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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU N. 45 – NUORO, presso lo studio del difensore e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FARINA GRAZIETTA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N. 8 – NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in data 26.07.2014 e regolarmente trascritto nei
[...] Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19 Parte I, dell'anno 2014; 2) i minori saranno affidati a entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre;
3) il diritto di visita del signor viene così disciplinato: CP_1
a) il signor potrà tenere con sé i minori dalle 18:00 alle ore 21:30 CP_1 nelle giornate di martedì e giovedì e riportarli a casa della madre dopo l'ora di cena, salvo diversi accordi tra i coniugi;
b) i compleanni e i periodi di festa saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
c) i minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con la madre e il padre secondo le seguenti modalità: dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:30 della domenica. Durante il periodo estivo e feriale, nella giornata di sabato il padre potrà prendere i bambini dalla casa della madre alle ore 10:00 e ivi riaccompagnarli la domenica all'orario sopra indicato;
d) durante l'estate i minori trascorreranno una settimana consecutiva con il padre nel periodo che i genitori dovranno concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono sempre fatte salve diverse modalità di esercizio del diritto di visita su accordo dei genitori anche in relazione alle esigenze e desideri manifestati dai minori stessi;
Per Per 4) a titolo di mantenimento per i figli ed , il signor si CP_1 obbliga a corrispondere la somma mensile di € 322,00 per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla signora avente il seguente Pt_1 codice IBAN [...]. L'assegno unico erogato per i minori sarà percepito esclusivamente dalla signora Pt_1
5) Il signor inoltre, continuerà a corrispondere il 50% delle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente tra i coniugi esclusi i casi di urgenza, spese per l'individuazione delle quali le parti fanno integrale richiamo al Protocollo elaborato dal Tribunale di Roma. I genitori sono comunque tenuti a provvedere al mantenimento dei figli durante il periodo in cui questi si trovano presso ciascuno di loro.
Pag. 2 di 5 6) la sig.ra si obbliga a trasferire ai figli, con il consenso del signor Pt_1
che si farà carico di tutti i relativi oneri e costi, la nuda proprietà del 50% della CP_1 casa familiare riservando per sé l'usufrutto vita natural durante dell'intero immobile.
7) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nuoro di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 19, Parte I dell'anno 2014, l'emananda sentenza con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152septies disp. Att.;
8) Con compensazione delle spese e onorari.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole allo scioglimento del matrimonio secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 3 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 e Controparte_1 Parte_1
hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 26.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19, Parte I, dell'anno 2014; che
Per Per_ dall'unione sono nati due figli: (nata il [...]) ed (nato l'[...]); che con decreto del 20.06.2022 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione tra i coniugi alle condizioni illustrate nell'atto introduttivo di quel procedimento;
che Per Per_ attualmente i figli ed sono stati affidati a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre;
che ciascun genitore provvede alle esigenze dei figli nel periodo in cui gli stessi coabitano con le parti e i genitori dividono nella misura del 50% le spese straordinarie concordate in conformità al protocollo del Tribunale di Roma. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati,
Pag. 3 di 5 nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta.
Per Per_ Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori ed sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26.07.2014 e trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19, Parte I, S. dell'anno 2014;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
Per Per_
3) dispone l'affidamento condiviso dei minori ed a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre;
4) dispone che possa tenere con sé i minori dalle Controparte_1
18:00 alle ore 21:30 nelle giornate di martedì e giovedì e li riporti a casa della madre dopo l'ora di cena, salvo diversi accordi tra i coniugi;
i compleanni e i periodi di festa saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore. I minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con la madre e il padre secondo le seguenti modalità: dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:30 della domenica. Durante il periodo estivo e feriale, nella giornata di sabato il padre potrà prendere i bambini dalla casa della madre alle ore 10:00 e ivi riaccompagnarli la domenica all'orario sopra indicato.
Durante l'estate i minori trascorreranno una settimana consecutiva con il padre nel periodo che i genitori dovranno concordemente determinare entro il 30 giugno di ogni anno, sempre fatte salve diverse modalità di esercizio di visita su accordo dei genitori anche in relazione alle esigenze e desideri manifestati dai minori stessi;
Pag. 4 di 5 Per 5) dispone che il padre corrisponda, a titolo di mantenimento per i figli
Per_ ed la somma mensile di € 322,00 per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con bonifico su conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice IBAN: Pt_1
[...];
6) prende atto che l'assegno unico erogato per i minori sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
7) dispone che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie CP_1
che si renderanno necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente tra i coniugi esclusi i casi di urgenza, spese per l'individuazione delle quali le parti fanno integrale richiamo al Protocollo elaborato dal Tribunale di Roma. I genitori sono comunque tenuti a provvedere al mantenimento dei figli durante il periodo in cui questi si trovano presso ciascuno di loro.
8) prende atto che la sig.ra si obbliga a trasferire ai figli, con il Pt_1
consenso del signor che si farà carico di tutti i relativi oneri e costi, la nuda CP_1 proprietà del 50% della casa familiare riservando per sé l'usufrutto vita natural durante dell'intero immobile;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU N. 45 – NUORO, presso lo studio del difensore e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FARINA GRAZIETTA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N. 8 – NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in data 26.07.2014 e regolarmente trascritto nei
[...] Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19 Parte I, dell'anno 2014; 2) i minori saranno affidati a entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre;
3) il diritto di visita del signor viene così disciplinato: CP_1
a) il signor potrà tenere con sé i minori dalle 18:00 alle ore 21:30 CP_1 nelle giornate di martedì e giovedì e riportarli a casa della madre dopo l'ora di cena, salvo diversi accordi tra i coniugi;
b) i compleanni e i periodi di festa saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
c) i minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con la madre e il padre secondo le seguenti modalità: dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:30 della domenica. Durante il periodo estivo e feriale, nella giornata di sabato il padre potrà prendere i bambini dalla casa della madre alle ore 10:00 e ivi riaccompagnarli la domenica all'orario sopra indicato;
d) durante l'estate i minori trascorreranno una settimana consecutiva con il padre nel periodo che i genitori dovranno concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono sempre fatte salve diverse modalità di esercizio del diritto di visita su accordo dei genitori anche in relazione alle esigenze e desideri manifestati dai minori stessi;
Per Per 4) a titolo di mantenimento per i figli ed , il signor si CP_1 obbliga a corrispondere la somma mensile di € 322,00 per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla signora avente il seguente Pt_1 codice IBAN [...]. L'assegno unico erogato per i minori sarà percepito esclusivamente dalla signora Pt_1
5) Il signor inoltre, continuerà a corrispondere il 50% delle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente tra i coniugi esclusi i casi di urgenza, spese per l'individuazione delle quali le parti fanno integrale richiamo al Protocollo elaborato dal Tribunale di Roma. I genitori sono comunque tenuti a provvedere al mantenimento dei figli durante il periodo in cui questi si trovano presso ciascuno di loro.
Pag. 2 di 5 6) la sig.ra si obbliga a trasferire ai figli, con il consenso del signor Pt_1
che si farà carico di tutti i relativi oneri e costi, la nuda proprietà del 50% della CP_1 casa familiare riservando per sé l'usufrutto vita natural durante dell'intero immobile.
7) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nuoro di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 19, Parte I dell'anno 2014, l'emananda sentenza con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152septies disp. Att.;
8) Con compensazione delle spese e onorari.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole allo scioglimento del matrimonio secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 3 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 e Controparte_1 Parte_1
hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 26.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19, Parte I, dell'anno 2014; che
Per Per_ dall'unione sono nati due figli: (nata il [...]) ed (nato l'[...]); che con decreto del 20.06.2022 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione tra i coniugi alle condizioni illustrate nell'atto introduttivo di quel procedimento;
che Per Per_ attualmente i figli ed sono stati affidati a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre;
che ciascun genitore provvede alle esigenze dei figli nel periodo in cui gli stessi coabitano con le parti e i genitori dividono nella misura del 50% le spese straordinarie concordate in conformità al protocollo del Tribunale di Roma. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati,
Pag. 3 di 5 nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta.
Per Per_ Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori ed sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26.07.2014 e trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Nuoro al n. 19, Parte I, S. dell'anno 2014;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
Per Per_
3) dispone l'affidamento condiviso dei minori ed a entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre;
4) dispone che possa tenere con sé i minori dalle Controparte_1
18:00 alle ore 21:30 nelle giornate di martedì e giovedì e li riporti a casa della madre dopo l'ora di cena, salvo diversi accordi tra i coniugi;
i compleanni e i periodi di festa saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore. I minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con la madre e il padre secondo le seguenti modalità: dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:30 della domenica. Durante il periodo estivo e feriale, nella giornata di sabato il padre potrà prendere i bambini dalla casa della madre alle ore 10:00 e ivi riaccompagnarli la domenica all'orario sopra indicato.
Durante l'estate i minori trascorreranno una settimana consecutiva con il padre nel periodo che i genitori dovranno concordemente determinare entro il 30 giugno di ogni anno, sempre fatte salve diverse modalità di esercizio di visita su accordo dei genitori anche in relazione alle esigenze e desideri manifestati dai minori stessi;
Pag. 4 di 5 Per 5) dispone che il padre corrisponda, a titolo di mantenimento per i figli
Per_ ed la somma mensile di € 322,00 per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con bonifico su conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice IBAN: Pt_1
[...];
6) prende atto che l'assegno unico erogato per i minori sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
7) dispone che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie CP_1
che si renderanno necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente tra i coniugi esclusi i casi di urgenza, spese per l'individuazione delle quali le parti fanno integrale richiamo al Protocollo elaborato dal Tribunale di Roma. I genitori sono comunque tenuti a provvedere al mantenimento dei figli durante il periodo in cui questi si trovano presso ciascuno di loro.
8) prende atto che la sig.ra si obbliga a trasferire ai figli, con il Pt_1
consenso del signor che si farà carico di tutti i relativi oneri e costi, la nuda CP_1 proprietà del 50% della casa familiare riservando per sé l'usufrutto vita natural durante dell'intero immobile;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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