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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2025
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 23 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa MA LA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per l'avv. DI MAULA NU Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Di Maula si riporta alle note autorizzate e insiste nell'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
MA LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. MA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DI MAULA Parte_1 C.F._1
NU e AB LE, elettivamente domiciliato a Caulonia (RC) via Brooklyn
n. 3
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_2 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. CUDEMO VALENTINO ed elettivamente domiciliato a Prato,
via VALENTINI n. 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente inserito nelle G.P.S. 2024/2026, ha adito il Tribunale di Prato, in Parte_1
funzione di giudice del Lavoro, affinché accerti il suo diritto a percepire la somma di 1.051 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e di mancata fruizione delle festività soppresse per il servizio prestato durante l'anno scolastico 2022/23 e, conseguentemente, condanni il al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o Controparte_2
minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si è ritualmente costituito in giudizio il contestando il ricorso avversario. CP_1
1 In particolare, eccepisce che, dai giorni di ferie maturati (ventritré, nel caso di specie, ai quali si aggiungono tre giorni di festività soppresse) devono essere sottratti anche i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario regionale, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 55, L. 228 del 2012: di conseguenza, i giorni di ferie residui sarebbero soltanto quattro. Contesta inoltre il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente per la quantificazione dell'indennità.
La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 ottobre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
***
Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno a indicare.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre preliminarmente richiamare la normativa che qui principalmente interessa, ossia l'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012.
In particolare, il comma 54 dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55 ha modificato l'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012 (ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed i
permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi”) con l'aggiunta del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (della cui interpretazione subito si dirà).
Le disposizioni che precedono non menzionano le modalità per la fruizione delle ferie (ossia,
d'ufficio o a domanda) né per il personale di ruolo né per quello precario. Si limitano infatti a
2 disciplinarne la fruizione (peraltro, in maniera identica per entrambe le categorie), che deve avvenire, come si è visto, nei giorni di sospensione delle lezioni.
Per quanto riguarda le modalità, dunque, deve concludersi che entrambe le categorie devono presentare domanda al dirigente scolastico.
Tale adempimento è infatti espressamente previsto dalle disposizioni contrattuali: in particolare, dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 per quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato, applicabile anche al personale non di ruolo in forza dell'espresso richiamo dell'art. 25 CCNL cit. (disposizioni del tutto analoghe erano previste anche dal previgente CCNL).
L'articolo da ultimo richiamato, infatti, prosegue specificando i criteri per il calcolo delle ferie spettanti al personale a tempo determinato, senza introdurre deroghe in ordine alla necessità di richiesta.
In particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che “Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato” e che “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Appare utile soffermarsi brevemente su tale secondo inciso, che consente di meglio comprendere la limitazione introdotta con l'art. 1, co. 55, D. L. 212 cit., sopra riportato.
In pratica, laddove è esclusa la monetizzazione delle ferie per il personale, anche docente, precario, lo si fa soltanto con riferimento ai giorni dei quali è consentita la fruizione, restando esclusi dal divieto i giorni di ferie maturati dei quali il docente non ha potuto godere per ragioni legate al suo contratto, così evitando che egli possa perdere il suo diritto, costituzionalmente garantito.
Pertanto, deve concludersi che il docente precario non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Del resto, il CCNL distingue inequivocabilmente le lezioni dalle attività funzionali all'insegnamento (elencate, da ultimo nell'art. 44 del CCNL per il triennio 2019-2021) e l'art. 74,
co. 2 D. Lgs. 297/1994 prevede che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, “si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno
3 con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” (quindi, anche successivamente alla sospensione delle lezioni).
Dunque, sulla base dell'interpretazione letterale delle disposizioni che precedono (che, come si è visto, non prevedono una distinzione tra categorie di lavoratori in merito alla necessità di richiedere le ferie) deve escludersi che i soli docenti precari siano collocati in ferie d'ufficio durante la sospensione delle lezioni.
Ne consegue che anche il docente a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie in un caso, come quello di specie, in cui egli, pacificamente - trattandosi di circostanza non contestata dall'Amministrazione - non ha richiesto giorni di congedo e il datore di lavoro (nella persona del dirigente scolastico) non lo ha invitato espressamente a farlo.
Soluzione, quella che precede, del resto accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con i principi comunitari, tra i quali quello di non discriminazione (si veda, in particolare, la recente Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, Rv. 671579 - 01, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”).
Analoghe considerazioni valgono per le festività soppresse, dal momento che, anche per esse, la disciplina contrattuale (in particolare, l'art. 14 CCNL 2006-2009, non modificato da quello 2019-
2021), prevede che: “Al personale docente spettano quattro giorni di riposo compensativo per le festività soppresse, da fruire nei periodi di sospensione delle lezioni”).
4 Per quanto riguarda la quantificazione, essa deve essere effettuata tenuto conto del conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, coerente con la contrattazione collettiva.
Ne consegue la condanna al pagamento di 1.030,99 euro, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna, della non complessità della vicenda e della natura documentale della causa (circostanze che giustificano la quantificazione della fase istruttoria e di quella decisionale nella misura minima). Esse sono distratte in favore di procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'effetto
2) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di 1.030,99
euro, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 489 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 23 ottobre 2025
Il Giudice
MA LA
5
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 23 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa MA LA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per l'avv. DI MAULA NU Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Di Maula si riporta alle note autorizzate e insiste nell'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
MA LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. MA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DI MAULA Parte_1 C.F._1
NU e AB LE, elettivamente domiciliato a Caulonia (RC) via Brooklyn
n. 3
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_2 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. CUDEMO VALENTINO ed elettivamente domiciliato a Prato,
via VALENTINI n. 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente inserito nelle G.P.S. 2024/2026, ha adito il Tribunale di Prato, in Parte_1
funzione di giudice del Lavoro, affinché accerti il suo diritto a percepire la somma di 1.051 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e di mancata fruizione delle festività soppresse per il servizio prestato durante l'anno scolastico 2022/23 e, conseguentemente, condanni il al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o Controparte_2
minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si è ritualmente costituito in giudizio il contestando il ricorso avversario. CP_1
1 In particolare, eccepisce che, dai giorni di ferie maturati (ventritré, nel caso di specie, ai quali si aggiungono tre giorni di festività soppresse) devono essere sottratti anche i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario regionale, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 55, L. 228 del 2012: di conseguenza, i giorni di ferie residui sarebbero soltanto quattro. Contesta inoltre il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente per la quantificazione dell'indennità.
La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 ottobre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
***
Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno a indicare.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre preliminarmente richiamare la normativa che qui principalmente interessa, ossia l'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012.
In particolare, il comma 54 dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55 ha modificato l'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012 (ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed i
permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi”) con l'aggiunta del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (della cui interpretazione subito si dirà).
Le disposizioni che precedono non menzionano le modalità per la fruizione delle ferie (ossia,
d'ufficio o a domanda) né per il personale di ruolo né per quello precario. Si limitano infatti a
2 disciplinarne la fruizione (peraltro, in maniera identica per entrambe le categorie), che deve avvenire, come si è visto, nei giorni di sospensione delle lezioni.
Per quanto riguarda le modalità, dunque, deve concludersi che entrambe le categorie devono presentare domanda al dirigente scolastico.
Tale adempimento è infatti espressamente previsto dalle disposizioni contrattuali: in particolare, dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 per quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato, applicabile anche al personale non di ruolo in forza dell'espresso richiamo dell'art. 25 CCNL cit. (disposizioni del tutto analoghe erano previste anche dal previgente CCNL).
L'articolo da ultimo richiamato, infatti, prosegue specificando i criteri per il calcolo delle ferie spettanti al personale a tempo determinato, senza introdurre deroghe in ordine alla necessità di richiesta.
In particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che “Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato” e che “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Appare utile soffermarsi brevemente su tale secondo inciso, che consente di meglio comprendere la limitazione introdotta con l'art. 1, co. 55, D. L. 212 cit., sopra riportato.
In pratica, laddove è esclusa la monetizzazione delle ferie per il personale, anche docente, precario, lo si fa soltanto con riferimento ai giorni dei quali è consentita la fruizione, restando esclusi dal divieto i giorni di ferie maturati dei quali il docente non ha potuto godere per ragioni legate al suo contratto, così evitando che egli possa perdere il suo diritto, costituzionalmente garantito.
Pertanto, deve concludersi che il docente precario non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Del resto, il CCNL distingue inequivocabilmente le lezioni dalle attività funzionali all'insegnamento (elencate, da ultimo nell'art. 44 del CCNL per il triennio 2019-2021) e l'art. 74,
co. 2 D. Lgs. 297/1994 prevede che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, “si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno
3 con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” (quindi, anche successivamente alla sospensione delle lezioni).
Dunque, sulla base dell'interpretazione letterale delle disposizioni che precedono (che, come si è visto, non prevedono una distinzione tra categorie di lavoratori in merito alla necessità di richiedere le ferie) deve escludersi che i soli docenti precari siano collocati in ferie d'ufficio durante la sospensione delle lezioni.
Ne consegue che anche il docente a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie in un caso, come quello di specie, in cui egli, pacificamente - trattandosi di circostanza non contestata dall'Amministrazione - non ha richiesto giorni di congedo e il datore di lavoro (nella persona del dirigente scolastico) non lo ha invitato espressamente a farlo.
Soluzione, quella che precede, del resto accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con i principi comunitari, tra i quali quello di non discriminazione (si veda, in particolare, la recente Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, Rv. 671579 - 01, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”).
Analoghe considerazioni valgono per le festività soppresse, dal momento che, anche per esse, la disciplina contrattuale (in particolare, l'art. 14 CCNL 2006-2009, non modificato da quello 2019-
2021), prevede che: “Al personale docente spettano quattro giorni di riposo compensativo per le festività soppresse, da fruire nei periodi di sospensione delle lezioni”).
4 Per quanto riguarda la quantificazione, essa deve essere effettuata tenuto conto del conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, coerente con la contrattazione collettiva.
Ne consegue la condanna al pagamento di 1.030,99 euro, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna, della non complessità della vicenda e della natura documentale della causa (circostanze che giustificano la quantificazione della fase istruttoria e di quella decisionale nella misura minima). Esse sono distratte in favore di procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'effetto
2) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di 1.030,99
euro, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 489 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 23 ottobre 2025
Il Giudice
MA LA
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