CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25663 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR nel procedimento a carico di: LL OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del Tribunale del riesame di AR Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Sergio Rotundo e Fausto Bruzzese, i quali hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di AR ha annullato l'ordinanza con la quale, il 7 giugno 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AR applicava a LL OV la misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 25663 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2024 cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 44 di incolpazione). Si contesta a LL, nella sua qualità di imprenditore operante nel settore del trasporto su strada, per il tramite della società a lui riconducibile denominata "S.T.R. Società Trasporti Refrigerati S.r.l." pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, di avere concorso in esso, assistendo e aiutando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità dell'associazione di tipo 'ndranghetistico denominata dei "Papaniciari", fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell'associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio, ottenendo, quale controprestazione, "protezione" e appoggi per la prosecuzione della sua attività imprenditoriale. In particolare, nel periodo in cui lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari, come da ordinanza n. 917/2016 R.G.N.R. e 6075/2017 R.G. Gip Tribunale di Parma, veniva sostenuto dagli esponenti del sodalizio, fra cui GN AR, il quale provvedeva alle sue spese legali, anche interfacciandosi con i legali di fiducia durante i periodi di detenzione domiciliare al quale LL era sottoposto;
inoltre, su sua esplicita richiesta, veniva coadiuvato dai componenti della cosca, tra ì quali VI RE e GN AR, al fine di sottrarre, mediante specifiche condotte di furto e ricettazione, numerosi mezzi di trasporto su gomma del compendio aziendale ed immobiliare, sequestrato nell'ambito della procedura penale sopra richiamata, ottenendo, per tale via, la possibilità di reimpiegare i mezzi in altre attività, dallo stesso controllate e fittiziamente costituite, al fine di eludere il sequestro, oltre monetizzare il ricavato della vendita fraudolenta di alcuni mezzi, così sottratti, da destinare in favore del sodalizio medesimo. Fatti commessi in Parma e Crotone dal luglio 2018 al febbraio 2019. Il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in considerazione del fatto che, se era vero che LL aveva ottenuto dei vantaggi da GN, dagli elementi indizianti, non si ricava altrettanto agevolmente che lo stesso avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca "Papaniciara". Nell'ordinanza impugnata si è sottolineato, altresì, che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del LL a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata. 2.11 Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di AR ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al reato contestato. 2 L'ordinanza del Tribunale del riesame omette di considerare alcuni punti accertati nell'ordinanza genetica;
in particolare, dopo aver riepilogato la vicenda di fatto, accogliendo in toto la ricostruzione operata dal G.i.p., ritiene però che la stessa non sia suffragata da sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato, non confrontandosi con quanto sostenuto dal G.i.p. circa il fatto che l'appoggio dell'imprenditore era sicuramente funzionale al progetto associativo della cosca in ordine alla occupazione di settori economici di rilievo (influenza sul mercato del trasporto su gomma, accaparramento di autocarri) grazie ai quali proprio gli affari economici conclusi con l'imprenditore parmense costituivano sicuro rafforzamento patrimoniale. Inoltre, la possibilità di sottrarre illecitamente gli autocarri all'amministrazione giudiziaria e l'aiuto all'imprenditore nella costituzione di società parallele a quella sequestrata, consentivano il rafforzamento della potenzialità economica del gruppo, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, in uno con il consolidamento della presenza del clan, sul territorio distante da quello di origine. L'ordinanza del Tribunale, pertanto, non aggiunge nulla in termini di diversa ricostruzione argomentativa e non spiega perché le considerazioni del G.i.p. debbano ritenersi errate, limitandosi a opporre una diversa scelta valutativa. Tali argomentazioni, oltre a stridere con l'evidente ricostruzione dei fatti e la logica naturale delle cose, dal momento che appare difficilmente negabile l'accresciuta potenzialità del gruppo, nel lucrare positivamente dalla vendita sottobanco di rimorchi e trattori sottoposti a sequestro, neppure dà conto di quale sarebbe, in ipotesi, l'effettivo contributo a rilevanza causale richiesto. In altre parole: LL OV, per soddisfare il suo interesse, ha richiesto e ottenuto l'intervento dell'esponente apicale della consorteria crotonese, noto per la sua caratura criminale, ossia GN AR. A tanto è addivenuto, proprio in virtù della sicurezza di offrire un vantaggio alla consorteria di quest'ultimo: collaborare per sottrarre mezzi e rimorchi, all'amministrazione giudiziaria e spartirsi il guadagno, reinnpiegando quanto lucrato in altre attività e permettendo l'intestazione dei mezzi ad altre società ad hoc costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AR. 2. Occorre premettere che, sebbene il Pubblico ministero nulla dica in merito alla ravvisabilità delle esigenze cautelari, sussiste comunque il suo interesse a ricorrere. 3 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, US Steven, Rv. 282355 - 01). D'altra parte, le esigenze cautelari devono ritenersi implicitamente sussistenti nei casi - come quello in esame - in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera, infatti, anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809 - 01). 3. Come evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, la ordinanza impugnata non si confronta con l'ordinanza del G.i.p., che indica puntualmente gli elementi dai quali desumere la funzionalità della condotta di LL all'attività della cosca. 3.1.Dal suindicato provvedimento e dalle intercettazioni in esso puntualmente richiamate emerge pacificamente che: -a seguito delle vicende giudiziarie che avevano riguardato LL OV ed il figlio LU, che erano stati tratti in arresto perché coinvolti in un traffico internazionale di prodotti petroliferi in contrabbando, la società S.T.R. di LL era stata sottoposta dapprima ad amministrazione controllata e, successivamente, dichiarata fallita, ma il parco mezzi della società era stato, in parte distratto, e in parte utilizzato da altro vettore, comunque riconducibile a LL US;
- in tale contesto si era inserita la figura del GN, che era intervenuto su espressa richiesta dell'imprenditore, il quale lo aveva contattato per vendere sottobanco i rimorchi ed i trattori che, nel frattempo, erano stati sottoposti a sequestro. Tanto si evince chiaramente dalla conversazione che il GN intrattiene con VI RE che gli veicolava la richiesta del LLp La conversazione, pertanto, lasciava chiaramente intendere l'interesse che la cosca, per il tramite di GN AR, aveva intravisto nei beni che il LL aveva intenzione di sottrarre al vincolo cautelare disposto dall'A.G., con evidenti vantaggi reciproci. L'affare assumeva poi contorni ancora più definiti nelle successive conversazioni, allorquando il GN allertava i suoi fidati sodali del luogo, SC e Strini, circa l'opportunità di impossessarsi dei mezzi del 4 LL, tenendo a specificare che era stato proprio l'imprenditore a richiedere il suo aiuto per consentirgli di disfarsi dei semirimorchi oggetto di sequestro. L' interesse della cosca, e non solo del GN, per i mezzi dell'imprenditore parmense, poi, si coglieva nel corso di una importante conversazione intrattenuta in occasione di un incontro appositamente programmato in territorio calabrese ed al quale avevano preso parte, oltre allo stesso GN AR e a AR RE, anche GN NI, CA RA e LL DR. La conversazione poneva l'accento proprio sulla questione degli approvvigionamenti degli automezzi fortemente voluta dai GN che sollecitavano il AR e il CA ad attivarsi per un pronto compimento delle operazioni. GN AR, inoltre, non mancava di specificare anche i termini economici dell'operazione, che sarebbe stata finanziata da loro in contanti ì avendo cura di evitare di rendere tracciabile la movimentazione del denaro da recapitare in nord Italia tramite un bus, che ritenevano il mezzo più sicuro. Nel prosieguo della conversazione, poi, GN poneva l'accento sull'importanza che l'investimento aveva per la cosca, esortando il VI al massimo impegno, anche in vista di futuri approvvigionamenti;
-le successive conversazioni fornivano un ulteriore riscontro alle operazioni di acquisizione e vendita dei mezzi delle società riconducibili al LL, che il GN effettuava per il tramite di VI. Venivano, così, documentate tutta una serie di operazioni che coinvolgevano sia stretti collaboratori delle imprese riconducibili al LL, sia altri imprenditori interessati all'acquisto dei mezzi a basso costo. In particolare, era ricostruito il rapporto intercorso con tale Notaro Luigi, imprenditore calabrese operante nel settore degli autotrasporti che, grazie alla sinergica attività del AR e del GN AR, e alla complicità di Poti Armando, nel mese di settembre 2018, riusciva a prelevare due mezzi dall'Interporto di Parma;
-il prosieguo dell'attività investigativa, costituita dal corposo compendio intercettivo che ha riguardato la figura chiave di VI RE, consentiva di apprezzare in termini ancor più delineati il rapporto di cointeressenza che legava l'imprenditore LL OV con il gruppo dei "Papaniciari" e, in particolare, con coloro che erano deputati a curarne gli interessi economici in territorio emiliano;
- le intercettazioni provano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in esame dimostrando l'indubbia esistenza di rapporti continuativi e di vicendevoli vantaggi tra l'imprenditore ricorrente e la cosca dei "Papaniciari". Il VI, infatti, coadiuvato da tale GI IO, soggetto operativo nel territorio emiliano quale plenipotenziario della 'ndrangheta cutrese, si preoccupava dell'assistenza legale del LL, interessandosi per fargli ottenere il 5 permesso, grazie al quale lo stesso era, poi, autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa presso la ditta "Traporti su gomma S.r.l.", sempre a lui riconducibile. Inoltre, proprio l'avvenuta concessione dell'autorizzazione al lavoro aveva consentito al AR anche di riattivare i rapporti telefonici con lo stesso LL OV, fino ad allora limitati ed anzi volutamente elusi per effetto dei possibili controlli. Riattivati i rapporti, quindi il AR veniva sollecitato dal LL (direttamente o per il tramite del figlio LU o ancora per il tramite del direttore tecnico ZZ LU), per la risoluzione di problematiche lavorative, dovute anche al fatto che la società si era nel frattempo riorganizzata utilizzando quale vettore altra impresa a loro riconducibile (ovvero la "Trasporti su gomma S.r.l."). In tale contesto si era reso necessario I 'utilizzo di mezzi formalmente intestati alla STR, che, tuttavia, erano poi stati sottoposti a controlli, sicché quando si era palesata la necessità di occultarli, era prontamente intervenuto il AR che era riuscito a trovare un'allocazione presso i capannoni di SO CO, imprenditore parmense di origini crotonesi. 3.2. Come correttamente sottolineato dal Pubblico ministero, le cointeressenze tra LL e il gruppo dei "Papaniciari", trovano, infine, una precisa corrispondenza anche nei profili formali, contenuti nella relazione del curatore fallimentare della STR nella misura in cui ha rilevato le irregolarità riscontrate nella gestione societaria e, in particolare: -la riconducibilità delle attività decisionali in capo a LL OV, con la collaborazione di ZZ LU e del figlio LU;
-l'utilizzo dei mezzi della fallita STR per i viaggi della Trasporti Gomme S.r.l., società di comodo non titolare di alcuna licenza di autotrasporto e riconducibile sempre al gruppo LL;
- l'emissione di diverse fatture in favoreervinara RE (per un importo di oltre 100.000,00 euro), risultate pagate per contanti e piccoli acconti. 4. Occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01). 6 4.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame abbia ritenuto che, dalle indagini, non si ricavava che LL avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca "Papaniciara" e che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del LL a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata, senza confrontarsi con la mole di attività investigativa riportata nell'ordinanza genetica e sopra sintetizzata. Dalla stessa emerge, come sottolineato dal Pubblico ministero, che il rapporto di LL OV si è sviluppato secondo quell'ambiguo evolversi che io porta a concorrere con gli stessi esponenti delle organizzazioni criminali in vicende specifiche da cui trarre specifici vantaggi o comunque a porsi come beneficiario delle stesse condotte di pressione mafiosa da loro stessi stimolate, in una sorta di "compromesso", che si risolve per l'imprenditore in una condotta concorrente nella partecipazione al sodalizio, dal quale riteneva di trarre protezione e appoggio in favore della propria azienda anche per la collocazione sul mercato dei mezzi illecitamente sottratti alla curatela fallimentare della STR. 4.2. Il Tribunale del riesame non si confronta, in particolare, con le captazioni, nelle quali si parla: - degli aiuti forniti a LL dalla consorteria, e, cioè, dell'assistenza legale, dell'attività di sostentamento tramite la sottrazione di mezzi e semirimorchi, dell'ausilio fornito nel momento in cui il LL riusciva ad allestire una società parallela con la quale continuava ad espletare l'attività lavorativa utilizzando i mezzi della società fallita;
-dell'appoggio dell'imprenditore al progetto associativo della cosca, teso all'occupazione di settori economici di rilievo, grazie ai quali gli affari economici conclusi proprio per merito dell'imprenditore ricorrente consentivano sia il rafforzamento della potenzialità economica del gruppo, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, sia il consolidamento della presenza del clan su un territorio distante da quello di origine. 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, si adeguerà al principio di diritto sopra precisato e colmerà la lacuna motivazionale evidenziata, nonché valuterà, eventualmente, la sussistenza delle esigenze cautelari. 7 Il Consigl Estensore Il Presidprde
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Sergio Rotundo e Fausto Bruzzese, i quali hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di AR ha annullato l'ordinanza con la quale, il 7 giugno 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AR applicava a LL OV la misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 25663 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2024 cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 44 di incolpazione). Si contesta a LL, nella sua qualità di imprenditore operante nel settore del trasporto su strada, per il tramite della società a lui riconducibile denominata "S.T.R. Società Trasporti Refrigerati S.r.l." pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, di avere concorso in esso, assistendo e aiutando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità dell'associazione di tipo 'ndranghetistico denominata dei "Papaniciari", fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell'associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio, ottenendo, quale controprestazione, "protezione" e appoggi per la prosecuzione della sua attività imprenditoriale. In particolare, nel periodo in cui lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari, come da ordinanza n. 917/2016 R.G.N.R. e 6075/2017 R.G. Gip Tribunale di Parma, veniva sostenuto dagli esponenti del sodalizio, fra cui GN AR, il quale provvedeva alle sue spese legali, anche interfacciandosi con i legali di fiducia durante i periodi di detenzione domiciliare al quale LL era sottoposto;
inoltre, su sua esplicita richiesta, veniva coadiuvato dai componenti della cosca, tra ì quali VI RE e GN AR, al fine di sottrarre, mediante specifiche condotte di furto e ricettazione, numerosi mezzi di trasporto su gomma del compendio aziendale ed immobiliare, sequestrato nell'ambito della procedura penale sopra richiamata, ottenendo, per tale via, la possibilità di reimpiegare i mezzi in altre attività, dallo stesso controllate e fittiziamente costituite, al fine di eludere il sequestro, oltre monetizzare il ricavato della vendita fraudolenta di alcuni mezzi, così sottratti, da destinare in favore del sodalizio medesimo. Fatti commessi in Parma e Crotone dal luglio 2018 al febbraio 2019. Il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in considerazione del fatto che, se era vero che LL aveva ottenuto dei vantaggi da GN, dagli elementi indizianti, non si ricava altrettanto agevolmente che lo stesso avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca "Papaniciara". Nell'ordinanza impugnata si è sottolineato, altresì, che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del LL a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata. 2.11 Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di AR ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al reato contestato. 2 L'ordinanza del Tribunale del riesame omette di considerare alcuni punti accertati nell'ordinanza genetica;
in particolare, dopo aver riepilogato la vicenda di fatto, accogliendo in toto la ricostruzione operata dal G.i.p., ritiene però che la stessa non sia suffragata da sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato, non confrontandosi con quanto sostenuto dal G.i.p. circa il fatto che l'appoggio dell'imprenditore era sicuramente funzionale al progetto associativo della cosca in ordine alla occupazione di settori economici di rilievo (influenza sul mercato del trasporto su gomma, accaparramento di autocarri) grazie ai quali proprio gli affari economici conclusi con l'imprenditore parmense costituivano sicuro rafforzamento patrimoniale. Inoltre, la possibilità di sottrarre illecitamente gli autocarri all'amministrazione giudiziaria e l'aiuto all'imprenditore nella costituzione di società parallele a quella sequestrata, consentivano il rafforzamento della potenzialità economica del gruppo, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, in uno con il consolidamento della presenza del clan, sul territorio distante da quello di origine. L'ordinanza del Tribunale, pertanto, non aggiunge nulla in termini di diversa ricostruzione argomentativa e non spiega perché le considerazioni del G.i.p. debbano ritenersi errate, limitandosi a opporre una diversa scelta valutativa. Tali argomentazioni, oltre a stridere con l'evidente ricostruzione dei fatti e la logica naturale delle cose, dal momento che appare difficilmente negabile l'accresciuta potenzialità del gruppo, nel lucrare positivamente dalla vendita sottobanco di rimorchi e trattori sottoposti a sequestro, neppure dà conto di quale sarebbe, in ipotesi, l'effettivo contributo a rilevanza causale richiesto. In altre parole: LL OV, per soddisfare il suo interesse, ha richiesto e ottenuto l'intervento dell'esponente apicale della consorteria crotonese, noto per la sua caratura criminale, ossia GN AR. A tanto è addivenuto, proprio in virtù della sicurezza di offrire un vantaggio alla consorteria di quest'ultimo: collaborare per sottrarre mezzi e rimorchi, all'amministrazione giudiziaria e spartirsi il guadagno, reinnpiegando quanto lucrato in altre attività e permettendo l'intestazione dei mezzi ad altre società ad hoc costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AR. 2. Occorre premettere che, sebbene il Pubblico ministero nulla dica in merito alla ravvisabilità delle esigenze cautelari, sussiste comunque il suo interesse a ricorrere. 3 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, US Steven, Rv. 282355 - 01). D'altra parte, le esigenze cautelari devono ritenersi implicitamente sussistenti nei casi - come quello in esame - in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera, infatti, anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809 - 01). 3. Come evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, la ordinanza impugnata non si confronta con l'ordinanza del G.i.p., che indica puntualmente gli elementi dai quali desumere la funzionalità della condotta di LL all'attività della cosca. 3.1.Dal suindicato provvedimento e dalle intercettazioni in esso puntualmente richiamate emerge pacificamente che: -a seguito delle vicende giudiziarie che avevano riguardato LL OV ed il figlio LU, che erano stati tratti in arresto perché coinvolti in un traffico internazionale di prodotti petroliferi in contrabbando, la società S.T.R. di LL era stata sottoposta dapprima ad amministrazione controllata e, successivamente, dichiarata fallita, ma il parco mezzi della società era stato, in parte distratto, e in parte utilizzato da altro vettore, comunque riconducibile a LL US;
- in tale contesto si era inserita la figura del GN, che era intervenuto su espressa richiesta dell'imprenditore, il quale lo aveva contattato per vendere sottobanco i rimorchi ed i trattori che, nel frattempo, erano stati sottoposti a sequestro. Tanto si evince chiaramente dalla conversazione che il GN intrattiene con VI RE che gli veicolava la richiesta del LLp La conversazione, pertanto, lasciava chiaramente intendere l'interesse che la cosca, per il tramite di GN AR, aveva intravisto nei beni che il LL aveva intenzione di sottrarre al vincolo cautelare disposto dall'A.G., con evidenti vantaggi reciproci. L'affare assumeva poi contorni ancora più definiti nelle successive conversazioni, allorquando il GN allertava i suoi fidati sodali del luogo, SC e Strini, circa l'opportunità di impossessarsi dei mezzi del 4 LL, tenendo a specificare che era stato proprio l'imprenditore a richiedere il suo aiuto per consentirgli di disfarsi dei semirimorchi oggetto di sequestro. L' interesse della cosca, e non solo del GN, per i mezzi dell'imprenditore parmense, poi, si coglieva nel corso di una importante conversazione intrattenuta in occasione di un incontro appositamente programmato in territorio calabrese ed al quale avevano preso parte, oltre allo stesso GN AR e a AR RE, anche GN NI, CA RA e LL DR. La conversazione poneva l'accento proprio sulla questione degli approvvigionamenti degli automezzi fortemente voluta dai GN che sollecitavano il AR e il CA ad attivarsi per un pronto compimento delle operazioni. GN AR, inoltre, non mancava di specificare anche i termini economici dell'operazione, che sarebbe stata finanziata da loro in contanti ì avendo cura di evitare di rendere tracciabile la movimentazione del denaro da recapitare in nord Italia tramite un bus, che ritenevano il mezzo più sicuro. Nel prosieguo della conversazione, poi, GN poneva l'accento sull'importanza che l'investimento aveva per la cosca, esortando il VI al massimo impegno, anche in vista di futuri approvvigionamenti;
-le successive conversazioni fornivano un ulteriore riscontro alle operazioni di acquisizione e vendita dei mezzi delle società riconducibili al LL, che il GN effettuava per il tramite di VI. Venivano, così, documentate tutta una serie di operazioni che coinvolgevano sia stretti collaboratori delle imprese riconducibili al LL, sia altri imprenditori interessati all'acquisto dei mezzi a basso costo. In particolare, era ricostruito il rapporto intercorso con tale Notaro Luigi, imprenditore calabrese operante nel settore degli autotrasporti che, grazie alla sinergica attività del AR e del GN AR, e alla complicità di Poti Armando, nel mese di settembre 2018, riusciva a prelevare due mezzi dall'Interporto di Parma;
-il prosieguo dell'attività investigativa, costituita dal corposo compendio intercettivo che ha riguardato la figura chiave di VI RE, consentiva di apprezzare in termini ancor più delineati il rapporto di cointeressenza che legava l'imprenditore LL OV con il gruppo dei "Papaniciari" e, in particolare, con coloro che erano deputati a curarne gli interessi economici in territorio emiliano;
- le intercettazioni provano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in esame dimostrando l'indubbia esistenza di rapporti continuativi e di vicendevoli vantaggi tra l'imprenditore ricorrente e la cosca dei "Papaniciari". Il VI, infatti, coadiuvato da tale GI IO, soggetto operativo nel territorio emiliano quale plenipotenziario della 'ndrangheta cutrese, si preoccupava dell'assistenza legale del LL, interessandosi per fargli ottenere il 5 permesso, grazie al quale lo stesso era, poi, autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa presso la ditta "Traporti su gomma S.r.l.", sempre a lui riconducibile. Inoltre, proprio l'avvenuta concessione dell'autorizzazione al lavoro aveva consentito al AR anche di riattivare i rapporti telefonici con lo stesso LL OV, fino ad allora limitati ed anzi volutamente elusi per effetto dei possibili controlli. Riattivati i rapporti, quindi il AR veniva sollecitato dal LL (direttamente o per il tramite del figlio LU o ancora per il tramite del direttore tecnico ZZ LU), per la risoluzione di problematiche lavorative, dovute anche al fatto che la società si era nel frattempo riorganizzata utilizzando quale vettore altra impresa a loro riconducibile (ovvero la "Trasporti su gomma S.r.l."). In tale contesto si era reso necessario I 'utilizzo di mezzi formalmente intestati alla STR, che, tuttavia, erano poi stati sottoposti a controlli, sicché quando si era palesata la necessità di occultarli, era prontamente intervenuto il AR che era riuscito a trovare un'allocazione presso i capannoni di SO CO, imprenditore parmense di origini crotonesi. 3.2. Come correttamente sottolineato dal Pubblico ministero, le cointeressenze tra LL e il gruppo dei "Papaniciari", trovano, infine, una precisa corrispondenza anche nei profili formali, contenuti nella relazione del curatore fallimentare della STR nella misura in cui ha rilevato le irregolarità riscontrate nella gestione societaria e, in particolare: -la riconducibilità delle attività decisionali in capo a LL OV, con la collaborazione di ZZ LU e del figlio LU;
-l'utilizzo dei mezzi della fallita STR per i viaggi della Trasporti Gomme S.r.l., società di comodo non titolare di alcuna licenza di autotrasporto e riconducibile sempre al gruppo LL;
- l'emissione di diverse fatture in favoreervinara RE (per un importo di oltre 100.000,00 euro), risultate pagate per contanti e piccoli acconti. 4. Occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01). 6 4.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame abbia ritenuto che, dalle indagini, non si ricavava che LL avesse fornito un consapevole e concreto contributo per il rafforzamento e la conservazione della cosca "Papaniciara" e che ciò che emergeva era, semmai, un interesse proprio, di tipo economico, del LL a vendere i mezzi sottoposti alla amministrazione controllata, senza confrontarsi con la mole di attività investigativa riportata nell'ordinanza genetica e sopra sintetizzata. Dalla stessa emerge, come sottolineato dal Pubblico ministero, che il rapporto di LL OV si è sviluppato secondo quell'ambiguo evolversi che io porta a concorrere con gli stessi esponenti delle organizzazioni criminali in vicende specifiche da cui trarre specifici vantaggi o comunque a porsi come beneficiario delle stesse condotte di pressione mafiosa da loro stessi stimolate, in una sorta di "compromesso", che si risolve per l'imprenditore in una condotta concorrente nella partecipazione al sodalizio, dal quale riteneva di trarre protezione e appoggio in favore della propria azienda anche per la collocazione sul mercato dei mezzi illecitamente sottratti alla curatela fallimentare della STR. 4.2. Il Tribunale del riesame non si confronta, in particolare, con le captazioni, nelle quali si parla: - degli aiuti forniti a LL dalla consorteria, e, cioè, dell'assistenza legale, dell'attività di sostentamento tramite la sottrazione di mezzi e semirimorchi, dell'ausilio fornito nel momento in cui il LL riusciva ad allestire una società parallela con la quale continuava ad espletare l'attività lavorativa utilizzando i mezzi della società fallita;
-dell'appoggio dell'imprenditore al progetto associativo della cosca, teso all'occupazione di settori economici di rilievo, grazie ai quali gli affari economici conclusi proprio per merito dell'imprenditore ricorrente consentivano sia il rafforzamento della potenzialità economica del gruppo, con evidente reimpiego del denaro di origine illecita, sia il consolidamento della presenza del clan su un territorio distante da quello di origine. 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, si adeguerà al principio di diritto sopra precisato e colmerà la lacuna motivazionale evidenziata, nonché valuterà, eventualmente, la sussistenza delle esigenze cautelari. 7 Il Consigl Estensore Il Presidprde
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024