella procura a vendere, tuttavia, Per_3 CP_1 conferiva al il potere di vendere, anche a sé stesso, tutto l'immobile Pt_1 contraddistinto al foglio 120, part. 301, sub. 7, anziché la porzione di immobile oggetto del preliminare e della transazione, ossia il piano primo e la mansarda. Nella procura, inoltre, non veniva determinato il prezzo della compravendita, rimesso alla volontà di
. In data 26.2.2010, previo frazionamento del sub. 7 nei sub. 9 e 10 (magazzino Pt_1 seminterrato e piano terra) e sub. 11 (piano primo e mansarda), stipulava due Pt_1 atti di vendita, con cui trasferiva a sé stesso rispettivamente il sub. 11 (corrispondente alla porzione di immobile oggetto del preliminare) per il prezzo complessivo di €
159.500,00 (anziché di € 260.000,00 previsto nel preliminare) e i subb. 9 e 10 per il prezzo 5 complessivo di € 100.000,00.
Da ciò l'insorgere della controversia tra le parti, in quanto la adiva Controparte_1 il Tribunale di Spoleto al fine di fare accertare l'invalidità della procura irrevocabile a vendere poiché viziata da errore essenziale e riconoscibile da controparte, atteso che nella volontà delle parti la porzione di immobile oggetto di compravendita era quella pattuita nel preliminare di vendita e non l'intero subalterno n. 7 poi frazionato.
Il Tribunale annullava la procura irrevocabile conferita con atto rep. n. 13168 del
3.2.2010 e i successivi contratti di compravendita del 26.2.2010 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €.135.989,21, quali somme Parte_1 anticipate da a titolo di acconto sul prezzo di acquisto. Pt_1
Ciò premesso, va individuato l'oggetto dei due giudizi, che l'odierno attore ritiene abbiano condotto a pronunce tra loro incompatibili.
In particolare, l'attore in revocazione evidenzia due profili di contrasto tra le suddette pronunce.
pagina 5 di 11 Il primo consisterebbe nel fatto che la sentenza n. 188/2015 del Tribunale di
Spoleto, così come confermata dalla sentenza n. 924/2017 della Corte di appello di
Perugia, avrebbe accertato l'obbligo di cancellazione delle ipoteche in capo alla gravanti sull'intero immobile, il che contrasterebbe con l'annullamento Controparte_1 degli atti di compravendita del 26.2.2010 disposto con la sentenza n. 149/2020 del
Tribunale di Spoleto così come confermata dalla sentenza n. 860/2023 della Corte di appello di Perugia.
Il secondo risiederebbe nel fatto che le citate sentenze sarebbero incompatibili sul piano logico e giuridico, atteso che con il primo giudizio sarebbero stati implicitamente ritenuti validi ed efficaci gli atti di compravendita al fine di ottenere la condanna di a pagare, in vece della la provvigione all'Agenzia immobiliare Pt_1 Controparte_1 per l'attività di mediazione svolta, quale parte del prezzo convenuto per l'acquisto della porzione immobiliare.
A ben vedere, entrambi i profili di contrasto non sussistono, in quanto i due giudizi hanno avuto ad oggetto atti e negozi differenti ed hanno esaminato aspetti diversi della più complessa vicenda sopra illustrata. 6 In particolare, il giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Spoleto n.
188/2015 si è occupato soltanto della transazione del 3.2.2010 e in particolare della clausola della stessa relativa all'obbligazione assunta da di versare € 19.800,00 Pt_1 all'Agenzia Immobiliare di Massari Patrizia, in nome e per conto della Controparte_1 quale corrispettivo per l'attività di mediazione svolta anche in relazione alla vendita della porzione di immobile identificata alla subalterno 8 conclusa con i coniugi
E il Tribunale, nell'accogliere l'eccezione di inadempimento sollevata da Per_1
, ha riconosciuto che la aveva sottaciuto l'esistenza di iscrizioni Pt_1 Controparte_1 ipotecarie sul bene compravenduto, contrariamente agli obblighi assunti con la transazione, ma non anche che avesse violato l'impegno di cancellare le ipoteche gravanti sull'intero immobile sito in Corso Sertorio, obbligo che non era stato assunto con la transazione del 3.2.2010, che deve essere letta alla luce del precedente preliminare di vendita, al quale fa riferimento la clausola contenente l'impegno della Controparte_1 di cancellare “tutte le iscrizioni sfavorevoli attualmente esistenti sull'immobile che il intende acquistare”. Ne consegue che l'inadempimento riconosciuto dalla Pt_1
pagina 6 di 11 pronuncia 188/2015 del Tribunale di Spoleto non ha alcuna incidenza sull'accertamento dell'errore ostativo che ha viziato la successiva procura a vendere concessa a , in Pt_1 attuazione di altra clausola contenuta nell'atto di transazione.
Quanto al secondo profilo di contrasto invocato, non si può accogliere la posizione dell'attore, secondo il quale per ottenere la manleva del pagamento della provvigione per l'attività di mediazione immobiliare la ha invocato, nel primo Controparte_1 giudizio, la validità ed efficacia degli stessi atti di cui ha poi chiesto, nel secondo giudizio, di dichiarare l'invalidità per errore ostativo. Infatti, nel giudizio definito con la sentenza 188/2015 del Tribunale di Spoleto, la società, chiamando in causa , ha Pt_1 richiesto soltanto l'adempimento dell'obbligazione prevista in una clausola contenuta nell'atto di transazione del 3.2.2010 avente ad oggetto il pagamento della provvigione all'agenzia immobiliare relativa al contratto definitivo di compravendita tra la CP_1
e i coniugi
[...] Per_1
A conferma di ciò si rileva che le somme che veniva condannato a pagare Pt_1
a titolo di provvigione non sono riferibili al prezzo delle compravendite concluse dallo stesso in data 26.2.2010, dato che negli stessi atti pubblici è riportato che le spese per 7 l'attività di mediazione dell' rimanevano interamente a carico Controparte_2 della società venditrice.
In conclusione, il Tribunale, nel riconoscere il diritto della società ad essere manlevata nei confronti dell' in forza della pattuizione contenuta Controparte_2 nella transazione e nel condannare di conseguenza , non ha accertato la validità Pt_1 dell'intera transazione, né, a maggior ragione, la validità della successiva procura a vendere e dei correlati atti di compravendita, atteso che sugli stessi il Giudice di Spoleto nel 2015 e poi la Corte d'appello di Perugia nel 2017 non si sono pronunciati affatto.
La sentenza di cui si chiede la revocazione, invece, è stata resa nell'ambito di un giudizio che ha avuto ad oggetto soltanto l'accertamento della validità della procura speciale a vendere, anche a sé stesso, parte dell'immobile (rep. n. 13168 del 3.2.2010) e i successivi atti con cui ha trasferito a sé stesso l'intera porzione sub 7 dello Pt_1 stabile, mentre la domanda non ha avuto ad oggetto l'intero atto di transazione del
3.2.2010 e neanche il contatto preliminare del 8.12.2009, ragion per cui la Corte in tale occasione non si è pronunciata sulla validità di tali negozi.
pagina 7 di 11 Appare evidente, pertanto, che, pur sussistendo un incontestabile collegamento logico e funzionale tra i diversi negozi, ossia il preliminare di vendita, la transazione, le due procure speciali e i due atti di compravendita, gli stessi conservano al contempo una propria autonomia, per cui l'annullamento di uno non presuppone e non determina necessariamente la caducazione di tutti gli altri. E invero, tali atti sono stati oggetto di vicende processuali distinte, nelle quali sono stati esaminati aspetti diversi di una operazione unitaria ma complessa poiché articolata in molteplici accordi e negozi.
Orbene, atteso che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui i requisiti richiesti dal n. 5) dell'art. 395 c.p.c. sono, da un lato, l'esistenza al tempo della revocanda sentenza di un'altra sentenza avente fra le medesime parti autorità di cosa giudicata e, dall'altro, l'identità di soggetti e oggetto tra i due giudizi, “in guisa che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, sicché la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente 8 logico” (Consiglio di Stato sez. VII, 14.4.2025, n.3196), la domanda di revocazione non può essere accolta. Infatti, nel caso di specie, le decisioni messe a confronto non risultano fra loro incompatibili, in quanto non sono dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto e non presentano elementi di identificazione della domanda identici.
Nello specifico, il petitum e la causa petendi dei due giudizi possono essere individuati come segue: il petitum dell'invocato giudicato esterno è costituito dalla domanda di manleva rispetto al pagamento della provvigione del mediatore e la causa petendi è costituita dalla clausola del contratto di transazione del 3.2.2010 che poneva l'obbligo di pagare l'Agenzia Immobiliare in capo a;
di converso, il petitum della revocanda Pt_1 sentenza è costituito dalla domanda di annullamento della procura irrevocabile a vendere anche a sé stesso e del conseguente accertamento della invalidità dei successivi rogiti notarili di compravendita del 26.2.2010, mentre la causa petendi è costituita dall'errore riconoscibile dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1427 ss. c.c..
Pertanto, non si vede come la prima pronuncia, avente forza di giudicato, possa e debba contrastare con la revocanda sentenza, avente un oggetto del tutto diverso.
pagina 8 di 11 Da ultimo, come esposto dall'attore nella comparsa conclusionale e nell'ultima istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, sarebbe sopravvenuto anche un altro giudicato esterno che contrasterebbe con la revocanda sentenza, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Perugia n.
74/2022 e dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 4090/2025, che l'ha resa irrevocabile.
In particolare, l'attore assume che la sentenza n. 74/2022 di questa Corte confermerebbe la validità della procura a vendere del 3.2.2010 e dei susseguenti atti di vendita del 26.2.2010 e l'inesistenza del preteso errore ostativo riconosciuto erroneamente dal Tribunale di Spoleto, prima, e dalla Corte di appello poi. Ciò in quanto tali pronunce avrebbero determinato il formarsi del giudicato sulla risoluzione della transazione del 3.2.2010 per inadempimento di , avendo accertato che lo Pt_1 stesso non aveva provveduto a pagare interamente la somma di € 76.500 nei confronti di IA per conto della in forza di obbligazione assunta a titolo di Controparte_1 parte del prezzo finale di acquisto. Invero, secondo l'attore la statuizione sulla risoluzione sarebbe incompatibile con quella di annullamento per errore, risultando la 9 procura resa e ricevuta in conformità ed esecuzione del contratto di transazione.
Va rilevato, innanzitutto, che tale domanda è inammissibile poiché domanda nuova proposta per la prima volta in questo giudizio con la comparsa conclusionale.
Ad ogni modo, anche in questo caso, l'eccezione di giudicato esterno è nel merito infondata, in quanto l'oggetto dei due giudizi non è il medesimo e gli accertamenti circa la validità degli atti non sono sovrapponibili, avendo ad oggetto due atti diversi, la transazione l'uno e la procura speciale irrevocabile a vendere l'altro. In particolare,
l'invocato giudicato sopravvenuto ha avuto ad oggetto una domanda del tutto diversa, sia sotto il profilo soggettivo, avendo interessato soggetti diversi, sia sotto il profilo oggettivo, ossia l'accertamento dell'inefficacia della revoca delle procure ad iscrivere ipoteca rilasciate da e figlie di Persona_4 Persona_5 Controparte_1 in favore di e aventi ad oggetto altro bene rispetto a quello per cui è causa, Pt_1
l'immobile sito in Norcia, alla via Germania n. 8; tali procure erano finalizzate a liberare dai gravami la porzione di immobile che avrebbe dovuto acquistare. Il fatto che Pt_1 in tale giudizio sia stato accertato anche l'inadempimento di al pagamento Pt_1
pagina 9 di 11 pattuito nei confronti di IA e che sia stata, di conseguenza, dichiarata la risoluzione del contratto di transazione, non incide in alcun modo sull'annullamento per errore della successiva procura, trattandosi di due rimedi aventi diversa causa e diversi effetti.
Invero, il collegamento negoziale riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello tra l'atto di transazione del 3.2.2010, la scrittura del 14.6.2010 e le procure irrevocabili ad iscrivere ipoteca del 17.6.2010 e del 6.9.2010, non riguarda anche la procura e gli atti di vendita annullati per errore dalla revocanda sentenza, essendo diverse le cause giustificatrici di tali atti. Infatti, il collegamento tra la transazione e le procure a iscrivere ipoteca deriva dal fatto di essere entrambe finalizzate a liberare dai gravami l'immobile oggetto di vendita in favore di , per cui è logica conseguenza che Pt_1
l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di pagare € 76.500,00 ad IA abbia determinato la giusta causa della revoca delle due procure a iscrivere ipoteca sul diverso immobile di proprietà delle sorelle CP_1
Non si vede, al contrario, come la risoluzione per inadempimento della transazione escluda l'errore invalidante sulla successiva e, si ribadisce, distinta procura 10 irrevocabile a vendere, atteso che il vizio della stessa è derivato dall'aver erroneamente riferito l'atto a tutto l'immobile anziché soltanto alla porzione già promessa in vendita, per di più per il medesimo prezzo.
Tanto basta per rigettare la domanda di revocazione.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna dell'attore a rifonderle ai convenuti, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, che va ricondotta alle cause di valore indeterminabile di complessità media, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m.
n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta, ma tenendo conto dei sub procedimenti di sospensiva nei quali è risultato sempre Pt_1 soccombente, sicché complessivamente la notula del difensore degli appellati può ritenersi congrua.
pagina 10 di 11 L'attore in revocazione è tenuto, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta la domanda di revocazione proposta da;
Parte_1 condanna l'attore a rifondere ai convenuti, Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e in proprio, le spese di lite del
[...] Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 14.300,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'attore in revocazione è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 18.12.2025
Il Presidente estensore 11
AU GL
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