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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 3556/2022 e 3557/2022 R.G. promossa da
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
DO IU e GI IU ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Corso Canalgrande, n. 90/A
ATTORI OPPONENTI contro
(P.I. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 791/2022 e /92/2022
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 29.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
e con due distinti atti di citazione convenivano in Parte_3 Parte_4 giudizio per ivi sentire revocare rispettivamente il decreto CP_1 ingiuntivo n. 791/2022 e n. 792/2022, per la somma di € 19.936,68= ciascuno, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per le opere edili eseguite in loro favore, asserendo che nulla era dovuto per gravi difetti e vizi nell'opera, chiedendo in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 26.644,67=, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed eccependo in via preliminare la illegittimità dei decreti frazionati.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di accertare e CP_1 dichiarare di avere eseguito i lavori ad essa appaltati a regola d'arte, oltre ad eccepire la decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia delle opere realizzate.
Nelle more del giudizio veniva espletata prova per testi, nonché la CTU che risulta adeguatamente dettagliata e condivisa ai fini decisionali.
Anzitutto, l'illegittimo frazionamento del credito eccepito da parte opponente non pare trovare fondamento, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale per il quale “'a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (in tal senso Cass. Civ. n. 7299/2025, n. 19926/2025).
Nel caso de quo l'attività della convenuta riguarda due immobili distinti, seppure relativi appartenenti ai medesimi comproprietari, e in momenti differenti che giustificano l'interesse dell'appaltatore ad agire mediante due procedure monitorie, per due fatture distinte ed, appunto, per due lavori differenti per i quali veniva richiesto ai committenti, senza alcun riscontro, di definire i dati delle fatture, come si desume dalle mail del 15.3.2021 e
16.3.2021: “… siamo con la presente a richiedere la Vostra disponibilità per poter così chiarire i seguenti punti: … 2) definire i dati di fatturazione nonché
Pag. 2 di 6 i tempi e le modalità di pagamento per i lavori svolti presso gli immobili di
Strada Statale 120, via Firenze n. 21 …” (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, valutate le risultanze istruttorie e la CTU, espletata in maniera completa e scevra da censure, ritiene il decidente che la domanda attorea sia parzialmente fondata.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che l'eccezione di decadenza/prescrizione dalla garanzia dei vizi riscontrati, sollevata da parte convenuta opposta, risulti infondata e comunque non necessaria (art. 1667 c.c.,
2° comma), stante la disponibilità, non contestata, espressa dalla convenuta di ovviare alle problematiche createsi a seguito delle opere, come affermato dal teste “…posso solo dire che dopo che avevo posizionato il Testimone_1
CP_ pavimento, mi aveva comunicato che occorreva sistemare qualche mattonella e che saremmo andati quando ci autorizzava la sig.ra ad accedere CP_ in casa;
ma non si è fatto nulla perché mi riferiva che la sig.ra non faceva più entrare in casa…” e come si riscontra nella documentazione prodotta, nello specifico la mail del 21.05.2020 (doc. n. 3 comparsa di costituzione e CP_ risposta) in cui scrive: ““…chiediamo la Vs disponibilità per fissare alcune date in cui ci possa essere consentito di accedere all'abitazione…così da poter sistemare i balconi…”.
E comunque, ad avviso di questo giudice i vizi e difetti lamentati, con riferimento alle opere eseguite nell'immobile di viale Italia 51 in Mirandola, rientrano nella categoria di cui all'art. 1669 c.c.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni unite per la quale “…sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purchè tali da compromettere la funzionalità globale
e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 7756/2017).
Difatti nell'elaborato peritale del CTU viene accertato che le opere eseguite nel fabbricato di viale Italia sono sostanzialmente legate al rifacimento della
Pag. 3 di 6 pavimentazione delle terrazze della villa al piano primo e che “non sono state eseguite perfettamente a regola d'arte, in quanto sono presenti evidenti segni di ristagno d'acqua su quasi tutti i terrazzi, indice di errori nella posa e nella realizzazione delle pendenze”.
Tali problematiche vengono, altresì, confermate dal teste di parte opponente,
, collaboratrice domestica di e della cui Testimone_2 Parte_4 attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato, altresì, che il ristagno e le infiltrazioni sono visibili anche dalle foto allegate dal CTU, la quale dichiara: “…tali fenomeni si presentarono sui balconi…ero presente quando sollevava tali contestazioni la prima volta…ho visto quando è venuto a sistemare nel 2021…ma non è riuscito perché ancora oggi ci sono i ristagni
d'acqua e le infiltrazioni nella parte inferiore dei balconi”.
E seppure per il CTU le riparazioni siano esigue, ma nel contempo particolari,
e non comportino il mancato pieno godimento del fabbricato, ciò non toglie che se trascurate, trattandosi di ristagni d'acqua e infiltrazioni, potrebbero avere conseguenze incidenti negativamente sul godimento e normale utilità del bene, posto che la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto (Cass. Civ. n. 22093/2019).
Per quanto concerne, invece, le opere eseguite dalla nel fabbricato di CP_1
Strada Statale, 120, legate al rimaneggiamento della copertura in coppi del fabbricato principale, ad avviso del CTU esse sono state realizzate a regola d'arte.
L'esecuzione di quest'ultime opere consistite, come indicato nel cap. 10 delle memorie istruttorie di parte convenuta in opere di rimaneggiamento totale del manto di copertura in coppi, compreso il fissaggio dei colmi e del tegolato, impermeabilizzazione ed isolamento, canali di gronda, converse e scossaline è stata confermata dal teste escusso, , il quale ha precisato, Testimone_3 anche a conferma di come siano stati utilizzati nuovi materiali contrariamente
Pag. 4 di 6 a quanto asserito dagli opponenti,: “…sono artigiano e mi sono occupato dei tetti dell'immobile di Strada Statale…preciso che per detti lavori ho impiegato circa 10 giorni;
ho fatto un paio di giorni da solo e poi mi ha aiutato mio fratello…abbiamo utilizzato anche dei nuovi coppi ma non so quanti”.
Per quanto riguarda, invece, la congruità dei compensi richiesti dalla società convenuta il CTU tenuto conto dei materiali utilizzati e del tempo dichiarato per l'esecuzione delle opere, ha ritenuto corretti i valori dei corrispettivi delle lavorazioni al tempo dichiarati e fatturati (pag. 42 relazione peritale).
Ne discende che i decreti ingiuntivi vanno revocati e gli opponenti, tenuto conto delle risultanze della CTU, il quale ha quantificato i lavori necessari per rispristinare i vizi riscontrati in complessivi € 20.300,00=, oltre IVA, sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di €
17.543,36= (ottenuta detraendo da € 39.873,36=, quale somma complessiva richiesta di cui ai decreti ingiuntivi, € 22.330,00=, compresa IVA, per spese di ripristino), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto della motivazione della sentenza sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna degli opponenti, in solido, alla rifusione in favore di parte convenuta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo, ponendo le spese di C.T.U. a carico di parte opponente (comproprietari) e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando delle cause civili riunite iscritte al n. 3556/2022 e 3557/2022
R.G.:, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- revoca i decreti ingiuntivi n. 791/2022 e 792/2022 e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_4 Parte_3
CP_
della somma di € 17.543,36=, oltre interessi dalla Parte_5 domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Pag. 5 di 6 - dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna e , in solido, alla Parte_4 Parte_3 rifusione in favore di di 1/2 residuo che liquida, a Controparte_2 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 20 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 3556/2022 e 3557/2022 R.G. promossa da
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
DO IU e GI IU ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Corso Canalgrande, n. 90/A
ATTORI OPPONENTI contro
(P.I. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 791/2022 e /92/2022
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 29.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
e con due distinti atti di citazione convenivano in Parte_3 Parte_4 giudizio per ivi sentire revocare rispettivamente il decreto CP_1 ingiuntivo n. 791/2022 e n. 792/2022, per la somma di € 19.936,68= ciascuno, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per le opere edili eseguite in loro favore, asserendo che nulla era dovuto per gravi difetti e vizi nell'opera, chiedendo in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 26.644,67=, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed eccependo in via preliminare la illegittimità dei decreti frazionati.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di accertare e CP_1 dichiarare di avere eseguito i lavori ad essa appaltati a regola d'arte, oltre ad eccepire la decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia delle opere realizzate.
Nelle more del giudizio veniva espletata prova per testi, nonché la CTU che risulta adeguatamente dettagliata e condivisa ai fini decisionali.
Anzitutto, l'illegittimo frazionamento del credito eccepito da parte opponente non pare trovare fondamento, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale per il quale “'a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (in tal senso Cass. Civ. n. 7299/2025, n. 19926/2025).
Nel caso de quo l'attività della convenuta riguarda due immobili distinti, seppure relativi appartenenti ai medesimi comproprietari, e in momenti differenti che giustificano l'interesse dell'appaltatore ad agire mediante due procedure monitorie, per due fatture distinte ed, appunto, per due lavori differenti per i quali veniva richiesto ai committenti, senza alcun riscontro, di definire i dati delle fatture, come si desume dalle mail del 15.3.2021 e
16.3.2021: “… siamo con la presente a richiedere la Vostra disponibilità per poter così chiarire i seguenti punti: … 2) definire i dati di fatturazione nonché
Pag. 2 di 6 i tempi e le modalità di pagamento per i lavori svolti presso gli immobili di
Strada Statale 120, via Firenze n. 21 …” (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, valutate le risultanze istruttorie e la CTU, espletata in maniera completa e scevra da censure, ritiene il decidente che la domanda attorea sia parzialmente fondata.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che l'eccezione di decadenza/prescrizione dalla garanzia dei vizi riscontrati, sollevata da parte convenuta opposta, risulti infondata e comunque non necessaria (art. 1667 c.c.,
2° comma), stante la disponibilità, non contestata, espressa dalla convenuta di ovviare alle problematiche createsi a seguito delle opere, come affermato dal teste “…posso solo dire che dopo che avevo posizionato il Testimone_1
CP_ pavimento, mi aveva comunicato che occorreva sistemare qualche mattonella e che saremmo andati quando ci autorizzava la sig.ra ad accedere CP_ in casa;
ma non si è fatto nulla perché mi riferiva che la sig.ra non faceva più entrare in casa…” e come si riscontra nella documentazione prodotta, nello specifico la mail del 21.05.2020 (doc. n. 3 comparsa di costituzione e CP_ risposta) in cui scrive: ““…chiediamo la Vs disponibilità per fissare alcune date in cui ci possa essere consentito di accedere all'abitazione…così da poter sistemare i balconi…”.
E comunque, ad avviso di questo giudice i vizi e difetti lamentati, con riferimento alle opere eseguite nell'immobile di viale Italia 51 in Mirandola, rientrano nella categoria di cui all'art. 1669 c.c.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni unite per la quale “…sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purchè tali da compromettere la funzionalità globale
e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 7756/2017).
Difatti nell'elaborato peritale del CTU viene accertato che le opere eseguite nel fabbricato di viale Italia sono sostanzialmente legate al rifacimento della
Pag. 3 di 6 pavimentazione delle terrazze della villa al piano primo e che “non sono state eseguite perfettamente a regola d'arte, in quanto sono presenti evidenti segni di ristagno d'acqua su quasi tutti i terrazzi, indice di errori nella posa e nella realizzazione delle pendenze”.
Tali problematiche vengono, altresì, confermate dal teste di parte opponente,
, collaboratrice domestica di e della cui Testimone_2 Parte_4 attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato, altresì, che il ristagno e le infiltrazioni sono visibili anche dalle foto allegate dal CTU, la quale dichiara: “…tali fenomeni si presentarono sui balconi…ero presente quando sollevava tali contestazioni la prima volta…ho visto quando è venuto a sistemare nel 2021…ma non è riuscito perché ancora oggi ci sono i ristagni
d'acqua e le infiltrazioni nella parte inferiore dei balconi”.
E seppure per il CTU le riparazioni siano esigue, ma nel contempo particolari,
e non comportino il mancato pieno godimento del fabbricato, ciò non toglie che se trascurate, trattandosi di ristagni d'acqua e infiltrazioni, potrebbero avere conseguenze incidenti negativamente sul godimento e normale utilità del bene, posto che la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto (Cass. Civ. n. 22093/2019).
Per quanto concerne, invece, le opere eseguite dalla nel fabbricato di CP_1
Strada Statale, 120, legate al rimaneggiamento della copertura in coppi del fabbricato principale, ad avviso del CTU esse sono state realizzate a regola d'arte.
L'esecuzione di quest'ultime opere consistite, come indicato nel cap. 10 delle memorie istruttorie di parte convenuta in opere di rimaneggiamento totale del manto di copertura in coppi, compreso il fissaggio dei colmi e del tegolato, impermeabilizzazione ed isolamento, canali di gronda, converse e scossaline è stata confermata dal teste escusso, , il quale ha precisato, Testimone_3 anche a conferma di come siano stati utilizzati nuovi materiali contrariamente
Pag. 4 di 6 a quanto asserito dagli opponenti,: “…sono artigiano e mi sono occupato dei tetti dell'immobile di Strada Statale…preciso che per detti lavori ho impiegato circa 10 giorni;
ho fatto un paio di giorni da solo e poi mi ha aiutato mio fratello…abbiamo utilizzato anche dei nuovi coppi ma non so quanti”.
Per quanto riguarda, invece, la congruità dei compensi richiesti dalla società convenuta il CTU tenuto conto dei materiali utilizzati e del tempo dichiarato per l'esecuzione delle opere, ha ritenuto corretti i valori dei corrispettivi delle lavorazioni al tempo dichiarati e fatturati (pag. 42 relazione peritale).
Ne discende che i decreti ingiuntivi vanno revocati e gli opponenti, tenuto conto delle risultanze della CTU, il quale ha quantificato i lavori necessari per rispristinare i vizi riscontrati in complessivi € 20.300,00=, oltre IVA, sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di €
17.543,36= (ottenuta detraendo da € 39.873,36=, quale somma complessiva richiesta di cui ai decreti ingiuntivi, € 22.330,00=, compresa IVA, per spese di ripristino), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto della motivazione della sentenza sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna degli opponenti, in solido, alla rifusione in favore di parte convenuta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo, ponendo le spese di C.T.U. a carico di parte opponente (comproprietari) e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando delle cause civili riunite iscritte al n. 3556/2022 e 3557/2022
R.G.:, disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- revoca i decreti ingiuntivi n. 791/2022 e 792/2022 e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_4 Parte_3
CP_
della somma di € 17.543,36=, oltre interessi dalla Parte_5 domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Pag. 5 di 6 - dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna e , in solido, alla Parte_4 Parte_3 rifusione in favore di di 1/2 residuo che liquida, a Controparte_2 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 20 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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