Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05246/2025REG.PROV.COLL.
N. 01603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Codastefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di AT, Questura di AT, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima) n. 00816/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di AT e della Questura di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha presentato, in data 8/1/2022, istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, respinta dall’Amministrazione, in data 24/11/2022 e notificata in data 4/9/2023, per carenze nella documentazione contabile, fiscale e, previdenziale e societaria a supporto della domanda, non ostando al diniego neppure la presenza di stabili vincoli famigliari dello stesso sul territorio nazionale, né una situazione conflittuale nel suo Paese di origine.
2. L’interessato ha impugnato il diniego innanzi al Tar, che con la sentenza qui in esame ha respinto il gravame perché manifestamente infondato, valutando che gli elementi addotti dal ricorrente “ oltre a essere del tutto indimostrati, non risultano essere stati mai neppure portati a conoscenza dell’Amministrazione procedente, dato che egli, pur ritualmente preavvertito del rigetto dell’istanza a mezzo della relativa comunicazione notificata il 21 giugno 2022, non ha ritenuto di presentare memorie o depositare documenti; né ai fini del presente giudizio può assumere alcuna rilevanza l’assunzione come lavoratore dipendente avvenuta dopo l’adozione dell’atto impugnato, che non poteva certo essere presa in considerazione dell’Autorità al momento di emissione dello stesso; Ritenuto, in ogni caso, di precisare che il ricorrente, ove sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può comunque domandare il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente, in conformità con la sua mutata condizione professionale ”.
3. Con l’appello il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'obbligo di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa e mancata valutazione della documentazione prodotta in giudizio, perché “ il Tribunale di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato ritenendo indimostrati e non portati a conoscenza dell’amministrazione da parte del ricorrente gli elementi a sostegno delle proprie ragioni, in quanto seppur preavvertito del rigetto dell’istanza con comunicazione art. 10 bis L. 241/90 non ha ritenuto di presentare memorie e documenti.
Tale assunto è del tutto erroneo ed in contrasto con la documentazione puntualmente prodotta in atti e portata a conoscenza dell’amministrazione ben prima del provvedimento di rigetto….
In data 17 gennaio 2023, data nella quale l’Ufficio non aveva ancora notificato il rifiuto al ricorrente, circostanza non valutata assolutamente in primo grado, la sottoscritta procuratrice, incaricata dal Sig. -OMISSIS- chiedeva all’ufficio in nome e per conto dello stesso di poter trasformare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno da lavoro autonomo a lavoro subordinato atteso che lo stesso aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte della società -OMISSIS-, si allegava pertanto busta paga di euro 500,00 mensili e unilav…
Si precisa che l’iter del procedimento amministrativo non si era assolutamente concluso, atteso che il rifiuto del rinnovo veniva notificato al ricorrente in data 04.09.2023 e che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990 non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge, sicché le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, anche dopo il suddetto termine, devono essere valutati dall’Amministrazione procedente…
Non da ultimo va rilevato che non è corrispondente al vero la circostanza che vi sia stato uno scarso interesse alla conclusione dell’istanza da parte del ricorrente, al contrario lo stesso si recava più volte presso l’ufficio per risolvere la questione mediante atteggiamento collaborativo e disponibile, tanto e vero che la sottoscritta inviava pec non riscontrate e il ricorrente l’ultima volta in cui si interfacciava con lo sportello si presentava munito di una nota del sottoscritto avvocato, ove si faceva riferimento ai precedenti accordi intercorsi….
Anche tale circostanza non risulta valutata né considerata in primo grado ai fini della decisione, ma al contrario il Tar sostiene erroneamente in sentenza che il ricorrente non avrebbe mai portato l’Amministrazione procedente a conoscenza di tali elementi, in aperto contrasto con i documenti allegati in atti in primo grado…
Di tutto ciò non viene fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata che risulta pertanto carente di idonea motivazione, illogica e priva di un iter logico giuridico che ha determinato il convincimento del giudice ”.
3.1. Con successiva istanza di prelievo l’appellante lamenta di trovarsi “ in una situazione di estrema urgenza, poiché la questione riguardante il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è di fondamentale importanza per la sua stabilità personale e professionale. Il T.A.R. ha già rigettato la domanda di rinnovo, lasciando il ricorrente in una condizione di precarietà che incide negativamente sulla sua vita quotidiana e sulle sue possibilità di sostentamento.
Inoltre, il protrarsi di questa situazione di incertezza può comportare conseguenze gravi e irreversibili per l’immigrato, il quale ha necessità di regolarizzare la propria posizione per continuare a lavorare e contribuire attivamente alla comunità ”.
4. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con formula di mero stile, senza depositare memoria né controdedurre alle censure dell’appellante.
5. Con Decr. n. 65/2024 l’appellante è stato ammesso dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato al gratuito patrocinio, avendo ritenuto che “ sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
5.1. Al riguardo, il legale ha chiesto la liquidazione dei propri onorari per l’attività svolta, quantificati in € 4.809,60.
6. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
2. Dall’esame degli atti di causa, infatti, emerge che in data 17 gennaio 2023, cioè prima dell’avvenuta notifica del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l’appellante ha presentato un’istanza per il rilascio di permesso di soggiorno da lavoro autonomo a lavoro subordinato, essendo stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2.1. Tale sopravvenienza assume rilievo ai fini del decidere, considerato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, che la funzione assegnata al Giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana, che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico - fermi restando il potere discrezionale dell'Amministrazione competente e il divieto assoluto di sindacato esteso al merito - al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale (vds., nel senso,. Cons. Stato, Sez. III, n. 4722/2023).
2.2. È proprio nei casi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale che oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé, dovendo essa necessariamente avvolgere la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale, al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale.
2.3. In merito, è di assoluto rilievo la sentenza n. 5498/2023 di questa Sezione, laddove afferma che “ nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana…l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere, è obbligata a tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conosciute al momento dell’atto – che quindi deve ritenersi legittimo - comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale ”.
3. Va, altresì, rilevato che, sempre per costante giurisprudenza della Sezione (vds.da ultimo, Consiglio di Stato, III Sez., n. 4785/2025) il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno richiede una motivazione che tenga conto anche della durata della presenza sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
3.1. Nel caso di specie, la lunga permanenza in Italia dell’appellante e le sue esperienze lavorative sono un chiaro indice del desiderio di integrarsi nel nostro tessuto sociale.
4. Ne consegue che le argomentazioni del ricorrente sono fondate e che l’Amministrazione non ha proceduto ad una compiuta istruttoria per l’adozione del provvedimento oggetto di impugnazione.
5. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
6. Tenuto conto dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio liquida in favore del difensore la somma di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore dell’appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’importo di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO