Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 887/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 887 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, avente ad oggetto “separazione personale”
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Irene Parte_1 C.F._1
Di Mauro, procuratrice domiciliataria;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , nella persona dell'Amministratore Controparte_1 C.F._2
di sostegno provvisorio avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Romano, procuratore domiciliatario;
- RESISTENTE -
Avv. PISACANE Cristina, in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1
e rappresentata da sé medesima;
Persona_2
-INTERVENUTA-
All'udienza del 06.02.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
**** **** ****
1
Con decreto del 18.02.2022 veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti.
costituendosi, aderiva alla domanda di separazione, chiedendo, Controparte_1 tuttavia, che fosse addebitata alla moglie e chiedeva una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale che prevedesse un regime di affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione a suo favore della casa coniugale, nonché un contributo di mantenimento mensile per i minori pari ad € 250,00 totali a carico della moglie, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il giudice, ascoltate le parti all'udienza presidenziale e letta la relazione dei S.S. di Veglie ove veniva rappresentata una situazione di grave pregiudizio per i minori, una gravissima mancanza di cura per la loro igiene e per la casa coniugale, disponeva con ordinanza del
01.06.2022 la collocazione degli stessi in regime di semidiurnato presso il centro socio-educativo
“Ambarabà”, la presa in carico della minore da parte del Servizio di Neuropsichiatria Per_1
infantile e la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare.
Con nota del 19.07.2022 i servizi sociali officiati, rappresentando il peggioramento della situazione socio-esistenziale dei minori, nonché la denuncia sporta dalla moglie contro il marito per maltrattamenti in famiglia, anche ai danni della figlia , chiedevano quale ulteriore Per_1
intervento di tutela urgente ai sensi dell'art. 403 c.c. la ratifica del collocamento dei minori in regime residenziale presso la Comunità educativa “Ambarabà”. Tale collocamento veniva successivamente convalidato dal T.M. di Lecce nell'ambito del procedimento n.r. 784/2022
(concluso con una pronuncia di incompetenza e trasmissione degli atti al presente Tribunale) ove veniva nominato il Curatore speciale dei minori, nelle more confermato anche nell'odierno giudizio.
Con comparsa depositata in data 29.11.2022 si costituiva la curatrice speciale dei minori, la quale aderiva alla permanenza dei minori presso la comunità educativa costituendo tale misura “la
2 soluzione più consona al benessere psico-fisico dei minori e l'unica idonea a garantire un processo di crescita sano ed equilibrato”.
Nelle more del procedimento le parti si riconciliavano;
infatti, dalle relazioni agli atti emergeva che i coniugi, a partire da novembre 2023, tornavano a vivere insieme nella casa coniugale dove tutt'oggi convivono (cfr. relazioni sociali del 23.11.2023, 15.01.2024, 03.05.2024,
16.09.2024 e 23.01.2025, nonché istanza di parte resistente del 27.11.2023 e verbale di udienza del 14.05.2024 ove le parti dichiaravano espressamente di volersi riconciliare). Proseguiva, nel mentre, anche il progetto a tutela dei minori, ancora oggi collocati in comunità con rientri concordati nella casa coniugale e continuo monitoraggio ad opera dei servizi sociali e del servizio di neuropsichiatria infantile in favore di . Per_1
All'udienza del 06.02.2025 parte ricorrente specificava che si fosse trasferita nella casa coniugale solo per assistere il marito, dunque solo in qualità di “badante”. Tutte le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti e ne chiedevano l'accoglimento.
**** **** ****
La domanda principale di separazione personale dei coniugi formulata dalle parti non può trovare accoglimento.
L'art. 154 c.c. prevede che “La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.
La giurisprudenza ha chiarito che la riconciliazione tra i coniugi, che determina la cessazione degli effetti civili della separazione, consiste nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione;
in altre parole nel rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (cfr.
Cass. 24.12.2013 n. 28655 e 17.9.2014 n. 19535).
In altri termini, la separazione si giustifica proprio perché la convivenza è divenuta intollerabile, motivo per il quale non si vede come possa coesistere una situazione di convivenza intollerabile con una di coabitazione.
Nel caso di specie, il ripristino della convivenza ha certamente assunto il carattere della stabilità, atteso che le parti vivono insieme ininterrottamente dal mese di novembre 2023. Inoltre,
3 sono gli stessi coniugi che in più occasioni e in diverse sedi hanno manifestato la volontà di riconciliarsi, anche innanzi al Giudice relatore all'udienza del 14.05.2024 (cfr. relazioni sociali del
23.11.2023, 15.01.2024, 03.05.2024, 16.09.2024 e 23.01.2025, nonché istanza di parte resistente del 27.11.2023).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale dà atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi. La domanda di separazione va di conseguenza rigettata.
Circa la tutela dei minori, invece, in ragione delle carenze genitoriali emerse nel corso del procedimento, che allo stato non risultano ancora superate, si ritiene opportuno che tutti gli operatori sociali officiati continuino con il progetto educativo e di sostegno già avviato, onerando altresì i Servizi sociali di Veglie a relazionare per quanto di competenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce.
Infine, l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 04.02.2022 da così provvede: Parte_1
a) Dà atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti, così rigettando la domanda di separazione formulata;
b) Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza ai Servizi sociali di Veglie e alla Comunità “Ambarabà” per gli adempimenti indicati in parte motiva;
c) Dispone che copia degli atti sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce per quanto di competenza;
d) Spese compensate
Lecce, 30.04.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
4