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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1185/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. URBINATI Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE contro
, C.F. , con l'Avv. FRANCOLINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA e avv. MARCO TONTI
CONVENUTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., la domanda introduttiva non può essere accolta.
Evidenziava la – in data 25.02.08 il sottoscriveva un contratto di CP_2 Parte_1
negoziazione in materia di strumenti finanziari (doc. 1) - in pari data gli veniva sottoposto il questionario informativo nel quale rispondeva ad alcune domande in ordine alla sua conoscenza ed esperienza negli strumenti finanziari e nei servizi di investimento ai fini della valutazione dell'appropriatezza degli investimenti dallo stesso richiesti - in tale occasione egli dichiarava di avere una sufficiente esperienza in investimenti azionari, di aver disposto fino a dieci operazioni su prodotti di risparmio gestito nell'ultimo anno presso intermediari abilitati e di aver realizzato negli ultimi 5 anni operazioni su strumenti finanziari dalla natura mediamente rischiosa (doc.2) - il cliente sottoscriveva inoltre i seguenti documenti: “informazioni sull'impresa di investimento, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”; “ Informazioni sugli strumenti finanziari”; “Informazioni sulle strategie di esecuzione di trasmissioni degli ordini della BPV della BPV”; “regime fiscale amministrato”; “contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione”, nei quali vengono ben definiti tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le azioni ed i titoli illiquidi (doc. 3) - la Banca si limitava a raccogliere informazioni ai fini della valutazione dell'appropriatezza degli investimenti di volta in volta richiesti, essendo esonerata sulla base della normativa Mifid dal compiere una valutazione di adeguatezza dell'investimento - in data 31.08.09 l'attore chiedeva alla Banca di essere ammessa come socio e di poter acquistare un lotto di 500 azioni, dichiarando di accettare le norme dello statuto (doc. 4) - l'ordine di acquisto impugnato è stato regolarmente inoltrato per iscritto - il cliente prendeva esplicitamente atto della posizione di conflitto di interessi in cui si trovava la banca con la vendita delle proprie azioni, sottoscrivendo consapevolmente la seguente dichiarazione: “Il cliente, pienamente informato della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla e come sopra CP_2 richiamata, nonché preso atto della natura e dell'estensione del conflitto di interessi così come illustrato dalla nel caso di specie, si determina consapevolmente a impartire CP_2
l'ordine di cui a tergo del presente modulo e quindi dà istruzioni di esecuzione dell'ordine in oggetto.” (cfr. retro-ordine di acquisto – doc. 4) – la BPV, proprio per provvedere alle richieste di vendita delle azioni da parte dei soci, provvedeva ad acquistare in proprio ed annullare n. 189.427 azioni nell'anno 2008, n. 168.381 nell'anno 2009, n. 155.580 nell'anno 2010, n. 274.588 nell'anno 2011, n. 282.244 nell'anno 2012, n. 450.499 nell'anno 2013 e n. 247.085 nell'anno 2014 - i dati relativi al numero delle azioni richieste e/o attribuite a chi era già socio e, precisamente, n.
481.486 nell'anno 2008, n. 468.301 nell'anno 2009, n. 618.612 nell'anno 2010, n.
653.363 nell'anno 2011, n. 368.695 (doc.
7 - prospetto storico tratto dagli archivi contabili della BPV sulle movimentazioni dell'azionariato della banca negli anni 2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014) - i titoli azionari divennero di fatto illiquidi solo a
Pag. 2 di 6 partire dal 2014, allorché, peraltro, tale illiquidità era stata adeguatamente segnalata sui rendiconti del dossier titoli inviati alla clientela (doc. 8).
Evidenziava inoltre che - parte attrice dovrebbe infatti dimostrare che, ricevendo maggiori informazioni in merito alla natura delle azioni per cui è causa, avrebbe compiuto scelte diverse di investimento, ma tale prova non è, e non sarà, in grado di fornire alla luce della documentazione informativa debitamente sottoscritta e della dimostrata propensione ad una oculata diversificazione in investimenti finanziari di carattere speculativo (ivi compresi gli acquisti in titoli azionari o fondi azionari).
Ciò posto si ritiene che non sussista inadempimento della la quale ha CP_2
ottemperato ai propri obblighi legali e negoziali.
Non vi è evidenza degli elementi essenziali ritenuti fondanti della responsabilità contrattuale: inadempimento, danno e nesso causale.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il creditore che intenda agire per ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'inadempimento, ossia di dimostrare quali condotte (omissive o commissive) abbiano determinato la violazione degli obblighi contrattualmente assunti.
Si richiamano i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987; Cass. Civ., Sez. I, 12-06-
2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524; Cass. Civ., Sez. I, 30-01-
2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass. Civ., Sez. I, 24-05-2012,
n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ., Sez. I, 17-2-2009, n. 3773
e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di: a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite, 11-01- 2008, n. 577); b. provare e dimostrare il danno patrimoniale subito;
c. provare il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla ed il danno patrimoniale CP_2
dimostrato.
I sopra esposti principi sono espressi in adesione all'orientamento in base al quale l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno - al momento in della conclusione dei rapporti negoziali con la Banca, è incontestabile che non esistesse
Pag. 3 di 6 alcuna previsione in merito;
si esclude la possibilità di sostenere che la Banca avesse promesso e/o garantito alcunché - non risultando provate le doglianze avversarie.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte attorea aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c..
Sarebbero necessarie solo tali considerazioni per il rigetto della domanda introduttiva;
non risulta rispettata la pronuncia della Cass. civ. Sez. 1, 07-05-2015, n. 9201, che statuisce che "L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero sai chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi"; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario oppure anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Non vi prova di responsabilità alcuna in capo alla banca né, peraltro, degli asseriti danni;
legittime e condivisibili le argomentazioni della convenuta in tal senso.
La ricostruzione è ormai espressione dell'orientamento pacifico, condivisibile e stabile della giurisprudenza di legittimità, a far data da Cass. sez. un. civ. 30.10.2001 n. 13533:
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
Pag. 4 di 6 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale regola, d'altra parte, va coniugata con quella - codificata agli artt. 163 co. 3^ n. 4) e
167 co. 1^ c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio;
anche in tal senso sono condivisibili le deduzioni della convenuta.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea che non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Non vi è difetto di sottoscrizione di contratti e di ordini impartiti dall'attore alla banca.
L'obbligo di forma è posto ad esclusiva tutela del cliente e costituisce il primo livello di tutela dell'asimmetria informativa.
Ne consegue la presunzione di consapevolezza della banca, tenuta a colmare tale squilibrio;
non sono rilevabili addebiti in tal senso stante la documentazione allegata agli atti di causa.
Condivisibili le argomentazioni della convenuta sul punto.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi dell'investitore a suo esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario/banca.
Lo statuto protettivo dell'investitore non può determinare a suo vantaggio, un regime di sostanziale irresponsabilità ed esonerarlo dal controllo della conformità del suo agire, in quanto la regola di buona fede, assiologicamente espressiva del dovere di solidarietà costituzionale e costituente il tessuto connettivo dei rapporti contrattuali, impone tale verifica di conformità purché svolta in concreto.
Pag. 5 di 6 In conclusione, non solo manca la prova dell'inadempimento e conseguenti richieste, ma il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la giustificabilità sotto il profilo logico giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, della contrastante giurisprudenza, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 26/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1185/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. URBINATI Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE contro
, C.F. , con l'Avv. FRANCOLINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA e avv. MARCO TONTI
CONVENUTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., la domanda introduttiva non può essere accolta.
Evidenziava la – in data 25.02.08 il sottoscriveva un contratto di CP_2 Parte_1
negoziazione in materia di strumenti finanziari (doc. 1) - in pari data gli veniva sottoposto il questionario informativo nel quale rispondeva ad alcune domande in ordine alla sua conoscenza ed esperienza negli strumenti finanziari e nei servizi di investimento ai fini della valutazione dell'appropriatezza degli investimenti dallo stesso richiesti - in tale occasione egli dichiarava di avere una sufficiente esperienza in investimenti azionari, di aver disposto fino a dieci operazioni su prodotti di risparmio gestito nell'ultimo anno presso intermediari abilitati e di aver realizzato negli ultimi 5 anni operazioni su strumenti finanziari dalla natura mediamente rischiosa (doc.2) - il cliente sottoscriveva inoltre i seguenti documenti: “informazioni sull'impresa di investimento, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”; “ Informazioni sugli strumenti finanziari”; “Informazioni sulle strategie di esecuzione di trasmissioni degli ordini della BPV della BPV”; “regime fiscale amministrato”; “contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione”, nei quali vengono ben definiti tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le azioni ed i titoli illiquidi (doc. 3) - la Banca si limitava a raccogliere informazioni ai fini della valutazione dell'appropriatezza degli investimenti di volta in volta richiesti, essendo esonerata sulla base della normativa Mifid dal compiere una valutazione di adeguatezza dell'investimento - in data 31.08.09 l'attore chiedeva alla Banca di essere ammessa come socio e di poter acquistare un lotto di 500 azioni, dichiarando di accettare le norme dello statuto (doc. 4) - l'ordine di acquisto impugnato è stato regolarmente inoltrato per iscritto - il cliente prendeva esplicitamente atto della posizione di conflitto di interessi in cui si trovava la banca con la vendita delle proprie azioni, sottoscrivendo consapevolmente la seguente dichiarazione: “Il cliente, pienamente informato della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla e come sopra CP_2 richiamata, nonché preso atto della natura e dell'estensione del conflitto di interessi così come illustrato dalla nel caso di specie, si determina consapevolmente a impartire CP_2
l'ordine di cui a tergo del presente modulo e quindi dà istruzioni di esecuzione dell'ordine in oggetto.” (cfr. retro-ordine di acquisto – doc. 4) – la BPV, proprio per provvedere alle richieste di vendita delle azioni da parte dei soci, provvedeva ad acquistare in proprio ed annullare n. 189.427 azioni nell'anno 2008, n. 168.381 nell'anno 2009, n. 155.580 nell'anno 2010, n. 274.588 nell'anno 2011, n. 282.244 nell'anno 2012, n. 450.499 nell'anno 2013 e n. 247.085 nell'anno 2014 - i dati relativi al numero delle azioni richieste e/o attribuite a chi era già socio e, precisamente, n.
481.486 nell'anno 2008, n. 468.301 nell'anno 2009, n. 618.612 nell'anno 2010, n.
653.363 nell'anno 2011, n. 368.695 (doc.
7 - prospetto storico tratto dagli archivi contabili della BPV sulle movimentazioni dell'azionariato della banca negli anni 2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014) - i titoli azionari divennero di fatto illiquidi solo a
Pag. 2 di 6 partire dal 2014, allorché, peraltro, tale illiquidità era stata adeguatamente segnalata sui rendiconti del dossier titoli inviati alla clientela (doc. 8).
Evidenziava inoltre che - parte attrice dovrebbe infatti dimostrare che, ricevendo maggiori informazioni in merito alla natura delle azioni per cui è causa, avrebbe compiuto scelte diverse di investimento, ma tale prova non è, e non sarà, in grado di fornire alla luce della documentazione informativa debitamente sottoscritta e della dimostrata propensione ad una oculata diversificazione in investimenti finanziari di carattere speculativo (ivi compresi gli acquisti in titoli azionari o fondi azionari).
Ciò posto si ritiene che non sussista inadempimento della la quale ha CP_2
ottemperato ai propri obblighi legali e negoziali.
Non vi è evidenza degli elementi essenziali ritenuti fondanti della responsabilità contrattuale: inadempimento, danno e nesso causale.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il creditore che intenda agire per ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'inadempimento, ossia di dimostrare quali condotte (omissive o commissive) abbiano determinato la violazione degli obblighi contrattualmente assunti.
Si richiamano i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987; Cass. Civ., Sez. I, 12-06-
2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524; Cass. Civ., Sez. I, 30-01-
2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass. Civ., Sez. I, 24-05-2012,
n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ., Sez. I, 17-2-2009, n. 3773
e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di: a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite, 11-01- 2008, n. 577); b. provare e dimostrare il danno patrimoniale subito;
c. provare il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla ed il danno patrimoniale CP_2
dimostrato.
I sopra esposti principi sono espressi in adesione all'orientamento in base al quale l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno - al momento in della conclusione dei rapporti negoziali con la Banca, è incontestabile che non esistesse
Pag. 3 di 6 alcuna previsione in merito;
si esclude la possibilità di sostenere che la Banca avesse promesso e/o garantito alcunché - non risultando provate le doglianze avversarie.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte attorea aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c..
Sarebbero necessarie solo tali considerazioni per il rigetto della domanda introduttiva;
non risulta rispettata la pronuncia della Cass. civ. Sez. 1, 07-05-2015, n. 9201, che statuisce che "L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero sai chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi"; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario oppure anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Non vi prova di responsabilità alcuna in capo alla banca né, peraltro, degli asseriti danni;
legittime e condivisibili le argomentazioni della convenuta in tal senso.
La ricostruzione è ormai espressione dell'orientamento pacifico, condivisibile e stabile della giurisprudenza di legittimità, a far data da Cass. sez. un. civ. 30.10.2001 n. 13533:
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
Pag. 4 di 6 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale regola, d'altra parte, va coniugata con quella - codificata agli artt. 163 co. 3^ n. 4) e
167 co. 1^ c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio;
anche in tal senso sono condivisibili le deduzioni della convenuta.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea che non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Non vi è difetto di sottoscrizione di contratti e di ordini impartiti dall'attore alla banca.
L'obbligo di forma è posto ad esclusiva tutela del cliente e costituisce il primo livello di tutela dell'asimmetria informativa.
Ne consegue la presunzione di consapevolezza della banca, tenuta a colmare tale squilibrio;
non sono rilevabili addebiti in tal senso stante la documentazione allegata agli atti di causa.
Condivisibili le argomentazioni della convenuta sul punto.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi dell'investitore a suo esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario/banca.
Lo statuto protettivo dell'investitore non può determinare a suo vantaggio, un regime di sostanziale irresponsabilità ed esonerarlo dal controllo della conformità del suo agire, in quanto la regola di buona fede, assiologicamente espressiva del dovere di solidarietà costituzionale e costituente il tessuto connettivo dei rapporti contrattuali, impone tale verifica di conformità purché svolta in concreto.
Pag. 5 di 6 In conclusione, non solo manca la prova dell'inadempimento e conseguenti richieste, ma il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la giustificabilità sotto il profilo logico giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, della contrastante giurisprudenza, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 26/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
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